Furto, querela rimessa e condanna confermata: la Cassazione dichiara estinto il reato

Corte suprema di cassazione · Sezione IV penale · Commento giurisprudenziale
La remissione, già intervenuta prima della sentenza d’appello, non era stata dedotta in quella sede. La sentenza n. 37787/2026 dichiara estinto il furto; per la resistenza resta da rideterminare la pena.

La querela era stata rimessa e la remissione accettata prima della decisione d’appello, ma la difesa non lo aveva fatto valere in quel giudizio e la condanna era stata confermata. La Quarta sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 37787 del 21 ottobre 2026, depositata il 28 ottobre, riconosce comunque l’estinzione del tentato furto aggravato sulla base del verbale allegato al ricorso. La decisione applica l’obbligo di declaratoria d’ufficio e separa l’effetto della remissione dalla condanna per resistenza a pubblico ufficiale, la cui pena deve essere nuovamente determinata.

Estremi: Cassazione penale, Sezione IV, sentenza n. 37787; decisione del 21/10/2026; deposito del 28/10/2026.

Il caso

Il Tribunale di Roma aveva pronunciato condanna il 18 marzo 2025 per due delitti commessi il 18 dicembre 2024 e uniti dal vincolo della continuazione: tentato furto in concorso, aggravato ai sensi dell’art. 625, comma 1, n. 4, c.p., e resistenza a pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 337 c.p. La Corte d’appello di Roma aveva confermato la sentenza l’11 febbraio 2026.

Con l’unico motivo di ricorso, l’imputato chiedeva di riconoscere l’estinzione del reato di furto. Aveva allegato un verbale dei Carabinieri del 12 dicembre 2025 dal quale risultavano sia la remissione della persona offesa sia l’accettazione del querelato. Il Procuratore generale aveva concluso per l’accoglimento. La cronologia poneva però una questione specifica: il 12 dicembre precedeva la sentenza d’appello, sicché la causa estintiva avrebbe potuto essere dedotta già davanti a quel giudice.

La questione giuridica

L’art. 152 c.p. attribuisce alla remissione l’effetto estintivo nei reati perseguibili a querela per i quali essa è ammessa. Nel caso concreto, il tentato furto aggravato contestato al primo capo era procedibile a querela; remissione e accettazione risultavano documentate. L’ostacolo da affrontare riguardava il momento in cui quel fatto veniva introdotto nel giudizio: soltanto con il ricorso per cassazione, pur essendosi verificato durante la pendenza dell’appello.

La sentenza richiama dapprima l’orientamento che ammette il ricorso proposto al solo fine di introdurre una remissione ritualmente accettata, sopravvenuta alla sentenza e precedente alla scadenza del termine per impugnarla. Nella vicenda esaminata, tuttavia, la remissione era anteriore alla decisione d’appello. La Corte deve quindi confrontarsi con un dato diverso da quello descritto nella premessa difensiva: una causa estintiva già esistente, che non era stata fatta valere nel grado in cui avrebbe potuto esserlo.

La regola decisiva viene individuata nell’art. 129, comma 1, c.p.p., che impone al giudice di dichiarare d’ufficio l’estinzione del reato quando ne riconosca l’esistenza, in ogni stato e grado del processo. Il problema riguarda dunque il rapporto tra la precedente mancata deduzione e il dovere del giudice attualmente investito del ricorso, una volta che gli atti allegati permettano di riconoscere la causa estintiva.

La decisione

La Cassazione ricostruisce espressamente le date e rileva che, al momento della remissione, il giudizio d’appello era ancora pendente. La difesa avrebbe potuto sollevare la questione in quella sede. Questo rilievo non conduce però alla preclusione dell’esame: il verbale allegato documenta la remissione e la relativa accettazione, e la Corte applica il dovere di declaratoria previsto dall’art. 129 c.p.p.

Il tentato furto aggravato viene pertanto dichiarato estinto ai sensi dell’art. 152 c.p. La sentenza di condanna è annullata senza rinvio limitatamente a quel reato, indicato al capo a), e le spese del procedimento sono poste a carico del querelato, in applicazione dell’art. 340, comma 4, c.p.p.

L’estinzione del furto incide anche sul trattamento sanzionatorio complessivo, perché la condanna comprendeva la resistenza a pubblico ufficiale, unita al primo reato dalla continuazione. La Cassazione mantiene ferma l’irrevocabilità della condanna per il capo b) e trasmette gli atti ad altra sezione della Corte d’appello di Roma affinché ridetermini la pena per quel delitto. La valutazione ancora necessaria riguarda quindi la sanzione relativa al reato rimasto, dopo l’eliminazione del furto.

Il commento

Il passaggio di maggiore interesse è il modo in cui la Corte tratta la mancata deduzione in appello. Ne riconosce la possibilità, senza farne discendere la perdita dell’effetto estintivo. Una volta documentata una remissione valida e accettata, l’art. 129 c.p.p. impone il confronto con la causa che estingue il reato. Il ragionamento tiene così distinti il comportamento processuale della difesa e il dovere di decisione del giudice che riconosce l’esistenza di quella causa.

La questione avrebbe potuto essere prospettata prima, ma la causa estintiva conservava la propria rilevanza per la natura della circostanza dedotta e per la sua dimostrazione documentale. La Corte non era chiamata a ricostruire nuovamente la condotta di furto o ad apprezzare una diversa versione dei fatti contestati; doveva verificare un atto di remissione e la relativa accettazione, entrambi risultanti dal verbale prodotto. È questa struttura della questione che consente di comprendere l’accoglimento.

La rilevabilità d’ufficio ha dunque un contenuto rigoroso. Presuppone che il giudice possa riconoscere l’esistenza della causa estintiva sulla base degli elementi sottoposti al suo esame. Nel caso deciso, la richiesta era sostenuta dall’indicazione della data, dall’individuazione dell’atto e dalla documentazione dell’accettazione. La verifica dell’effetto estintivo dipendeva da tali elementi, non dalla sola affermazione che la persona offesa avesse ritirato la querela. Il verbale rendeva controllabile il presupposto della declaratoria.

La continuazione pone poi un problema ulteriore, sul quale il provvedimento offre una risposta coerente con l’autonomia dei reati che compongono il trattamento sanzionatorio. La remissione riguarda la querela per il furto e determina l’estinzione di quel delitto; il collegamento con la resistenza non estende a quest’ultima la medesima causa estintiva. Al tempo stesso, la pena non può restare quella stabilita considerando entrambi i reati: deve essere rideterminata in rapporto alla condanna che permane.

L’omessa deduzione in appello e l’assenza di una remissione efficace sono dunque situazioni differenti. La prima descrive un’iniziativa processuale mancata; la seconda riguarda il presupposto dell’estinzione. In questa vicenda la prima non cancellava gli atti che dimostravano la remissione e l’accettazione. L’obbligo di declaratoria consente di dare effetto a quella situazione giuridica finché il processo è pendente e il giudice può riconoscerla secondo le regole del grado nel quale è chiamato a decidere.

Il presente contributo ha finalità informativa e di commento giurisprudenziale. La pubblicazione e il commento del provvedimento non implicano che il procedimento sia stato patrocinato dall'autore o dal suo Studio.

Avv. Davide Tutino

Avvocato penalista del Foro di Catania, patrocinante in Cassazione
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Sentenza integrale in forma omissata

Trascrizione integrale del provvedimento con sola anonimizzazione dei dati personali
Riferimenti del provvedimento: Cassazione penale, Sezione IV, sentenza n. 37787; decisione del 21/10/2026; deposito del 28/10/2026.
Il richiamo all’art. 129 nella motivazione riguarda l’art. 129 c.p.p., relativo alla declaratoria d’ufficio.

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta da

Dott. MONTAGNI Andrea – Presidente

Dott. BORSELLINO Maria Daniela – Consigliere

Dott. SERRAO Eugenia – Consigliere

Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere

Dott. DELLA VALLE Francesca – Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[OMISSIS]

avverso la sentenza dell'11/02/2026 della Corte d'appello di Roma

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Francesca Della Valle;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Francesca Ceroni che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata

Svolgimento del processo

1. Con sentenza dell'11/02/2026 la Corte di appello di Roma confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 18/03/2025, appellata da [OMISSIS], che lo dichiarava colpevole dei delitti, uniti dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 56, 110, 624 e 625, comma 1, n. 4, cod. pen. (capo a) e 337 cod. pen. (capo b), commessi in Roma il 18 dicembre 2024.

2. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione [OMISSIS], per vedersi riconosciuta la causa estintiva del reato di cui di cui al capo a) di imputazione per sopravvenuta remissione della querela.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.

2. Con l'unico motivo di ricorso, il ricorrente sostiene l'intervenuta estinzione per sopravvenuta remissione della querela del reato di cui agli artt. 56, 110, 624 e 625, comma 1, n. 4, cod. pen. (capo a di imputazione).

Viene, a tal fine, segnalato che in data 12/12/2025, ancora pendenti i termini per proporre ricorso per cassazione, [OMISSIS], persona offesa del predetto reato, ha rimesso la querela presentata contro [OMISSIS]. Tale remissione è stata accettata dall'imputato, come emerge dal verbale dei Carabinieri della Stazione [OMISSIS] del 12/12/2025, allegato dal ricorrente.

3. Questa Corte ha affermato che è ammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, che sia intervenuta dopo la sentenza e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione (Sez. 4, Sentenza n. 38156 del 05/07/2022, [OMISSIS], Rv. 283584 – 01; Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, [OMISSIS], Rv. 268625 – 01; Sez. 6, n. 2248 del 13/1/2011, [OMISSIS], Rv. 249209).

3.1. Come emerge dalla stessa ricostruzione del ricorrente, e confermato dall'esame degli atti allegati al ricorso, in data 12/12/2025 interveniva la remissione della querela (con relativa accettazione).

Pur se, a tale data, era ancora pendente il giudizio di appello, la cui sentenza risale all'11/02/2026 e l'eccezione poteva quindi essere sollevata in quella sede, ai sensi dell' art. 129 cod. pen. il giudice che riconosce che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità lo dichiara di ufficio con sentenza in ogni stato e grado del processo.

4. In conclusione, ferma restando l'irrevocabilità della condanna di cui al capo b) di imputazione, stante l'intervenuta remissione della querela, accettata dal querelato, in ordine al reato di cui agli artt. 56, 110, 624 e 625, comma 1, n. 4, cod. pen., procedibile a querela della persona offesa, deve dichiararsi l'estinzione del reato predetto ai sensi dell'art. 152 cod. pen.

Ne consegue l'annullamento senza rinvio, limitatamente al reato di cui al capo a), della sentenza impugnata, dovendosi porre a carico del querelato ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen. le spese del procedimento.

Si dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma, altra sezione, per la rideterminazione della pena relativamente al capo b).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo a) essendo il reato estinto per remissione di querela; spese a carico del querelato.

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma, altra sezione, per la rideterminazione della pena relativamente al capo b).

Conclusione

Così è deciso in Roma, 21 ottobre 2026.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2026.