Denuncia per truffa: restituzione del denaro e remissione della querela

Restituire il denaro a chi ha presentato querela per truffa non determina, da solo, la chiusura del procedimento penale. Occorre distinguere il pagamento, l’eventuale accordo sul danno e la remissione della querela. Bisogna inoltre verificare se il fatto contestato sia perseguibile a querela oppure d’ufficio: questa differenza condiziona gli effetti che una remissione può produrre.

Per la persona indagata o imputata, il punto di partenza è quindi la contestazione concreta. Le espressioni “truffa online” e “truffa aggravata” non permettono, da sole, di stabilire se un accordo con la persona offesa possa estinguere il reato.

Quando la truffa è procedibile a querela

L’art. 640 c.p. prevede la procedibilità a querela della persona offesa, con le eccezioni indicate nel suo ultimo comma. Nel testo vigente, si procede d’ufficio quando ricorrono le circostanze del secondo comma, salvo quella del numero 2-ter, oppure la circostanza del terzo comma.

Il numero 2-ter riguarda il fatto commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare l’identificazione propria o altrui. La presenza di questa sola aggravante non esclude la procedibilità a querela. Il terzo comma riguarda invece l’approfittamento di circostanze che ostacolano la difesa della persona offesa, ai sensi dell’art. 61, numero 5, c.p.: in questa ipotesi il testo attuale prevede la procedibilità d’ufficio.

Non si può trasferire automaticamente a un fatto recente la soluzione adottata per un episodio precedente alle modifiche del 2025. La data della condotta, le circostanze effettivamente riconosciute e la successione delle norme richiedono una valutazione specifica. Anche la compresenza di altri reati può lasciare in vita un procedimento per contestazioni autonome.

Pagamento e remissione sono atti differenti

Il pagamento documenta una restituzione o un risarcimento. La remissione esprime invece la volontà del querelante di non persistere nella querela già presentata. Un bonifico, una ricevuta o un accordo che disciplina soltanto il rimborso non possono essere trattati automaticamente come una remissione.

L’art. 152 c.p. contempla la remissione processuale ed extraprocessuale; quest’ultima può essere espressa o tacita. La forma tacita richiede fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela. Perciò il significato degli atti deve essere ricostruito nel loro contesto: una trattativa ancora aperta, un pagamento parziale o la soddisfazione di una sola voce di danno possono non chiarire la volontà sulla prosecuzione del procedimento.

La stessa disposizione vieta di sottoporre la remissione a termini o condizioni. È dunque necessario distinguere un accordo economico che preveda adempimenti futuri dall’atto di remissione, che deve rispettare i suoi requisiti. La formula “ritirerò la querela se saranno pagate tutte le rate” descrive un impegno futuro e non va confusa con una remissione già efficace.

Chi rimette la querela e che cosa deve risultare

La remissione deve provenire dal soggetto legittimato. La dichiarazione processuale segue l’art. 340 c.p.p., che ne disciplina la presentazione personale o tramite procuratore speciale. Una normale nomina difensiva non sostituisce, per ogni atto, la verifica dei poteri necessari.

L’art. 155 c.p. stabilisce che la remissione non produce effetto se il querelato l’ha espressamente o tacitamente ricusata. Se più persone hanno proposto querela, l’art. 154 richiede la remissione di tutte per l’estinzione del reato. Se invece soltanto una delle persone offese ha querelato, la sua remissione non pregiudica il diritto di querela delle altre. La remissione a favore di un concorrente si estende agli altri, salvo chi l’abbia ricusata.

L’assenza del querelato non equivale automaticamente a mancata ricusazione. La Corte costituzionale, nella sentenza n. 159 del 2026, ha confermato che, per attribuire questo significato alla mancata comparizione, occorre che la remissione fosse conosciuta o conoscibile dall’interessato. La garanzia tutela la possibilità di chiedere un accertamento favorevole sul merito dell’accusa. Non basta sostituire questa verifica con la sola notizia del procedimento ricevuta durante le indagini.

È utile che i documenti permettano di identificare il fatto e il procedimento cui si riferiscono. La difesa deve poi verificare che gli atti siano stati effettivamente portati all’attenzione dell’autorità procedente. La firma di una scrittura privata non dimostra, da sola, che il fascicolo ne contenga una copia o che sia già intervenuta una decisione di estinzione.

L’estinzione per condotte riparatorie è un’altra possibilità

L’art. 162-ter c.p. disciplina un istituto distinto dalla remissione. Nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice, sentite le parti e la persona offesa, dichiara estinto il reato quando l’imputato ha riparato interamente il danno mediante restituzioni o risarcimento e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose.

La norma fissa il termine massimo nella dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Prevede una possibile proroga, non superiore a sei mesi, quando l’imputato dimostri di non aver potuto adempiere tempestivamente per un fatto a lui non addebitabile. Non basta quindi dichiarare la disponibilità a pagare in futuro.

Il giudice può riconoscere il risarcimento anche a seguito di un’offerta reale, effettuata nelle forme del codice civile e non accettata dalla persona offesa, se ritiene congrua la somma. Un’offerta informale e un’offerta reale non sono equivalenti. Questo istituto non consente comunque di estinguere mediante pagamento qualsiasi truffa procedibile d’ufficio.

Il controllo difensivo dell’accordo

La verifica riguarda la qualificazione del fatto, la disciplina applicabile alla sua data, i soggetti legittimati, il contenuto della dichiarazione e la documentazione del pagamento. Devono restare chiari anche gli effetti civili: la remissione può contenere una rinuncia alle restituzioni e al risarcimento, ma tale rinuncia non va presunta da ogni dichiarazione.

La decisione che dichiara estinto il reato per remissione non equivale a un’assoluzione perché il fatto non sussiste. Accordo economico, estinzione del reato e accertamento della responsabilità rispondono a domande differenti. Per leggere correttamente l’esito occorre esaminare il provvedimento effettivamente adottato.

Per il quadro generale della materia, il sito contiene anche la guida sulle indagini per truffa.

Fonti normative e giurisprudenziali

Art. 640 c.p. — Normattiva; Art. 152 c.p. — Normattiva; Art. 154 c.p. — Normattiva; Art. 155 c.p. — Normattiva; Art. 162ter c.p. — Normattiva; Art. 340 c.p.p. — Normattiva; Corte costituzionale, sentenza n. 159/2026 — Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2026. Testi normativi consultati il 10 ottobre 2026.

Il contenuto ha finalità informativa. La valutazione della singola posizione richiede l’esame degli atti e delle circostanze concrete.

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Avv. Davide Tutino · Studio Legale Tutino · Foro di Catania. Per informazioni sull’assistenza difensiva nei procedimenti penali: 095 9991325, 392 3838383 · davide@tutino.sicilia.it. Sede e informazioni professionali nella pagina dello Studio a Catania.

Revisione giuridica ed editoriale: 11 ottobre 2026.