La Corte d’appello nega la detenzione domiciliare sostitutiva richiamando i precedenti penali: la Cassazione annulla per difetto di prognosi concreta sulla pena sostitutiva

Corte suprema di cassazione • Sezione penale • Commento a sentenza

La Corte d’appello nega la detenzione domiciliare sostitutiva richiamando i precedenti penali: la Cassazione annulla per difetto di prognosi concreta sulla pena sostitutiva

Il diniego della pena sostitutiva non può fondarsi sul solo richiamo ai precedenti penali: occorre valutare, in concreto, l’idoneità della detenzione domiciliare, le prescrizioni applicabili, i controlli e la finalità rieducativa.
Corte Suprema di Cassazione, Quinta Sezione penale, sentenza n. 15363/2026, depositata il 28/04/2026.
Pene sostitutive Detenzione domiciliare Precedenti penali Art. 493-ter c.p.

Focus
La Quinta Sezione penale affronta il perimetro motivazionale del diniego della detenzione domiciliare sostitutiva. La Corte precisa che il giudice deve correlare il fattore ostativo alla specifica pena sostitutiva richiesta, alle sue prescrizioni, ai controlli applicabili e alla concreta idoneità della sanzione a perseguire la finalità rieducativa.

Il fatto

La Corte d’appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva assolto alcune imputate da taluni capi di imputazione, confermando nel resto la decisione relativa a episodi di furto, anche in abitazione, consumati o tentati, nonché al reato di utilizzo illecito di carte bancarie asportate in occasione dei furti.

I ricorsi per cassazione deducevano, tra l’altro, vizi in materia di recidiva, trattamento sanzionatorio, giudizio di bilanciamento delle attenuanti generiche, concorso nel reato di cui all’art. 493-ter c.p. e omessa o insufficiente motivazione sul diniego delle pene sostitutive.

La Cassazione dichiara inammissibili integralmente due ricorsi, accoglie invece le censure proposte da altre due imputate nei limiti del capo 10 e del diniego della detenzione domiciliare sostitutiva, disponendo il rinvio alla Corte d’appello di Perugia.


La decisione della Cassazione

Sul tema della recidiva, la Corte ritiene manifestamente infondato il motivo di ricorso. Secondo la sentenza, la Corte territoriale non si era limitata a considerare la recidiva come mero status derivante dai precedenti penali, ma aveva valorizzato dati specifici: numerosità dei precedenti, omogeneità dei reati, precedente declaratoria di recidiva reiterata, irrevocabilità ravvicinata e commissione di fatti poco anteriori a quelli oggetto del processo.

Quanto alla determinazione della pena e al giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche, la Cassazione ribadisce il limite del sindacato di legittimità: ove la pena sia collocata sotto la media edittale o la motivazione richiami criteri riconoscibili, non è richiesta un’analitica esposizione di tutti i parametri dell’art. 133 c.p. Nel caso esaminato, le censure sono state ritenute generiche o comunque prive di un aggancio concreto alle singole posizioni.

La Corte accoglie invece il motivo relativo al capo 10, concernente il concorso nell’utilizzo indebito di carta di bancoposta. Il giudice di merito aveva desunto il concorso di una imputata dal solo fatto che la stessa avesse partecipato al furto mediante il quale le imputate erano venute in possesso della carta. Per la Cassazione tale dato, se non sorretto da ulteriori elementi, non dimostra in modo adeguato il contributo morale o materiale all’utilizzo indebito della carta.

Il nucleo più ampio della decisione riguarda il diniego della detenzione domiciliare sostitutiva. La Corte afferma che, dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150/2022, il giudice non può negare la sostituzione della pena detentiva breve richiamando soltanto i precedenti penali. Deve invece formulare una prognosi concreta, verificando se la specifica pena sostitutiva richiesta sia idonea, anche mediante prescrizioni, controlli e programma di trattamento, a perseguire la rieducazione e il reinserimento sociale.

La motivazione censurata è stata ritenuta carente perché non correlava i precedenti penali alla detenzione domiciliare sostitutiva, alle sue modalità esecutive, ai controlli periodici, all’eventuale uso di strumenti elettronici e alla verifica dell’attuazione del programma. La Cassazione annulla quindi il diniego, imponendo al giudice del rinvio una valutazione aderente alla struttura concreta della sanzione sostitutiva.


Perché questa sentenza è importante

La decisione incide sul modo in cui deve essere motivato il rigetto delle pene sostitutive. Il precedente penale non viene espulso dal giudizio, ma deve essere valutato nella sua effettiva incidenza sulla pena richiesta: natura, numero ed epoca delle condanne possono rilevare solo se il giudice spiega perché impediscano, nel caso concreto, il rispetto delle prescrizioni e la funzionalità della sanzione sostitutiva.

Sul piano difensivo, la sentenza segnala che la richiesta di detenzione domiciliare sostitutiva non richiede necessariamente una documentazione già completa, poiché il giudice può attivare i poteri istruttori previsti dall’art. 545-bis c.p.p. Ciò rafforza la necessità di formulare istanze specifiche, collegate alla sanzione richiesta e alle condizioni personali concretamente verificabili.

La pronuncia delimita inoltre l’addebito concorsuale nell’utilizzo indebito di strumenti di pagamento: la partecipazione al furto della carta non consente, da sola, di attribuire automaticamente il successivo utilizzo illecito, quando manchi l’individuazione di un contributo specifico alla condotta prevista dall’art. 493-ter c.p.

Avv. Davide Tutino

A cura dell’Avv. Davide Tutino
Avvocato penalista del Foro di Catania, patrocinante in Cassazione
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Il presente contributo ha finalità esclusivamente informativa e di commento giurisprudenziale.


Sentenza integrale: Cass. V Sez. Pen., Sent. n. 15363/2026, depositata il 28/04/2026.

Trascrizione integrale del provvedimento con sola anonimizzazione dei dati personali

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da
ROSSELLA CATENA – Presidente –
RENATA SESSA – Relatore –
MATILDE BRANCACCIO
PIERANGELO CIRILLO
ROSARIA GIORDANO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:
[OMISSIS] nato a [OMISSIS] il [OMISSIS]
[OMISSIS] nato a [OMISSIS] il [OMISSIS]
[OMISSIS] nato a [OMISSIS] il [OMISSIS]
[OMISSIS] nato a [OMISSIS] il [OMISSIS]

avverso la sentenza del 30/05/2025 della Corte d’appello di Ancona

Udita la relazione svolta dal Consigliere Renata Sessa;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, ANTONIO BALSAMO, che ha concluso per l’inammissibilita’ dei ricorsi.
Udito l’avvocato [OMISSIS] che ha insistito per l’accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 30.5.2025, la Corte di Appello di Ancona, all’esito di trattazione cartolare, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OMISSIS], [OMISSIS], [OMISSIS], [OMISSIS] e [OMISSIS], appellata dagli imputati oltre che dal Procuratore Generale – che, in sede di giudizio abbreviato, le aveva dichiarate colpevoli di vari episodi di furti, anche in abitazione, consumati o tentati, nonché del reato di utilizzo illecito delle carte bancarie asportate in occasione dei furti – ha assolto: [OMISSIS] dai reati di cui ai capi 1, 2 e 12 per non aver commesso il fatto, [OMISSIS] dai reati di cui ai capi 4, 5, 12 e 25 per non aver commesso il fatto, [OMISSIS] dai reati a lei ascritti ai capi 7 e 8 per non aver commesso il fatto, indi rideterminato le pene inflitte alle predette, confermando nel resto la decisione del primo giudice.
Avverso la suindicata sentenza ricorrono per cassazione le imputate [OMISSIS], [OMISSIS], [OMISSIS] e [OMISSIS].
[OMISSIS] e [OMISSIS], tramite il comune difensore di fiducia, avv. [OMISSIS], deducono due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

3.1. Col primo motivo si deduce, nell’interesse di [OMISSIS], l’erronea applicazione della legge penale e l’inidoneità della motivazione in relazione all’applicazione della recidiva. Con la sentenza impugnata la Corte di appello ha confermato la decisione del giudice di primo grado sul punto relativo alla recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale, oggetto di gravame, limitandosi a giustificare l’applicazione di tale aggravante facendo un generale riferimento ai precedenti penali dell’imputata, senza ricostruire le ragioni di fatto e di diritto sia da un punto di vista oggettivo che soggettivo che giustificano la recidiva. Ciò in palese contrasto con quanto afferma la giurisprudenza di legittimità al riguardo.

3.2. Col secondo motivo deducono l’erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 133 c.p. per la determinazione della pena e vizio di mancanza e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. La sentenza della Corte territoriale risulta viziata sul punto relativo alla commisurazione della pena avendo il giudice erroneamente applicato i criteri dell’art. 133 c.p. senza offrire sul punto adeguata motivazione, omettendo completamente di ricostruire il percorso logico- giuridico svolto a sostegno, laddove quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale. Si sarebbero dovuti prendere in considerazione la personalità del soggetto agente, i motivi, il carattere del reo, il suo comportamento dopo la commissione del reato. Elementi tutti, questi, che depongono in modo grave preciso e concordante verso la necessaria commisurazione della pena nel minimo edittale, al fine di renderla proporzionata al fatto e congrua rispetto alla personalità dell’agente. Ebbene tutti questi elementi sono stati completamente trascurati dal giudice di secondo grado.

Ciò nonostante, il giudice di merito non ha fatto alcun accenno, neppure mediante formule di stile, ai criteri che hanno ispirato una siffatta determinazione, in tal modo venendo meno ad un precipuo obbligo motivazionale.

Ed invero, nel caso di specie, pur non trattandosi di pena prossima al massimo edittale, in considerazione della entità della stessa, in ogni caso superiore alla media edittale e più vicina al massimo che al minimo previsti dalla norma, si sarebbe comunque imposta la indicazione delle ragioni sottese ad una tale quantificazione.

[OMISSIS] e [OMISSIS], tramite il comune difensore di fiducia, avv. [OMISSIS], deducono, con l’unico motivo articolato, la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione ai capi 10, 20 e 27.

In merito al capo 10 – posizione [OMISSIS] – la motivazione offerta non trova riscontro in alcuna prova concreta ma solo in un’ipotesi, peraltro non riscontrata. Il dato che le imputate abbiano perpetrato insieme il furto non significa che giocoforza l’utilizzo indebito della carta di credito debba essere attribuito ad entrambe. Di fatto non c’è alcuna prova della partecipazione o di qualsiasi contributo morale o materiale nel fatto di cui all’articolo 493-ter c.p. L’unica individuata nell’utilizzo della carta è [OMISSIS] e, si ribadisce, non ci sono elementi per dedurre o ricavare con certezza la partecipazione di [OMISSIS].

In merito al capo 20 – posizione [OMISSIS] – la Corte ritiene provata la sua presenza sulla scorta del fatto che un benzinaio la riconosceva all’interno dell’auto lo stesso giorno in cui veniva perpetrato il furto. Anche qui la sua consapevolezza si fonda su una deduzione logica priva di qualsiasi riscontro.

In relazione al capo 27 – posizione [OMISSIS] – la motivazione è illogica posto che si effettua l’automatismo possesso/utilizzo carta di credito e precedente furto. Affermare che ella probabilmente aveva rubato anche il portafoglio significa di fatto non superare la regola del giudizio di ragionevole dubbio.

Indi si insta per l’annullamento della sentenza impugnata nei confronti di [OMISSIS] e [OMISSIS].

[OMISSIS], [OMISSIS] e [OMISSIS], tramite il comune difensore di fiducia, avv. [OMISSIS], deducono ulteriori tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

5.1. Col primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli articoli 110 e 493-ter c.p. e difetto di prova del concorso di [OMISSIS] nel reato di cui al capo 10. Dalla sentenza impugnata di risulta che l’attribuzione a [OMISSIS] del ruolo di concorrente si fonda su mere presunzioni senza che venga dimostrato uno specifico contributo causale di costei nell’utilizzo in debito della carta di credito la mera presenza contiguità dell’imputata al fatto non basta configurare il concorso se non viene accertato il quid pluris della partecipazione consapevole e volontaria al reato nella fattispecie l’assenza di prova circa una condotta partecipativa concreta di [OMISSIS] impedisce l’addebito concorsuale nei suoi confronti La Corte d’appello avrebbe dovuto indicare puntualmente quali azioni ho dopo missioni della prevenuta hanno contribuito avrebbero contribuito alla realizzazione del reato di cui al capo dirci cosa che non è avvenuta.

5.2. Col secondo motivo deducono violazione di legge e vizio di motivazione per essere state le attenuanti generiche concesse con giudizio di equivalenza che ha comportato l’applicazione di una pena sproporzionata con riferimento alle posizioni delle imputate. La pena inflitta alle ricorrenti risulta eccessiva e non sufficientemente distinta in funzione del ruolo e del contributo di ciascuna. un maggiore riconoscimento degli elementi mitigatori avrebbe permesso di equilibrare meglio le posizioni evitando disparità di trattamento. La Corte di appello si limita a respingere la richiesta di maggiore mitigazione affermando che la prospettazione non può essere accolta senza sviluppare alcuna argomentazione concreta a sostegno di tale decisione.

5.3. Col terzo motivo deducono violazione di legge e vizio di motivazione per omessa applicazione delle pene sostitutive per tutte e tre le ricorrenti. La sentenza in esame non ha applicato alcuna delle pene sostitutive della detenzione nonostante la durata delle pene inflitte rientrasse nei limiti di legge per la sostituzione. In base alla normativa vigente il giudice che determina la pena detentiva entro quattro anni può e deve valutare la sostituzione della stessa con misure alternative quali la semilibertà o la detenzione domiciliare. Se la pena detentiva non supera i tre anni è possibile sostituirla anche con il lavoro di pubblica utilità. Nel caso di in esame le pene irrogate rientravano in queste soglie, tuttavia la Corte di merito non ha fatto luogo ad alcuna sostituzione limitandosi ad affermazioni apodittiche e prive di reale pregnanza argomentativa. La valutazione che compete al giudice di merito al riguardo, per espressa previsione normativa, non può limitarsi a richiamare eventuali precedenti penali. Il legislatore ha stabilito che le pene sostitutive sono concedibili anche ai recidivi, pur se reiterati, e che la mera esistenza di precedenti condanne non costituisce di per sé motivo per negare il beneficio.

Ne consegue che il giudice non può rigettare l’istanza di pena sostitutiva basandosi solo sul passato criminale dell’imputato, dovendo invece verificare se la misura alternativa sia idonea nel caso concreto. Nel provvedimento impugnato manca qualsiasi disamina di tali aspetti, non viene indicato se e perché una sanzione alternativa (ad esempio la detenzione domiciliare, la semilibertà o il lavoro di pubblica utilità) sarebbe inadeguata ai fini educativi o insufficiente a prevenire la commissione di ulteriori reati.

La mancata attivazione di questo iter e il silenzio motivazionale al riguardo rendono la sentenza nulla nella parte in cui determina la specie di pena.

I ricorsi, proposti successivamente al 30.6.2024, sono stati trattati – ai sensi dell’art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni – su istanza, con l’intervento delle parti che hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso proposto nell’interesse di [OMISSIS] è fondato limitatamente al capo 10 e al diniego della pena sostitutiva della detenzione domiciliare, è inammissibile nel resto. Anche il ricorso di [OMISSIS] è fondato limitatamente al diniego della pena sostitutiva della detenzione domiciliare ed è inammissibile nel resto. Sono, invece, entrambi inammissibili i ricorsi di [OMISSIS] e [OMISSIS].
Il ricorso presentato dall’Avv. [OMISSIS] nell’interesse di [OMISSIS] e [OMISSIS].

2.1. Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato. La rilevanza dell’aspetto motivazionale della recidiva, come ricostruita anche nelle ultime pronunce delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 15/05/2019, Schettino, Rv. 275319 – 01; Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023, Sabbatini, Rv. 284878 – 01), non può essere messa in discussione; tuttavia, nel caso di specie l’obbligo motivazionale risulta adeguatamente assolto con riferimento alla valutazione della ricorrenza dei presupposti per l’applicazione della recidiva nei confronti della [OMISSIS]. Ed invero, i giudici di merito hanno ritenuto sussistente la contestata recidiva per [OMISSIS] in ragione dei numerosissimi precedenti per reati omogenei, del fatto che l’ultimo degli stessi contiene già la pronuncia di recidiva reiterata e sia divenuto irrevocabile meno di un anno prima dei fatti, della presenza di condanne irrevocabili per fatti commessi appena prima di quello per cui si procede. La motivazione resa dalla Corte di merito non si è esaurita nella valutazione della recidiva come status soggettivo determinato dai soli precedenti penali, ma ha precisato gli elementi fattuali presi in considerazione e i criteri utilizzati per valutarli, dando conto della maggiore rimproverabilità dell’imputata per non essersi fatta distogliere dalla risoluzione criminosa per effetto delle precedenti condanne.

Si tratta di una valutazione che collega le vicende punitive omogenee alla ricaduta nella condotta illecita, considerandole come indicatori univoci di un incremento concreto di pericolosità.

In definitiva, la motivazione rende riconoscibile il criterio seguito e lo ancora a dati specifici del caso concreto. Non emergono né un errore di diritto nell’interpretazione dell’art. 99 c.p., né una lacuna logica.

Il motivo qui riproposto è quindi, oltre che manifestamente infondato non risultando sussistenti i vizi denunciati, anche aspecifico.

2.2. Anche il secondo motivo del ricorso appare manifestamente infondato.

In proposito, occorre premettere che, in tema di2. Anche il secondo motivo del ricorso appare manifestamente infondato.

In proposito, determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale – come avvenuto nel caso di specie rispetto alla [OMISSIS], la cui pena base, confermata in appello, per il ritenuto più grave reato di cui al capo 8, art. 493-ter c.p., è stata determinata in misura prossima al minimo edittale, anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 450 di multa, aumentata per la continuazione col furto aggravato, di cui al capo 7, e poi ridotta per il rito ad anni uno di reclusione ed euro 400 di multa – non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 c.p. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Rv. 265283 – 01; v. anche Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288 – 01).

In ogni caso appare adeguata la motivazione contenuta nella sentenza impugnata, per entrambe le imputate, che, peraltro, nella ricostruzione degli episodi delittuosi e della personalità delle stesse fa riferimento ad elementi di sicura rilevanza ai fini dell’art. 133 c.p.

Quanto alla [OMISSIS] la Corte di appello si è limitata a confermato la pena base – non specificamente contestata – di anni due e mesi tre di reclusione e di euro 300 di multa inflitta in primo grado per il reato di furto aggravato ai sensi dell’art. 625 n. 4 c.p., di cui al residuo capo 26 (ridotta per il rito alla pena inflitta di anni uno e mesi sei di reclusione di euro 200 di multa).

Entrambe le imputate sono state inoltre già destinatarie delle attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alle rispettive aggravanti (e ciò nonostante i precedenti penali risultanti, in particolare, a carico della [OMISSIS]), proprio al fine di rendere la pena – secondo quanto si legge già nella sentenza di primo grado – più proporzionata ai fatti.

Il motivo articolato in ricorso sul trattamento sanzionatorio è peraltro anche aspecifico facendo esso riferimento genericamente ad elementi astratti di valutazione come i motivi a delinquere, il carattere del reo, il comportamento dopo la commissione del reato senza un benché minimo aggancio alle imputate e alle rispettive situazioni concrete.

Il ricorso presentato dall’Avv. [OMISSIS] nell’interesse di [OMISSIS] e [OMISSIS].

3.1. Fondato è il primo motivo relativo al reato di utilizzo indebito di carta di bancoposta di cui al capo 10 – posizione [OMISSIS]. La motivazione offerta, come si segnala in ricorso, non risulta adeguata. A fronte del motivo di appello che aveva evidenziato come non trovasse riscontro in alcuna prova concreta il supposto concorso della [OMISSIS] in relazione al reato in argomento, la Corte di merito si è limitata a ribadire, assertivamente, il dato – evidentemente insufficiente se non connotato da altri elementi – che l’imputata ha perpetrato insieme all’altra il furto attraverso il quale entrambe sono venute in possesso della carta di bancoposta. Tale dato non depone di per sé in maniera equivoca per l’utilizzo indebito della carta di credito anche da parte di [OMISSIS], dal momento che l’unica individuata nell’utilizzo della carta è [OMISSIS].

Aspecifici e meramente reiterativi sono invece i motivi relativi ai reati di cui ai capi 20 e 27 (erroneamente indicato in ricorso come 17) – posizione [OMISSIS].

Ed invero, quanto al concorso della [OMISSIS] nel reato di cui al capo 20, a fronte di quanto genericamente si osservava in appello, la Corte territoriale ha evidenziato come agli altri elementi emersi e valorizzati nella sentenza di primo grado, si aggiungesse quello del riconoscimento dell’imputata anche da parte di un benzinaio, [OMISSIS], che l’aveva riconosciuta all’interno dell’autovettura, unitamente alle altre, lo stesso giorno in cui veniva perpetrato il furto. Deve, dunque, rilevarsi l’assoluta correttezza logica della ricostruzione dei fatti compiuta dalla sentenza impugnata sulla base dei riconoscimenti effettuati da diversi soggetti – oltre il riconoscimento del benzinaio vi è quello dei Carabinieri – in relazione a fasi della vicenda complessiva e a condotte materiali strettamente collegate alla realizzazione dell’impresa criminosa.

Anche in relazione al capo 27 il motivo si caratterizza per una visione parziale degli elementi considerati dai giudici di merito nelle conformi pronunce, in punto di ricostruzione del fatto, di primo e secondo grado. Il coinvolgimento di [OMISSIS] nel furto in abitazione, che aveva comportato la sottrazione di portafoglio contenente, tra l’altro, anche proprio il bancomat poi utilizzato per i prelievi indebiti, è stato invero desunto anche dalla contiguità temporale tra il furto e l’utilizzo del bancomat che ha evidentemente indotto i giudici di merito ad escludere la diversa ipotesi della ricettazione (rimasta peraltro sfornita di benché minimo elemento probatorio). Dall’effettuazione di numerosissimi prelievi e pagamenti nello stesso giorno è stato desunto, in maniera non affatto illogica, il concorso nel furto, trattandosi di due episodi strettamente avvinti sotto il profilo finalistico ed inseriti in un progetto criminoso unitario.

Nessun automatismo possesso/utilizzo carta di credito e precedente furto, ma ragionata valutazione di tutti gli elementi emersi che ora il ricorso chiede, in definitiva, a questa Corte di rivalutare accedendo ad un giudizio sostanzialmente di merito, non consentito in sede di legittimità, a fronte, peraltro, di una motivazione nel suo complesso congrua e logica.

Come è noto, infatti, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).

L’interpretazione delle risultanze probatorie evidenziata nella sentenza impugnata attiene al merito e non risulta inficiata da macroscopici vizi logici.

Il ricorso presentato dall’Avv. [OMISSIS] nell’interesse di [OMISSIS], [OMISSIS] e [OMISSIS].

4.1. Il primo motivo del ricorso sul capo 10 è speculare a quello già sopra analizzato e ritenuto fondato per la ragioni suindicate, alle quali si rimanda.

4.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

In tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall’art. 133 c.p., senza che occorra un’analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838 – 02).

Applicando il suesposto principio al caso di specie, deve riconoscersi che l’esclusione del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche – ritenute dalla Corte di merito già frutto di una benevola concessione – trova un adeguato fondamento nei precedenti penali come rispettivamente risultanti a carico delle imputate.

Il giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e le ritenute aggravanti risulta, quindi, operato sulla base di un apparato argomentativo coerente e rispettoso dei canoni della razionalità.

4.3. Il terzo motivo è, invece, fondato relativamente alle imputate [OMISSIS] e [OMISSIS], stante l’insufficienza della motivazione svolta nella sentenza impugnata rispetto alla richiesta di sostituzione della pena detentiva inflitta con quella della detenzione domiciliare. Richiesta tempestivamente avanzata in appello – essendo la sentenza di primo grado antecedente all’entrata in vigore della riforma Cartabia introduttiva, tra l’altro, della nuova disposizione sulle pene sostitutive – dal difensore, munito di procura speciale, con espresso riferimento, unicamente, alle predette due imputate (non anche per la [OMISSIS]).

Occorre premettere che, come ha già avuto modo di affermare questa Corte – così ad esempio Sez. 6, Sentenza n. 38252 del 23/09/2025, Rv. 288910 – 01 – in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, non è necessario che la richiesta dell’imputato sia circostanziata e documentata, potendo l’iniziativa partire addirittura dal giudice, cui compete la valutazione della coerenza della sostituzione con le esigenze di sicurezza pubblica e di prevenzione speciale, nonché lo svolgimento, se necessario, della relativa istruttoria; e che, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, in caso di diniego della sostituzione della pena detentiva, non può limitarsi a valutare la congruità della pena attraverso i criteri di gravità del fatto e di pericolosità del soggetto, ma è tenuto anche a motivare, in chiave prognostica, le ragioni per cui gli elementi considerati rendono la pena sostitutiva inidonea a raggiungere la finalità rieducativa (Sez. 5, n. 39162 del 04/10/2024, Rv. 287062 – 01).

Laddove nel caso di specie, tale tipo di valutazione non risulta intervenuta, essendosi la Corte di merito limitata a richiamare i precedenti penali delle imputate che di per sé non esauriscono il vaglio che il legislatore ha inteso promuovere.

Ciò che viene in rilievo nel caso di specie, e che impone l’annullamento della sentenza impugnata, è la valutazione svolta sul punto dalla Corte di merito, che, come evidenzia la difesa, ha rigettato la richiesta di sostituzione della pena detentiva breve con la detenzione domiciliare senza approfondire il giudizio della personalità delle imputate, ridotto al mero richiamo dei precedenti penali, neppure indicati nella sentenza impugnata, se del caso verificabile anche mediante l’esercizio di quei poteri istruttori e accertativi pure conferiti al giudice dall’art. 545-bis, comma 1, ultima parte, e comma 2, cod. proc. pen.

Si deve al riguardo rammentare che, in linea generale, come ha già avuto modo di segnalare questa Corte, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, è vincolato nell’esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (così Sez. 3, Sentenza n. 9708 del 16/02/2024, Rv. 286031 – 01, fattispecie in cui questa Corte ha annullato la decisione reiettiva dell’istanza di sostituzione, in quanto fondata esclusivamente sulla sussistenza, a carico dell’imputato, di un unico precedente penale, con omessa valutazione degli altri documentati elementi, rilevanti per l’accertamento della capacità a delinquere).

Fermo restando che, come ha precisato Sez. 2, Sentenza n. 45859 del 22/10/2024, Rv. 287348 – 01, se è vero che il giudice, in tema di applicazione delle pene sostitutive di pene detentive brevi, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, non può argomentare la prognosi negativa in ordine all’adempimento delle prescrizioni da parte dell’imputato facendo esclusivo riferimento ai suoi precedenti penali, è altrettanto vero che egli può trarre elementi di valutazione dalla natura e dal numero di essi, oltre che dall’epoca di commissione degli illeciti (fattispecie in cui questa Corte ha ritenuto esente da censure la decisione reiettiva dell’istanza di sostituzione che aveva valorizzato i precedenti specifici dell’imputato e, segnatamente, le precedenti condanne per evasione e violazione degli obblighi inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale).

Ciò che conta è che l’esercizio del potere discrezionale del giudice sia supportato da idonea motivazione la cui adeguatezza va rapportata alla disciplina dell’istituto rispetto al quale il potere discrezionale è conferito.

Tanto premesso, si tratta innanzitutto di stabilire l’ampiezza del potere discrezionale attribuito al giudice rispetto all’applicazione delle pene sostitutive delle pene detentive brevi alla luce delle innovazioni introdotte dal d.lgs. n. 150/2022 – che nel ridisegnare i limiti quantitativi ai fini della sostituzione delle pene detentive brevi, estendendone l’applicabilità in relazione a pene detentive fino a quattro anni, ha conferito nuovo impulso all’applicazione delle pene sostitutive, promuovendole nell’ottica primaria della rieducazione e risocializzazione.

È anche il caso di precisare che l’esigenza rieducativa e risocializzante avuta di mira dal legislatore non va tuttavia confusa con quella, in sé, della decarcerazione legata al sovraffollamento delle carceri. Tale esigenza – di indubbio rilievo ma che richiede interventi risolutivi ulteriori – non può, cioè, essere ritenuta di per sé la chiave di lettura che deve ispirare in concreto l’applicazione della nuova disciplina delle pene sostitutive, la quale, pur permeata dallo spirito della legge, rimane in ogni caso ancorata a valutazioni di tipo giuridico, il cui scopo diretto è quello della individuazione di una pena che meglio si attagli alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato.

Rieducazione e reinserimento che le pene sostitutive – soprattutto se accompagnate da adeguate prescrizioni e dal programma stilato dall’ufficio esterno di esecuzione penale previsto dall’art. 545-bis del codice di rito – in relazione a reati non particolarmente gravi, punibili con pene detentive brevi, possono maggiormente favorire rispetto a quelle detentive.

D’altra parte le sanzioni sostitutive già all’epoca della loro introduzione con la legge 24 novembre 1981 n. 689 furono dettate dall’intento di deflazionare la carcerazione breve perché ritenuta inefficace, de-socializzante e persino criminogena a fronte di pene detentive di breve durata, intento perseguito appunto sostituendole con una risposta sanzionatoria che, accanto alla portata special preventiva, avesse anche un intrinseco effetto risocializzante e riparativo in generale, come d’altronde impone l’articolo 27 della Costituzione.

Ciò posto, passando quindi a considerare le disposizioni che regolano l’innovato panorama della pene sostitutive, si coglie innanzitutto la complessità del nuovo sistema delineato dal legislatore, che, nel conferire al giudice della cognizione la possibilità, già in tale fase, di sostituire la pena detentiva breve, come dal medesimo in concreto individuata, con una delle pene sostitutive di cui all’art. 53 legge 689/81 e succ. mod., ha sì inteso raccordare la pena sostitutiva all’entità della pena inflitta, rendendo in un certo qual modo unitaria la valutazione – evidentemente sul presupposto di una maggiore conoscenza diretta e simultanea, da parte del giudice della cognizione, di tutte le circostanze concrete che possono avere rilevanza ai fini della valutazione de qua (oltre che per ragioni meramente anticipatorie e deflattive) – , ma, proprio in considerazione della molteplicità degli aspetti che entrano in gioco ai fini della valutazione in argomento – cui rimanda l’art. 58 l. 689/81 e succ. mod., ma non solo, essendo estrapolabili parametri valutativi anche dalle disposizioni che disciplinano le singole pene sostitutive – non si può tuttavia ritenere che egli abbia inteso esaurire tale valutazione nella verifica del dato quantitativo, supportato dalla astratta prospettiva della rieducazione senza carcere.

La valutazione che il legislatore ha, in definitiva, inteso richiedere al giudice della cognizione, involge l’accertamento della ricorrenza, anche in concreto, della prospettiva della rieducazione e del reinserimento sociale. Tale prospettiva, se in linea di principio si coniuga tendenzialmente meglio con la nuova pena sostitutiva cd. programma auspicata dal legislatore – che oltre ad evitare la carcerazione breve potenzialmente dannosa per il condannato, ove accompagnata da un vero e proprio programma comportamentale, ben può effettivamente risolversi in un efficace strumento rieducativo e risocializzante come sottolinea la Corte Costituzionale nella sentenza n. 84 del 2024 – va comunque saggiata in concreto, e la sua verifica non può evidentemente andare disgiunta da una prognosi in ordine al futuro comportamento dell’imputato che tenga conto delle circostanze concrete già emergenti o acquisibili da parte del giudice.

Nessun automatismo è in altri termini ravvisabile, secondo questo Collegio, tra entità della pena inflitta – che può risentire anche di fattori estranei, quali, come nel caso di specie, la riduzione per la scelta del rito, o il comportamento processuale non necessariamente legato a profili di resipiscenza, o comunque essere rapportata all’entità minima del fatto di là dello spessore criminale del suo autore ritenuto recessivo, ai fini della quantificazione della pena, rispetto al fatto minimo commesso – e applicazione della pena sostitutiva, fermo restando che non deve ovviamente esservi contraddittorietà tra le due valutazioni e che quella che involge la sostituibilità della pena detentiva deve essere improntata alla massima considerazione di tutti gli aspetti che possono a tal fine entrare in gioco.

Proprio per la peculiarità e complessità del giudizio che si apre al giudice in caso di irrogazione di una pena contenuta nei limiti dettati dall’art. 53, la valutazione che esso deve compiere non potrà essere giammai sbrigativa ed approssimativa, trattandosi di valutare, sulla base di tutte le circostanze del caso concreto, se pur al netto della rieducazione auspicabile non si possa tuttavia formulare una prognosi favorevole in ordine al rispetto delle prescrizioni che le pene sostitutive – tranne quella pecuniaria – impongono, e se residui una cifra di pericolo di recidivanza che la pena sostitutiva – nonostante l’apparato dispositivo, prescrizionale ed organizzativo che l’ accompagna – non è in grado medio tempore di azzerare del tutto.

L’applicazione delle pene sostitutive non solo non è incompatibile con il pericolo di recidiva, ma costituisce la specifica modalità prescelta dal legislatore per arginarlo al meglio, sia pure in un’ottica che si proietta necessariamente dopo il completamento del percorso rieducativo conseguente all’applicazione; essa è quindi, in definitiva, incompatibile solo con quel tasso di recidiva che il giudice non reputa di poter azzerare o ridurre nemmeno attraverso l’adozione di quelle particolari prescrizioni che accompagnano la pena sostitutiva nella fase di esecuzione della stessa, la quale in quanto di tipo non restrittivo, o del tutto restrittivo, necessita di adeguati controlli e prescrizioni e, soprattutto, per poter ‘funzionare’ come pena-programma ha bisogno della piena collaborazione del condannato.

Beninteso che le emergenze acquisite, ove non sufficienti ai fini di tale tipo di valutazione, impongono al medesimo giudice di azionare i poteri che il comma secondo dell’art. 545-bis del codice di rito gli attribuiscono (e non è escluso che proprio la possibilità di richiedere all’ufficio di esecuzione penale esterna informazioni ovvero il programma di trattamento in relazione alle pene sostitutive diverse da quella pecuniaria – possibilità che connota maggiormente la natura della pena sostitutiva auspicata dal legislatore come pena programma – possa contribuire a rendere maggiormente adeguata la valutazione che il giudice è chiamato a compiere).

Tale valutazione non potrà, quindi, che essere conformata anche al tipo di pena sostitutiva richiesta, o che può comunque essere in astratto presa in considerazione, dal momento che la prognosi complessiva cui il giudice deve assolvere dovrà tener conto anche della maggiore o minore capacità restrittiva della sanzione sostitutiva applicabile (con l’ovvia conseguenza che, ad esempio, ai fini dell’applicazione della detenzione domiciliare o della semilibertà la valutazione non potrà non tener conto della natura comunque restrittiva di tali pene sostitutive e della possibilità di disporsi specifiche prescrizioni, controlli, ed anche l’accompagnamento di un vero e proprio programma di trattamento).

Se queste sono le premesse, appare evidente che il giudice, una volta che addiviene alla quantificazione della pena in termini compatibili con l’applicazione di una pena sostitutiva e non ricorre alcuno dei fattori soggettivi ostativi di cui all’art. 59 l. 689/81 che ineriscono al fatto giudicato, non potrà esimersi, pena il tradimento dello spirito delle innovative disposizioni, dal valutare adeguatamente tutte le circostanze concrete come impone l’art. 58, avvalendosi se del caso dei poteri a lui conferiti dall’art. 545-bis del codice di rito – non limitandosi quindi, come accaduto nel caso di specie, ad un frettoloso rinvio ai precedenti penali delle imputate, a sostegno del rigetto della richiesta.

Si deve pertanto altresì ribadire che in tema di sostituzione di pene detentive brevi, ai fini della prognosi negativa di cui all’art. 58, legge 24 novembre 1981, n. 689, è necessario che il giudice di merito non si limiti ad indicare il fattore cui abbia attribuito valenza ostativa alla sostituzione, ma correli tale elemento al contenuto della specifica sanzione sostitutiva invocata o, comunque, presa in considerazione in sentenza, fornendo adeguata motivazione in ordine alla sua negativa incidenza sull’adempimento delle prescrizioni che ad essa ineriscono (principio già affermato da Sez. 6, Sentenza n. 40433 del 19/09/2023, Rv. 285295 – 01), laddove del tutto carente si appalesa la motivazione svolta nel caso di specie che si è limitata, come detto, ad evidenziare la sussistenza di precedenti penali ritenuti tout court ostativi rispetto alla pena sostitutiva della detenzione domiciliare invocata dalle ricorrenti, senza, per altro verso, prendere in considerazione le modalità esecutive e le potenzialità applicative legate a tale tipo di pena sostitutiva, che per precisa scelta del legislatore è supportata da controlli periodici, se del caso puntellabili con strumenti elettronici, controlli che involgono anche la verifica dell’attuazione del programma validato dal giudice. Tali aspetti, entrando anch’essi in gioco nella valutazione in argomento, avrebbero dovuto essere presi anch’essi in considerazione dal giudice che li ha invece, immotivatamente, ignorati del tutto.

Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di [OMISSIS] limitatamente al reato di cui al capo 10 e al diniego della pena sostitutiva della detenzione domiciliare, nonché nei confronti di [OMISSIS] limitatamente al diniego della pena sostitutiva della detenzione domiciliare, con rinvio per entrambe alla Corte di appello di Perugia. Entrambi i ricorsi delle predette imputate devono, nel resto, essere dichiarati inammissibili. Devono, invece, essere dichiarati, in toto, inammissibili i ricorsi di [OMISSIS] e [OMISSIS], con condanna di entrambe, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OMISSIS], limitatamente al reato di cui al capo 10), nonché in relazione al diniego della pena sostitutiva, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. Dichiara inammissibile, nel resto, il ricorso di [OMISSIS]. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OMISSIS], limitatamente al diniego della pena sostitutiva, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. Dichiara inammissibile, nel resto, il ricorso di [OMISSIS]. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OMISSIS] e di [OMISSIS], che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 13/02/2026.

Il Consigliere estensore
RENATA SESSA

Il Presidente
ROSSELLA CATENA