Un danno ambientale grave e irreversibile può incidere sulla scelta della pena, ma il giudice deve spiegare perché renda inadeguata la sanzione sostitutiva richiesta. Nel processo per pesca illegale di datteri di mare, la Terza sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 37770 del 6 ottobre 2026, depositata il 28 ottobre, annulla il diniego della sostituzione e dispone un nuovo giudizio su quel punto. Le censure sulla compartecipazione alla pesca e sull’inquinamento ambientale sono invece dichiarate inammissibili.
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La condanna pronunciata dal Tribunale di Foggia il 27 febbraio 2023 era stata confermata dalla Corte d’appello di Bari il 17 ottobre 2025. All’imputato erano contestati il concorso nei reati in materia di pesca previsti dagli artt. 7 e 8 del d.lgs. n. 4 del 2012 e il delitto di inquinamento ambientale dell’art. 452-bis c.p. Il prelievo riguardava ventuno chilogrammi di datteri di mare, molluschi la cui estrazione comporta la frantumazione della roccia in cui vivono.
La difesa contestava anzitutto il contributo dell’imputato: una sola mazzetta e una sola pinza sarebbero state incompatibili con la partecipazione di entrambi i subacquei all’attività di pesca. Sosteneva inoltre che la quantità prelevata non dimostrasse una compromissione o un deterioramento ambientale significativi e misurabili. Sul trattamento sanzionatorio, censurava il rifiuto della pena sostitutiva, motivato con l’irreversibilità del danno senza una valutazione della personalità e del rischio di nuovi reati; in tale prospettiva richiamava l’incensuratezza.
La questione giuridica
La richiesta di sostituzione introduce un giudizio che ha un oggetto proprio. L’art. 58 della legge n. 689 del 1981, nel quadro dei criteri dell’art. 133 c.p., impone di valutare l’idoneità della pena sostitutiva alla rieducazione e alla prevenzione della commissione di altri reati, anche attraverso le prescrizioni applicabili. Il danno prodotto dal reato rimane un elemento rilevante, ma il suo significato deve essere spiegato rispetto a questa finalità.
La differenza è sostanziale. Accertare quanto sia stata grave l’offesa riguarda il fatto commesso; stabilire se una pena sostitutiva possa svolgere efficacemente la propria funzione richiede una valutazione proiettata sul futuro del condannato. Il collegamento tra i due giudizi può fondarsi anche sul medesimo dato, purché la motivazione renda comprensibile come dalle caratteristiche dell’offesa si ricavi l’inadeguatezza della sanzione richiesta.
La questione non si esauriva quindi nell’ampiezza della motivazione o nel numero dei parametri considerati. Occorreva verificare la pertinenza del ragionamento alla domanda di sostituzione: l’irreversibilità del danno, già significativa per la gravità del reato, era stata anche valutata per ciò che poteva rivelare sull’efficacia rieducativa della pena? È su questa relazione, rimasta priva di spiegazione, che interviene la Cassazione.
La decisione
Sul concorso nella pesca, la Corte considera la motivazione complessiva delle due sentenze di merito. L’unica vettura a disposizione dei subacquei, la conoscenza degli strumenti, i due fasci di luce osservati di notte e il movimento dei galleggianti sostenevano una ricostruzione unitaria dell’attività. Il fatto che il prodotto pescato e l’attrezzatura fossero stati rinvenuti presso uno solo dei partecipanti era stato spiegato attraverso la convergenza dei galleggianti e la risalita dell’altro lungo il costone. La critica sulla disponibilità di un solo insieme di strumenti non disarticolava tale ragionamento.
La Cassazione ritiene coerente con la situazione ricostruita anche la valutazione subordinata del concorso morale, in quanto la presenza dell’imputato era stata interpretata come adesione alla condotta e rafforzamento dell’esecutore. L’inammissibilità del motivo deriva dal confronto con l’insieme degli elementi valorizzati dai giudici: la singola obiezione proposta dalla difesa non metteva in crisi uno dei nuclei essenziali dell’accertamento.
Anche la censura sull’inquinamento ambientale è dichiarata inammissibile. La Corte collega la quantità di molluschi prelevati alle modalità distruttive dell’estrazione: il dattero vive dentro la roccia e il suo prelievo ne implica la frantumazione, con pregiudizio per la comunità biologica. In tale contesto, i ventuno chilogrammi vengono considerati un elemento oggettivo per apprezzare la compromissione o il deterioramento. La motivazione di merito è giudicata sufficiente anche senza un accertamento diretto dei luoghi, sulla base del percorso inferenziale descritto.
Il terzo motivo riceve invece accoglimento. Il richiamo alla gravità del danno non era accompagnato dalla spiegazione della sua incidenza sulla funzione rieducativa della pena sostitutiva. La Cassazione precisa contestualmente che può bastare anche un solo parametro dell’art. 133 c.p., se il giudice lo ritiene ostativo all’efficacia rieducativa e motiva questa valutazione. Annulla pertanto la sentenza limitatamente all’applicabilità della pena sostitutiva, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Bari, dichiarando inammissibile il ricorso nel resto.
Il commento
La decisione mette in evidenza un limite dell’argomentazione sanzionatoria: un dato può essere ben dimostrato e tuttavia non giustificare, da solo, ogni conseguenza che se ne vuole trarre. In questo processo il danno ambientale è ritenuto adeguatamente motivato ai fini della responsabilità. Il suo impiego per escludere la sostituzione richiedeva però un ulteriore passaggio, relativo all’efficacia della pena sul condannato. La tenuta dell’accertamento del reato e l’insufficienza della motivazione sulla pena convivono proprio perché rispondono a domande diverse.
Un’offesa irreversibile può esprimere una gravità tale da rendere inadeguata la pena richiesta. La sentenza conserva al giudice la possibilità di attribuire quel peso al danno, attraverso una valutazione riferita alla rieducazione: deve emergere perché le caratteristiche del fatto ostacolino, nel caso concreto, il risultato che la pena sostitutiva dovrebbe assicurare. Se bastasse ripetere il giudizio di gravità già compiuto, la verifica richiesta dall’art. 58 finirebbe per perdere autonomia.
Da qui la precisa portata dell’obbligo motivazionale. Una motivazione breve può essere adeguata quando individua un elemento decisivo e ne dimostra la rilevanza rispetto alla funzione della sanzione. Una motivazione più estesa può invece rimanere insufficiente se descrive soltanto l’allarme prodotto dal fatto o l’entità del danno, lasciando irrisolta la valutazione richiesta. Il controllo di legittimità riguarda la giustificazione della scelta, non la compilazione di un elenco dei parametri dell’art. 133 c.p.
Per la difesa, la questione va quindi costruita attorno al rapporto tra la pena richiesta e la situazione individuale del condannato. L’incensuratezza richiamata nel ricorso era un elemento pertinente alla prognosi, ma non imponeva da sola la sostituzione. La censura accolta riguardava il difetto del collegamento tra ragione del diniego e finalità legale. È su quel passaggio che deve concentrarsi il confronto: quali elementi sostengano la prognosi e perché siano, oppure non siano, compatibili con l’efficacia della pena sostitutiva.
Il medesimo rigore nell’individuazione del rapporto tra dato e conseguenza vale per l’inquinamento ambientale. Il peso dei molluschi assume rilievo nella motivazione insieme al modo in cui vengono estratti e all’habitat coinvolto. La sentenza non fissa una soglia generale di chilogrammi, ma valuta una combinazione di elementi ritenuta idonea a sostenere l’accertamento.
Il presente contributo ha finalità informativa e di commento giurisprudenziale. La pubblicazione e il commento del provvedimento non implicano che il procedimento sia stato patrocinato dall'autore o dal suo Studio.
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Sentenza integrale in forma omissata
Intestazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta da
Dott. DI STASI Antonella – Presidente
Dott. PAZIENZA Vittorio – Consigliere
Dott. NOVIELLO Giuseppe – Relatore
Dott. MARIA Alessandro Andronio – Consigliere
Dott. VERDEROSA Pia – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
[OMISSIS];
avverso la sentenza del 17/10/2025 della Corte di appello di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr. Luigi Giordano che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore dell'imputato avv.to [OMISSIS] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza di cui in epigrafe, la Corte di appello di Bari confermava la sentenza del Tribunale di Foggia del 27.2.2023 con la quale [OMISSIS] era stato condannato in ordine ai reati ex artt. 110 c.p. 7 e 8 del D.Lgs. del 9.1.2012 n. 4 e 452 bis c.p.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso [OMISSIS] mediante il suo difensore, deducendo tre motivi di impugnazione.
3. Rappresenta con il primo il vizio di violazione di legge e di motivazione, contestandosi il concorso nel reato di cui al primo capo di imputazione, rappresentando la presenza di una sola mazzetta e pinza atte alla pesca di datteri e come tali inidonee a fondare il concorso, circostanza questa non esaminata dalla Corte di appello. Si contesta anche la tesi subordinata del concorso morale dell'attuale ricorrente.
4. Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge in relazione al reato ex art. 452 bis c.p. Si evidenzia la insussistenza del requisito di una compromissione o deterioramento significativi e misurabili a fronte di datteri pescati per un quantitativo di soli 21 kg.
5. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 58 L. 689/1981 e vizi di motivazione, in ordine alla motivazione di esclusione della richiesta applicazione di pena sostitutiva, siccome fondata solo sulla ritenuta irreversibilità del danno senza considerare la personalità dell'imputato in relazione alla prevedibilità o meno di ricadute nel reato a fronte di un soggetto incensurato.
Motivi della decisione
1. Il primo motivo è inammissibile. Premesso che emerge un caso di cd. doppia conforme, si osserva come la complessiva motivazione delle due sentenze descriva un percorso logico convergente verso la tesi del concorso, fondata sulla valorizzazione di plurimi elementi: la presenza di una sola vettura sul posto a disposizione di entrambi i pescatori e la conseguente, ragionevole rilevazione della consapevolezza, in capo ad entrambi della disponibilità di materiale, mazzetta e pinza, idoneo alla pesca di datteri; la individuazione da parte degli operanti, durante la notte, di due fasci di luce e due galleggianti dapprima mossi separatamente e poi convergenti verso un unico soggetto che li spingeva, mentre l'imputato risaliva lungo il costone roccioso, con conseguente deducibile confluenza del prodotto ittico pescato dai due, posto che l'imputato veniva visto risalire senza datteri e senza strumentazione di pesca, trovati invece nella disponibilità dell'altro subacqueo. A ciò si aggiunge, secondo i giudici, l'inverosimiglianza di una lunga immersione da parte dell'imputato senza alcuno scopo di pesca.
Si tratta di una motivazione coerente e nient'affatto "manifestamente" illogica, che supera la tesi, peraltro personale e indimostrata, per cui il prelievo dei datteri deve effettuarsi con il simultaneo uso, inscindibile, da parte di ciascun pescatore, di pinza e mazzetta. Così che trova anche applicazione il principio per cui in tema di ricorso per cassazione, l'emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nella sentenza impugnata, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all'esito di una verifica sulla completezza e sulla globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione (cfr. Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017 Ud. (dep. 11/10/2017) Rv. 271227 – 01). Appare del resto coerente e giuridicamente corretta, rispetto ai fatti sopra sintetizzati, anche la tesi, subordinata, del concorso morale nel reato da parte del ricorrente come desunta dalla complessiva situazione sopra già riportata. Tale concorso morale del ricorrente, in particolare, secondo i giudici, è rinvenibile proprio nella verificata presenza sul luogo dell'esecuzione del reato che è sufficiente ad integrare gli estremi di una forma di compartecipazione criminosa ideale, allorché, come nel caso di specie, palesi adesione alla condotta dell'esecutore materiale, fornendogli maggiore senso di impunità e sicurezza.
2. Inammissibile è anche il secondo motivo. I giudici hanno con ragionevolezza e coerenza evidenziato il dato notorio per cui la pesca illegale di datteri implica la distruzione delle rocce su cui essi vivono, con pregiudizio del sistema biologico connesso, atteso che il c.d. "dattero di mare" "non vive sulle rocce ma al loro interno", e precisamente nei cunicoli e nelle gallerie scavati nelle rocce calcaree mediante secrezioni acide prodotte da alcune sue ghiandole; di conseguenza, per prelevare detti molluschi dal loro habitat "bisogna frantumare la roccia in cui vivono, distruggendo con essa tutta la comunità biologica che la ricopre o che vive al suo interno". (V. Cass. pen., Sez. III, Sent. n. 41599 del 10/09/2021 , in mot.).Può aggiungersi che in relazione al precisato mollusco e proprio per le sue caratteristiche vitali, vi è un divieto assoluto di pesca, stabilito sia da fonti internazionali – come la Convenzione di Berna del 1982, Annesso II, la Convenzione CITES del 1983, Annesso III, la Direttiva c.d. Habitat 92/43/EEC, Annesso IV, la Convenzione di Barcellona del 1982, Annesso II, l'art. 8 del Regolamento (CE) 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 sia da leggi italiane (in particolare, l'art. 7 D.Lgs. n. 4 del 2012, nonchè il D.M. 16 ottobre 1998). La pesca del dattero di mare, dunque, non è una mera cattura illecita di fauna marina, ma implica aggressione materiale dell'habitat ed il giudizio di significatività e misurabilità della compromissione o deterioramento appare coerente sia con il predetto rilievo – della notoria profonda incidenza negativa della pesca in parola sull'ecosistema di riferimento (quanto alla significatività) -, sia con la valorizzazione di ben 21 kg di datteri pescati, quale obiettivo elemento di misurazione della compromissione o deterioramento. Senza quindi che sia necessario, a fronte di un così valido e granitico ragionamento ricostruttivo, procedere anche ad un accertamento "de visu" dello stato dei luoghi pregiudicati, come in sostanza invocato dal ricorrente. Tanto appare in linea con l'indirizzo di legittimità per cui ai fini dell'integrazione del reato di inquinamento ambientale di cui all'art. 452 bis c.p., le condotte di deterioramento e di compromissione di matrici ambientali o di un intero ecosistema, non richiedono accertamenti tecnici (da ultimo in tal senso Sez. 3 – , n. 7066 del 11/02/2026 Ud. (dep. 23/02/2026) Rv. 289415 -01). Peraltro l'accertamento degli eventi di deterioramento o compromissione, "significativi" e "misurabili", del bene ambientale, costituisce giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, come nel caso di specie (cfr. Sez. 3 – , n. 7066 del 11/02/2026 Ud. (dep. 23/02/2026) Rv. 289415 – 01).
3. Quanto al terzo motivo, di contestazione della esclusione della richiesta sostituzione della pena, siccome fondata solo sulla irreversibilità del danno, esso è fondato, atteso che il riferimento alla gravità del danno non è accompagnato da alcuna specificazione della sua necessaria e peculiare prospettiva in punto di valutazione della funzione rieducativa della pena sostitutiva, mentre, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, in caso di diniego della sostituzione della pena detentiva non può limitarsi a valutare la congruità della pena attraverso i criteri di gravità del fatto e di pericolosità del soggetto, ma è tenuto anche a motivare, in chiave prognostica, le ragioni per cui gli elementi considerati rendono la pena sostitutiva inidonea a raggiungere la finalità rieducativa. (Sez. 5, n. 39162 del 04/10/2024, [OMISSIS], Rv. 287062 – 01). Tanto pur rimanendo fermo il principio, qui ribadito, per cui la valutazione della sostituibilità può effettuarsi anche a fronte della considerazione di un solo elemento: questa Corte ha precisato infatti che, in tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, anche a seguito della disciplina introdotta dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il diniego della sostituzione non implica necessariamente l'esame di tutti i parametri contemplati dall' art. 133 cod. pen., ma può essere giustificato anche dalla sola valorizzazione di quello che, tra di essi, sia ritenuto ostativo all'efficacia rieducativa della pena sostitutiva. (Sez. 5, n. 4530 del 27/11/2025, dep. 2026, [OMISSIS], Rv. 289450 – 01)
4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la sentenza impugnata debba essere annullata limitatamente alla valutazione della richiesta pena sostitutiva, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Va dichiarato inammissibile il ricorso nel resto.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicabilità della pena sostitutiva, e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Conclusione
Così deciso in Roma il 6 ottobre 2026.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2026.














































































































































