Le riduzioni per il tentativo e per il giudizio abbreviato non possono essere applicate alla multa in misura inferiore alle frazioni consentite o prescritte dalla legge. Con la sentenza n. 37802, decisa il 14 ottobre 2026 e depositata il 28 ottobre, la Seconda sezione penale della Cassazione ha rideterminato direttamente in 1.428 euro una pena pecuniaria fissata in appello in 4.000 euro. Il punto decisivo è la distinzione tra la discrezionalità nella commisurazione della sanzione e il dovere di rispettare, anche nella sua componente pecuniaria, le diminuzioni previste dalla legge.
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ToggleIl caso
L’imputato era stato giudicato con rito abbreviato per concorso in tentata estorsione, ai sensi degli artt. 110, 56 e 629 c.p. La Corte di appello di Napoli aveva confermato l’affermazione di responsabilità e ridotto la pena. Il ricorso per cassazione investiva un solo punto: il computo della multa.
La sequenza esposta nel ricorso, ritenuta fondata dalla Cassazione, muoveva da una pena base di 6.000 euro. Il giudice d’appello l’aveva diminuita a 5.000 euro per il tentativo e poi a 4.000 euro per il giudizio abbreviato. Entrambi i passaggi erano contestati perché inferiori alla riduzione di un terzo: il primo sottraeva 1.000 euro da 6.000, il secondo sottraeva altri 1.000 euro da 5.000. Non si trattava quindi soltanto di una domanda di maggiore indulgenza, ma dell’indicazione di una difformità tra il calcolo seguito e le frazioni applicabili.
La questione giuridica
Il tentativo e il rito abbreviato incidono sulla pena per ragioni differenti. L’art. 56, secondo comma, c.p. prevede, per i delitti puniti con pena diversa dall’ergastolo, una diminuzione da un terzo a due terzi. La scelta entro questa forbice implica una valutazione del giudice, ma non consente di scendere al di sotto della diminuzione minima. Nel caso in esame, il passaggio da 6.000 a 5.000 euro non rispettava quel limite.
La riduzione per il giudizio abbreviato ha invece natura processuale ed è disciplinata dall’art. 442, comma 2, c.p.p.: per i delitti è pari a un terzo. Una volta determinata la pena secondo le regole sostanziali, il giudice deve applicare questa frazione; non può sostituirla con una diversa diminuzione ritenuta complessivamente adeguata. Anche il passaggio da 5.000 a 4.000 euro mostrava, dunque, un problema di legalità del computo.
La questione posta dal ricorso non consisteva nello stabilire se la multa finale fosse severa in assoluto. Riguardava la legittimità dei passaggi con cui era stata determinata. Il giudizio sulla misura complessiva della pena non assorbe il controllo sulle singole operazioni quando il giudice le ha esplicitamente distinte.
La decisione
La Cassazione considera le deduzioni difensive indicative di una violazione di legge e accoglie il ricorso. La censura era stata prospettata anche come vizio della motivazione, ma il difetto riconosciuto riguarda il mancato rispetto delle riduzioni legali. Una motivazione più ampia sulla gravità del fatto non avrebbe potuto rendere legittima una frazione inferiore a quella consentita o prescritta.
La Corte interviene ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. l), c.p.p., annulla senza rinvio limitatamente alla pena pecuniaria e la ridetermina in 1.428 euro, richiamando la diminuzione massima per il tentativo e quella conseguente al rito abbreviato. Il dato dispositivo è univoco; l’esposizione del calcolo presenta invece un mancato raccordo tra l’importo base di 6.000 euro e il risultato finale. La motivazione non esplicita una sequenza numerica che consenta di ricavare 1.428 euro mediante la sola applicazione delle due riduzioni a quella base.
Questa discrasia impedisce di utilizzare l’importo finale come modello aritmetico da riprodurre in altri procedimenti. Restano distinti il principio applicato — la necessità di rispettare le diminuzioni legali — e la somma concretamente stabilita dalla Corte. La decisione non indica la quantità della pena detentiva e non interviene sulla responsabilità: l’oggetto del ricorso e dell’annullamento è la sola multa.
Il commento
Quando un reato è punito congiuntamente con reclusione e multa, il controllo sulla legalità della pena deve riguardare entrambe le componenti. L’attenzione riservata alla detenzione non giustifica un esame approssimativo del computo pecuniario: anche la multa deve risultare dalle operazioni consentite dalla disciplina applicabile.
La distinzione tra discrezionalità e vincolo emerge con particolare nettezza. Per il tentativo il giudice può scegliere una riduzione entro la forbice legale; per l’abbreviato relativo a un delitto deve applicare un terzo. Nel primo caso la censura può investire la violazione del limite o le ragioni della misura prescelta; nel secondo, una volta individuata la pena sulla quale operare, la frazione non è rimessa a una nuova valutazione sulla meritevolezza dell’imputato. Confondere i due piani rende meno precisa anche l’impugnazione.
Una richiesta fondata soltanto sull’eccessività della multa avrebbe lasciato al centro il giudizio di commisurazione. Il ricorso esaminato individua invece la base, la prima diminuzione e la seconda: rende così verificabile l’errore attraverso il confronto tra ciascun passaggio e la regola pertinente. È questa specificità, più dell’impiego delle formule “illogicità” o “contraddittorietà”, a qualificare la censura e a sostenerne la decisività.
Anche la scelta di decidere senza rinvio va letta in relazione a tale oggetto. La Cassazione ritiene di poter sostituire direttamente l’importo, senza richiedere un ulteriore giudizio di merito. Non ne deriva che ogni contestazione sulla pena possa essere risolta allo stesso modo: l’art. 620, lett. l), collega il potere di rideterminazione alle condizioni che rendono superfluo il rinvio. La pronuncia mostra, però, quanto sia concreto l’effetto di un motivo circoscritto e correttamente costruito sulla legalità del trattamento sanzionatorio.
Il presente contributo ha finalità informativa e di commento giurisprudenziale. La pubblicazione e il commento del provvedimento non implicano che il procedimento sia stato patrocinato dall'autore o dal suo Studio.
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Sentenza integrale in forma omissata
Intestazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta da
Dott. PARDO Ignazio – Presidente
Dott. FLORIT Francesco – Consigliere
Dott. PERROTTI Massimo – Consigliere
Dott. MINUTILLO TURTUR Marzia – Relatore
Dott. LEOPIZZI Alessandro – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
[OMISSIS] nato a [OMISSIS] il [OMISSIS]
avverso la sentenza del 18/02/2026 della Corte d’Appello di Napoli
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fabiola Furnari che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della decisione impugnata;
lette la memoria con conclusioni depositata dal difensore del ricorrente, Avv. [OMISSIS], che ha ribadito le argomentazioni spese con i motivi di ricorso, chiedendone l’accoglimento con ogni conseguente statuizione.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1.La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 8/02/2026, ha parzialmente riformato la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Napoli, ad esito di rito abbreviato, confermando la affermazione di responsabilità a carico di [OMISSIS] e riducendo la pena per il delitto ascritto in rubrica (artt. 110, 56, 629 cod. pen.).
2.Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del difensore, [OMISSIS], proponendo un unico motivo di ricorso, che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Violazione di legge, oltre che vizio della motivazione perché contraddittoria e manifestamente illogica quanto alle riduzioni di pena previste dagli artt. 56 cod. pen. e 438 cod. proc. pen.; la difesa ha osservato come il calcolo della pena, quanto alla sanzione pecuniaria fosse errato, avendo la Corte di appello ridotto la pena base di Euro 6000,00 sino ad Euro 5000, 00 per il tentativo ed ulteriormente ad Euro 4000,00 per il rito abbreviato in assenza di motivazione; la pena per il tentativo risulta dunque ridotta a meno di un terzo per il tentativo ed a meno di un terzo per il rito prescelto.
3.Il ricorso è fondato. Le allegazioni della difesa in ordine al calcolo della pena pecuniaria sono correttamente indicative della violazione di legge lamentata. Alla stessa può essere posto rimedio ai sensi dell’art. 620, lett. l), cod. proc. pen., sicché la pena pecuniaria finale, attese le riduzioni conseguenti dalla contestazione di un delitto tentato (in misura massima) e dalla scelta di accedere al rito abbreviato, deve essere rideterminata nella misura di Euro 1428,00.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena pecuniaria che ridetermina in Euro 1428,00 di multa.
Conclusione
Così è deciso in Roma, il 14 ottobre 2026.
Depositata in Cancelleria il 28 ottobre 2026.














































































































































