Il tempo perduto per l’astensione del giudice onorario non può essere aggiunto al termine di prescrizione come se il rinvio fosse stato chiesto dalla difesa. Né basta che i difensori non si siano opposti. Con la sentenza n. 37783, decisa il 1° ottobre 2026 e depositata il 28 ottobre, la Seconda sezione penale della Cassazione ha ricostruito le ragioni effettive dei differimenti, escluso le sospensioni non giustificate dalla legge e riconosciuto che i reati erano già prescritti prima della condanna di primo grado, con revoca delle statuizioni civili.
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Il processo riguardava fatti di danneggiamento e invasione di terreni o edifici commessi il 1° febbraio 2010. Il Tribunale di Rovigo aveva pronunciato la condanna il 4 maggio 2018. La Corte di appello di Venezia, il 5 dicembre 2025, aveva dichiarato la prescrizione, mantenendo però ferme le statuizioni civili e ponendo a carico dell’imputato anche le spese della parte civile per il grado d’appello.
Il ricorso contestava anzitutto il momento in cui l’estinzione si era verificata. Secondo la difesa, i giudici avevano inserito nel calcolo intervalli che non corrispondevano a valide sospensioni: il rinvio disposto in un’udienza filtro, il differimento per proseguire l’assunzione delle prove e quello conseguente all’astensione del giudice onorario. Stabilire se il termine fosse decorso prima o dopo la prima condanna incideva direttamente sulla sorte delle statuizioni civili. Le ulteriori censure riguardavano il rapporto di specialità fra fattispecie, la procedibilità a querela e la costituzione di parte civile; sono rimaste assorbite dopo l’accoglimento della questione sulla prescrizione.
La questione giuridica
Il nodo non era la durata materiale dei rinvii, che emergeva dalla successione delle udienze, ma il titolo giuridico in forza del quale quel tempo potesse essere sottratto al decorso della prescrizione. L’art. 159, primo comma, n. 3, c.p., nella disciplina applicata al caso, collega la sospensione a cause determinate. La necessità di celebrare un’altra udienza, da sola, non ne costituisce una: occorre individuare quale fatto abbia impedito la prosecuzione e in quale previsione di legge esso rientri.
Questa verifica impone di distinguere l’impedimento dell’imputato o del difensore dalla richiesta difensiva di differimento. La sentenza ricorda che l’adesione del difensore a un’astensione collettiva viene ricondotta alla seconda ipotesi e può comportare la sospensione per l’intero intervallo del rinvio. L’astensione del magistrato onorario riguarda invece un diverso soggetto processuale e una diversa funzione. L’uguaglianza dell’effetto pratico — l’udienza che non si celebra — non dimostra l’identità del presupposto normativo.
Il problema si presenta anche quando nel fascicolo esista una richiesta della difesa. La sua mera presenza non prova che il rinvio sia stato disposto per accoglierla. Se il giudice differisce per un’esigenza d’ufficio, l’eventuale istanza rimasta priva di incidenza non può essere utilizzata successivamente per attribuire alla difesa la causa del ritardo. Il controllo sul termine richiede perciò di leggere il provvedimento adottato e il verbale, anziché dedurre il titolo della sospensione dalle iniziative che le parti avevano prospettato.
La decisione
La Cassazione esamina gli atti del procedimento e riconosce una sola valida sospensione, per sessanta giorni, conseguente all’accoglimento del legittimo impedimento del difensore all’udienza del 22 dicembre 2015. Gli altri intervalli considerati dai giudici di merito non superano il vaglio della causa concreta. Nell’udienza del 27 settembre 2011 il rinvio era servito allo smistamento del processo: l’istanza difensiva di impedimento non era stata accolta né aveva determinato il differimento. Non poteva dunque produrre un effetto sospensivo ricostruito a posteriori.
All’udienza del 3 marzo 2015 il processo era stato differito per sentire testimoni regolarmente citati e non presenti, nell’ambito della prosecuzione dell’attività probatoria. La circostanza che si trattasse di prove richieste dalla difesa non rendeva il rinvio una causa di sospensione imputabile alla sua iniziativa. La Corte rileva inoltre che il verbale non recava una disposizione in tal senso. La motivazione d’appello aveva sovrapposto l’interesse della difesa all’assunzione della prova con la ragione giuridica del differimento: l’esercizio del diritto alla prova non assume, per questo solo fatto, il significato di una richiesta dilatoria.
Per il rinvio del 6 giugno 2017 la causa era l’adesione del giudice onorario all’astensione proclamata dall’organismo rappresentativo della magistratura onoraria. La Corte esclude l’equiparazione all’astensione degli avvocati: il difensore e il magistrato esercitano funzioni diverse, alle quali la legge collega effetti distinti. Estendere la sospensione a una situazione non prevista inciderebbe sfavorevolmente sull’imputato, prolungando il tempo entro cui può essere perseguito. L’assenza di opposizione della difesa non modifica la causa del rinvio e non la converte in una richiesta dell’imputato.
Eliminate le sospensioni non riconoscibili, la Cassazione individua la maturazione della prescrizione nel 30 settembre 2017, prima della sentenza del Tribunale. Accoglie quindi il primo motivo, annulla sia la decisione d’appello sia quella di primo grado e revoca le statuizioni civili. Respinge anche la richiesta della parte civile di ottenere le spese del giudizio di legittimità. La data accertata dalla Corte differisce da quella prospettata nel ricorso, ma conferma il dato decisivo: la condanna era intervenuta quando i reati erano già estinti.
Il commento
La decisione attribuisce al verbale d’udienza un rilievo sostanziale nel controllo della prescrizione. Una sequenza di date permette di calcolare il tempo trascorso; per stabilire quale parte di quel tempo sia giuridicamente neutralizzata occorre ricostruire la ragione di ciascun differimento. È questo passaggio che distingue un conteggio verificabile dall’addizione indiscriminata di tutti i rinvii nei quali compaiano una richiesta difensiva, una prova favorevole all’imputato o una mancata opposizione.
L’obiezione accolta in appello era che la mancata opposizione dei difensori esprimesse un sostanziale accordo sul rinvio. La Cassazione ne respinge il presupposto: la presa d’atto dell’astensione del giudice non sposta sulla difesa l’origine dell’arresto dell’attività. In quella situazione l’udienza non poteva proseguire per una ragione riferibile al giudice; il comportamento delle parti non bastava a creare il diverso titolo sospensivo. L’ipotizzato consenso finiva così per sovrapporre all’astensione del giudice il diverso presupposto che avrebbe giustificato la sospensione per una richiesta del difensore.
La medesima attenzione riguarda la prova. Nel caso esaminato, con testimoni regolarmente citati, la prosecuzione dell’istruttoria non diventava, per questa ragione, un rinvio determinato da un’istanza difensiva rilevante ai sensi dell’art. 159 c.p. Una simile assimilazione farebbe gravare sull’imputato il tempo necessario al concreto esercizio di una facoltà difensiva, anche in assenza di negligenza o abuso, che la Corte non ravvisa nel caso esaminato. La valutazione resta ancorata a ciò che ha determinato l’udienza successiva, senza attribuire al difensore conseguenze ulteriori per il solo fatto di avere chiesto una prova.
La ricaduta sulle statuizioni civili rende evidente la decisività dell’errore. La Corte di appello aveva già dichiarato la prescrizione, ma collocandola in modo da mantenere gli effetti civili della condanna. Il controllo di legittimità dimostra invece che l’estinzione era anteriore alla prima decisione: cambia così la base sulla quale quelle statuizioni erano state conservate. La condanna sulla quale si fondavano le statuizioni civili era stata pronunciata quando i reati erano già estinti: viene meno, per questa ragione, la base per conservarle.
Il presente contributo ha finalità informativa e di commento giurisprudenziale. La pubblicazione e il commento del provvedimento non implicano che il procedimento sia stato patrocinato dall'autore o dal suo Studio.
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Sentenza integrale in forma omissata
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta da
Dott. PELLEGRINO Andrea – Presidente
Dott. COSCIONI Giuseppe – Consigliere
Dott. MINUTILLO TURTUR Marzia – Relatore
Dott. BIFULCO Daniela – Consigliere
Dott. CARDAMONE Daniela – Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
[OMISSIS] nato [OMISSIS] avverso la sentenza del 05/12/2025 della Corte d’Appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera Marzia Minutillo Turtur;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale Cristina Marzagalli, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in accoglimento del primo motivo di ricorso;
letta la memoria depositata in data 10/09/2026 dall’Avv. [OMISSIS] difensore della parte civile costituita [OMISSIS].
Svolgimento del processo
1. La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 05/12/2025, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Rovigo del 04/05/2018 dichiarando non doversi procedere nei confronti di [OMISSIS] per i reati allo stesso ascritti in rubrica (capo A: artt. 8 cpv., 110, 635, secondo comma, n. 5 cod. pen.; capo B: artt. 633, 639-bis cod. pen., reati entrambi commessi in data 01/02/2010) per intervenuto decorso del termine di prescrizione, con conferma nel resto quanto alle statuizioni civili e condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel grado di appello.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del difensore, [OMISSIS], proponendo motivi che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’ art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 157 e 159 cod. pen. e vizio della motivazione per avere la Corte di appello omesso di dichiarare l’intervenuta prescrizione per tutti i reati ascritti in epoca precedente alla decisione di primo grado e per avere omesso del tutto di motivare quanto alla non operatività della sospensione della prescrizione per compiuta attività processuale.
Nella prospettazione della difesa la Corte di appello aveva erroneamente conteggiato i periodi di sospensione; in particolare: – dal 27/09/2011 al 15/05/2021 ritenendo erroneamente che fosse stata presentata una istanza congiunta dei difensori degli imputati e della parte civile, mentre la difesa del ricorrente aveva semplicemente chiesto un differimento per legittimo impedimento, sicché ne doveva quindi conseguire al massimo una sospensione per giorni sessanta o, in alternativa, si doveva ritenere impossibile qualsiasi forma di sospensione atteso che alla udienza del 27/09/2011 era stata svolta attività processuale con particolare riferimento alla verifica della costituzione delle parti, con dichiarazione di contumacia dei due imputati; – dal 03/03/2015 al 22/12/2015, atteso il rinvio disposto dal primo giudice per procedere alla escussione dei testi della difesa e per la discussione, trattandosi di un rinvio disposto per l’acquisizione della prova in presenza di una regolare citazione dei testi, la giurisprudenza citata non era coerente con la situazione processuale valutata; – dal 06/06/2017 al 23/03/2018, atteso che tale termine di sospensione si riferiva alla adesione da parte del giudice onorario alla astensione proclamata dalla sua associazione di categoria, in contrasto con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità; la considerazione della Corte di appello secondo la quale nel caso di specie ricorrerebbe un sostanziale accordo delle parti sul differimento, attesa la mancata opposizione dei difensori, è erronea in diritto; i difensori si sono limitati a prendere atto della dichiarazione di astensione del giudice onorario. In conclusione, la difesa ha osservato che, attesa la data di contestazione quanto alla condotta imputata, i reati erano da ritenere prescritti, anche tenuto conto del termine prorogato, alla data della sentenza di primo grado ed in particolare in data 26/04/2017.
2.2. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all’ art. 15 cod. pen. e vizio della motivazione perché contraddittoria per avere la Corte di appello escluso la sussistenza del rapporto di specialità tra il reato di cui all’art. 635 cod. pen. e quello di cui all’art. 733-bis cod. pen.; la difesa ha sul punto richiamato la giurisprudenza di legittimità sottolineando che l’inciso “stessa materia” non può essere inteso come stesso bene giuridico come invece ritenuto dalla Corte di appello; lo stesso capo di imputazione descrive in fatto proprio la fattispecie di cui all’art. 733-bis cod. pen., con conseguente prescrizione del reato ascritto.
2.3. Vizio della motivazione perché contraddittoria e manifestamente illogica per avere la Corte di appello ritenuto destinato il bene ad uso pubblico, e dunque il reato perseguibile di ufficio, nonostante la proprietà dei beni fosse privata, in mancanza di una concreta ed attuale destinazione al pubblico, considerato che era emerso per tabulas come l’area in questione fosse impraticabile. Il reato si doveva conseguentemente ritenere improcedibile per mancanza di querela.
2.4. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio della motivazione perché manifestamente illogica ai sensi dell’art. 78 cod. pen., avendo il giudice di primo grado e la Corte di appello ritenuto ammissibile la costituzione di parte civile pur in mancanza delle generalità del legale rappresentante dell’ente che intendeva costituirsi.
Motivi della decisione
1. Il primo motivo di ricorso è fondato, ne consegue l’assorbimento degli altri motivi di ricorso e l’annullamento della sentenza impugnata e della sentenza del Tribunale di Rovigo del 04/05/2018 perché i reati di cui ai capi a) e b) risultano estinti per prescrizione il 30 settembre 2017 (attesa la data di contestazione indicata nel 1 febbraio 2010), con revoca delle statuizioni civili.
2. In tal senso si deve rilevare che, dalla consultazione degli atti, possibile in relazione alla natura del vizio denunciato (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, [OMISSIS], Rv. 220092-01; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, [OMISSIS], Rv. 255304-01), risulta l’effettivo decorso del termine di prescrizione, ricorrendo una sola valida causa di sospensione della prescrizione per la durata di sessanta giorni da individuare nella richiesta di differimento per legittimo impedimento introdotta dalla difesa in data 22/12/2015 (con rinvio del procedimento alla data del 14/06/2016), sicché deve essere rilevata la non corretta considerazione da parte dei giudici di merito quanto alla ricorrenza di cause di sospensione del procedimento nel corso del giudizio.
Sul punto è possibile rilevare che: – in data 17/06/2011 il procedimento è stato rinviato al 27/09/2011 in via preliminare a causa dell’assenza del giudice titolare del procedimento; – in data 27/09/2011 il procedimento è stato rinviato nella gestione della c.d. udienza filtro al 15/05/2012; – in data 15/05/2012 il procedimento è stato rinviato al 05/10/2012 su richiesta della parte civile senza alcun esplicito consenso al rinvio da parte dei difensori; – in data 05/10/2012 il procedimento è stato rinviato al 22/01/2013 con un mero rinvio per ragioni di ufficio con comunicazione alle parti, senza che sia stata formalmente disposta alcuna sospensione del termine di prescrizione; in data 22/01/2013 il procedimento è stato rinviato al 26/03/2013 a causa della omessa notifica alle parti dello spostamento di udienza; -in data 26/03/2013 il procedimento è stato rinviato al 11/06/2013 per assegnazione a diverso giudice; in data 11/06/2013 il procedimento è stato rinviato al 08/07/2014 per esame testi; in data 08/07/2014 il procedimento è stato rinviato al 18/11/2014 per la citazione dei testi; -in data 18/11/2014 il procedimento è stato rinviato al 03/03/2015 per esame testi; – in data 03/03/2015 il procedimento è stato rinviato al 22/12/2015 per la audizione dei testi con un richiamo alla istanza di sospensione della prescrizione su richiesta delle parti, sospensione della prescrizione comunque non disposta all’evidenza a verbale, essendosi in presenza di attività procedimentale che non poteva integrare alcuna causa di sospensione, considerato che i testi risultavano regolarmente citati e non presenti ed occorreva procedere nell’attività dibattimentale di ufficio; – in data 22/12/2015 il procedimento è stato rinviato alla udienza del 14/06/2016 con accoglimento della istanza di legittimo impedimento del difensore; – in data 14/06/2016 il procedimento veniva re-incardinato dinnanzi a diverso giudice e rinviato al 16/09/2016; – in data 16/09/2016 il procedimento è stato rinviato al 17/02/2017 per la prosecuzione dell’attività probatoria ed istruttoria; – in data 17/02/2017 il procedimento è stato rinviato alla udienza del 06/06/2017 per esame dei testi; – in data 06/06/2017 il procedimento è stato rinviato al 29/02/2018 a seguito della adesione del G.o.t. titolare del procedimento alla astensione dalle udienze della associazione di categoria; – in data 29/02/2018 il procedimento è stato rinviato al 06/04/2018 per la discussione delle parti; alla udienza del 06/04/2018 il procedimento è stato infine rinviato per repliche alla udienza del 04/05/2018 dove veniva pronunciata sentenza.
3. Ebbene, gli atti appena richiamati evidenziano la ricorrenza di una sola causa di sospensione della prescrizione da individuare, come appena evidenziato, solo nell’accoglimento della istanza per legittimo impedimento del difensore in data 22/12/2015. Non ricorre alcun provvedimento di sospensione della prescrizione quanto alla udienza del 27/09/2011 dove il rinvio, contrariamente a quanto affermato in sentenza, veniva disposto per lo smistamento conseguente alla udienza filtro come emerge dal verbale di udienza, senza che sia stata presa in considerazione l’istanza presentata da alcuni difensori in ordine ad un loro legittimo impedimento, attesa l’evidente irrilevanza dello stesso in considerazione della attività di mero smistamento svolta. In tal senso, si deve ritenere erronea la considerazione dei giudici di merito, che richiamando tale istanza, in realtà non accolta, né considerata dal giudice in udienza, non poteva rappresentare elemento valido per ritenere sospesa la prescrizione sino alla udienza successiva.
Sul punto si deve ribadire che la sospensione del corso della prescrizione, quando si ricollega alla sospensione del procedimento imposta da una particolare disposizione di legge, è condizionata dall’esatta applicazione della norma che la prevede, di talché ne va esclusa la considerazione, nel computo del termine prescrizionale, quando il giudice riconosce che la sospensione del procedimento è stata indebitamente disposta, a nulla rilevando che il relativo provvedimento sia stato adottato su richiesta dell’imputato o del suo difensore (Sez. 2, n. 2893 del 15/11/2019, dep. 2020, [OMISSIS], Rv. 277964-01). La decisione appena citata evidenzia come, in tema di sospensione della prescrizione, attesa la rilevanza dei diritti (dell’imputato) strettamente connessi al decorso del termine di prescrizione, l’applicazione della relativa disciplina debba essere caratterizzata dalla stretta osservanza dei possibili casi di sospensione e, nel caso di specie, il giudice procedente aveva correttamente rinviato senza sospendere il termine di prescrizione in considerazione del tipo di attività espletata, ritenendo irrilevante l’istanza agli atti presentata dal difensore di parte civile. La motivazione della Corte di appello si caratterizza, dunque, non solo per eccentricità rispetto al tema devoluto (senza, tra l’altro, tener conto del maggioritario orientamento sul tema della possibile sospensione del termine di prescrizione ad esito di una richiesta della parte civile), ma per una erronea considerazione degli atti del procedimento in violazione di legge. Analoghe considerazioni si devono richiamare quanto alle conclusioni raggiunte dalla Corte di appello in ordine al rinvio del 03/03/2015, atteso che, dal verbale di udienza, non emerge alcuna disposizione del giudice procedente quanto alla sospensione del termine di prescrizione, atteso il rinvio disposto per attività di ufficio (citazione testi non presenti ma regolarmente citati) a prescindere da una evocata, ma non accolta (perché non consentita dalla legge), richiesta di sospensione della prescrizione da parte dei difensori. La circostanza che l’istruttoria fosse stata richiesta dalla difesa (pag. 9 della motivazione) non muta il quadro relativo alla disciplina della sospensione del termine di prescrizione e la motivazione anche in questo caso si caratterizza per eccentricità non confrontandosi con il verbale di udienza dal quale non emerge alcuna sospensione. E, d’altra parte, una interpretazione quale quella proposta dalla Corte di appello si caratterizzerebbe per una chiara ed onerosa violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa dell’imputato, quando allo stesso non sia imputabile alcuna negligenza o abuso strumentale del processo, elementi in alcun modo emersi nel caso di specie. Infine, occorre rilevare come sia stata erroneamente decisa in diritto l’eccezione relativa alla udienza del 06/06/2017 con rinvio alla udienza del 29/02/2018 per adesione del G.o.t. procedente alla astensione dalle udienze proclamata dall’organismo di categoria.
Questa Corte ha affermato, con riferimento a diversa fattispecie dai tratti del tutto sovrapponibili a quella in esame, con argomentazioni che pienamente si condividono che: “L’art. 159 c.p., novellato dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251 art. 6, prevede, fra l’altro, che il corso della prescrizione rimanga sospeso in caso di sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell’imputato o del suo difensore; in caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori l’udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell’impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell’impedimento aumentato di sessanta giorni.
La norma, quindi, distingue la sospensione per impedimento dell’imputato o del difensore, dalla sospensione a richiesta dell’imputato o del difensore. Nella prima ipotesi il rinvio non può superare i due mesi e la sospensione comunque non può essere superiore al termine di due mesi decorrente dal momento in cui è cessato l’impedimento.
Nella seconda il differimento dell’udienza non è soggetto al limite massimo dei due mesi e la sospensione comprende tutto il periodo del differimento causato dalla richiesta dell’imputato o del difensore. La giurisprudenza ha da tempo risolto la questione se il rinvio dell’udienza disposto dal giudice in accoglimento della richiesta di differimento formulata dal difensore che aderisce alla astensione collettiva sia inquadrabile nella prima o nella seconda ipotesi, ritenendo che la richiesta di differimento dell’udienza per aderire ad una astensione collettiva si inquadri nella seconda ipotesi prevista dell’ art. 159 c.p.p., n. 3, costituisca un legittimo motivo per chiedere ed ottenere di non trattare il processo, ma non costituisca un impedimento a comparire. 1 Il giudice, di conseguenza, non è tenuto a differire l’udienza entro i due mesi e il tempo processuale perduto per questa causa dovrà essere integralmente considerato ai fini della sospensione della prescrizione (Sez. 2, n. 20574 del 12/02/2008, [OMISSIS], Rv. 239890-01; Sez. 3, n. 11671 del 24/02/2015, [OMISSIS], Rv. 26305201). Se si ritiene che l’adesione ad una astensione collettiva dalle udienze proclamata dagli Organismi dell’Avvocatura sia equiparabile ad una richiesta di rinvio da parte dell’imputato o del suo difensore, se ne coglie la profonda diversità rispetto alla situazione oggi esaminata, che attiene alla assenza dell’organo che sostiene l’accusa…. Merita, quindi, adesione l’indirizzo giurisprudenziale espresso da Sez. 6, n. 35797 del 23/06/2015, Rv. 264722-01, secondo cui “Non sospende il decorso dei termini della prescrizione l’adesione del vice procuratore onorario all’astensione dalle udienze proclamata da un organo rappresentativo della magistratura onoraria, poiché il Procuratore della Repubblica, pur dovendo prendere atto della circostanza, che attiene all’esercizio di funzioni giudiziarie, è comunque tempo ad adottare le disposizioni necessarie per garantire la partecipazione del suo ufficio al dibattimento”. Il magistrato onorario appartiene all’Ordine giudiziario, così come esplicitamente previsto dall’art. 4 comma 2 R.D. 30.1.1941 n. 12 , nel testo modificato dall’ art. 1 D.Lgs. 28.7.1989 n. 273 ; in senso contrario non può essere letto il contenuto dell’ ordinanza della Corte Costituzionale n. 333 del 1990- richiamata nella sentenza Sez. 3 n.41692/13 di cui si parlerà più oltre- pronunciata a tutt’altri fini, cioè per decidere della legittimità costituzionale della delega delle funzioni di Pubblico Ministero ad Ufficiali di Polizia Giudiziaria. L’adesione all’astensione dalle udienze proclamate degli Organismi rappresentativi della Magistratura onoraria, non può, quindi, essere equiparata, quanto agli effetti sul computo della prescrizione, a quella degli avvocati, in quanto il difensore è un soggetto processuale cui spettano diritti e doveri diversi. Tale affermazione non implica certamente una limitazione del diritto, per gli appartenenti alla Magistratura onoraria, di aderire ad iniziative di protesta deliberate dalle associazioni di categoria, in particolare alla astensione delle udienze; semplicemente l’astensione dalle udienze dei magistrati onorari non determina gli effetti di cui all’art. 159 cod. proc. pen. Una diversa conclusione determinerebbe l’interpretazione estensiva di un istituto, quale la sospensione dei termini di prescrizione, che ha certamente carattere sfavorevole per l’imputato, sicché, anche sotto tale profilo, deve ritenersi non consentita” (Sez. 5, n. 18101 del 22/02/2018, [OMISSIS], Rv. 272867-01). Deve conseguentemente essere riaffermato il seguente principio di diritto: “Non sospende il decorso dei termini della prescrizione l’adesione del Giudice onorario di Tribunale all’astensione dalle udienze proclamata da un organo rappresentativo della magistratura onoraria, atteso che tale astensione non può essere equiparata a quella del difensore, non essendo consentita una interpretazione estensiva della disciplina di cui all’art. 159 cod. proc. pen. che ha carattere sfavorevole per l’imputato”.
4. In conclusione, atteso l’intervenuto decorso del termine di prescrizione in data 30 settembre 2017, deve essere disposto l’annullamento della sentenza impugnata e della sentenza di primo grado del Tribunale di Rovigo del 04/05/2018 perché i reati di cui ai capi a) e b) risultano estinti per prescrizione, con conseguente revoca delle statuizioni civili e rigetto della richiesta liquidazione delle spese avanzata dalla parte civile costituita, in ragione della sua soccombenza.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nonché la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Rovigo in data 04/05/2018 perché i reati di cui ai capi a) e b) risultano estinti per prescrizione. Revoca le statuizioni civili.
Rigetta la richiesta di condanna dell’imputato al pagamento delle spese sostenute nel grado dalla parte civile [OMISSIS].
Conclusione
Così è deciso in Roma, 1 ottobre 2026.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2026.













































































































































