Avere già ottenuto la sospensione condizionale non consente di respingere una nuova richiesta con il solo richiamo al beneficio precedente. Il giudice deve individuare gli eventuali ostacoli previsti dalla legge e, se il beneficio è concedibile, motivare la prognosi sul comportamento futuro, distinguendo gli obblighi della sospensione dalle pene sostitutive. È il nucleo della sentenza n. 37775, decisa il 1° ottobre 2026 e depositata il 28 ottobre, con cui la Seconda sezione penale della Cassazione ha annullato cinque statuizioni della decisione d’appello, accomunate da un difetto di giustificazione concreta.
Indice dei contenuti
ToggleIl caso
Il procedimento nasceva da un contrasto familiare e riguardava reati di minaccia e danneggiamento. La Corte di appello di Bari aveva ridotto la pena inflitta dal Tribunale di Trani, confermando la responsabilità dell’imputato. Il ricorso si concentrava sulla particolare tenuità del fatto, sulla sospensione condizionale, sull’aggravante relativa allo stato di gravidanza della persona offesa, sulla provocazione e sulle attenuanti generiche: questioni che incidevano sulla punibilità e sul trattamento sanzionatorio, senza rimettere in discussione l’affermazione di responsabilità.
La difesa contestava il modo in cui erano stati utilizzati gli elementi del processo. L’impiego di un coltello era stato ritenuto plausibile pur senza che il testimone avesse identificato l’oggetto; la conoscenza della gravidanza era stata desunta da circostanze reputate insufficienti; la testimonianza favorevole alla provocazione era stata svalutata per il rapporto coniugale con l’imputato. Anche le ammissioni e la condotta processuale erano state liquidate con una formula negativa. Alla richiesta di sospendere la pena si era risposto, infine, richiamando il beneficio già fruito e il mancato consenso a un lavoro di pubblica utilità.
La questione giuridica
Il primo discrimine riguarda la sospensione condizionale e il significato dei precedenti. La loro eventuale efficacia ostativa e il loro peso nella prognosi sulla futura astensione dai reati sono piani distinti. Nel primo occorre individuare una ragione giuridica che impedisca la concessione; nel secondo bisogna spiegare quale valutazione della persona e della sua vicenda sostenga il diniego. La formula «ne ha già beneficiato» non rende conoscibile né l’una né l’altra verifica: trasforma un dato storico in un ostacolo automatico, senza dimostrare che lo sia nel caso concreto.
Quando il beneficio viene concesso nuovamente, l’art. 165, secondo comma, c.p. impone di subordinarlo a uno degli obblighi previsti dal primo comma. Fra questi figura la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, se il condannato non si oppone. Il problema diventa allora stabilire se una richiesta generica di nuova sospensione esprima già quella non opposizione oppure richieda una manifestazione personale ulteriore. La risposta va cercata nella disciplina del beneficio e nella forma del giudizio, senza applicare le condizioni proprie di una diversa sanzione.
La stessa attività lavorativa può infatti assumere funzioni giuridiche differenti. Nel caso esaminato non era stata chiesta la sostituzione di una pena detentiva breve: si discuteva dell’obbligo al quale subordinare la pena sospesa. Confondere questi istituti significa valutare una domanda diversa da quella presentata e ricavare il diniego da un consenso che, nei termini pretesi dal giudice d’appello, non era richiesto.
La decisione
La Cassazione aderisce all’orientamento secondo cui, nel giudizio ordinario, la richiesta incondizionata di ottenere una seconda sospensione comporta l’implicita accettazione delle condizioni che la legge collega alla nuova concessione. L’art. 165 c.p. richiede l’assenza di opposizione al lavoro non retribuito; non esige un accordo espresso e dettagliato su ciascun contenuto della condizione. La domanda di un beneficio che può essere nuovamente accordato soltanto con obblighi ulteriori assume quindi un significato diverso dal silenzio di chi non lo abbia richiesto.
La motivazione distingue espressamente il giudizio ordinario dal patteggiamento. Nel procedimento previsto dall’art. 444 c.p.p. l’accordo fra le parti investe anche gli obblighi connessi alla sospensione, secondo il principio richiamato delle Sezioni Unite Boccardo. Nel giudizio ordinario la determinazione delle condizioni resta invece affidata al giudice. Il criterio accolto non consente perciò di trasferire indistintamente da un rito all’altro le regole sul consenso, né elimina la verifica dei presupposti della sospensione: rimuove l’erronea pretesa di un’autorizzazione espressa quale ragione per non esaminare correttamente la richiesta.
Il controllo sulla particolare tenuità, ai sensi dell’art. 131-bis c.p., investe un difetto diverso e altrettanto concreto. Per escluderla erano stati evocati la gravità della minaccia e lo stato di gravidanza della destinataria, senza un confronto adeguato con le modalità del fatto. L’uso dell’arma era stato ricavato da un giudizio di plausibilità, benché il testimone non avesse identificato l’oggetto nelle immagini. La Cassazione rileva così che la gravità assunta come premessa del diniego poggiava, a sua volta, su una ricostruzione non sufficientemente giustificata. Il giudizio richiesto dagli artt. 131-bis e 133, primo comma, c.p. deve considerare congiuntamente condotta, colpevolezza e danno o pericolo; il richiamo all’imputazione non sostituisce questa valutazione.
Analoga criticità riguarda l’aggravante dell’art. 61, n. 11-quinquies, c.p. Il dato medico della settimana di gestazione non dimostrava, da solo, che l’imputato conoscesse o potesse riconoscere la gravidanza nelle circostanze dell’episodio. Neppure l’asserita frequentazione dei nipoti autorizzava ad affermare che questi lo avessero certamente informato. La motivazione non collegava la conoscibilità della condizione a incontri precedenti, visibilità, distanza o altri elementi del contesto. L’art. 59, secondo comma, c.p. richiedeva una verifica dell’imputazione soggettiva dell’aggravante che quelle supposizioni non esaurivano.
La Cassazione censura anche il rigetto della provocazione: la qualità di moglie dell’imputato imponeva un esame attento della testimonianza, senza costituire un indice assoluto d’inattendibilità. Per le attenuanti generiche, poi, la frase secondo cui l’imputato avrebbe ammesso soltanto ciò che non poteva negare non spiegava perché le condotte processuali indicate dalla difesa fossero prive di valore. Nessuno dei benefici o delle circostanze richiesti viene riconosciuto direttamente: i cinque punti sono rimessi a un nuovo giudizio, fondato su valutazioni effettive.
Il commento
La pronuncia mostra come un errore di motivazione possa propagarsi fra decisioni giuridicamente distinte. Se l’impiego di un’arma viene ricavato da una possibilità non sorretta da un passaggio probatorio riconoscibile, quel dato non può essere trattato come una premessa ormai dimostrata per escludere la tenuità. Se la conoscenza della gravidanza è soltanto ipotizzata, la condizione della persona offesa non può essere utilizzata senza spiegazioni sia per imputare l’aggravante sia per qualificare il fatto come grave. L’accertamento deve sostenere l’impiego dell’elemento in ciascuna delle valutazioni nelle quali esso assume rilievo.
È qui che la decisione offre un’indicazione più incisiva del semplice richiamo all’obbligo di motivare. Il difetto non consiste nella brevità delle frasi. Consiste nell’assenza del passaggio che consente di muovere dal dato alla conclusione: dalla precedente condanna all’impedimento legale o alla prognosi negativa; dalla settimana di gestazione alla riconoscibilità della gravidanza; dal rapporto familiare all’inattendibilità; dall’ammissione alla sua irrilevanza ai fini delle attenuanti. La discrezionalità resta ampia, ma non può essere esercitata sostituendo questi collegamenti con qualificazioni già contenenti il risultato.
Il giudice non deve confutare ogni dettaglio difensivo, né una condotta ammessa impone di riconoscere attenuanti o pena sospesa. La Corte richiede, tuttavia, una risposta ai dati specifici che potevano incidere sulla decisione, perché le formule impiegate non consentivano di comprendere il mancato accoglimento delle richieste. La contestazione difensiva acquista così consistenza quando individua il collegamento mancante e la sua incidenza sull’istituto richiesto, senza limitarsi a proporre una lettura più favorevole dei fatti.
Nell’esame della sospensione condizionale occorre dunque affrontare separatamente concedibilità, prognosi e obblighi. Una richiesta di nuovo beneficio non può essere respinta facendo coincidere tali verifiche in un generico richiamo al passato penale o pretendendo le condizioni di una pena sostitutiva mai domandata. È questa distinzione a rendere controllabile la scelta del giudice e a impedire che la reiterazione del beneficio venga esclusa prima di avere verificato ciò che la legge effettivamente richiede.
Il presente contributo ha finalità informativa e di commento giurisprudenziale. La pubblicazione e il commento del provvedimento non implicano che il procedimento sia stato patrocinato dall'autore o dal suo Studio.
Per una consulenza legale, per l’esame di un procedimento penale o per la valutazione di una strategia difensiva, è possibile fissare un appuntamento in studio, telefonico o in videoconferenza.
Sentenza integrale in forma omissata
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta da
Dott. PELLEGRINO Andrea – Presidente
Dott. COSCIONI Giuseppe – Consigliere
Dott. MINUTILLO TURTUR Marzia – Relatore
Dott. BIFULCO Daniela – Consigliere
Dott. CARDAMONE Daniela – Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
[OMISSIS] nato [OMISSIS] avverso la sentenza del 17/10/2025 della Corte d’Appello di Bari udita la relazione svolta dalla Consigliera Marzia Minutillo Turtur; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale Cristina Marzagalli che ha chiesto che il ricorso venga rigettato;
letta la memoria depositata dal difensore del ricorrente in data 18/09/2026 con la quale sono state ribadite le argomentazioni spese con la presentazione dei motivi di ricorso.
Svolgimento del processo
1. La Corte di appello di Bari, con sentenza del 17/10/2025, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Trani del 15/11/2024 pronunciata nei confronti di [OMISSIS] riducendo il trattamento sanzionatorio e confermando l’affermazione di responsabilità per i reati allo stesso ascritti in rubrica (artt. 61, n.11-quinquies, 81 cpv, 612 cpv, 635, comma primo e secondo, cod. pen.).
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del difensore, [OMISSIS], proponendo motivi di ricorso, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’ art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge, oltre che vizio della motivazione perché assente, in relazione all’art. 131-bis cod. pen., atteso l’esito della istruttoria dibattimentale che aveva portato ad escludere che il ricorrente brandisse un coltello, mentre era emerso che aveva tra le mani le chiavi della sua autovettura; la Corte di appello aveva omesso del tutto di considerare, quanto alla tenuità del fatto, che il gesto di rabbia del ricorrente era derivato dal diniego opposto dalla persona offesa quanto alla possibilità di incontrare suo nipote, figlio della stessa, mentre al contempo il compagno della donna, tale [OMISSIS], lo aveva ripetutamente minacciato. Il fatto poi era stato ritenuto grave senza alcuna specificazione, né correlazione alla istruttoria dibattimentale, con mero richiamo al capo di imputazione anche quanto alla circostanza aggravante.
Non poteva essere ritenuto sufficiente un astratto riferimento alla gravità della minaccia.
2.2. Violazione di legge in relazione all’ art. 164, comma quarto, cod. pen. e art. 635, comma quinto, cod. pen., oltre che vizio della motivazione quanto alla omessa concessione della sospensione condizionale della pena; la Corte di appello è incorsa in un evidente errore di diritto, sia mediante un incomprensibile richiamo all’art. 164, comma secondo, cod. pen., che nel richiamare come elemento ostativo una condanna risalente ad oltre dieci anni prima, del tutto compatibile con la richiesta sospensione. La difesa ha osservato come, per giurisprudenza costante, il giudice deve motivare il diniego ove concedibile e, a tal fine, non è sufficiente il mero richiamo ad un precedente non ostativo. Inoltre, è stata richiamata l’impropria affermazione, in violazione di legge, quanto al non avere il ricorrente prestato il consenso allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, atteso che l’art. 635, al comma quinto, cod. pen., nel richiamare espressamente la disciplina di cui all’art. 165 cod. pen. dispone che la sospensione condizionale della pena è subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività lavorativa non retribuita in favore della comunità.
Dunque, il condannato non deve esprimere un consenso, mentre ricade sullo stesso l’onere di esprimere una esplicita opposizione a tale condizione che può essere apposta alla sospensione condizionale della pena. In conclusione, la difesa ha osservato sul punto che, in mancanza di una espressa opposizione dello [OMISSIS], il giudice avrebbe dovuto condizionare la sospensione della pena alla eliminazione della conseguenza dannose o pericolose del reato, ovvero allo svolgimento di lavoro di pubblica utilità.
La richiesta inoltrata dal ricorrente, sia in primo che in secondo grado, comunque evidenziava un chiaro consenso, anche se implicito, allo svolgimento di lavoro di pubblica utilità, come affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità (che ha chiarito che la richiesta determina la implicita accettazione delle altre condizioni previste dall’art. 165 cod. pen.). Infine, la motivazione risulta del tutto priva di qualsiasi forma di giudizio prognostico quanto alla astensione dalla commissione di ulteriori reati.
2.3. Violazione di legge ed erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 59, comma secondo, e all’art. 61, n. 11 -quinquies, cod. pen.; la difesa ha richiamato la motivazione della Corte di appello in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante, relativa allo stato di gravidanza della persona offesa, in realtà basata su mere illazioni (conoscenza desunta dal fatto che la gravidanza era in stato avanzato e dall’esserne stato sicuramente reso edotto dai nipoti che frequentava); la conclusione è stata adottata in violazione del criterio di imputazione di cui all’ art. 59, comma secondo, cod. pen.: la circostanza aggravante non poteva essere addebitata al ricorrente soprattutto perché egli non frequentava la persona offesa da almeno due anni; difettavano del tutto elementi concreti sulla base dei quali poter ritenere riconosciuto o riconoscibile lo stato di gravidanza.
2.4. Violazione di legge e vizio della motivazione perché mancante e manifestamente illogica quanto alla omessa concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 2, cod. pen.; la teste [OMISSIS] era stata inopinatamente ritenuta inattendibile, senza alcuna effettiva motivazione, se non quella relativa al rapporto sentimentale che la lega al ricorrente.
2.5. Vizio della motivazione perché manifestamente illogica in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte di appello negato l’atteggiamento collaborativo del ricorrente ed affermando che egli si sarebbe limitato ad ammettere quello che non poteva negare, mentre l’imputato aveva ammesso la sua responsabilità, confermando di essere la persona video ripresa e di avere colpito la ruota con la chiave, oltre ad avere acconsentito alla acquisizione della denuncia querela e del verbale di sommarie informazioni testimoniali con immagini allegate ed estratte dal cellulare della persona offesa.
3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga rigettato.
4. La difesa del ricorrente ha depositato memoria conclusiva in data 18/09/2026 con la quale ha ribadito le argomentazioni proposte con i motivi di ricorso.
Motivi della decisione
1. I motivi di ricorso sono fondati per le ragioni che seguono.
In via preliminare si deve rilevare come il ricorrente non abbia contestato la affermazione di responsabilità, pur evidenziando le numerose carenze motivazionali ed incongruenze della motivazione della Corte di appello.
2. Il primo motivo di ricorso è fondato.
2.1. Sul punto si deve rilevare come già in relazione a tale profilo di doglianza emerga una evidente carenza, e sostanziale apparenza, della motivazione che, per escludere la possibile applicazione del disposto di cui all’art. 131-bis cod. pen., in modo assai sintetico ed omettendo di approfondire le particolarità del caso di specie, ha richiamato la “gravità della minaccia” e “l’essere stato il fatto commesso ai danni di una donna in gravidanza”. Tuttavia, tale affermazione, che chiaramente evoca in modo apodittico la formulazione del capo di imputazione, si presenta in relazione di evidente contraddittorietà con altre considerazioni contenute nella motivazione, a loro volta caratterizzate dal ricorso a mere congetture, giustificate da un quanto mai generico giudizio di plausibilità, che non rappresenta (atteso l’esito probatorio riportato in sentenza) un criterio risolutivo nella valutazione della censura specificamente devoluta con il motivo di appello. La Corte di appello ha, difatti, richiamato le dichiarazioni della persona offesa, che aveva affermato che il ricorrente aveva lanciato non meglio precisate “invettive” nei suoi confronti e che tali invettive e minacce erano comunque rivolte “al nulla”, “essendo egli (ella n.d.r.) e il compagno rientrati in casa” (pag. 5). Già tale considerazione si presenta in termini di contraddittorietà con la affermata ricorrenza di una minaccia grave, che sulla base di quanto riportato in motivazione non è stata descritta nel suo contenuto specifico, né risulta, sulla base della sintetica considerazione del giudice di merito, essere stata percepita come tale dalla persona offesa. In tal senso, è bene sottolineare che, anche quanto riportato a pag. 5 della decisione, si caratterizza per una relazione di contraddittorietà, attese le conclusioni raggiunte in relazione ai temi devoluti con i motivi di appello rispetto alle modalità della condotta imputata, asseritamente agita con arma.
La Corte, in altri termini, ha ritenuto provata la condotta per come imputata richiamando: – le immagini di cui aveva riferito la persona offesa (che aveva girato un video dall’alto e richiamato la foratura dell’auto senza alcun altro riscontro successivo quanto all’effettiva foratura, eventuale riparazione o ripristino); – le dichiarazioni del Maresciallo [OMISSIS] che aveva a sua volta visionato tali immagini. Tuttavia, tale conclusione, ritenuta ostativa in ordine ad una eventuale applicazione della disciplina di cui all’art. 131-bis cod. pen. (la gravità della minaccia), si pone in termini di evidente contraddittorietà con quanto immediatamente rilevato a seguire dalla Corte di appello.
Difatti, secondo la decisione impugnata, il Maresciallo [OMISSIS] “pur non essendo stato in grado di individuare l’oggetto utilizzato dallo [OMISSIS], ha confermato che, dalle immagini, risultava che il soggetto identificato per l’odierno imputato si era abbassato e aveva sferrato dei colpi ad una ruota cui era seguito un movimento come di perdita di pressione”.
Dunque, in conclusione e sulla base di tali emergenze probatorie, la Corte di appello ha affermato che sarebbe “più che plausibile che lo [OMISSIS] ciò abbia fatto con un coltello o, comunque con un oggetto idoneo allo scopo (non essendo evidentemente tale la chiave della sua autovettura), ritenendo inverosimile la tesi difensiva dell’utilizzo di una chiave perché il gesto era stato posto in essere al culmine di un litigio con la persona offesa e il compagno della stessa (pag. 5). Dalla motivazione emerge una affermazione apodittica quanto all’uso dell’arma, proprio in considerazione degli elementi evidenziati, e l’utilizzo di un insufficiente criterio di giudizio (la plausibilità, neanche sostenuta da adeguata prova logica, attese le dichiarazioni testimoniali per come richiamate) che si traduce in una sostanziale apparenza della motivazione quanto alla valutazione della versione alternativa fornita dal ricorrente.
2.2. Considerazioni sostanzialmente sovrapponibili (che si devono ritenere rilevanti, come quelle in precedenza spese, anche per i successivi motivi di ricorso) devono essere tratte quanto al secondo punto, in modo assai sintetico, evocato dalla Corte di appello per negare la possibile applicazione dell’ art. 131-bis cod. pen. (l’essere stato il fatto posto nei confronti di una donna in gravidanza).
La Corte di appello ha evocato apoditticamente tale elemento, senza specificamente connotare la propria valutazione. Nella motivazione (pag. 6), quanto alla ritenuta sussistenza della aggravante di cui all’art. 61-quinquies cod. pen., si è affermato che “l’imputato era a conoscenza dello stato di gravidanza della cognata, sia perché lo stesso era avanzato ([OMISSIS], come si evince dal certificato medico in atti) sia perché, come emerso dall’istruttoria dibattimentale egli, frequentando i figli del congiunto e della [OMISSIS], ne sarà stato dagli stessi certamente informato”.
La motivazione si caratterizza per sostanziale apparenza, avendo richiamato un dato tecnico (la settimana di gravidanza), acquisito successivamente (mediante certificazione medica) in alcun modo riferirlo direttamente al contesto, alle emergenze processuali e a dati obiettivamente riscontrabili (a mero titolo esemplificativo: eventuali precedenti incontri tra il ricorrente e la persona offesa, effettiva emersione e percezione dello stato di gravidanza in relazione all’ambito spaziale nel quale maturava la azione oggetto di imputazione, caratteristiche dei luoghi e distanza tra l’auto e la persona offesa) e ad un dato del tutto presuntivo, ovvero la asserita ricorrenza di frequentazione con i figli del fratello (dato anzi smentito dalla emersione della notizia di reato per come ricostruita dalla Corte di appello, atteso che era proprio la mancanza di frequentazione che scatenava il contrasto del ricorrente con la ex cognata) ed un altro del tutto ipotetico (l’esserne stato informato dai nipoti), senza che dalla motivazione emerga qualsiasi effettivo elemento a supporto di tale affermazione, che non può neanche rientrare nell’ambito delle massime di esperienza.
In tal senso, è bene sottolineare che le massime di esperienza devono essere identificate in giudizi ipotetici a contenuto generale, indipendenti dal caso concreto, fondati su ripetute esperienze e tuttavia autonomi da queste. Nel caso di specie, la motivazione richiama una mera congettura, che non trova riscontro nell’id quod plerumque accidit, mentre il ragionamento, che appare in parte apodittico e in parte manifestamente illogico, propone una pretesa regola generale (nipoti che debbano per forza informare lo zio, ove avuto un incontro con lo stesso, dello stato di gravidanza della madre ed ancora evidenza della gravidanza in relazione alla settimana di gestazione) che risulta tuttavia priva di una sia pur minima plausibilità (Sez. 1, n. 16523 del 04/12/2020, dep. 2021, [OMISSIS], Rv. 28138501; Sez. 1, n. 18118 del 11/02/2014, [OMISSIS], Rv. 261992-01; Sez. 6, n. 31706 del 07/03/2003, [OMISSIS], Rv. 228401-01). Il giudice di appello ha, dunque, nel caso di specie, fatto riferimento a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo “id quod plerumque accidit”, ed insuscettibili di verifica empirica: in altri termini, ad una pretesa regola generale che risulta priva di una pur minima sostenibilità allo stato (Sez. 5, n. 1322 del 26/09/2025, dep. 2026, [OMISSIS], Rv. 289333-01; Sez. 1, n. 34032 del 01/07/2022, [OMISSIS], Rv. 283987-01).
La sentenza impugnata deve, in conclusione, essere annullata con rinvio sul punto, ricorrendo un vizio della motivazione così radicale da rendere l’apparato argomentativo privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, sicché la Corte di appello dovrà nuovamente valutare, nell’ambito della propria piena, ma motivata, discrezionalità, il tema puntualmente devoluto dalla difesa con l’atto di appello quanto alla possibile applicazione al caso di specie della disciplina di cui all’art. 131-óis cod. pen. (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, [OMISSIS], Rv. 268822-01). Nell’affrontare tale punto della decisione la Corte di appello dovrà necessariamente tener conto dei princìpi enunciati da questa Corte che, nel ricostruire la portata dell’istituto, ha osservato che, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-óis cod. pen., il giudizio sulla tenuità, accertata la responsabilità penale dell’imputato, richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da essa desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, [OMISSIS], Rv. 266590-01). Nella motivazione dell’indicata decisione delle Sezioni Unite [OMISSIS], è stato posto in rilievo che lo stesso istituto è, invero, “esplicitamente, indiscutibilmente definito e disciplinato come causa di non punibilità e costituisce dunque figura di diritto penale sostanziale. Esso persegue finalità connesse ai princìpi di proporzione ed extrema ratio, con effetti anche in tema di deflazione. Lo scopo primario è quello di espungere dal circuito penale fatti marginali, che non mostrano bisogno di pena e, dunque, neppure la necessità di impegnare i complessi meccanismi del processo”.
3. Anche il secondo motivo di ricorso è fondato.
La motivazione del giudice di appello in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena è stata resa in violazione di legge e si caratterizza anche per carenza e sostanziale apoditticità. Quanto a tale ultimo profilo, il giudice di appello si è limitato ad affermare che “non può essere concessa la sospensione della pena, avendone egli già beneficiato”, senza alcuna altra specificazione in ordine alla situazione dei precedenti riferibili al ricorrente e, dunque, in assenza di una concreta individuazione quanto alla sussistenza della condizione di ostatività alla concessione del beneficio richiesto, impedendo dunque al ricorrente la possibilità di riscontrare il procedimento logico argomentativo che ha condotto la Corte al diniego della sospensione condizionale della pena, mancando qualsiasi sia pur minimo accenno al giudizio prognostico di ricaduta nel reato (Sez. 6, n. 9771 del 17/02/2026, [OMISSIS], Rv. 28966901; Sez. 5, n. 30177 del 09/07/2025, [OMISSIS], Rv. 288165-01, in motivazione) ed alla portata e caratteristiche dei precedenti, evocati tra l’altro in modo del tutto aspecifico. La motivazione merita, inoltre, censura per la sua eccentricità rispetto al motivo di appello originariamente introdotto in appello, con il quale era stata reiterata la richiesta di concessione dei benefici di legge lamentando la generica considerazione del tema da parte del giudice di primo grado. La Corte di appello ha, infatti, richiamato il lavoro di pubblica utilità (dunque una pena sostituiva di pena detentiva breve e il mancato consenso del ricorrente allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità), tuttavia evocando il disposto dell’art. 164, comma secondo, cod. pen.: invero, nel caso di specie, il riferimento normativo corretto avrebbe dovuto essere identificato nel disposto dell’ art. 165, comma terzo, cod. pen. che così recita: “La sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già usufruito, deve essere subordinata all’adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente”, ovvero “al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull’ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno… e, salvo che la legge disponga altrimenti all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa”. Deve, dunque, essere riscontrata una evidente confusione semantica e di conseguenza una motivazione gravemente carente quanto al motivo di appello introdotto sul punto, non risultando articolata dal ricorrente alcuna richiesta in ordine alla possibile sostituzione di pena detentiva breve e non occorrendo invece, all’evidenza, attesa la portata letterale dell’art. 165 cod. pen., alcun consenso dell’imputato in ordine alla richiesta di sospensione della pena, rilevando a tal fine solo ed esclusivamente una mancata opposizione all’eventuale condizionamento ad eventuali obblighi a carico del condannato ai sensi dell’ art. 165 cod. pen. Sul punto questa Corte ha già chiarito, in modo condiviso dal Collegio, che: “secondo l’orientamento maggioritario, la richiesta di sospensione condizionale della pena avanzata dall’imputato, che ha già usufruito del beneficio in relazione a precedente condanna, implica il consenso alla subordinazione della misura all’adempimento di uno degli obblighi previsti dall’alt. 165 cod. pen., comma 1, trattandosi di prescrizione che il giudice deve necessariamente disporre a norma del comma secondo del medesimo articolo qualora intenda riconoscere nuovamente tale beneficio (Sez. 6, n. 8535 del 02/02/2021, [OMISSIS], Rv. 280712-01; Sez. 6, n. 12079 del 20/02/2020, [OMISSIS], Rv. 278725-01; Sez. 2, n. 29001 del 29/09/2020, [OMISSIS], Rv. 279773-01; Sez. 5, n. 19721 del 11/04/2019, [OMISSIS], Rv. 276248-01). In senso difforme, si è ritenuto che la sospensione condizionale della pena subordinata all’obbligo di prestazione di attività non retribuita a favore della collettività non possa prescindere dalla non opposizione dell’imputato, manifestata personalmente dal medesimo, anche quando il beneficio previsto dall’ art. 163 cod. pen. è concesso a persona che ne abbia già usufruito (Sez. 5, n. 7406 del 27/09/2013, dep. 2014, [OMISSIS], Rv. 25951701; Sez. 3, n. 26259 del 10/05/2018, [OMISSIS], Rv. 273320- 01).
Ritiene il Collegio di aderire al primo orientamento che trova conferma nel tenore letterale dell’art. 165 cod. pen., lì dove la norma non richiede l’espresso consenso dell’imputato, ma semplicemente la mancanza di opposizione alla subordinazione alla prestazione del lavoro non retribuito.
La “non opposizione” può essere dunque implicitamente desunta anche dalla circostanza che l’imputato abbia invocato incondizionatamente il riconoscimento del beneficio pur sapendo che, avendone già usufruito, potrà essergli accordato per legge solo in maniera condizionata ed anche imponendogli la prestazione dell’attività lavorativa. Occorre precisare, peraltro, che tale soluzione non trova ostacolo nella sentenza resa dalle Sezioni unite [OMISSIS] che, pronunciando in relazione al procedimento speciale di cui all’art. 444 cod, proc. pen., ha affermato che l’accordo delle parti sull’applicazione di una pena detentiva di cui viene richiesta la sospensione condizionale deve estendersi anche agli obblighi ulteriori eventualmente connessi “ex lege” alla concessione del beneficio, indicandone, quando previsto, la durata, con la conseguenza che, in mancanza di pattuizione anche su tali elementi, la sospensione non può essere accordata e, qualora al suo riconoscimento sia subordinata l’efficacia della stessa richiesta di applicazione della pena, questa deve essere integralmente rigettata (Sez. U, n. 23400 del 27/01/2022, [OMISSIS], Rv. 283191-01). Tale principio è stato affermato sottolineando la peculiare natura del patteggiamento, nell’ambito del quale l’accordo tra le parti giunge a disciplinare anche aspetti che, altrimenti, sarebbero rimessi alla discrezionalità del giudice. Con riferimento al giudizio ordinario, quindi, rimane preferibile la tesi secondo cui la richiesta di sospensione condizionale comporta l’implicita accettazione delle ulteriori condizioni previste dalla legge, proprio perché, in tale ipotesi, si tratta di aspetti che sono in ogni caso sottratti alla determinazione delle parti e rimesse al vaglio del giudice, con la conseguenza che non è necessario un espresso e dettagliato accordo sul contenuto ulteriore della condizione (Sez. 6, n. 9063 del 10/01/2023, [OMISSIS], Rv. 28433701). Deve quindi essere affermato il seguente principio di diritto: “In tema di sospensione condizionale della pena, la richiesta generica di nuova concessione del beneficio da parte dell’imputato che ne abbia già fruito comporta l’implicita accettazione delle ulteriori condizioni previste dall’art. 165, comma primo, cod. pen. e, quindi, la non opposizione alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, trattandosi di aspetti sottratti alla determinazione delle parti e rimessi al vaglio del giudice, con la conseguenza che non è necessario un espresso dettagliato accordo sul contenuto ulteriore della condizione”.
Il giudice di appello, nell’ambito della propria piena discrezionalità, dovrà colmare la lacuna e carenza motivazionale richiamata attenendosi al principio di diritto appena enunciato, sempre tenendo conto che: “La concessione della sospensione condizionale della pena è in ogni caso preclusa a chi abbia già riportato due precedenti condanne a pena detentiva per delitti non uniti dal vincolo della continuazione, anche quando il beneficio non sia stato applicato in relazione alla prima condanna, ed indipendentemente dalla durata complessiva della reclusione, come determinata per effetto del cumulo di tutte le sanzioni irrogate e da irrogare” (Sez. 1, n. 5909 del 16/01/2026, [OMISSIS], Rv. 289443-01).
4. Anche il terzo motivo di ricorso è fondato, per ragioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle già enunciate nel par. 2, che qui si devono intendere richiamate, attesa la contraddittorietà e sostanziale apoditticità delle conclusioni raggiunte dalla Corte di appello nel riconoscere la aggravante di cui all’art. 61 n. 11-quinquies cod. pen., avendo il giudice di appello, nel caso di specie, fatto riferimento a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo “id quod plerumque accidit”, ed insuscettibili di verifica empirica, in altri termini ad una pretesa regola generale che risulta priva di una pur minima sostenibilità allo stato (Sez. 5, n. 1322 del 26/09/2025, dep. 2026, [OMISSIS], Rv. 289333-01; Sez. 1, n. 34032 del 01/07/2022, [OMISSIS], Rv. 283987-01).
5. Anche il quarto motivo di ricorso è fondato. Invero, in ordine al richiesto riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 2, cod. pen. la motivazione si caratterizza per sostanziale apoditticità, avendo la Corte di appello escluso la possibile concessione esclusivamente affermando che non si può ritenere sul punto “attendibile la deposizione della teste [OMISSIS], moglie dell’imputato”. Quali siano le ragioni di tale inattendibilità e quali i contenuti della deposizione da cui desumere in modo puntuale ed argomentato tale conclusione, eventualmente smentiti da altri elementi acquisiti in giudizio, non emerge dalla laconica considerazione appena richiamata, atteso che se la qualifica di parente del ricorrente impone certamente una valutazione approfondita delle dichiarazioni, pur tuttavia di per sé non è indice assoluto di inattendibilità.
La sentenza deve dunque essere annullata anche su questo punto, dovendo la Corte di appello, nell’ambito della sua piena discrezionalità, colmare tale lacuna a causa della apoditticità delle conclusioni raggiunte e tenuto conto della necessità di enucleare contenuti e portata della testimonianza eventualmente da vagliare con ogni opportuna cautela e con analisi rigorosa di eventuali elementi risolutivi in un senso o nell’altro rispetto alla eventuale sussistenza di provocazione.
6. Infine, anche il quinto motivo di ricorso è fondato. La Corte di appello, in ordine al motivo devoluto, ha ritenuto non concedibili le circostanze attenuanti generiche “non avendo l’imputato tenuto un atteggiamento collaborativo, come invece sostenuto nell’atto di appello ed essendosi lo stesso limitato ad ammettere quello che non poteva negare”. Anche in questo caso la motivazione si caratterizza per apoditticità e sostanziale mancanza di argomentazione in ordine alla possibile concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte difatti ha omesso di chiarire perché l’atteggiamento tenuto nel corso del procedimento e richiamato nel motivo di appello non si possa ritenere collaborativo ed ha valutato l’ammissione di responsabilità facendo ricorso ad una affermazione a carattere atecnico ed eccentrico rispetto alla rilevanza dell’avere il ricorrente sostanzialmente ammesso una condotta a carattere negativo e ricadente nell’alveo della contestazione, seppure da valutare nel suo complesso, nella prospettazione difensiva, in modo diverso. Il giudice del rinvio dovrà nuovamente valutare, nell’ambito della propria piena, ma motivata, discrezionalità, i temi puntualmente devoluti dalla difesa con l’atto di appello.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni sull’art. 131-bis cod. pen., sulla sospensione condizionale della pena, sulla circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 11-quinquies cod. pen., sull’attenuante di cui all’art. 62 n. 2 e sull’attenuante di cui all’art. 62-bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sui punti ad altra Sezione della Corte di appello di Bari.
Conclusione
Così è deciso in Roma, 1 ottobre 2026.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2026.













































































































































