Home Giurisprudenza, articoli e commenti Mantenimento del figlio maggiorenne: va verificata l’autonomia economica nel processo penale
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Una figlia maggiorenne lavora, ma l’assegno di mantenimento non è stato revocato: può il giudice penale ignorare la deduzione che sia divenuta economicamente indipendente? Con la sentenza n. 36823/2026 la Cassazione annulla con rinvio la condanna perché quel dato, decisivo per l’obbligo contestato, non era stato esaminato. L’autonomia resta da accertare: la pronuncia non dispone la cessazione dell’assegno.
Indice dei contenuti
Un assegno stabilito dal giudice e una figlia divenuta maggiorenne
Il procedimento riguardava l’omesso versamento di un assegno mensile disposto quando la figlia era ancora minorenne. La Corte di appello aveva riqualificato il fatto, originariamente contestato ai sensi dell’art. 570 c.p., nel delitto previsto dall’art. 570-bis c.p., rideterminando la pena in quattro mesi di reclusione e confermando la condanna generica al risarcimento. La difesa sosteneva che, durante il periodo contestato, la beneficiaria avesse raggiunto l’indipendenza economica attraverso il lavoro. La Cassazione non accerta che tale indipendenza fosse stata effettivamente raggiunta: censura l’assenza della relativa verifica.
Il giudice di appello aveva attribuito rilievo decisivo alla mancata richiesta di revoca dell’assegno. Proprio questo passaggio è giudicato inadeguato: la permanenza del provvedimento civile non consentiva di ignorare una deduzione potenzialmente capace di incidere sul presupposto sostanziale dell’obbligo nei confronti della figlia maggiorenne. L’annullamento investe dunque una condanna pronunciata senza esaminare un fatto decisivo, dedotto dalla difesa.
Maggiore età, lavoro e indipendenza economica sono tre dati diversi
L’art. 570-bis c.p. tutela l’adempimento degli obblighi economici nascenti dalla separazione o dallo scioglimento del matrimonio. Il suo contenuto non coincide con quello dell’art. 570, secondo comma, n. 2, c.p.: per la fattispecie richiamata dalla Corte non è necessario dimostrare anche la mancanza dei mezzi di sussistenza. Occorre però individuare un obbligo di mantenimento ancora sostanzialmente dovuto. La maggiore età, da sola, non lo fa cessare; l’art. 337-septies c.c. contempla l’assegno in favore dei figli maggiorenni non economicamente indipendenti.1
La distinzione diventa particolarmente importante quando il figlio lavora. L’esistenza di un contratto non dimostra automaticamente un’autonomia adeguata: contano anche la durata del rapporto e la misura del reddito. Nel richiamare Cass. civ., Sez. I, n. 40282/2021, la sentenza ricorda espressamente questo limite. Viceversa, un’indipendenza realmente raggiunta non si trasforma necessariamente in un diritto nuovamente esigibile al mantenimento per il solo sopravvenire della disoccupazione; la motivazione richiama, su tale diverso profilo, Cass. civ., Sez. I, n. 25535/2025. Si tratta di precedenti civili utilizzati dalla decisione penale per delimitare il presupposto dell’obbligo, non di un accertamento della situazione concreta della beneficiaria.
La ragione della soluzione risiede nel collegamento fra norma penale e rapporto familiare tutelato. Se l’indipendenza economica può far venir meno il presupposto del mantenimento, un giudizio sulla sottrazione all’obbligo non può essere costruito esclusivamente sulla sopravvivenza formale del titolo, senza affrontare la specifica allegazione difensiva. La motivazione deve spiegare perché, nel periodo esaminato, l’obbligo fosse ancora riferibile alla posizione della figlia. Questo controllo evita di trasformare il processo penale in una verifica soltanto documentale dell’esistenza dell’assegno.2
Il rinvio non equivale a un’autorizzazione a interrompere i versamenti
La conseguenza della pronuncia è un nuovo giudizio davanti ad altra sezione della Corte di appello di Lecce. Il giudice del rinvio dovrà valutare la deduzione sull’autonomia economica e, se riterrà ancora configurabile la condotta, riesaminare le questioni assorbite: elemento psicologico, dedotta impossibilità di adempiere e statuizioni civili. L’assorbimento non significa che tali censure siano state accolte nel merito.
La Cassazione non dispone la revoca dell’assegno né dichiara estinto il credito civile. Il punto deciso riguarda la motivazione della responsabilità penale in presenza di una specifica deduzione sull’indipendenza della figlia. La distinzione conserva rilievo pratico: l’accertamento penale di questo presupposto e la modifica del provvedimento civile appartengono a piani diversi. La sentenza non offre una regola generale secondo cui qualunque occupazione del figlio renderebbe lecita la sospensione unilaterale dei pagamenti.
Resta distinto anche il successivo recupero coattivo delle somme. La Corte precisa che l’adempimento ottenuto in sede esecutiva dall’avente diritto non elimina, di per sé, la rilevanza penale dell’inadempimento già realizzato, pur potendo assumere rilievo per le conseguenze risarcitorie. L’esistenza di un’ipoteca o la recuperabilità del credito non risolvono quindi la questione dell’obbligo e della condotta al momento dell’omissione.
Il rapporto fra accertamento penale e conseguenze civili richiede distinzioni proprie, come mostra la decisione sulla responsabilità del Ministero per gli abusi dell’insegnante. Sul dovere di rispondere a una specifica deduzione devoluta in appello, si confronti la pronuncia su recidiva e libertà vigilata.
La riqualificazione in appello e il problema dell’informazione preventiva
Il ricorso prospettava anche una lesione del diritto di difesa per la riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 570-bis c.p. La Cassazione respinge questo profilo: ritiene che il diverso inquadramento fosse coerente con la linea difensiva incentrata proprio sulla maggiore età e sull’autonomia della figlia, e considera generica l’indicazione delle prerogative difensive concretamente pretermesse. L’accoglimento del ricorso riguarda quindi la mancata valutazione di un presupposto sostanziale; non deriva dal riconoscimento di una nullità della riqualificazione.
Questo versante della motivazione merita però una lettura circoscritta. Nella sentenza BK, causa C-175/22, la Corte di giustizia ha richiesto che l’imputato sia informato tempestivamente della nuova qualificazione prospettata, in condizioni che consentano di organizzare una difesa effettiva. Ai paragrafi 45–47 precisa che la garanzia conserva rilievo anche se il nuovo reato non aggiunge elementi costitutivi e non espone a una pena maggiore.3
La prevedibilità ricavata dal contenuto delle difese e l’informazione tempestiva sul nuovo titolo di reato non sono, pertanto, nozioni perfettamente sovrapponibili. Il testo della pronuncia non chiarisce se vi fosse stato un avviso espresso prima della decisione. Questa lacuna descrittiva impedisce di accertare, dal solo provvedimento, una violazione nel caso concreto; suggerisce però di non elevare il rigetto di quella specifica censura a un’esenzione generale dall’obbligo informativo. La ricaduta più solida della sentenza resta il dovere di verificare l’autonomia economica effettivamente dedotta: il titolo civile identifica l’obbligo originario, mentre la condanna penale richiede una risposta motivata anche sui fatti capaci di incidere sulla sua persistente rilevanza.
Note e riferimenti
Art. 570-bis c.p., testo consultato nella banca dati normativa del Ministero dell’economia e delle finanze; art. 337-septies, primo comma, c.c. Per l’applicazione al caso e i richiami civili: Cass. pen., Sez. VI, n. 36823/2026, motivazione, § 3. ↩
G. M. De Matteis, voce «Art. 570-bis», in M. Ronco – B. Romano (a cura di), Codice penale commentato, aggiornamento di M. Lombardo, § 1, «Profili generali»: distinzione fra tutela dell’obbligo economico e mancanza dei mezzi di sussistenza. La specifica rilevanza dell’autonomia della figlia è affrontata dalla pronuncia commentata, § 3. ↩
Corte di giustizia UE, Quarta Sezione, 9 novembre 2023, BK, C-175/22, ECLI:EU:C:2023:844, §§ 45–50, testo della decisione. Per la diversa valutazione del caso concreto: Cass. pen., Sez. VI, n. 36823/2026, motivazione, § 2. ↩
Il presente contributo ha finalità informativa e di commento giurisprudenziale. La pubblicazione e il commento del provvedimento non implicano che il procedimento sia stato patrocinato dall’autore o dal suo Studio.
Sentenza integrale in forma omissata
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta da
Dott. RICCIARELLI Massimo – Presidente
Dott. GIORDANO Emilia Anna – Relatore
Dott. PACILLI G.A. Rosaria – Consigliere
Dott. DI NICOLA TRAVAGLINI Paola – Consigliere
Dott. D'ARCANGELO Fabrizio – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
[OMISSIS], nato a [OMISSIS] il [OMISSIS]
avverso la sentenza del 15/01/2026 della Corte di appello di Lecce
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla consigliera Emilia Anna Giordano;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luca Sciarretta, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore della parte civile, [OMISSIS], avvocato [OMISSIS], sostituto processuale dell'avvocata [OMISSIS], che si è riportato alle conclusioni e alla nota spese già depositate;
sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, avvocato [OMISSIS], che si è riportato ai motivi di ricorso e alla memoria di replica depositata in atti e ha insistito per l'accoglimento.
Svolgimento del processo
1. [OMISSIS] chiede l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Lecce del 15 gennaio 2026 che ha rideterminato la pena irrogata all' imputato in quella di mesi quattro di reclusione, previa riqualificazione del reato ascritto all' imputato come delitto di cui all' art. 570-bis cod. pen. per avere omesso il versamento della somma di Euro duecento mensili a favore della figlia maggiorenne [OMISSIS] (nata il [OMISSIS]), dal maggio 2016 con condotta permanente.
La Corte di merito ha applicato all' imputato i benefici di legge e ha confermato le statuzioni civili con condanna generica al risarcimento del danno in favore della parte civile.
È pacifico in atti che, a carico dell' imputato, con la sentenza dell'8 agosto 2013, era stato imposto dal Tribunale l'obbligo di corrispondere alla figlia, minore all'epoca della sentenza, la somma mensile di duecento euro, mai versata.
2. Con i motivi di ricorso, sintetizzati ai sensi dell' art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, il ricorrente, dopo avere riassunto la vicenda processuale iniziata con la emissione di decreto penale di condanna del 9 febbraio 2021, denuncia:
2.1.erronea applicazione della legge penale ( artt. 521, 522 cod. proc. pen., Ili Cost., 6 CEDU e par. 4, direttiva 2012/13/UE) per la riqualificazione giuridica del fatto, compiuta solo con la sentenza della Corte di appello che ha ritenuto insussistenti e non configurabili i reati di cui all' art. 570, comma 1 e 2, cod. pen. contestati e, in assenza di contraddittorio, ha riqualificato il fatto ai sensi dell' art. 570-bis cod. pen.
Il ricorrente evidenzia che il fatto tipico del reato di cui all'art. 570-bis cod. pen. è strutturalmente diverso da quello che gli era stato contestato con riferimento ai reati di violazione degli obblighi di assistenza familiare e che la riqualificazione a sorpresa ha violato il diritto di difesa che l' imputato avrebbe potuto articolare adottando una strategia difensiva diversa su aspetti essenziali quali l'autosufficienza economica raggiunta dalla figlia che, nel periodo in contestazione, aveva sperimentato rapporti di convivenza, sfociati nel matrimonio e la insussistenza dell'elemento psicologico del reato.
Su tale aspetto ha rilevato come l' imputato, tenuto ad adempiere agli obblighi di mantenimento di altri tre figli minori, era impossibilitato ad assolvere al mantenimento della figlia, ormai autosufficiente, pur non avendo adito il giudice civile per ottenere la revoca del provvedimento.
Osserva che il danno risarcibile, in relazione al reato come ritenuto, è diverso da quello derivante dalla omessa corresponsione dei mezzi di sussistenza e che la riqualificazione con la sentenza di appello lo ha privato del diritto al doppio grado di giudizio.
2.2.Violazione di legge ( art. 570-bis cod. pen.) e omessa motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato sulle singole omissioni.
La Corte di merito ha ritenuto sussistente il reato per tutto il periodo di omessa corresponsione dell'assegno di mantenimento, pur dando atto, in sede di liquidazione del danno, che l' imputato aveva corrisposto le somme arretrate fino al mese di novembre 2016 e della interruzione della condotta alla data di emissione del decreto penale di condanna del 9 febbraio 2021, e non fino al 2 ottobre 2023, data della sentenza di primo grado.
La parte civile, inoltre, aveva avviato azione civile e iscritto ipoteca su un immobile di proprietà dell' imputato, circostanza rilevante ai fini della "serietà" dell' inadempimento,della concreta recuperabilità del credito e del giudizio sulla personalità dell' imputato, impropriamente ritenuta "negativa".
Il ricorrente torna sul tema della insussistenza dell'elemento psicologico del reato, non motivato nella sentenza impugnata, poiché era gravato dall'adempimento dell'obbligo alimentare a favore di altri tre figli minori e la figlia maggiore era autosufficiente economicamente.
Gli errori su tali presupposti riverberano sull' importo del danno risarcibile che dovrà tenere conto della capacità lavorativa della beneficiaria nel periodo in esame; dell' importo corrisposto fino al novembre 2016; delle somme recuperate in sede esecutiva; della modesta entità dell'importo dell'assegno.
2.3. In caso di annullamento con rinvio le statuzioni civili dovranno essere rideterminate, tenuto conto di quanto sopra, dal giudice del rinvio e, se accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando la prescrizione del reato.
Motivi della decisione
1. Il ricorso, per le ragioni di seguito indicate, è fondato e deve essere accolto disponendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
2.Il primo motivo di ricorso, nella parte in cui deduce violazioni di natura processuale, è infondato.
È risalente e pacifica nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione che non si ha violazione del principio di correlazione tra imputazione contestata e reato ritenuto in sentenza, nella ipotesi in cui l' imputato sia condannato per il reato di cui all' art. 12-sexies della legge 1 dicembre 1970, n. 898, in luogo di quello di cui all' art. 570 cod. pen., che figura nell'atto di accusa poiché, pur presentando le due ipotesi criminose presupposti ed elementi strutturali diversi, la condotta presa in considerazione dall'art. 12-sexies rientra nel più ampio paradigma di cui all' art. 570 comma secondo, n. 2, cod. pen., essendo nella prima ipotesi sufficiente accertare il fatto della volontaria sottrazione all'obbligo di corresponsione dell'assegno determinato dal Tribunale e non occorrendo, quindi (come riconosciuto dalla Corte costituzionale con sentenza n. 472 del 1989), che dall' inadempimento consegua anche il "far mancare i mezzi di sussistenza", elemento invece necessario ai fini della integrazione della seconda figura criminosa (Sez. 6, n. 7824 del 02/05/2000, Tuccitto, Rv. 220572 – 01).
Un principio che deve applicarsi anche con riferimento al reato di cui all'art. 570-bis cod. pen., norma incriminatrice in cui sono state trasposte, in seguito all'abrogazione meramente formale del reato di cui all'art. 12-sexies cit., le relative ipotesi criminose.
Le deduzioni difensive del ricorrente sono declinate sulla violazione del diritto di difesa poiché la riqualificazione giuridica del fatto sarebbe tale da involgere un mutamento della contestazione in quanto "atto a sorpresa del giudice": un profilo, questo, sul quale è intervenuta la sentenza della Corte di Giustizia dell'U.E. del 9.11.2023, BK (causa C-175/22) sul rilievo che i poteri in materia di riqualificazione del fatto del giudice nazionale potrebbero determinare la violazione 6 CEDU e del par. 4, direttiva 2012/13/UE.
Come è noto, l' art. 521 cod. proc. pen. consente al giudice di dare al fatto nella sentenza, anche di ufficio, una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell' imputazione: una norma, espressione del principio "iura novit curia", che non è stata modificata neppure a seguito dell'intervento riformatore attuato con il D.Lgs. n. 150 del 2022, limitatamente agli artt. 421 e 423 cod. proc. pen.
Secondo l'assetto tradizionale, nell' ipotesi in cui le modifiche all' imputazione dovessero prospettarsi nel corso del giudizio, se si tratta di modifiche in fatto, l' imputato gode di un ampio ventaglio di opportunità difensive, che spaziano dalla semplice richiesta di un termine a difesa, all'accesso ai riti alternativi, alla possibilità di avanzare richieste istruttorie, laddove, nell' ipotesi in cui la diversità del fatto venga rilevata dal giudice all'esito del giudizio, all' imputato è assicurata comunque la garanzia derivante dalla restituzione degli atti al pubblico ministero.
Nel caso in cui, invece, la modifica riguardi la diversa qualificazione giuridica del fatto, la giurisprudenza di legittimità, esaminando la incidenza della modifica sull'osservanza del diritto al contraddittorio, sancito dall' art. 111, comma terzo, Cost. e dall' art. 6 CEDU, comma primo e terzo, lett. a) e b), ha già escluso la violazione dell' art. 521 cod. proc. pen. qualora la nuova definizione del reato fosse nota o comunque prevedibile per l' imputato e non determini in concreto una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015,
Lucci, Rv. 264438 – 01).
In linea di continuità con tale affermazione si è posta la giurisprudenza successiva.
Si è affermato che, In tema di correlazione tra accusa e sentenza, la diversa qualificazione del fatto effettuata dal giudice di appello non determina alcuna compressione o limitazione del diritto al contraddittorio, anche alla luce del principio affermato da Corte EDU, 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia, essendo consentito all' imputato di contestarla nel merito con il ricorso per cassazione (Sez. 6, n. 422 del 19/11/2019, dep. 2020, Pg, Rv. 278093 – 01).
Il ricorrente sostiene che, qualora la modifica attenga alla corretta qualificazione giuridica del fatto contestato, le opportunità di difesa non sarebbero garantite all' imputato, il quale potrebbe anche vedere attribuita la nuova "veste giuridica" al fatto direttamente dal giudice in sentenza, senza alcuna preventiva informazione, potendo semplicemente contestarla con le impugnazioni, come si sarebbe verificato nel caso in esame per effetto della riqualificazione del fatto ai sensi dell' art. 570-bis cod. pen. compiuta dalla Corte di appello rispetto alla contestazione, relativa al reato di cui all'art. 570, comma 2, n. 2 cod. pen.
I distinguo della giurisprudenza di legittimità, innanzi sintetizzati, secondo la prospettazione difensiva, sarebbero in contrasto con l' art. 6, par. 4, della direttiva 2012/13/UE interpretato nel senso che tale disposizione osta a una giurisprudenza nazionale che consente a un giudice che si pronuncia nel merito di un procedimento penale di adottare una qualificazione giuridica dei fatti contestati diversa da quella inizialmente adottata dal pubblico ministero, senza informare tempestivamente l' imputato della nuova qualificazione che deve essere prospettata in un momento e in condizioni che gli consentano di predisporre efficacemente la propria difesa e, pertanto, senza offrire a tale persona la possibilità di esercitare i diritti della difesa in modo concreto ed effettivo in relazione a tale nuova qualificazione.
Va precisato che, secondo la decisione della Corte di Giustizia, innanzi richiamata, in tale contesto non assume alcuna rilevanza la circostanza che detta qualificazione non sia tale da comportare l'applicazione di una pena più severa rispetto al reato per il quale la persona era inizialmente perseguita.
Ritiene la Corte che, nel caso in esame, la riqualificazione giuridica del fatto non si connota come atto a sorpresa del Giudice ma ha, evidentemente, costituito l'applicazione, alla fattispecie concreta, proprio della linea difensiva adottata dall' imputato il quale, in appello, aveva sostenuto che l'assegno disposto dal Tribunale, in sede di separazione, non era dovuto poiché la figlia era divenuta maggiorenne ed era economicamente autosufficiente, elementi, questi, incompatibili con la struttura della fattispecie incriminatrice di cui all' art. 570, comma 2, n.2, cod. pen.
L'operazione ricostruttiva realizzata dalla Corte di appello non è passata attraverso la immutazione del fatto a base dell' imputazione, ma ha esaminato la condotta a base della contestazione, alla stregua delle deduzioni difensive svolte con i motivi di appello, e ha ritenuto configurabile nei fatti la condotta di cui all' art. 570-bis cod. pen. in ragione della maggiore età raggiunta dalla figlia dell' imputato e della sottrazione dell' imputato all'obbligo di corresponsione dell'assegno determinato dal Tribunale, giudizialmente accertati, ma non si è in presenza di una "decisione a sorpresa del giudice", effetto che non può declinarsi sul piano astratto, ma che dovrebbe essere declinato in concreto, enunciando la violazione di specifiche e ulteriori prerogative difensive che l'imputato non abbia potuto esercitare.
L'odierno motivo di ricorso risulta, pertanto, generico, non essendo stata spiegata né indicata quale prerogativa difensiva sia stata in concreto pretermessa ovvero quale diritto sia stato concretamente leso per effetto della decisione.
3.Il motivo di ricorso è, invece, fondato nella parte in cui denuncia il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione su un aspetto decisivo della sentenza impugnata, costituito dalla rilevanza, ai fini della sussistenza del reato, dall'autonomia economica della figlia, destinataria dell'assegno di
mantenimento, maggiorenne per tutta la durata della condotta (la beneficiaria aveva compiuto diciotto anni il [OMISSIS]).
La Corte di appello, ai fini della sussistenza del reato, ha valorizzato esclusivamente un dato formale (che l' imputato non aveva chiesto la revoca dell'assegno), adagiandosi su un argomento stereotipata e senza tenere in considerazione la ratio dell' istituto civile dell'assegno – e dell'obbligo di mantenimento – a carico del genitore separato e/o divorziato a favore dei figli, obbligo al quale il genitore è tenuto anche nel caso di figlio maggiorenne ma solo fino a quando questi non abbia raggiunto l' indipendenza economica.
La giurisprudenza civile di legittimità ha, infatti, affermato che il mantenimento del figlio maggiorenne è da escludersi ove questi abbia iniziato ad espletare un'attività lavorativa, dimostrando, quindi, il raggiungimento di un'adeguata capacità, senza che possa rilevare la sopravvenienza di circostanze ulteriori che, pur determinando l'effetto di renderlo momentaneamente privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento, i cui presupposti siano già venuti m e n o , potendo in tal caso residuare, in capo ai genitori, al più, un obbligo alimentare ( Cass. Sez. 1, 17/09/2025, n. 25535 , Rv. 676308 – 01), principio ribadito affermando che lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione ( Cass. Sez. 1, 15/12/2021, n. 40282, Rv. 663531 – 01).
È, altresì, escluso in giurisprudenza, che il figlio di genitori divorziati abbia diritto al mantenimento nel caso in cui abbia ampiamente superato la maggiore età senza aver reperito una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, dovendo piuttosto, in tal caso, il beneficiario dell'assegno fare ricorso – ferma restando l'obbligazione alimentare destinata a supplire alle esigenze di vita dell' individuo bisognoso – ai diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito ( Cass. Sez. 1, 06/05/2024, n. 12123, Rv. 670977 – 01).
L' imputato aveva sostenuto in dibattimento che la figlia non solo era divenuta maggiorenne ma aveva raggiunto l' indipendenza economica poiché svolgeva attività lavorativa, deduzione, questa del tutto pretermessa nella ricostruzione dei fatti dalla Corte di appello che, pertanto, non ne ha esaminato la rilevanza anche ai fini della sussunzione del fatto nella fattispecie incriminatrice, come riqualificata.
4.Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello che, facendo uso dei suoi poteri al riguardo, dovrà riesaminare i fatti uniformandosi ai principi di diritto che si sono illustrati.
Restano assorbiti – ma dovranno, comunque, essere riesaminati dalla Corte di merito, in sede di rinvio, ove ritenuta sussistente la condotta – i motivi sulla sussistenza dell'elemento psicologico del reato, sulla dedotta impossibilità di adempimenti e sulle statuizioni civili.
A tal riguardo deve precisarsi che il preminente dovere di sopperire ai bisogni del figlio beneficiario dell'assegno esclude che il soggetto obbligato al mantenimento possa beneficiare, ai fini della sussistenza del reato a suo carico, dell'adempimento conseguito in sede esecutiva dall'avente diritto al mantenimento, azionabile ex post solo in presenza dell' inadempimento dell'obbligo e con il conseguimento di un titolo esecutivo successivo alla maturazione del credito, sebbene di tale pagamento debba tenersi conto ai fini della liquidazione di una provvisionale, nel caso non disposta (cfr. Sez. 6, n. 9553 del 23/01/2020, L., Rv. 278620 – 01 e Sez. 6, n. 24229 del 21/05/2026, P., Rv. 290097 – 01).
5.Il reato, infine, non è prescritto poiché anche a volere ritenere cessata la permanenza del reato alla data del 9 febbraio 2021 – data di emissione del decreto penale di condanna opposto dal ricorrente – non è maturata la prescrizione, corrispondente ad anni sette e mesi sei.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Lecce.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2026.
Depositata in Cancelleria il 20 ottobre 2026.