Abusi dell’insegnante: lezioni private e responsabilità del Ministero richiedono una verifica distinta

Corte suprema di cassazione · Sezione III penale · Commento giurisprudenziale
Cassazione n. 37607/2026: resta ferma la condanna penale; rinvio al giudice civile per il risarcimento a carico del Ministero relativo agli abusi durante le lezioni private.

Il Ministero risponde degli abusi commessi da un insegnante durante il servizio scolastico, ma la sua responsabilità per quelli avvenuti nelle lezioni private richiede un ulteriore accertamento del collegamento con le funzioni pubbliche. La Terza sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 37607 del 2026, annulla su questo solo versante le statuizioni civili e rinvia al giudice civile. Il ricorso dell’imputato è dichiarato inammissibile.

Estremi: Corte di cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 37607/2026; udienza 22 settembre 2026; deposito 28 ottobre 2026.

Una condanna penale, due ambiti dell’attività dell’insegnante

Il processo riguardava violenze sessuali reiterate ai danni di tre minori. I giudici di merito avevano condannato l’insegnante a otto anni di reclusione e avevano riconosciuto, in solido con il Ministero dell’Istruzione, l’obbligo di risarcire i danni alle parti civili, da liquidare in separata sede. Gli episodi erano stati collocati sia durante l’attività scolastica, sia nel corso di lezioni private impartite fuori dalla scuola.

La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso dell’imputato. Accoglie invece quello del Ministero per le sole statuizioni civili relative agli abusi commessi durante le lezioni private e dispone, su questi punti, il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Per le condotte compiute a scuola o nell’espletamento dell’attività di docente della scuola pubblica, il ricorso del Ministero è dichiarato inammissibile.1

L’esito richiede quindi di tenere distinti due accertamenti: l’attribuzione penale dei fatti all’insegnante e la responsabilità di un’amministrazione chiamata a rispondere civilmente per l’attività del proprio dipendente. La caduta parziale delle statuizioni sul secondo rapporto non investe l’accertamento penale confermato attraverso l’inammissibilità del ricorso dell’imputato.

Il nesso con le funzioni e gli illeciti commessi per finalità personali

Il fondamento esaminato dalla Corte è l’art. 2049 c.c., che riferisce la responsabilità del preponente ai danni arrecati dal fatto illecito dei soggetti adibiti alle sue incombenze. Il nesso di occasionalità necessaria descrive il collegamento richiesto: le funzioni affidate devono avere reso possibile o agevolato l’ingerenza dannosa nel rapporto con il terzo. Per gli enti pubblici il problema si raccorda all’art. 28 della Costituzione.

Il Ministero sosteneva che condotte sessuali dirette a finalità esclusivamente personali fossero estranee ai compiti istituzionali e imprevedibili. La decisione respinge questa impostazione per gli episodi scolastici: la deviazione dai fini dell’ente non basta a interrompere il collegamento quando proprio i compiti affidati hanno offerto l’occasione necessaria per commettere l’illecito. L’affidamento degli alunni e l’esercizio delle attribuzioni del docente costituiscono il contesto funzionale da esaminare.

La sentenza colloca questa soluzione nel principio delle Sezioni Unite civili n. 13246 del 2019, che richiama e riproduce: la condotta dannosa deve risultare connessa alle funzioni secondo un giudizio riferito al tempo dei fatti e non costituirne uno sviluppo oggettivamente anomalo. Il requisito impedisce sia di escludere automaticamente la responsabilità per il carattere egoistico del reato, sia di ricondurre all’ente qualsiasi illecito commesso da una persona che ne sia dipendente.2

Le lezioni private richiedono una spiegazione ulteriore

Il ragionamento cambia per gli episodi verificatisi a casa, durante l’incarico di insegnamento assunto a titolo privato. La Corte rileva che la sentenza impugnata non aveva spiegato perché quelle lezioni, svolte al di fuori dell’orario e dell’ambiente scolastico, fossero riconducibili al rischio inerente alle funzioni pubbliche affidate al docente. Mancava inoltre la giustificazione del collegamento fra l’attività privata e le finalità delle mansioni assegnate dal Ministero.

L’accoglimento è fondato su questo difetto del raccordo argomentativo. Il solo rapporto di lavoro pubblico non esaurisce la prova del nesso; il fatto che una persona sia insegnante non rende ogni sua successiva attività didattica un’esecuzione del servizio scolastico. La prosecuzione del rapporto in una sfera privata deve essere esaminata nella sua concreta relazione con le funzioni precedentemente attribuite.3

Al tempo stesso, sarebbe eccessivo ricavare dalla decisione una generale esenzione dell’amministrazione per tutto ciò che accade fuori dall’edificio scolastico. Nel caso erano state prospettate, dalle parti civili, ragioni di continuità: la conoscenza maturata a scuola, il rapporto fiduciario con le famiglie, la funzione di recupero e, per alcune lezioni, la gratuità. La Cassazione esige una motivazione sul collegamento dell’incarico privato alle incombenze pubbliche; non attribuisce al solo indirizzo del luogo in cui avviene l’abuso il valore di criterio generale di imputazione.

Il rischio di sovrapporre finalità dell’autore e connessione dell’attività

Il passaggio più delicato della motivazione si trova nel richiamo, per le lezioni private, alla coerenza delle finalità perseguite con quelle per cui furono affidate le mansioni. Letto isolatamente, quel riferimento potrebbe apparire in tensione con la precedente affermazione secondo cui anche un reato commesso per interessi personali può impegnare la responsabilità del preponente. La distinzione riguarda, a nostro avviso, il livello al quale va svolta la verifica.

Per gli abusi scolastici, l’attività all’interno della quale si è inserita la condotta era già l’esercizio dell’incarico pubblico. L’interesse personale dell’autore non cancellava quella collocazione. Per le lezioni private, occorre prima stabilire se l’ulteriore attività possa essere collegata alle funzioni attribuite dal Ministero, anziché a un rapporto autonomamente assunto dal docente. Se questa premessa resta indimostrata, il solo legame biografico fra autore e amministrazione non giustifica il trasferimento delle conseguenze risarcitorie.

Questa lettura mantiene distinta la finalità del reato dalla relazione funzionale che rende imputabile all’ente il rischio dell’attività. Permette inoltre di prendere sul serio l’obiezione delle parti civili: l’origine scolastica della fiducia può costituire un dato rilevante, ma necessita di una valutazione che spieghi perché, nel caso concreto, abbia conservato un’efficacia funzionale anche nell’incarico privato. L’annullamento con rinvio lascia al nuovo giudizio la definizione di quel rapporto, nei limiti delle statuizioni civili investite.

La capacità a testimoniare dei minori e il controllo di legittimità

Il ricorso dell’imputato contestava anche la capacità a testimoniare delle persone offese e la valutazione delle loro dichiarazioni. La Corte mantiene separati l’idoneità a comprendere le domande e ricordare i fatti, la credibilità del dichiarante e l’attendibilità del racconto. Un deficit cognitivo non determina, per il solo dato diagnostico, l’incapacità a testimoniare: occorre esaminarne l’incidenza concreta sulle funzioni richieste per la deposizione.

Nel caso, la sentenza di appello aveva spiegato perché riteneva i minori capaci di comprendere, rispondere e ricordare; aveva inoltre confrontato la narrazione con le altre risultanze. La Cassazione giudica le censure in parte aspecifiche e comunque dirette a una diversa lettura del materiale istruttorio. Parlare di omessa motivazione avrebbe alterato il problema: la risposta c’era e la Corte ne ha verificato la tenuta nei limiti propri del giudizio di legittimità.

Anche il mancato nuovo esame di un testimone, sollecitato ai sensi dell’art. 507 c.p.p., viene affrontato attraverso il vizio di motivazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. La sentenza distingue questa ipotesi dalla mancata assunzione della prova decisiva ex lett. d), riferita ai mezzi richiesti nei casi previsti dall’art. 495, comma 2. La scelta del motivo dipende dal potere probatorio concretamente sollecitato, non dal fatto che la parte qualifichi come decisiva la testimonianza desiderata.4

Per un’altra vicenda scolastica, la decisione sulla riqualificazione da abuso dei mezzi di correzione a maltrattamenti riguarda le garanzie del percorso processuale. La pronuncia sull’oltraggio in udienza consente invece di confrontare il controllo sulla risposta a una specifica deduzione difensiva.

La posizione dell’Ufficio scolastico e il risultato dell’analisi

L’Ufficio scolastico regionale aveva proposto un proprio ricorso, ma la domanda nei suoi confronti era stata già dichiarata inammissibile in primo grado con una statuizione non impugnata. La sentenza di appello non lo aveva condannato. La Cassazione esclude perciò sia la legittimazione a impugnare quella decisione come responsabile civile, sia l’interesse a ottenere una riforma priva di utilità concreta per la sua posizione. Il riferimento è all’art. 575 c.p.p., nel quadro della tipicità delle impugnazioni.

Il contributo della pronuncia sta soprattutto nel richiedere una giustificazione differenziata della responsabilità civile per segmenti diversi dell’attività del dipendente. L’esercizio dell’incarico pubblico, la relazione privata sorta successivamente e la finalità personale dell’illecito non possono essere sovrapposti. Il giudizio sul nesso deve spiegare quale funzione abbia reso possibile l’abuso e perché quel rischio possa essere riferito al soggetto chiamato a risarcire, senza dipendere da automatismi fondati sul solo rapporto di lavoro o sul solo luogo del fatto.

Note e riferimenti

  1. Cass. pen., sez. III, sent. 22 settembre 2026, dep. 28 ottobre 2026, n. 37607, motivi della decisione, §§ 1 e 5, e dispositivo. ↩

  2. Cass. civ., sez. un., 16 maggio 2019, n. 13246, Rv. 654026-01, richiamata e riprodotta in Cass. pen. n. 37607/2026, motivi della decisione, §§ 4.1–4.2. Il riferimento concerne il nesso di occasionalità necessaria e il giudizio sullo sviluppo oggettivamente anomalo delle funzioni. ↩

  3. Cass. pen. n. 37607/2026, motivi della decisione, § 4.2; ivi il richiamo a Cass. civ., sez. III, 30 luglio 2024, n. 21385, Rv. 671936-01. ↩

  4. Art. 606, comma 1, lett. d) ed e), c.p.p.; art. 8 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; Cass. pen. n. 37607/2026, motivi della decisione, §§ 3.1–3.3. ↩

Il presente contributo ha finalità informativa e di commento giurisprudenziale. La pubblicazione e il commento del provvedimento non implicano che il procedimento sia stato patrocinato dall’autore o dal suo Studio.

Avv. Davide Tutino

Avvocato penalista del Foro di Catania

Sentenza integrale in forma omissata

Trascrizione integrale del provvedimento con anonimizzazione dei dati personali e degli elementi identificativi.
Riferimenti del provvedimento: Corte di cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 37607/2026; udienza 22 settembre 2026; deposito 28 ottobre 2026.

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta da

Dott. DI STASI Antonella – Presidente

Dott. CORBO Antonio – Relatore

Dott. GALANTI Alberto – Consigliere

Dott. BADAS Silvia – Consigliere

Dott. AMOROSO Maria Cristina – Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da

1. [OMISSIS], [OMISSIS]

2. Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro prò tempore

3. Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, in persona del legale rappresentante

avverso la sentenza del 02/12/2025 della Corte d'Appello di Ancona

visti gli atti, il provvedimento impugnato, i ricorsi e le memorie; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giovanni Battista Bertolini, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;

uditi, per le parti civili, l'Avv. [OMISSIS], quale difensore di [OMISSIS], [OMISSIS], e [OMISSIS], nonché quale sostituto dell'Avv. [OMISSIS], difensore di [OMISSIS] e [OMISSIS], e l'Avv. [OMISSIS], difensore di [OMISSIS] [OMISSIS] e [OMISSIS], che hanno concluso per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto dei ricorsi e per la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle parti civili;

lette le conclusioni dell'Avv. [OMISSIS], nell'interesse del ricorrente [OMISSIS], imputato, che insiste per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 2 dicembre 2025, depositata il 27 febbraio 2026, la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Fermo, emessa il 22 novembre 2023, che aveva dichiarato la penale responsabilità di [OMISSIS] per il reato di violenza sessuale continuata, e lo aveva condannato alla pena di otto anni di reclusione, nonché, in solido, con il Ministero dell'Istruzione, quest'ultimo quale responsabile civile, al risarcimento del danno in favore delle parti civili, da liquidarsi in separata sede.

[OMISSIS] è stato condannato per il reato di violenza sessuale continuata, commesso in danno dei minori a) [OMISSIS], in almeno quattro occasioni, di cui tre a casa di quest'ultimo e una a casa sua, mentre gli impartiva lezioni private di recupero nel medesimo anno scolastico in cui era suo insegnante di sostegno, con condotte tenute [OMISSIS]; b) [OMISSIS], all'epoca dei fatti infraquattordicenne, in circa venti occasioni, sempre all'interno della scuola in cui egli era docente della persona offesa, con condotte tenute durante l'anno scolastico [OMISSIS]; c) [OMISSIS]. all'epoca dei fatti infraquattordicenne, in più occasioni nella scuola in cui egli era docente della persona offesa e in almeno tre occasioni a casa sua, mentre, nel corso del medesimo anno scolastico, gli impartiva lezioni private di recupero, con condotte tenute durante l'anno scolastico [OMISSIS].

2. Hanno presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona indicata in epigrafe l'imputato [OMISSIS] con atto sottoscritto dall'Avv. [OMISSIS], nonché, con un unico atto a firma dell'Avvocato dello Stato [OMISSIS], il Ministero dell'Istruzione e Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, responsabili civili.

Ha depositato requisitoria scritta, da intendersi come memoria, il Procuratore generale della Corte di cassazione. Hanno presentato memoria le parti civili a) [OMISSIS] [OMISSIS] e [OMISSIS], con atto a firma dell'Avv. [OMISSIS]; b) [OMISSIS]. [OMISSIS] e [OMISSIS], con atto a firma dell'Avv. [OMISSIS]; c) [OMISSIS] e [OMISSIS], con atto a firma dell'Avv. [OMISSIS]. Ha presentato memoria e conclusioni scritte l'imputato, con atto a firma dell'Avv. [OMISSIS].

3. Il ricorso di [OMISSIS] è articolato in due motivi.

3.1. Con il primo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell' art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza dei fatti di reato.

Si deduce che la sentenza impugnata ha erroneamente disatteso le osservazioni della consulente tecnica della difesa, la quale aveva illustrato le ragioni da cui inferire l'incapacità a testimoniare delle tre persone offese. Si rappresenta, innanzitutto, che la Corte d'Appello ha omesso completamente di motivare sia in ordine alle divergenti valutazioni della consulente tecnica della difesa rispetto a quelle della consulente tecnica del P.m. con riguardo alla capacità a testimoniare dei tre minori, sia in ordine all'incidenza su tale capacità del rilevante deficit intellettivo dei medesimi, sebbene riconosciuto anche dalla consulente tecnica del P.m. e da una psicologa del servizio pubblico, la dott.ssa [OMISSIS]. Si rileva, poi, che le conclusioni della consulente tecnica del P.m. in ordine alla capacità a testimoniare dei minori o sono assertive, come nel caso di [OMISSIS], o sono addirittura in contrasto con l'ammissione di un tentativo di mascheramento della realtà dei fatti, come nel caso di [OMISSIS]. Si aggiunge che, anzi, la consulente tecnica del P.m. ha ammesso di non aver avuto alcun incarico ad esaminare la capacità specifica a testimoniare dei tre minori, e non ha compiuto alcun approfondimento relativamente all'incidenza in proposito del deficit intellettivo dei medesimi. Si segnala, quindi, che le dichiarazioni della persona offesa [OMISSIS], laddove questi afferma che l'imputato, tenendolo sulle gambe, gli avrebbe detto "Se senti qualcosa di duro è il pene", sono state smentite dalle dichiarazioni di altro minore, [OMISSIS], anch'egli sentito nel corso dell'incidente probatorio. Si conclude che la sentenza impugnata è viziata perché del tutto carente di analisi in ordine al profilo della capacità a testimoniare delle tre persone offese.

3.2. Con il secondo motivo, motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell' art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza dei fatti di reato.

Si deduce che la sentenza impugnata 1) ha erroneamente negato che le tre persone offese si conoscessero, nonostante le stesse frequentassero lo stesso plesso scolastico; 2) ha illegittimamente rigettato la richiesta di assumere la testimonianza di [OMISSIS] e x art. 507 cod. proc. pen., ritenendo pregiudizialmente quest'ultimo non credibile, in quanto "ammiratore" dell'imputato; 3) ha erroneamente affermato che l'imputato impartiva lezioni private a tutte e tre le persone offese; 4) ha ritenuto credibili le dichiarazioni dei testi di accusa anche quando, come nel caso della madre di [OMISSIS], non hanno assistito ad alcun fatto rilevante.

4. I ricorsi del Ministero dell'Istruzione e dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, contenuti in un unico atto, sono articolati in un solo motivo, comune ad entrambi, e preceduti da una breve premessa sullo svolgimento del processo.

Con il motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 28 Cost., 40 cod. pen. e 2049 cod. civ., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del nesso causale, nella forma del rapporto di occasionalità necessaria, tra il fatto della P.A. e le condotte dell'imputato.

Si deduce che, nella specie, non sussiste la connessione causale necessaria tra il fatto della P.A. e le condotte delittuose dell'imputato. Si premette che il rapporto di occasionalità necessaria deve essere escluso quando il dipendente, nello svolgimento delle mansioni affidategli, commette un illecito penale per finalità dì carattere personale, in sostituzione ed in contrasto con quelle dell'ente pubblico di appartenenza (si citano Sez. 6, n. 44760 del 04/06/2015, e Sez. 3, n. 21408 del 10/10/2014). Si aggiunge che, anzi, secondo le Sezioni Unite civili, ai finì della responsabilità civile della P.A. per il fatto del dipendente non è sufficiente la sussistenza del nesso di occasionalità necessaria, ma occorre anche che la condotta illecita costituisca uno sviluppo oggettivamente non anomalo della funzione o dei poteri esercitati dal dipendente (si cita Sez. U civ., n. 13246 del 2019). Si osserva, quindi, che gli atti sessuali di un insegnante nei confronti di alunni di età inferiore ai quattordici anni non possono essere ritenuti integrare condotte astrattamente prevedibili e prevenibili da parte del soggetto che affida l'incarico di insegnamento, e che la conclusione della sentenza impugnata sul punto è di tipo meccanicistico, perché non indica nemmeno quali strumenti operativi di prevenzione potesse adottare la P.A.

5. La requisitoria scritta del Procuratore generale della Corte di cassazione conclude per l'inammissibilità di tutti i ricorsi.

Quanto al ricorso dell'imputato, si rappresenta che le censure sono prive di specificità, perché non forniscono una critica argomentata alla sentenza impugnata, perché ripropongono questioni già risolte sulla base di corretta motivazione da parte della Corte d'Appello, e perché, in ogni caso, sono manifestamente infondate nella parte in cui contestano la capacità delle persone offese a testimoniare, attesa l'ampia elaborazione giurisprudenziale in materia.

Quanto al ricorso delle parti civili, si osserva che le censure sono manifestamente infondate alla luce dell'elaborazione della giurisprudenza (si richiama Sez. 3, n. 20716 del 19/02/2026, proprio riguardo alla condanna della P.A. quale responsabile civile per reati di violenza sessuale).

6. Le memorie presentate nell'interesse delle parti civili concludono tutte per l'inammissibilità o l'infondatezza dei ricorsi.

6.1. La memoria presentata nell'interesse delle parti civili [OMISSIS] [OMISSIS] e [OMISSIS], in particolare, osserva a) quanto al ricorso dell'imputato, che lo stesso è privo di specificità, che secondo la giurisprudenza non ogni patologia psichica, deficit cognitivo o difficoltà comunicativa impone l'espletamento di una perizia sulla capacità a testimoniare, e che [OMISSIS], come risulta dal verbale di udienza dell'8 febbraio 2023, presentava un profilo cognitivo nella norma alta, con quoziente intellettivo pari a [OMISSIS] e una diagnosi da disturbi specifici dell'apprendimento in nessun modo incidenti sulla capacità di percezione, rievocazione e narrazione di eventi vissuti; b) quanto ai ricorsi dei responsabili civili, che la condotta dell'imputato non può essere ritenuta aver costituito uno sviluppo oggettivamente anomalo della sequenza causale tra la posizione rivestita e il danno prodotto, anche perché l'attività dell'insegnante di sostegno si caratterizza per un contatto ravvicinato e individuale, il quale induce la costruzione di un rapporto fiduciario con l'alunno e la sua famiglia, e perché l'imputato non aveva avuto alcun precedente ragione di conoscenza con la vittima.

6.2. La memoria presentata nell'interesse delle parti civili [OMISSIS], [OMISSIS] e [OMISSIS] espone argomenti sostanzialmente omogenei a quelli forniti nella memoria delle parti civili [OMISSIS], [OMISSIS] e [OMISSIS]

In particolare, quanto al ricorso dell'imputato, segnala che [OMISSIS] non solo ha reso una deposizione lineare, coerente e molto ben articolata, ma, in generale, è persona che ha avuto un percorso di studi regolare, senza incidenti di percorso, e che, all'epoca dei fatti, già aveva l'autonomia di recarsi a scuola, come a casa dell'imputato, prendendo il pullman. Quanto ai ricorsi delle parti civili, rileva che i fatti illeciti in danno di [OMISSIS] sono iniziati a scuola e che le lezioni a casa sono state impartite gratuitamente, quale prosecuzione e completamento del programma scolastico; richiama, poi, come precedente specifico favorevole alla configurabilità della responsabilità civile del Ministero dell'Istruzione, Sez. 3 civ., n. 11614 del 03/05/2025, Rv. 674875 – 01, relativa ad un caso di abusi sessuali di un docente di educazione musicale in danno di quattro alunni.

6.3. La memoria presentata nell'interesse delle parti civili [OMISSIS] e [OMISSIS] espone argomenti sostanzialmente omogenei a quelli forniti nelle memorie delle altre parti civili.

7. La memoria presentata nell'interesse dell'imputato ripropone e sviluppa le censure esposte nel ricorso, in particolare sottolineando l'inverosimiglianza delle dichiarazioni delle persone offese.

Si rappresenta, segnatamente, che a) le dichiarazioni di [OMISSIS] possono avere un movente ritorsivo per essere stato espulso dall'aula di sostegno su disposizione dell'imputato, e risultano inoltre inverosimili in quanto nessuno ha detto di aver visto alcunché di significativo, pur essendosi gli episodi verificati nell'aula di sostegno in presenza di altri alunni; b) le dichiarazioni di [OMISSIS] risultano inverosimili perché collocano gli episodi in un luogo dove accedevano liberamente i suoi familiari; c) le dichiarazioni della madre di [OMISSIS], la quale ha detto di aver visto più volte il computer aperto su una pagina pornografica, e di aver ricevuto dall'imputato l'ammissione di aver effettuato tali accessi, non sono credibili perché la famiglia ha comunque consentito all'imputato di proseguire le lezioni; d) le dichiarazioni di [OMISSIS] non sono confermate da altri testimoni, sebbene i fatti sarebbero avvenuti in luoghi dove erano presenti altre persone, ed anzi il minore, prima di accusare l'imputato, aveva definito in una chat inattendibili le accuse formulate da [OMISSIS].

Motivi della decisione

1. Per le ragioni di seguito precisate, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alle statuizioni civili emesse nei confronti del Ministero dell'Istruzione quale responsabile civile in relazione ai fatti commessi in danno di [OMISSIS] e di [OMISSIS] nel corso delle lezioni private impartite a casa della vittima o dell'imputato, mentre debbono essere dichiarati inammissibili il ricorso del Ministero dell'Istruzione, nel resto, nonché, integralmente, sia il ricorso dell'Ufficio Scolastico Regionale Marche, sia il ricorso dell'imputato.

Nell'esposizione delle ragioni della decisione, si darà conto innanzitutto delle ragioni per le quali deve essere dichiarato inammissibile il ricorso dell'Ufficio Scolastico Regionale Marche. Si esamineranno poi le censure esposte nel ricorso dell'imputato, ed ulteriormente sviluppate con memoria. Si analizzeranno quindi le doglianze enunciate nel ricorso del Ministero dell'Istruzione.

2. Il ricorso dell'Ufficio Scolastico Regionale Marche è inammissibile perché detto soggetto non è stato parte del giudizio di appello né è destinatario di alcuna statuizione contenuta nella sentenza pronunciata all'esito di tale giudizio, e quindi non è soggetto legittimato a proporre impugnazione avverso tale decisione, né vi ha alcun interesse giuridicamente apprezzabile.

2.1. Quanto alla legittimazione, va premesso che, nel rispetto del principio di tipicità delle impugnazioni, l'art. 575 cod. proc. pen. disciplina specificamente i poteri di impugnazione del responsabile civile. In particolare, al comma 1, prevede "(i)l responsabile civile può proporre impugnazione contro le disposizioni della sentenza riguardante la responsabilità dell'imputato e contro quelle relative alla condanna di questi e del responsabile civile alle restituzioni, al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese processuali. L'impugnazione è proposta col mezzo della legge attribuisce all'imputato".

L'applicazione di questa disposizione, però, presuppone logicamente che il soggetto che impugna una sentenza qualificandosi come responsabile civile sia destinatario degli effetti della decisione medesima. Come infatti si è precisato in giurisprudenza, il disposto dell'art. 575 cod. proc. pen. consente l'impugnazione delle sole decisioni che spiegano effetti pregiudizievoli, in modo immediato e diretto, sul rapporto che vede il responsabile civile obbligato per il fatto dell'imputato, ex artt. 185 cod. pen. e 2043 e ss. cod. civ. (cfr. Sez. 4, n. 17329 del 02/04/2026, Licciardì, Rv. 289954 – 01, nonché, in motivazione, Sez. 1, n. 31130 del 17/06/2004, Santangelo, Rv. 229154 – 01).

Ora, il soggetto che si qualifica responsabile civile, quando non è stato parte del giudizio di appello, perché la sua posizione è stata definita con decisione di primo grado recante statuizioni liberatorie già divenute irrevocabili, non subisce alcun effetto pregiudizievole in modo immediato e diretto dalla pronuncia emessa in sede di gravame a tale soggetto, infatti, non può essere opposta alcuna statuizione di una sentenza adottata all'esito di un giudizio al quale non aveva alcun titolo a partecipare.

2.2. Nella specie, il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda nei confronti dell'Ufficio Scolastico Regionale Marche, citato in primo grado come responsabile civile per le condotte dell'imputato, e, coerentemente, ha condannato al risarcimento dei danni in favore delle parti civili solo l'imputato e il responsabile civile Ministero dell'Istruzione.

A fondamento della dichiarazione di inammissibilità della domanda nei confronti dell'Ufficio Scolastico Regionale Marche, in particolare, si è osservato, sulla base di copiose citazioni della giurisprudenza civile di legittimità, che gli Uffici Scolastici Regionali sono strutture interne ai Ministeri non dotate di soggettività sul piano dei rapporti esterni e che il personale della scuola si trova in rapporto organico con l'amministrazione della pubblica istruzione dello Stato, sicché, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la sola legittimazione passiva del ministero dell'istruzione, mentre difetta la legittimazione passiva del singolo ufficio scolastico regionale.

La statuizione di inammissibilità della domanda nei confronti dell'Ufficio Scolastico Regionale Marche non è stata contestata nell'appello dell'imputato, né delle parti civili. La sentenza di appello, poi, ha confermato integralmente la sentenza di primo grado, e non ha disposto la condanna alle spese a carico di alcun responsabile civile.

2.3. Rilevato che l'Ufficio Scolastico Regionale Marche non ha subito alcun effetto pregiudizievole in modo immediato e diretto dalla pronuncia di appello da esso impugnata in questa sede, in considerazione di quanto osservato in precedenza nel par. 2.1, è doveroso escludere la sua legittimazione a proporre la precisata impugnazione.

Peraltro, nella specie, in capo all'Ufficio Scolastico Regionale Marche difetta radicalmente anche un interesse giuridicamente rilevante ad impugnare.

Invero, l'Ufficio appena indicato, da un lato, stante la dichiarazione di inammissibilità della domanda nei suoi confronti pronunciata in primo grado, e divenuta irrevocabile perché non impugnata, non aveva alcun titolo a partecipare al giudizio di secondo grado; dall'altro, non è stato, neppure in concreto, destinatario dì statuizioni della sentenza di appello incidenti in modo immediato e diretto sulla sua posizione. L'Ufficio Scolastico Regionale Marche, quindi, per un verso, non potrebbe conseguire alcuno scopo pratico utile mediante l'impugnazione proposta, e, per sotto altro profilo, non può in alcun modo essere ritenuto soccombente nel giudizio di appello.

3. Il ricorso dell'imputato è inammissibile perché espone censure in parte prive di specificità e comunque diverse da quelle consentite in sede di legittimità.

Le doglianze, esposte nei due motivi, integrati con la memoria, e da esaminare congiuntamente perché relative a profili tra loro strettamente connessi, contestano l'affermazione di responsabilità deducendo, in particolare, che a) non sono state correttamente valutate le argomentazioni e conclusioni della consulente tecnica del Pubblico ministero e della difesa in ordine alla capacità a testimoniare delle persone offese; b) non sono state correttamente apprezzate le contraddizioni delle dichiarazioni delle persone offese con altri elementi di prova, l'inverosimiglianza del contenuto dei loro racconti; c) non si è considerata la comune frequentazione delle persone offese del medesimo plesso scolastico; d) sono state valorizzate a riscontro dichiarazioni di persone le quali non hanno assistito ad alcuno dei fatti in contestazione; e) è stata illegittimamente esclusa l'assunzione della testimonianza di un altro studente, richiesta ex art. 507 cod. proc. pen.

3.1. In considerazione delle questioni formulate, appare utile precisare i criteri giuridici da seguire in ordine alla necessità di procedere all'accertamento della capacità di testimoniare, all'idoneità delle dichiarazioni delle persone offese a fondare un giudizio di penale responsabilità, al giudizio sull'attendibilità delle relative deposizioni, e alla valutazione della mancata assunzione di una prova testimoniale richiesta in primo grado a norma dell'art. 507 cod. proc. pen.

Per quanto riguarda il primo profilo, va rilevato che, come già affermato dalla giurisprudenza, in tema di prova testimoniale, non ogni patologia psichiatrica o cerebrale determina l'incapacità a testimoniare, essendo necessario accertare, in concreto, che la riscontrata patologia sia idonea a rendere il teste incapace di comprendere il senso delle domande postegli, di discernerne in modo cosciente e critico il contenuto onde articolare coerenti risposte e di avere sufficiente capacità mnemonica in ordine ai fatti oggetto della deposizione (Sez. 2, n. 45074 del 14/09/2023, Lombardo, Rv. 285376 – 01). Questo perché, in linea generale, e secondo un principio costantemente ribadito, l'idoneità a rendere testimonianza implica la capacità di comprensione delle domande e di adeguamento delle risposte, in uno ad una sufficiente memoria circa i fatti oggetto di deposizione e alla piena coscienza di riferirne con verità e completezza, sicché non ogni comportamento contraddittorio, ma solo una situazione di abnorme mancanza nell'escutendo di ogni consapevolezza in relazione all'ufficio ricoperto determina l'obbligo per il giudice di disporre accertamenti sulla sua capacità di testimoniare (cfr., tra le tante, Sez. 3, n. 24365 del 14/03/2023, G., Rv. 284670 – 02, e Sez. 1, n. 6969 del 12/09/2017, dep. 2018, S., Rv. 272605 – 01)

In ordine al secondo aspetto, va evidenziato che, ad avviso del costante indirizzo della giurisprudenza, condiviso anche dalle Sezioni Unite, le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (così Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214 – 01, la quale, in motivazione ha precisato come, nel caso in Cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi, nonché, tra le tantissime successive, Sez. 4, n. 410 del 09/11/2021, dep. 2022, Aramu, Rv. 282558 – 01).

Anche con riferimento alla terza questione risulta in giurisprudenza un indirizzo ampiamente consolidato. Secondo questo orientamento, il giudizio sull'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo id quod plerumque accidit, ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (cfr., tra le tantissime Sez. 5, n. 1322 del 26/09/2025, dep. 2026, Abbruzzese, Rv. 289333 – 01; Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609 – 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 – 01).

Relativamente al quarto tema in esame, va ribadita l'indicazione secondo cui, in materia di ammissione di nuove prove ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., l'omesso esercizio di tale potere-dovere può essere sindacato in sede di legittimità, ma in limiti più ristretti rispetto al potere di ammissione delle prove a richiesta di parte, richiedendosi una manifesta assoluta necessità della trascurata assunzione probatoria, emergente dal testo della sentenza impugnata (cfr. Sez. 4, n. 8083 del 08/11/2018, Cristiano, Rv. 275149 – 01, nonché Sez. 6, n. 724 del 08/11/1993, Capizzi, Rv. 196218 – 01), e, quindi, nei termini consentiti per il vizio di motivazione, a norma dell' art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (così, espressamente, Sez. 5, n. 5806 del 16/04/1998, Biacchi, Rv. 210532 – 01). Si tratta, in effetti, di conclusione perfettamente coerente con il consolidato insegnamento per cui la mancata assunzione di una prova decisiva, quale motivo d'impugnazione ex art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione ai sensi dell' art. 495, comma 2, cod. proc. pen., sicché il motivo non potrà essere validamente articolato nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 507 cod. proc. pen, e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione (vds., tra le tantissime, Sez. 2, n. 884 del 22/11/2023, Pasimeni, Rv. 285722 – 01, nonché Sez. 5, n. 4672 del 24/11/2016, Fiaschetti, Rv. 269270 – 01). Né, d'altro canto, la decisione di respingere la richiesta di assumere una prova ex art. 507 cod. proc. pen. può rilevare a norma dei motivi di ricorso previsti dalle lett. a), b) e c) dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen, in particolare dovendosi considerare che tale statuizione reiettiva, per il suo contenuto, non può determinare la "inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza,

3.2. La sentenza impugnata, nel confermare quella di primo grado, fornisce una analitica motivazione in ordine alla sussistenza dei fatti ascritti all'imputato, sulla base primariamente delle dichiarazioni delle persone offese, reputate attendibili ed idonee a supportare il giudizio di penale responsabilità, all'esito di un esame coordinato con tutte le risultanze istruttorie acquisite.

3.2.1. La Corte d'Appello, innanzitutto, indica specificamente perché la testimonianza di cui era stata chiesta l'assunzione ex art. 507 cod. proc. pen., riferita alla persona di [OMISSIS], non può dirsi assolutamente necessaria.

Si premette che [OMISSIS] avrebbe dovuto riferire di aver appreso dalla persona offesa [OMISSIS] e da altri ragazzi che le accuse erano frutto di invenzione al fine di non fare più ripetizioni private con l'imputato. Si osserva, poi, che [OMISSIS] era stato già sentito nel corso del dibattimento, non ha fornito un significativo contributo all'attività istruttoria, in quanto persona non a conoscenza diretta dei fatti, ed era legato all'imputato da stima e riconoscenza. Si aggiunge, quindi, che le dichiarazioni di [OMISSIS], anche alla luce della prospettazione della difesa, non sarebbero riferibili alla posizione di tutte e tre le persone offesa, perché [OMISSIS] non ha mai ricevuto lezioni private dall'imputato. Si segnala, ancora, che la riferibilità a [OMISSIS] della volontà di calunniare l'imputato per non avere più quest'ultimo come insegnante privato è da escludere, perché le accuse sono di molto successive alla cessazione delle lezioni private impartite dall'imputato alla precisata persona offesa. Si evidenzia, infine, che la tesi della difesa è intrinsecamente contraddittoria, perché [OMISSIS] è indicato, da un lato, come soggetto portatore di un ritardo cognitivo talmente grave da non essere in grado di rendere testimonianza, e, dall'altro, come autore di un piano calunniatorio preciso, dettagliato, confermato con costanza nel tempo e davanti ad interlocutori diversi, oltre che formulato insieme ad altri minori da lui non conosciuti.

3.2.2. Il Giudice di secondo grado, poi, espone le ragioni per le quali ritiene sussistente la capacità a testimoniare delle tre persone offese.

Premette che il ritardo cognitivo era rilevabile solo nei confronti di due dei minori, [OMISSIS] e [OMISSIS] mentre [OMISSIS] non presentava alcun ritardo cognitivo e necessitava soltanto di un aiuto saltuario nell'apprendimento scolastico.

Rileva, poi, che a) i tre minori erano adolescenti e sono stati sentiti in relazione a fatti recenti; b) la consulente tecnica del Pubblico ministero, pur non esprimendosi sulla capacità a testimoniare dei tre minori, perché non officiata di tale specifico incarico, ha evidenziato, sulla base di elementi specifici, la capacità di ciascuno di essi di comprendere le domande, di fornire adeguate risposte e di conservare buona memoria dei fatti; c) la consulente tecnica della difesa ha escluso la capacità a testimoniare dei tre minori senza confrontarsi con la coerenza, precisione ed accuratezza delle risposte degli stessi; d) le tre persone offese non hanno dimostrato alcuna difficoltà nel ricordare i fatti, nel collocarli spazialmente e temporalmente, anche fornendo una precisa descrizione della casa dell'imputato, nel fornire dettagli su richiesta di chi li sottoponeva ad esame, ed hanno inoltre visibilmente manifestato vergogna e disagio per quanto accaduto. Conclude quindi, che la linearità, precisione e coerenza delle deposizioni, anche in risposta alle domande formulate, consente di affermare, in linea con quanto già analiticamente indicato dal Giudice di prima cura, la capacità a testimoniare delle tre persone offese, e l'ininfluenza, in proposito, del ritardo cognitivo di cui due d' esse sono affette.

3.2.3. La Corte distrettuale, quindi, fornisce analitica giustificazione delle proprie conclusioni sull'attendibilità del racconto delle persone offese.

Osserva, preliminarmente, che i tre minori si conoscevano solo superficialmente e certamente non si frequentavano, e che le dichiarazioni degli stessi sono state oltre che lineari, precise e coerenti, anche costanti nel tempo, per la ricostruzione dei fatti sempre negli stessi termini nonostante la pluralità di audizioni sull'argomento.

Rappresenta, poi, con riguardo al racconto di [OMISSIS], che lo stesso risulta ampiamente attendibile sia perché le lezioni private dell'imputate sono cessate molto prima dell'iniziodella formulazione delle accuse, e precisamente per l'iniziativa della madre del minore, sia perché le accuse sono state formulate in primo luogo a casa ed in modo inatteso. Precisamente, sulla base delle dichiarazioni della genitrice di [OMISSIS] evidenzia che a) l'imputato aveva iniziato a dare lezioni al ragazzo, recandosi a casa di questo per aiutarlo a fare i compiti su richiesta della madre del minore, la quale aveva conosciuto l'uomo in quanto insegnante di sostegno del figlio nella scuola da quest'ultimo frequentata; b) [OMISSIS], la donna, tornando a casa, aveva trovato più volte il computer sul quale il figlio faceva i compiti con l'aiuto dell'imputato su video pornografici; c) l'attuale ricorrente, interrogata dalla donna, aveva detto di aver mostrato quei video al minore per impartirgli lezioni di educazione sessuale, sebbene queste non fossero state mai richieste; d) i genitori di [OMISSIS] non condividendo questa scelta dell'insegnante, ma nulla sapendo di abusi sessuali subiti dal figlio, avevano interrotto le lezioni; e) alla ripresa dell'anno scolastico, il minore aveva iniziato a A t rifiutatore di andare a scuola quando aveva lezione con l'imputato; f) alle richieste della madre e della zia, il ragazzo, coprendosi il volto con una coperta, aveva raccontato come l'imputato, mostrandogli i video pornografici, lo toccasse e lo palpeggiasse nelle sue parti intime, gli tirasse giù i pantaloni e gli dicesse di non dire nulla a nessuno; g) i genitori del minore, apprese queste circostanze, non avevano sporto denuncia alle forze di polizia, ma avevano riferito i fatti alla dirigente scolastica, la quale, a sua volta, aveva deciso di informare le forze dell'ordine avendo appreso anche di altri episodi, analoghi, ma indipendenti, come quelli a carico di [OMISSIS]

Rileva, quindi, con riguardo al racconto di [OMISSIS] che questi nulla ha mai rivelato ai genitori o ad altri in ordine a quanto subito dall'imputato, seguendo le intimidazioni da questi ricevute, e si è aperto solo dopo aver ricevuto la convocazione a comparire davanti ai Carabinieri.

Segnala, ancora, in relazione al racconto di [OMISSIS], in primo luogo che questi, non affetto da alcun ritardo, aveva rappresentato i fatti all'insegnante [OMISSIS] e alla dirigente scolastica perché non voleva più essere mandato nell'auletta dove l'imputato lo faceva accomodare sulle sue gambe con la scusa che non vi era sufficienti posti a sedere per tutti gli studenti, e poi lo toccava e lo palpeggiava. Aggiunge, poi, che la frase pronunciata dall'imputato nei confronti del ragazzo "Se senti qualcosa di duro è il mio pene", è stata udita anche da [OMISSIS], e che l'avere l'attuale ricorrente estratto il cellulare in quella occasione, come riferito dal teste [OMISSIS], è azione compatibile con i palpeggiamenti fino ad allora compiuti, e potrebbe essere stata compiuta proprio per sviare l'attenzione degli studenti presenti.

3.3. Le conclusioni della sentenza impugnata in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per i reati al medesimo ascritti sono immuni da vizi.

La Corte d'Appello, infatti, ha fornito analitica e congrua motivazione sulla capacità a testimoniare e sulla attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese, nonché sulla idoneità di esse a dare piena prova dei fatti contestati nelle imputazioni, fondandola su precisi elementi di fatto, e su di una completa valutazione delle risultanze istruttorie. Anche il rigetto della richiesta di nuovo esame del teste [OMISSIS] si basa su dati puntuali, pienamente conferenti con la conclusione della non assoluta necessità di procedere all'integrazione istruttoria.

Le doglianze esposte nel ricorso e nella memoria non si confrontano compiutamente con l'apparato argomentativo della sentenza impugnata e, inoltre, lungi dall'evidenziare vizi logici o giuridici, si risolvono nella proposta di una alternativa rilettura delle risultanze istruttorie, e, quindi, in una operazione non consentita in sede di legittimità.

Può quindi ritenersi che i Giudici di merito hanno correttamente accertato che l'attuale ricorrente ha commesso il reato di violenza sessuale continuata, in danno dei minori a) [OMISSIS], in almeno quattro occasioni, di cui tre a casa di quest'ultimo e una a casa sua, mediante toccamenti e palpeggiamenti dei genitali, anche dopo avergli abbassato i pantaloni e gli slip e con la bocca, mentre gli impartiva lezioni private di recupero nel medesimo anno scolastico in cui era suo insegnante di sostegno, con condotte tenute [OMISSIS]; b) [OMISSIS], all'epoca dei fatti infraquattordicenne, in circa venti occasioni, sempre all'interno della scuola in cui egli era docente della persona offesa, mediante toccamenti e palpeggiamenti dei genitali, anche introducendogli le mani nei pantaloni, con condotte tenute durante l'anno scolastico [OMISSIS]; c) [OMISSIS]. all'epoca dei fatti infraquattordicenne, in più occasioni nella scuola in cui egli era docente della persona offesa e in almeno tre occasioni a casa sua, in queste occasioni anche praticandogli rapporti orali e masturbandolo, mentre, nel corso del medesimo anno scolastico, gli impartiva lezioni private di recupero, con condotte tenute durante l'anno scolastico [OMISSIS]

4. Il ricorso del Ministero dell'Istruzione espone censure in parte manifestamente infondate, laddove contestano la condanna di esso Ministero quale responsabile civile per i danni derivanti dai fatti delittuosi commessi dall'imputato a scuola, ed in parte, però, fondate, quando contestano la condanna di esso Ministero quale responsabile civile per i danni derivanti dai fatti delittuosi commessi dall'imputato durante le lezioni private impartite a casa propria o a casa delle persone offese.

4.1. Per quanto concerne i fatti di violenza sessuale commessi dall'attuale ricorrente a scuola mentre era presente in quel luogo nello svolgimento dell'incarico di docente per conto del Ministero dell'Istruzione, occorre dare applicazione ai consolidatissimi principi in tema di responsabilità civile ex art. 2049 cod. civ., fondati sul nesso di occasionalità necessaria.

Nella giurisprudenza penale di legittimità, è costante l'affermazione secondo cui è configurabile la responsabilità civile della pubblica amministrazione anche per le condotte delittuose dei dipendenti pubblici dirette a perseguire finalità esclusivamente personali, purché l'adempimento delle funzioni pubbliche costituisca un'occasione necessaria che l'autore del reato sfrutta per il compimento degli atti penalmente illeciti (cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 23474 del 04/04/2025 Martucci, Rv. 288247 – 01, e Sez. 5n. 35588 del 03/04/2017, P., Rv. 271209 -01). Del resto, nella medesima direzione, si è anche affermato che la responsabilità civile della P.A. per il reato commesso dal dipendente presuppone un rapporto di occasionalità necessaria tra il fatto dannoso e le mansioni esercitate, che ricorre quando l'illecito è stato compiuto sfruttando comunque i compiti svolti, anche se il soggetto ha agito oltre i limiti delle sue incombenze e persino se ha violato gli obblighi a lui imposti (così, ad esempio, Sez. 3, n. 40613 del 05/06/2013, P., Rv. 256978).

In piena coerenza con questi principi si colloca l'elaborazione della giurisprudenza penale di legittimità in tema di responsabilità civile della P.A. per reati di violenza sessuali commessi dai suoi dipendenti (cfr., oltre a Sez. 3, n. 40613 del 2013, cit., anche Sez. 3, n. 20716 del 19/02/2026, L.B., non massimata, e Sez. 3, n. 8968 del 07/11/2019, dep. 2020, N., Rv. 278400 – 01).

E questo insegnamento trova da oltre venti anni puntuale applicazione pure specificamente in relazione a fatti di violenza sessuale commessi da insegnanti di scuole pubbliche in danno di alunni. Si è infatti affermato, già nel 2002, che, ai fini della responsabilità civile per fatto illecito commesso dal dipendente, è sufficiente un rapporto di occasionalità necessaria tra il fatto dannoso e le mansioni esercitate dal dipendente, che ricorre quando l'illecito è stato compiuto sfruttando comunque i compiti da questo svolti, anche se il dipendente ha agito oltre i limiti delle sue incombenze e persino se ha violato gli obblighi a lui imposti (così Sez. 3, n. 36503 del 02/07/2002, C., Rv. 222614 – 01, la quale, in applicazione di tale principio, ha annullato la decisione che aveva escluso la responsabilità civile del Ministero della Pubblica Istruzione per gli atti di violenza sessuale compiuti dal maestro di una scuola elementare in danno di sue alunne; in termini analoghi, Sez. 3, n. 33562 del 11/06/2003, C., Rv. 226132 – 01, la quale ha ritenuto corretta l'affermazione della responsabilità civile della P.A. per atti di violenza sessuale posti in essere da un'insegnante di scuola materna nei confronti dei minori a lei affidati).

Né questi orientamenti si pongono in contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza civile di legittimità, ma, al contrario, sono pienamente convergenti con l'indirizzo di questa.

In linea generale, infatti, va rilevato che le Sezioni Unite civili, proprio nella sentenza citata nel ricorso del responsabile civile, hanno enunciato il principio così massimato "Lo Stato o l'ente pubblico risponde civilmente del danno cagionato a terzi dal fatto penalmente illecito del suo dipendente anche quando questi abbia approfittato delle proprie attribuzioni ed agito per finalità esclusivamente personali od egoistiche ed estranee a quelle della amministrazione di appartenenza, purché la sua condotta sia legata da un nesso di occasionalità necessaria con le funzioni o poteri che esercita o di cui è titolare, nel senso che la condotta illecita dannosa – e, quale sua conseguenza, il danno ingiusto a terzi – non sarebbe stata possibile, in applicazione del principio di causalità adeguata ed in base ad un giudizio controfattuale riferito al tempo della condotta, senza l'esercizio di quelle funzioni o poteri che, per quanto deviati o abusivi od illeciti, non ne integri uno sviluppo oggettivamente anomalo" (Sez. U civ., n. 13246 del 16/05/2019, Rv. 654026 -01).

E, con riferimento a vicenda in tutto analoga a (parte di) quella in esame, la giurisprudenza civile ha affermato che sussiste la responsabilità civile della P.A. ai sensi degli artt. 28 Cost. e 2049 c.c. per gli abusi sessuali commessi ai danni di minori da parte di un insegnante durante le attività didattiche, perché tali condotte, ancorché opposte rispetto ai fini istituzionali dell'ente, sono legate da un nesso di occasionalità necessaria con le funzioni svolte e rispetto a queste non costituiscono un'anomalia del tutto imprevedibile, tale cioè da esentare l'Amministrazione dal dovere di adottare le adeguate misure di prevenzione e, in ogni caso, dall'assunzione del rischio conseguente (così Sez. 3 civ. 11614 del 03/05/2025, Rv. 674875 – 01, la quale ha confermato la sentenza dei giudici di merito, che avevano riconosciuto la responsabilità risarcitoria del Ministero dell'Istruzione e del Merito per gli abusi e le violenze sessuali, definitivamente accertati in sede penale, compiuti ai danni di alcuni allievi di scuola media da parte di un docente di educazione musicale, nelle ore di lezione e nel corso di una gita scolastica).

4.2. Per quanto concerne, invece, i fatti di violenza sessuale commessi dall'attuale ricorrente durante le lezioni private impartite a casa propria o a casa delle persone offese, deve pervenirsi ad una conclusione differente.

Secondo quanto precisato dalle Sezioni Unite civili, "(l'occasionalità necessaria si identifica con quella peculiare relazione tra l'uno e l'altro tale per cui la verificazione del danno-conseguenza non sarebbe stata possibile senza l'esercizio dei poteri conferiti da altri, che assurge ad antecedente necessario anche se non sufficiente; ma qui va affermata la necessità che tale valutazione di impossibilità sia operata in base ai principi della causalità adeguata appena riassunti e così ad un giudizio controfattuale, oggettivizzato ex ante, di regolarità causale atta a determinare l'evento, vale a dire di normalità – in senso non ancora giuridico, ma naturalistico-statistico – della sua conseguenza" (così Sez. U civ., n. 13246 del 2019, cit., in motivazione, par. 51). E si aggiunge "In tanto può giustificarsi, infatti, la scelta legislativa di far carico al preponente degli effetti delle attività compiute dai preposti, in quanto egli possa raffigurarsi ex ante quali questi possano essere e possa prevenirli o tenerli in adeguata considerazione nell'organizzazione della propria attività quali componenti potenzialmente pregiudizievoli e quindi in quanto possa da lui esigersi di prefigurarsi gli sviluppi che possono avere le regolari (in quanto non anomale od oggettivamente improbabili) sequenze causali dell'estrinsecazione dei poteri (o funzioni o attribuzioni) conferiti al suo preposto, tra i quali rientra la violazione aperta del dovere di ufficio la cui cura è stata affidata, non per nulla quello essendo circondato di garanzie o meccanismi di salvaguardia anche interni alla stessa organizzazione del preponente (come rileva Cass. pen. n. 13799 del 2015 cit.)" (così Sez. U civ., n. 13246 del 2019, cit., in motivazione, par. 55).

In linea con queste indicazioni, una successiva decisione della giurisprudenza civile di legittimità ha anche puntualizzato che, ai fini della configurabilità della responsabilità del committente per il danno arrecato dal fatto illecito del commesso (ex art. 2049 c.c.), pur essendo sufficiente un nesso di occasionalità necessaria tra l'illecito e il rapporto tra detti soggetti, è necessario accertare che il commesso abbia perseguito finalità coerenti con quelle per le quali erano state affidate le mansioni e non finalità proprie, alle quali il committente non sia neppure mediatamente interessato o compartecipe (Sez. 3 civ., n. 21385 del 30/07/2024, Rv. 671936 – 01).

Ciò posto, la sentenza impugnata non ha in alcun modo spiegato né perché il Ministero dell'Istruzione possa raffigurarsi ex ante, in termini di normalità in senso naturalistico-statistico, che un insegnante alle sue dipendenze accetti di svolgere un incarico di insegnamento a titolo privato, e nell'ambito di questa ulteriore attività, svolta al di fuori dall'orario e dall'ambiente scolastico, commetta fatti di violenza sessuale, né perché ciò fosse possibile nel caso di specie. La sentenza impugnata, inoltre, non ha nemmeno indicato perché lo svolgimento, da parte del docente di una scuola pubblica, di un incarico di insegnamento a titolo privato, pur se assunto in favore di un suo alunno della scuola pubblica, costituisca attività diretta a perseguire finalità coerenti con quelle per le quali erano state affidate le mansioni e non finalità proprie, alle quali il committente non sia neppure mediatamente interessato o compartecipe.

Per le ragioni appena indicate, quindi, il ricorso del responsabile civile Ministero dell'Istruzione è fondato laddove contesta l'affermazione della sua responsabilità civile per i fatti di violenza sessuale commessi dall'imputato nello svolgimento dell'incaricodi insegnamento assunto a titolo privato, ed eseguito al di fuori dall'orario scolastico e dell'ambiente della scuola pubblica, con conseguente doverosità dell'annullamento delle corrispondenti statuizioni.

5. In conclusione, quindi, il ricorso dell'imputato e il ricorso dell'Ufficio Scolastico Regionale Marche debbono essere dichiarati inammissibili, con condanna di entrambi al pagamento delle spese processuali nonché, ciascuno di essi – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento a favore della cassa delle ammende, della somma di Euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Il ricorso del Ministero dell'Istruzione deve essere dichiarato inammissibile con riferimento alle statuizioni civili ad esso riferite in relazione alle condotte di cui al capo B) e alle condotte di cui al capo C) tenute a scuola o comunque nell'espletamento dell'attività di docente della scuola pubblica.

Il ricorso del medesimo Ministero dell'Istruzione, invece, deve essere accolto, con annullamento della sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili emesse nei suoi confronti in relazione al reato di cui al capo A) ed al reato di cui al capo C) in riferimento alle condotte tenute durante le lezioni private, e con conseguente rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Alle statuizioni di cui sopra, seguono a) la condanna dell'imputato, dell'Ufficio Scolastico Regionale Marche e del Ministero dell'Istruzione, in solido, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OMISSIS] [OMISSIS] e [OMISSIS], ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Ancona con separato decreto dì pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. 115/2002 , disponendo il pagamento in favore dello Stato; b) la condanna dell'imputato e dell'Ufficio Scolastico Regionale Marche, in solido, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OMISSIS], [OMISSIS] e [OMISSIS], ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Ancona con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. 115/2002 , disponendo il pagamento in favore dello Stato; c) la condanna dell'imputato e dell'Ufficio Scolastico Regionale Marche, in solido, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OMISSIS] e [OMISSIS], che liquida in complessivi Euro 4.792,00 oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili emesse nei confronti del Ministero dell'Istruzione in relazione al reato di cui al capo A) ed al reato di cui al capo C) con riferimento alle condotte tenute durante le lezioni private e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso del Ministero dell'Istruzione. Dichiara inammissibile il ricorso dell'Ufficio Scolastico Regionale Marche che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso dell'imputato, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna l'imputato, l'Ufficio Scolastico Regionale Marche e il Ministero dell'Istruzione, in solido, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OMISSIS], [OMISSIS] e [OMISSIS], ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Ancona con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Condanna l'imputato e l'Ufficio Scolastico Regionale Marche, in solido, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OMISSIS] [OMISSIS] e [OMISSIS], ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Ancona con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. 115/2002 , disponendo il pagamento in favore dello Stato. Condanna l'imputato e l'Ufficio Scolastico Regionale Marche, in solido, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OMISSIS] e [OMISSIS], che liquida in complessivi Euro 4.792,00 oltre accessori di legge.

Dispone, a norma dell'art. 52 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che – a tutela dei diritti o della dignità degli interessati – sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi degli interessati riportati sulla sentenza.

Conclusione

Così deciso in Roma il 22 settembre 2026.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2026.