Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 589 bis – Omicidio stradale

Articolo 589 bis – Omicidio stradale

L’articolo 589 bis del Codice Penale si riferisce all’omicidio stradale. Questa disposizione mira a proteggere le vittime di incidenti stradali causati da negligenza o violazione delle norme sulla circolazione. La dottrina giuridica sottolinea l’importanza di questa norma, poiché mira a garantire la sicurezza stradale e a punire coloro che mettono in pericolo la vita altrui.

Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 589 bis – Omicidio stradale

Essere indagato per il reato previsto dall’articolo 589 bis significa essere sospettati di aver causato la morte di una persona a causa di una violazione delle norme sulla circolazione stradale. L’indagato, in questa fase, non è ancora formalmente accusato, ma è oggetto di indagini preliminari volte a verificare la fondatezza dei sospetti. Se si è indagati per questo reato, si deve rispondere dinnanzi all’Autorità Giudiziaria. La difesa è obbligatoria, e la nomina di un difensore è obbligatoria.
Esempi di condotte per il reato di cui all’articolo 589 bis – Omicidio stradale:

  • Guidare in stato di ebbrezza e causare un incidente mortale.
  • Superare il limite di velocità in un’area urbana e causare la morte di un pedone.
  • Guidare contromano e causare un incidente mortale.
  • Non rispettare un semaforo rosso e causare un incidente con vittime.
  • Guidare senza patente e causare la morte di una persona.
  • Guidare un veicolo non assicurato e causare un incidente mortale.

Quanto durano le indagini per il reato di cui all’articolo 589 bis – Omicidio stradale

Il legislatore, con la recente riforma c.d. Cartabia, ha fissato i termini di durata delle indagini in 1 anno, che decorrono dalla annotazione nel registro del reato. Il termine è di 1 anno e 6 mesi per ipotesi delittuose di particolare gravità. Il termine è di 6 mesi, per le contravvenzioni. Trascorsi questi termini, al P.M. è riconosciuto un ulteriore lasso di tempo (il c.d. termine di riflessione) per ponderare la propria decisione. Prima della scadenza del termine, il PM, quando le indagini si rivelino “complesse”, può fare richiesta di proroga al GIP indicandone i motivi. Tale richiesta deve essere notificata dal GIP ai potenziali contro-interessati (indagato – persona offesa), i quali possono controdedurre presentando memorie. La notifica non è necessaria quando si tratta di gravi reati specificamente previsti dal codice. Se il GIP non è convinto dell’accoglibilità della richiesta del PM, instaura un pieno contraddittorio convocando gli interessati in un’apposita udienza in camera di consiglio. In questa udienza deciderà:

  1. per la concessione della proroga, autorizzando il prosieguo delle indagini
  2. il diniego della proroga, imponendo al PM di richiedere l’archiviazione o esercitare l’azione penale.

Pena prevista per il reato di cui all’articolo 589 bis – Omicidio stradale e note procedurali.

La pena prevista per il reato di cui all’articolo 589 bis varia in base alle circostanze: la reclusione va da due a sette anni per chi causa la morte di una persona con violazione delle norme sulla circolazione stradale; da otto a dodici anni se il fatto è commesso in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti; da cinque a dieci anni in altre circostanze specificate dalla legge. La pena può essere aumentata o diminuita in base ad altre circostanze previste dalla legge.
NOTE PROCEDURALI:

  • Arresto: primo, quarto, quinto e settimo comma, facoltativo in flagranza (381 c.p.p.), secondo e terzo comma, obbligatorio in flagranza (380 m quater c.p.p.).
  • Fermo di indiziato di delitto: consentito (384 c.p.p.).
  • Misure cautelari personali: consentite (280, 287 c.p.p.).
  • Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.).
  • Procedibilità: d’ufficio (50 c.p.p.).

Testo dell’articolo 589 bis del codice penale

“589 bis. Omicidio stradale. Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni. … (omissis) … si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.”

Contatta l’Avvocato Davide Tutino – Avvocato Penalista –

Se sei indagato o accusato per il reato previsto dall’articolo 589 bis, “Omicidio stradale”, e hai bisogno di una consulenza legale su questo argomento, puoi inviare una email a davide@tutino.sicilia.it o chiamare lo studio legale al numero 0959991325 o al mobile 3923838383. In alternativa, puoi contattare l’Avvocato Davide Tutino anche mezzo Whatsapp:Logo WhatsApp