Nelle indagini per violenza sessuale può essere sentita una persona che abbia ricevuto una confidenza dopo l’episodio. Un’amica, un familiare o un collega possono riferire ciò che è stato raccontato senza avere assistito ai fatti. Questa posizione è diversa da quella del testimone presente durante l’atto e da quella della persona offesa. Per l’indagato, comprendere la differenza permette di formulare verifiche pertinenti sull’origine delle informazioni e sul loro significato probatorio.
L’articolo 195 del codice di procedura penale disciplina la testimonianza indiretta. Non dichiara inutilizzabile ogni racconto appreso da altri: prevede specifiche regole per l’esame della fonte e per l’utilizzabilità delle dichiarazioni. La lettura difensiva deve distinguere i passaggi del racconto, rispettando la persona che abbia chiesto aiuto e senza ricavare sospetti dalla sola scelta di confidarsi.
Che cosa il testimone ha visto e che cosa ha appreso
Una stessa deposizione può comprendere conoscenze dirette e indirette. Chi riceve una telefonata può ricordare l’orario, le parole ascoltate e circostanze personalmente percepite. Se riferisce invece come si sarebbe svolto un episodio al quale non era presente, la conoscenza di quel fatto proviene dall’interlocutore. Questa distinzione deve essere mantenuta anche quando le informazioni sono contenute nella medesima risposta.
Per esempio, avere osservato una persona piangere è diverso dall’avere visto l’atto sessuale denunciato. La prima circostanza può essere valutata nel quadro complessivo, ma non trasforma il testimone in un osservatore della seconda. Occorre inoltre separare la percezione dal significato che le viene attribuito: descrivere un comportamento non equivale a formulare una diagnosi o a dimostrare automaticamente la sua causa.
L’articolo 194 richiede che l’esame riguardi fatti determinati e pone limiti alle voci correnti e agli apprezzamenti personali. Domande su tempo, luogo, contenuto della comunicazione e conoscenze precedenti possono chiarire il percorso informativo. Un giudizio generale sulla personalità delle persone coinvolte non sostituisce questa ricostruzione.
La richiesta di sentire la fonte originaria
Quando il testimone si riferisce ad altre persone per la conoscenza dei fatti, l’articolo 195 stabilisce che il giudice, a richiesta di parte, le chiami a deporre. Può disporne l’esame anche d’ufficio. La difesa deve quindi individuare quali affermazioni abbiano origine indiretta e valutare una richiesta specifica: il nome della fonte, il fatto da chiarire e il collegamento con la deposizione ricevuta.
L’inosservanza della regola sulla richiesta di parte rende inutilizzabili le dichiarazioni sui fatti appresi da altre persone, salvo che l’esame della fonte risulti impossibile per morte, infermità o irreperibilità. Non basta pertanto sostenere genericamente che il testimone “non c’era”. Occorre verificare se la fonte sia stata indicata, se sia stata richiesta la sua audizione, quali decisioni siano intervenute e se ricorra un’eccezione prevista dalla norma.
Il settimo comma dispone inoltre che non possa essere utilizzata la testimonianza di chi si rifiuti o non sia in grado di indicare la persona o la fonte della notizia. La possibilità di ricostruire la provenienza è un punto giuridico preciso, distinto dalla valutazione finale di attendibilità. Anche il fatto comunicato in forma non orale rientra nelle regole della testimonianza indiretta.
Più racconti non equivalgono necessariamente a più fonti
Se tre persone hanno appreso la medesima vicenda dalla stessa interlocutrice, la difesa deve riconoscere la fonte comune. Non sono tre osservazioni indipendenti dell’episodio. Ciascuno può però avere percepito circostanze autonome, ricevuto parole differenti o conservato comunicazioni proprie: il significato di ogni elemento va spiegato, senza cancellarlo soltanto perché una parte del racconto è indiretta.
Il problema della conferma deve essere affrontato anche sul piano logico. Ripetere un’informazione non ne crea automaticamente una verifica esterna; ricostruire quando fu riferita può invece contribuire a comprendere la cronologia. La motivazione prevista dall’articolo 192 deve rendere riconoscibili i risultati acquisiti e i criteri adottati. La quantità delle persone sentite non sostituisce la qualità delle conoscenze che ciascuna possiede.
Non esiste, d’altra parte, una regola generale secondo cui la dichiarazione della persona offesa debba sempre avere riscontri esterni. Il documento istituzionale della Corte di cassazione sul linguaggio e sulla violenza di genere ricorda la possibilità di fondare il convincimento anche su quella dichiarazione, previa verifica motivata della credibilità e dell’attendibilità. La distinzione tra fonti serve alla corretta valutazione, non a creare un requisito probatorio che la legge non impone indistintamente.
Le dichiarazioni raccolte dalla polizia giudiziaria
L’articolo 195 contiene una regola specifica per ufficiali e agenti di polizia giudiziaria: non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite dai testimoni con le modalità richiamate nel quarto comma. Occorre evitare che il racconto di chi abbia raccolto informazioni sostituisca impropriamente l’esame della persona che le ha fornite.
La verifica dipende dall’attività effettivamente svolta e dalle relative forme. Non ogni conoscenza personale dell’operatore coincide con una dichiarazione raccolta da un testimone, e la disciplina non può essere elusa cambiando soltanto l’etichetta del colloquio. La difesa deve esaminare verbali, origine delle informazioni e contenuto della deposizione, individuando la disposizione applicabile al singolo passaggio.
Domande pertinenti e tutela della persona esaminata
L’esame testimoniale riguarda fatti specifici. L’articolo 499 impone il rispetto della persona e attribuisce al presidente il controllo su pertinenza, genuinità e correttezza delle contestazioni. Le domande possono chiarire se il testimone ricordi parole esatte o una sintesi, se abbia parlato con altri prima di deporre e quali circostanze conoscesse direttamente. Non devono diventare un’indagine sulla rispettabilità della persona offesa.
Un eventuale confronto con precedenti dichiarazioni segue l’articolo 500: non ogni differenza produce automaticamente una nuova prova del fatto. Le dichiarazioni utilizzate per la contestazione hanno il valore stabilito dalla disposizione, con le sue specifiche eccezioni. Infine, la condanna richiede l’accertamento oltre ogni ragionevole dubbio. Ricostruire correttamente una confidenza e la sua fonte è uno dei passaggi dell’accertamento, senza anticiparne il risultato.
Per il quadro generale della materia, il sito contiene anche la guida sulle contestazioni di violenza sessuale.
Fonti normative e istituzionali
Codice di procedura penale, articolo 195, testo vigente all’11 ottobre 2026; Codice di procedura penale, articolo 194, testo vigente all’11 ottobre 2026; Codice di procedura penale, articolo 192, testo vigente all’11 ottobre 2026; Codice di procedura penale, articolo 499, testo vigente all’11 ottobre 2026; Codice di procedura penale, articolo 500, testo vigente all’11 ottobre 2026; Codice di procedura penale, articolo 533, testo vigente all’11 ottobre 2026; Corte di cassazione, Linguaggio e violenza di genere nella giurisdizione: un cantiere aperto, pp.37–40. Fonti consultate il 10 ottobre 2026.
Il contenuto ha finalità informativa. La valutazione della singola posizione richiede l’esame degli atti e delle circostanze concrete.
Informazioni e recapiti dello Studio
Avv. Davide Tutino · Studio Legale Tutino · Foro di Catania. Per informazioni sull’assistenza difensiva nei procedimenti penali: 095 9991325, 392 3838383 · davide@tutino.sicilia.it. Sede e informazioni professionali nella pagina dello Studio a Catania.
Revisione giuridica ed editoriale: 11 ottobre 2026.























































































