Certificato ex art. 335 c.p.p.: cosa significa «non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione»

La risposta «non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione» non dimostra, da sola, che non esistano indagini. Attesta che, nell’ambito della richiesta rivolta a quella Procura, non vengono comunicate iscrizioni. La formula può corrispondere all’assenza di iscrizioni, ma anche alla presenza di un impedimento previsto dalla legge alla loro comunicazione.

Non è corretto neppure dedurne il contrario: un esito di questo tenore non prova che vi siano indagini segrete. Per comprenderlo occorre considerare il tipo di informazione richiesta, l’ufficio interpellato e i limiti stabiliti dagli artt. 335 c.p.p. e 110-bis delle disposizioni di attuazione del codice.

Che cos’è il cosiddetto certificato ex art. 335 c.p.p.

Nel linguaggio comune si parla di “certificato 335”. La disposizione disciplina una comunicazione delle iscrizioni nel registro delle notizie di reato, cioè il registro nel quale il pubblico ministero annota le notizie di reato secondo i presupposti previsti dalla legge.

L’art. 335, comma 3, c.p.p. riconosce la possibilità di chiedere la comunicazione alla persona alla quale il reato è attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori. Il solo fatto di aver presentato una denuncia o un esposto non attribuisce questo diritto a chi non rivesta una delle qualità richieste.

La comunicazione serve a conoscere le iscrizioni accessibili al richiedente. Non contiene necessariamente la ricostruzione completa dei fatti e non comporta la consegna della denuncia, delle dichiarazioni raccolte o dell’intero fascicolo. La conoscibilità delle iscrizioni e l’accesso agli atti del procedimento sono questioni distinte.

Perché la legge usa la stessa formula per situazioni diverse

L’art. 110-bis disp. att. c.p.p. stabilisce due formule. Quando la risposta è positiva e non vi sono impedimenti, le informazioni sono precedute da «risultano le seguenti iscrizioni suscettibili di comunicazione». In caso contrario, la segreteria risponde con la formula negativa.

La precisazione “suscettibili di comunicazione” è quindi decisiva: il riscontro riguarda ciò che può essere comunicato, non certifica in modo assoluto l’inesistenza di qualsiasi procedimento. Gli impedimenti richiamati dalla disposizione sono quelli dell’art. 335, commi 3 e 3-bis, c.p.p.

Il comma 3 esclude dalla comunicazione i casi nei quali si procede per uno dei delitti indicati dall’art. 407, comma 2, lettera a), c.p.p. Si tratta di un rinvio a un elenco normativo preciso: non basta qualificare genericamente un fatto come “grave” per stabilire se l’esclusione operi.

Il comma 3-bis riguarda invece un provvedimento del pubblico ministero. In presenza di specifiche esigenze investigative, il magistrato può disporre, con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile.

Le due ipotesi non vanno sovrapposte. Il limite dei tre mesi riguarda il segreto disposto ai sensi del comma 3-bis; non significa che tutte le iscrizioni divengano automaticamente comunicabili dopo tre mesi dalla loro effettuazione.

La risposta riguarda la Procura alla quale è stata presentata la richiesta

La richiesta ex art. 335 c.p.p. non equivale a una verifica nazionale presso tutte le Procure. Il suo oggetto è il registro dell’ufficio al quale viene rivolta.

Se un procedimento è presso un altro ufficio, il riscontro della Procura interpellata non ne descrive necessariamente l’esistenza o lo stato. La scelta dell’ufficio deve quindi essere valutata in relazione ai fatti e alle informazioni disponibili; il solo luogo di residenza non risolve ogni questione di competenza.

Occorre inoltre considerare il momento del rilascio: il documento non anticipa eventuali iscrizioni o sviluppi successivi.

Un esito negativo significa che il procedimento è stato archiviato?

No. La formula non identifica la ragione per la quale non vengono comunicate iscrizioni e non sostituisce il provvedimento di archiviazione.

Le istruzioni pubblicate dalle Procure di Latina e di Udine precisano che nella comunicazione non compaiono, tra l’altro, le iscrizioni relative a procedimenti per i quali sia stata esercitata l’azione penale, sia stata accolta la richiesta di archiviazione oppure gli atti siano stati trasmessi a un’altra Procura per competenza. Si tratta di indicazioni operative degli uffici, che aiutano a comprendere perché la sola formula non ricostruisca la storia del procedimento.

Se l’obiettivo è verificare l’esito di una denuncia già conosciuta, occorre individuare il procedimento e accertarne lo stato mediante gli strumenti appropriati. Non è possibile ricavare un’archiviazione dalla sola risposta negativa alla richiesta ex art. 335.

Qual è la differenza rispetto ai carichi pendenti e al casellario?

I tre documenti hanno oggetti diversi. Richiedere quello non pertinente può lasciare senza risposta proprio il dubbio che si intende chiarire.

Comunicazione ex art. 335 c.p.p.

Riguarda le iscrizioni comunicabili nel registro della Procura alla quale viene presentata la richiesta. Un esito negativo non esclude, da solo, l’esistenza di indagini.

Certificato dei carichi pendenti

Riguarda i procedimenti nei quali l’interessato ha assunto la qualità di imputato, compresi gli eventuali giudizi di impugnazione, secondo l’ambito del certificato. Non è lo strumento per verificare l’assenza di indagini preliminari in corso.

Certificato del casellario giudiziale

Riporta i provvedimenti iscritti e menzionabili secondo la disciplina del casellario, anche di natura civile e amministrativa. Non documenta le indagini in corso e non coincide con un elenco delle sole condanne penali.

L’assunzione della qualità di imputato dipende dall’esercizio dell’azione penale nelle forme previste dal codice; non presuppone sempre che un giudice abbia già disposto il rinvio a giudizio.

Come presentare la richiesta e leggere correttamente il risultato

Occorre seguire le istruzioni pubblicate dall’ufficio interessato, indicando correttamente i dati personali e la qualità nella quale si chiede la comunicazione, con i documenti richiesti. Le modalità per i privati e per i difensori possono essere differenti.

Per Catania è disponibile la scheda ufficiale sulla comunicazione ex art. 335 c.p.p., che contiene il modulo e le indicazioni operative. È preferibile consultarla al momento della richiesta, poiché canali di presentazione e organizzazione del servizio possono cambiare.

Ricevuta la risposta, vanno verificati l’ufficio che l’ha emessa, la data, i dati dell’interessato e il contenuto effettivamente comunicato. Un riscontro positivo prova l’esistenza delle iscrizioni riportate, non la responsabilità penale della persona. Un riscontro negativo non permette di scegliere, senza ulteriori elementi, tra le diverse ragioni possibili.

La comunicazione richiesta dall’interessato va infine distinta dall’informazione di garanzia prevista dall’art. 369 c.p.p.: quest’ultima è collegata al compimento di un atto al quale il difensore ha diritto di assistere. Il mancato ricevimento di un avviso di garanzia non trasforma la risposta ex art. 335 in una certificazione generale dell’assenza di indagini.

Fonti normative e istituzionali

Art. 335, commi 3 e 3-bis, c.p.p.; art. 110-bis disp. att. c.p.p. Fonti consultate: legge n. 332/1995, art. 18; testo dell’art. 335 nelle note al d.l. n. 23/2026 convertito; schede delle Procure di Latina, Udine e Velletri; Ministero della giustizia, certificato del casellario.

Il contenuto ha finalità informativa. La valutazione della posizione processuale richiede l’esame dei dati e degli atti disponibili.

Avv. Davide Tutino · Studio Legale Tutino · Foro di Catania