Avviso di garanzia: cosa significa e cosa fare quando si riceve

Aggiornato il 10 ottobre 2026.

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Ricevere un avviso di garanzia non significa essere stati riconosciuti colpevoli e non significa che le indagini siano concluse. Il nome utilizzato dal codice di procedura penale è informazione di garanzia: un atto previsto dall’art. 369 c.p.p. per consentire l’esercizio del diritto di difesa quando il pubblico ministero deve compiere un’attività alla quale il difensore ha diritto di assistere.

La prima verifica riguarda il contenuto del documento e la qualità nella quale viene ricevuto. L’informazione di garanzia è infatti notificata sia alla persona sottoposta alle indagini sia alla persona offesa. Occorre poi distinguere questo atto dall’informazione sul diritto di difesa e dall’avviso di conclusione delle indagini: hanno funzioni ed effetti diversi, anche quando alcune comunicazioni sono contenute nello stesso documento.

Che cos’è l’informazione di garanzia e quando viene notificata

Ai sensi dell’art. 369, comma 1, c.p.p., il pubblico ministero notifica l’informazione di garanzia quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere. Il presupposto è dunque il compimento di una specifica attività investigativa assistita da garanzie difensive, non la semplice apertura di un procedimento.

Per questa ragione, l’informazione di garanzia non accompagna necessariamente l’inizio delle indagini. È possibile che le investigazioni siano già in corso quando il destinatario ne riceve notizia. D’altra parte, la sua mancata ricezione non consente, da sola, di escludere l’esistenza di indagini.

La comunicazione non costituisce una condanna, non dispone una misura cautelare e non anticipa l’esito del procedimento. Anche quando è indirizzata a una persona indagata, descrive un fatto oggetto di accertamento: la responsabilità penale rimane da verificare.

Quali informazioni deve contenere

L’art. 369, comma 1, c.p.p. richiede una descrizione sommaria del fatto, l’indicazione delle norme che si assumono violate, della data e del luogo del fatto, nonché l’invito a nominare un difensore di fiducia. La descrizione sommaria del fatto è stata espressamente introdotta dalla legge 9 agosto 2024, n. 114.

I commi 1-bis e 1-ter prevedono inoltre l’informazione sul diritto di chiedere la comunicazione delle iscrizioni ai sensi dell’art. 335, comma 3, c.p.p. e sulla facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa. Questi avvisi non sostituiscono la verifica dei presupposti e delle modalità di esercizio delle rispettive facoltà.

Nella lettura concreta è utile individuare anche l’ufficio procedente, il numero del procedimento e gli eventuali ulteriori atti notificati insieme all’informazione. Una convocazione o un avviso relativo a un accertamento possono richiedere attività difensive in tempi ravvicinati.

La comunicazione sul diritto di difesa: che cosa cambia

L’art. 369-bis c.p.p. disciplina una comunicazione distinta, relativa alla nomina del difensore d’ufficio e ai diritti della persona sottoposta alle indagini. Deve intervenire nei momenti indicati dalla norma e, al più tardi, contestualmente all’avviso di conclusione delle indagini preliminari.

Il documento contiene, tra l’altro, i recapiti del difensore d’ufficio, l’avvertenza sulla possibilità di nominare un difensore di fiducia, le informazioni sull’obbligatorietà della difesa tecnica, sul diritto all’interprete e alla traduzione degli atti fondamentali e sulle condizioni per il patrocinio a spese dello Stato.

Difensore d’ufficio e patrocinio a spese dello Stato non coincidono. La designazione d’ufficio assicura l’assistenza difensiva a chi non abbia nominato un difensore di fiducia; non rende automaticamente gratuita la prestazione. L’art. 369-bis, comma 2, lettere d) ed e), distingue espressamente l’obbligo di retribuzione dalle condizioni per l’ammissione al beneficio.

Si può conoscere subito tutto il fascicolo?

La sola informazione di garanzia non comporta il deposito dell’intero fascicolo delle indagini. Occorre distinguere la conoscenza dell’esistenza del procedimento dall’accesso ai singoli atti.

L’art. 329, comma 1, c.p.p. regola il segreto investigativo; l’art. 366 c.p.p. disciplina invece il deposito dei verbali degli atti ai quali il difensore ha diritto di assistere. La consultazione dipende quindi dall’attività svolta, dal deposito previsto dalla legge e dalle eventuali disposizioni specifiche applicabili.

Per gli atti regolati dall’art. 366, comma 1, il deposito avviene, salvo disposizioni specifiche, entro il terzo giorno successivo al compimento, con facoltà di esame e copia nei cinque giorni successivi. Se non vi è stato avviso del compimento dell’atto, il termine decorre dalla notificazione dell’avviso di deposito. Il comma 2 consente al pubblico ministero, per gravi motivi e con decreto motivato, un differimento non superiore a trenta giorni, contro il quale è prevista opposizione al giudice.

Un ulteriore strumento è la richiesta prevista dall’art. 335, comma 3, c.p.p., relativa alle iscrizioni comunicabili nel registro delle notizie di reato. Non equivale alla richiesta di copia di tutti gli atti. La comunicazione incontra le esclusioni previste dalla norma e può essere temporaneamente preclusa dal segreto disposto ai sensi del comma 3-bis.

La differenza rispetto all’avviso di conclusione delle indagini

L’avviso previsto dall’art. 415-bis c.p.p. appartiene a un momento diverso. Il pubblico ministero lo notifica, nei casi in cui è richiesto, alla conclusione delle indagini, quando non deve formulare richiesta di archiviazione. L’avviso comunica il deposito della documentazione investigativa e consente alla difesa di esaminarla ed estrarne copia.

Atto Funzione principale Effetto da distinguere
Informazione di garanzia, art. 369 c.p.p. Consentire la difesa in relazione a un atto al quale il difensore ha diritto di assistere. Non comunica, per il solo fatto della notifica, la conclusione delle indagini.
Informazione sul diritto di difesa, art. 369-bis c.p.p. Comunicare la nomina d’ufficio e le informazioni difensive previste dalla legge. Non equivale all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Avviso di conclusione delle indagini, art. 415-bis c.p.p. Comunicare la conclusione delle indagini e il deposito della relativa documentazione. Attiva le facoltà difensive esercitabili entro il termine previsto dal comma 3.

Il termine di venti giorni previsto dall’art. 415-bis, comma 3, riguarda la presentazione di memorie e documenti, il deposito delle investigazioni difensive e le altre iniziative indicate dalla disposizione, compresa la richiesta di interrogatorio. Se l’interrogatorio è tempestivamente richiesto, il pubblico ministero deve procedervi. Quel termine non può essere trasferito automaticamente alla diversa informazione di garanzia prevista dall’art. 369.

Cosa fare dopo la ricezione

La prima attività utile è far esaminare al difensore il documento completo, con gli allegati e i dati relativi alla notificazione. Occorre stabilire in quale qualità si è destinatari, quale fatto viene descritto e se sia previsto il compimento di un atto al quale partecipare.

Su questa base si possono verificare gli atti già conoscibili, le scadenze effettivamente applicabili e l’opportunità di acquisire documenti o svolgere investigazioni difensive. Sono attività da valutare nel quadro dell’intervento difensivo nelle diverse fasi del procedimento. Contratti, messaggi e altri materiali potenzialmente rilevanti vanno conservati nella loro integrità, senza modificarne il contenuto.

La scelta di rendere dichiarazioni, depositare una memoria o richiedere un approfondimento investigativo dipende dal caso concreto e dagli elementi disponibili. La sola denominazione del documento non consente di stabilire quale iniziativa sia appropriata.

Quanto dura un avviso di garanzia?

L’informazione di garanzia è un atto del procedimento: non ha una durata autonoma al termine della quale l’indagine si chiude. I termini delle indagini seguono la disciplina del codice. In particolare, l’art. 405, comma 2, assume come riferimento l’iscrizione del nome nel registro delle notizie di reato, ferme le regole specifiche e le proroghe previste dalla legge. La data di ricezione dell’informazione non costituisce quindi, di per sé, il giorno iniziale del termine investigativo.

Riferimenti normativi

Codice di procedura penale: artt. 329, comma 1; 335, commi 3 e 3-bis; 366; 369; 369-bis; 405, comma 2; 415-bis, commi 1, 2 e 3. Per il testo delle disposizioni e la loro successione nel tempo: codice di procedura penale su Normattiva. Per le modifiche all’informazione di garanzia: legge 9 agosto 2024, n. 114, art. 2, comma 1, lettera n).

Il contenuto ha finalità informativa. La valutazione delle iniziative difensive richiede l’esame del caso concreto.

Avv. Davide Tutino · Studio Legale Tutino · Foro di Catania