Violenza sessuale nella coppia: consenso e accertamento del singolo episodio

In un’accusa di violenza sessuale tra persone legate da una relazione affettiva, il consenso deve essere esaminato rispetto alla condotta concretamente contestata. La storia della coppia può chiarire il contesto, ma non sostituisce l’accertamento del singolo episodio. Essere coniugi, conviventi o partner non attribuisce un’autorizzazione generale a compiere atti sessuali. Per l’indagato, la difesa richiede una ricostruzione precisa di ciò che è avvenuto e di ciò che fosse effettivamente conosciuto nel momento rilevante.

Il testo dell’articolo 609-bis vigente all’11 ottobre 2026 mantiene il riferimento alla costrizione mediante violenza, minaccia o abuso di autorità e alle specifiche ipotesi di induzione. La disposizione va letta insieme alla sua interpretazione giurisprudenziale: il riferimento alla costrizione non significa che la persona offesa debba avere opposto resistenza fisica o riportato lesioni. Le proposte di modifica della legge non sostituiscono il testo applicabile.

La relazione e l’atto contestato sono fatti distinti

L’esistenza di un rapporto affettivo può spiegare un incontro, una permanenza nella stessa abitazione o una comunicazione. Non dimostra però, da sola, la volontà di partecipare a ogni atto sessuale. Anche una precedente esperienza consensuale riguarda un momento determinato: per l’episodio successivo occorre accertare le circostanze proprie, senza trasferire automaticamente una disponibilità già manifestata.

La ricostruzione dovrebbe distinguere i passaggi della sequenza. Quali contatti erano stati descritti? Vi furono parole o comportamenti che indicavano limiti? Quando sarebbe iniziata la condotta contestata? Quali azioni sarebbero state compiute per proseguirla? Questi interrogativi servono a individuare fatti verificabili. Non impongono alla persona offesa di avere utilizzato una particolare formula o di essersi opposta secondo un modello ideale.

Se il contrasto riguarda atti differenti compiuti durante lo stesso incontro, l’accertamento non può appiattirli in un’unica disponibilità generica. La volontà riferita a un contatto non risolve necessariamente la questione relativa a un altro. Anche il significato di un cambiamento nella sequenza deve essere valutato alla luce delle prove, e non sulla base della durata o della qualità della relazione.

Gli elementi dell’articolo 609-bis vigente

Il primo comma punisce chi costringe una persona a compiere o subire atti sessuali con violenza, minaccia o abuso di autorità. Il secondo considera l’induzione attraverso abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto, oppure attraverso inganno mediante sostituzione ad altra persona. La pena base è la reclusione da sei a dodici anni, con la previsione per i casi di minore gravità.

L’accusa deve quindi essere esaminata individuando la modalità contestata e gli elementi che la sostengono. La difesa non può limitarsi ad affermare che la coppia fosse affiatata; deve confrontarsi con le azioni, le comunicazioni e le condizioni descritte. Allo stesso tempo, la sola presenza di conflitti nella relazione non dimostra che siano ricorsi tutti gli elementi del reato in ogni occasione.

Il silenzio, la mancata resistenza fisica e l’assenza di lesioni non equivalgono, da soli, a consenso. La ricostruzione giurisprudenziale esposta nella relazione istituzionale della Cassazione sulla libertà sessuale esclude che occorra una reazione violenta della persona offesa e considera necessario che il consenso persista durante il rapporto. Un consenso iniziale può essere revocato; la relazione affettiva non consente di presumerne la permanenza. Resta a carico dell’accusa la prova degli elementi del fatto contestato: questi principi non introducono una presunzione di colpevolezza dell’indagato.

La consapevolezza e la ricostruzione del momento

La componente soggettiva richiede di esaminare ciò che l’indagato abbia percepito e voluto in relazione ai fatti. Una dichiarazione difensiva sulla convinzione che l’altro fosse d’accordo deve essere confrontata con le circostanze effettive. Il convincimento personale non può essere provato soltanto richiamando il ruolo di partner o una precedente frequentazione.

Il comportamento descritto durante l’episodio, le parole scambiate e la successione delle azioni possono assumere rilievo. Occorre distinguere le percezioni realmente riferite dalle interpretazioni formulate a posteriori. La verifica non richiede di attribuire alla persona offesa l’obbligo di spiegare come avrebbe dovuto comportarsi per evitare il fatto: riguarda la prova degli elementi oggettivi e soggettivi dell’accusa.

Anche i messaggi successivi possono essere esaminati, ma non creano retroattivamente un consenso. Se una comunicazione contiene spiegazioni, scuse o contestazioni, va individuato il fatto al quale si riferisce. Una scelta di mantenere i contatti può avere molteplici significati e non rende superflua la ricostruzione dell’episodio.

Le aggravanti relative al rapporto affettivo

L’articolo 609-ter contempla un aumento di un terzo quando i fatti sono commessi nei confronti del coniuge, anche separato o divorziato, oppure di una persona alla quale l’autore è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza. Il rapporto può quindi essere rilevante per il trattamento sanzionatorio, dopo l’accertamento del reato. Non è un elemento che giustifica la costrizione.

Nel testo vigente dal 17 dicembre 2025 è presente anche la diversa aggravante relativa a odio, discriminazione, prevaricazione, controllo, possesso o dominio in quanto donna, al rifiuto di instaurare o mantenere un rapporto affettivo oppure alla limitazione delle libertà individuali. I suoi presupposti devono essere esaminati autonomamente. La sola esistenza di una coppia non dimostra indistintamente ciascuna circostanza.

Una difesa centrata sull’episodio

La documentazione utile può riguardare la cronologia, i luoghi, le comunicazioni pertinenti e le fonti che conoscano circostanze specifiche. L’articolo 194 limita la testimonianza a fatti determinati; l’articolo 499 tutela rispetto della persona e pertinenza delle domande. Non è necessario esporre l’intera vita intima della persona offesa per verificare la singola accusa.

Il giudice deve motivare la valutazione delle prove e la condanna richiede l’accertamento oltre ogni ragionevole dubbio. La lettura delle circostanze favorevoli all’indagato deve rispettare lo stesso rigore usato per quelle sfavorevoli. Organizzare la difesa intorno alla sequenza dell’episodio permette di discutere gli elementi richiesti dalla legge, senza dedurre un consenso permanente dalla relazione e senza anticipare l’esito del procedimento.

Per il quadro generale della materia, il sito contiene anche la guida sulle contestazioni di violenza sessuale.

Fonti normative e istituzionali

Codice penale, articolo 609-bis, testo vigente all’11 ottobre 2026; Codice penale, articolo 609-ter, testo vigente all’11 ottobre 2026; Codice di procedura penale, articolo 194, testo vigente all’11 ottobre 2026; Codice di procedura penale, articolo 192, testo vigente all’11 ottobre 2026; Codice di procedura penale, articolo 499, testo vigente all’11 ottobre 2026; Codice di procedura penale, articolo 533, testo vigente all’11 ottobre 2026; Senato della Repubblica, Atto S.1743: iter della proposta sul consenso; Codice penale, articolo 42, testo vigente all’11 ottobre 2026; Codice penale, articolo 43, testo vigente all’11 ottobre 2026. Fonti consultate il 10 ottobre 2026.

Corte di cassazione, E. Gai, L’aggressione alla libertà sessuale, paragrafi 3.3 e 3.4.

Il contenuto ha finalità informativa. La valutazione della singola posizione richiede l’esame degli atti e delle circostanze concrete.

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Avv. Davide Tutino · Studio Legale Tutino · Foro di Catania. Per informazioni sull’assistenza difensiva nei procedimenti penali: 095 9991325, 392 3838383 · davide@tutino.sicilia.it. Sede e informazioni professionali nella pagina dello Studio a Catania.

Revisione giuridica ed editoriale: 11 ottobre 2026.