SPEdiGIUS e compensi degli avvocati: grande partecipazione alla tavola rotonda del COA di Catania

SPEdiGIUS e compensi degli avvocati: grande partecipazione alla tavola rotonda del COA di Catania

Il confronto del 7 ottobre sulla circolare ministeriale relativa alle opposizioni ai decreti di pagamento. Il contributo del protocollo tra Tribunale e Ordine e le criticità da affrontare nella gestione delle liquidazioni.

di Avv. Davide Tutino

Grande partecipazione alla tavola rotonda organizzata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catania, svoltasi il 7 ottobre 2026 nell’Aula delle Adunanze del Tribunale, dedicata a SPEdiGIUS e alla recente circolare ministeriale in tema di opposizione ai decreti di pagamento. Un appuntamento su questioni che incidono direttamente sul lavoro degli avvocati: la liquidazione dei compensi, gli adempimenti necessari per ottenerne il pagamento e le difficoltà della gestione informatica delle istanze.

Il programma prevedeva i saluti del presidente del COA, avv. Antonino Guido Distefano, l’introduzione e la moderazione degli avvocati Santi Pierpaolo Giacona e Tiziana Aloisio, componenti dei tavoli tecnici per i protocolli sul patrocinio a spese dello Stato, rispettivamente in materia civile e penale. Tra gli interventi, quello dell’avv. Davide Tutino, componente della Commissione Informatica del COA di Catania, e quelli dei funzionari giudiziari in servizio presso l’Ufficio spese di giustizia.

L’ampia partecipazione dei colleghi ha dato misura dell’attenzione per un problema concreto: rendere più chiaro e prevedibile il percorso che separa l’attività difensiva svolta dall’effettiva corresponsione del compenso.

La circolare ministeriale e il problema dei tempi

Con la circolare del 25 luglio 2026, il Ministero della Giustizia è intervenuto per uniformare l’interpretazione dei termini per proporre opposizione ai decreti di pagamento, dopo le modifiche introdotte dalla riforma Cartabia.

Il riferimento è al rimedio previsto dagli artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115/2002, regolato dall’art. 15 del d.lgs. n. 150/2011 secondo il rito semplificato di cognizione. Secondo l’interpretazione ministeriale, il termine per l’opposizione è di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento; in mancanza di notificazione, opera il termine di sei mesi dalla pubblicazione. La mera comunicazione di cancelleria non è considerata idonea a far decorrere il termine breve. Si tratta di una lettura del quadro normativo vigente, contenuta in una circolare interpretativa.

La conseguenza pratica è rilevante. L’avvocato che intenda evitare l’attesa del termine semestrale può trovarsi nella necessità di attivarsi per la notificazione del decreto, sostenendo ulteriori adempimenti e costi dopo avere già svolto la prestazione professionale.

La questione ha assunto rilievo anche a livello nazionale. Nel comunicato del 21 settembre 2026, l’Associazione Italiana Giovani Avvocati ha segnalato l’aggravio per i professionisti e le difformità tra gli uffici, chiedendo un intervento legislativo sui termini e indicazioni operative uniformi sulle notificazioni e sul caricamento della relativa documentazione in SPEdiGIUS.

Il protocollo catanese: una risposta concreta del COA e del Tribunale

Il lavoro del COA e del Tribunale ha prodotto una risposta organizzativa concreta. Il protocollo del 5 ottobre 2026, pubblicato il giorno successivo, riguarda la liquidazione degli onorari dei difensori delle persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato e dei difensori d’ufficio degli imputati dichiarati irreperibili.

Il testo prevede, ove possibile, l’emissione del decreto contestualmente alla sentenza e la sua lettura in udienza, considerandolo notificato alle parti presenti o che avrebbero dovuto esserlo. La soluzione mira a ridurre le successive notificazioni e ad abbreviare l’iter. L’adesione è facoltativa e comporta l’espressa rinuncia del difensore all’impugnazione del decreto.

La decorrenza è fissata al 15 ottobre 2026 ed è previsto un osservatorio con incontri mensili per esaminare le criticità applicative. Il protocollo è dunque servito a individuare una modalità operativa condivisa per affrontare il problema. La sua utilità andrà verificata nell’applicazione quotidiana, anche rispetto alle situazioni nelle quali la liquidazione in udienza non sia possibile.

I decreti emessi fuori udienza e gli adempimenti ancora da chiarire

Per i provvedimenti emessi fuori udienza occorre definire con precisione chi debba curare gli adempimenti di notificazione, quali siano i destinatari e come debba essere documentato il loro completamento.

La distinzione tra comunicazione e notificazione assume qui un significato concreto: dalla corretta individuazione dell’atto e dei suoi effetti dipende la decorrenza del termine per l’opposizione. L’utilizzo della PEC, da solo, non consente di risolvere ogni questione sulla natura e sull’efficacia della trasmissione.

Servono quindi istruzioni comprensibili e uniformi, che consentano al professionista di sapere quale attività compiere e all’ufficio di verificarne l’esito. Su questi aspetti si concentrano anche le richieste di chiarimento formulate dall’avvocatura a livello nazionale.

SPEdiGIUS: conoscere lo stato della pratica e ricevere avvisi tempestivi

L’altro tema dell’incontro è stato SPEdiGIUS, il sistema per la gestione delle spese di giustizia operativo dal 1° luglio 2026, attraverso il quale è possibile presentare le istanze e seguirne lo stato di lavorazione.

Per l’avvocato, la possibilità di consultare il portale deve accompagnarsi a informazioni chiare sui passaggi della pratica: ricezione dell’istanza, presa in carico, eventuale rifiuto tecnico e relative ragioni, emissione del provvedimento e condizioni per procedere alla fatturazione.

Un punto centrale è la tempestività degli avvisi. Quando un aggiornamento richiede un’attività del difensore, un’informazione facilmente riconoscibile consente di intervenire e riduce il rischio che la pratica rimanga ferma sino al successivo accesso al portale.

Le istruzioni pubblicate dagli uffici mostrano quanto sia necessario precisare questi passaggi. La Corte d’Appello di Brescia, ad esempio, avverte che non invia richieste di emissione della fattura e rimette all’utente il controllo dello stato dell’istanza. La Corte d’Appello di Roma indica invece specifici casi nei quali è prevista una PEC e spiega dove leggere la motivazione del rifiuto dell’istanza. Sono indicazioni riferite ai rispettivi uffici, utili a comprendere l’esigenza di rendere le procedure immediatamente conoscibili.

Sul piano operativo, occorre inoltre distinguere il rifiuto tecnico dell’istanza dal rigetto disposto dal magistrato, così come l’avviso sullo stato della pratica dalla notificazione del decreto. Sono passaggi diversi, ai quali possono corrispondere attività e conseguenze differenti.

Dalla liquidazione al pagamento: il seguito del confronto

La verifica del funzionamento del sistema deve riguardare l’intero percorso: deposito della richiesta, decisione del magistrato, adempimenti successivi, fatturazione e pagamento. La conclusione della fase relativa alle opposizioni va distinta dall’accredito, che richiede ulteriori attività amministrative e contabili. Le stesse istruzioni degli uffici individuano separatamente questi passaggi.

La partecipazione alla tavola rotonda catanese conferma l’esigenza di proseguire il confronto tra avvocatura, magistratura e personale amministrativo. Il contributo dei professionisti può essere particolarmente utile se accompagnato da segnalazioni precise: quale pratica si è fermata, in quale fase, per quale ragione e quale indicazione è mancata.

L’obiettivo è rendere effettive le soluzioni concordate, correggere le difficoltà che emergeranno e consentire agli avvocati di conoscere con chiarezza gli adempimenti necessari per ottenere il pagamento del lavoro svolto.