INDAGATO E IMPUTATO: QUAL È LA DIFFERENZA?

Indagato e imputato non sono sinonimi. Nel linguaggio comune, e spesso anche nel linguaggio giornalistico, le due espressioni vengono utilizzate come se indicassero la stessa situazione. Nel processo penale, invece, descrivono due posizioni processuali differenti.

La distinzione è importante anche per evitare un ulteriore equivoco: essere indagati o essere imputati non significa essere colpevoli.

Chi è l’indagato?

Quello che comunemente viene chiamato “indagato” è, nel linguaggio del codice di procedura penale, la persona sottoposta alle indagini.

Ci troviamo ancora nella fase delle indagini preliminari. In questa fase il pubblico ministero e la polizia giudiziaria svolgono gli accertamenti necessari per ricostruire il fatto e verificare gli elementi acquisiti.

L’art. 335 c.p.p. disciplina il registro delle notizie di reato e l’iscrizione del nome della persona alla quale il reato viene attribuito quando risultano gli elementi richiesti dalla norma.

Da questa iscrizione non deriva alcun accertamento di responsabilità. La persona sottoposta alle indagini non è, per il solo fatto dell’iscrizione, né condannata né automaticamente destinata a diventare imputata.

Essere indagati significa essere colpevoli?

No. L’esistenza di un procedimento nella fase delle indagini significa che l’autorità giudiziaria sta svolgendo accertamenti nei confronti di una determinata persona. Non significa che la responsabilità penale sia stata accertata.

Le indagini possono infatti concludersi anche senza l’esercizio dell’azione penale. Ricorrendone i presupposti, il pubblico ministero può formulare una richiesta di archiviazione.

Una persona può quindi essere sottoposta alle indagini e non assumere mai la qualità di imputato.

Quando si diventa imputati?

La situazione cambia quando viene esercitata l’azione penale.

In termini semplici, l’autorità requirente non si trova più soltanto nella fase in cui svolge le indagini, ma formula nei confronti della persona una specifica imputazione nelle forme previste dal codice di procedura penale.

L’art. 60 c.p.p., rubricato “Assunzione della qualità di imputato”, individua gli atti dai quali deriva tale qualità. Tra questi rientra, ad esempio, la richiesta di rinvio a giudizio, ma la disposizione contempla anche altre forme processuali.

La norma stabilisce, infatti, che assume la qualità di imputato la persona alla quale il reato è attribuito nella richiesta di rinvio a giudizio, nella richiesta di giudizio immediato, nella richiesta di decreto penale di condanna, nella richiesta di applicazione della pena prevista dalla legge, nel decreto di citazione diretta a giudizio e nel giudizio direttissimo.

Un esempio concreto

Si immagini che una persona venga denunciata per una presunta truffa.

Nel corso delle indagini vengono acquisiti elementi che determinano l’iscrizione del suo nominativo nel registro previsto dall’art. 335 c.p.p. In questa fase la persona è sottoposta alle indagini.

Alla conclusione delle indagini possono verificarsi sviluppi differenti.

Se il pubblico ministero ritiene che ricorrano i presupposti previsti dalla legge, può richiedere l’archiviazione. In questo caso la persona non diventa imputata per il solo fatto di essere stata precedentemente sottoposta alle indagini.

Se, invece, il pubblico ministero esercita l’azione penale attraverso uno degli atti previsti dal codice, la persona assume la qualità di imputato.

Essere imputati significa essere colpevoli?

Anche in questo caso la risposta è no.

L’imputato è la persona nei cui confronti è stata formalmente esercitata l’azione penale. La qualità di imputato non coincide con quella di condannato.

L’art. 27, secondo comma, della Costituzione stabilisce espressamente che “l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva”.

Occorre quindi mantenere distinti tre concetti:

  • indagato: persona nei cui confronti si svolgono le indagini preliminari;
  • imputato: persona nei cui confronti è stata esercitata l’azione penale nelle forme previste dalla legge;
  • condannato in via definitiva: posizione che presuppone una sentenza di condanna divenuta irrevocabile.

Indagato e imputato: la differenza in sintesi

La differenza tra indagato e imputato riguarda quindi la fase e la posizione assunta dalla persona all’interno del procedimento penale.

L’indagato si trova nella fase delle indagini preliminari. L’imputato ha invece assunto tale qualità a seguito dell’esercizio dell’azione penale nelle forme stabilite dal codice.

Ne deriva che una persona può essere indagata senza diventare successivamente imputata e che, anche quando assume la qualità di imputato, non può per questo essere considerata colpevole.

Avv. Davide Tutino – Avvocato penalista patrocinante in Cassazione