Revenge porn: inoltro di immagini ricevute e prova del fine di nocumento

Inoltrare immagini intime ricevute può dare luogo a una contestazione ai sensi dell’articolo 612-ter c.p. La valutazione non dipende soltanto dall’esistenza di un invio: occorre accertare quale ruolo abbia avuto la persona, la natura e la destinazione privata dei contenuti, la mancanza di consenso e l’elemento soggettivo previsto per la condotta attribuita.

Il secondo comma considera chi abbia ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video e li faccia circolare senza il consenso delle persone rappresentate, al fine di recare loro nocumento. Questo requisito ulteriore distingue l’ipotesi da quella di chi li abbia realizzati o sottratti. La difesa deve quindi leggere la contestazione senza confondere i due percorsi.

La provenienza determina quale ipotesi esaminare

Il primo comma riguarda chi, dopo aver realizzato o sottratto i contenuti, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza consenso. Il secondo prevede le stesse condotte per chi li abbia ricevuti o comunque acquisiti, aggiungendo il fine di nocumento. Entrambe le ipotesi rinviano a immagini o video sessualmente espliciti destinati a rimanere privati.

Occorre ricostruire da dove provengano i contenuti e quale operazione sia attribuita all’indagato. La vicinanza personale con chi è rappresentato non stabilisce automaticamente chi abbia realizzato, sottratto o ricevuto il materiale. Le categorie del testo normativo devono essere confrontate con le risultanze concrete del fascicolo.

La successiva trasmissione non può essere valutata soltanto dalla funzione utilizzata nell’applicazione. Un inoltro può rientrare nelle condotte elencate, ma devono risultare il suo oggetto e il ruolo dell’autore. Il fatto di essere un ricevente non crea un’esenzione generale: rende necessario verificare anche lo scopo richiesto dal secondo comma.

Il consenso deve riguardare la circolazione attribuita

Il consenso alla realizzazione di un’immagine e quello alla sua successiva trasmissione rispondono a questioni differenti. L’invio iniziale a una persona non dimostra, da solo, che fosse autorizzato un ulteriore inoltro. Occorre esaminare quali comunicazioni o circostanze documentino l’eventuale consenso delle persone rappresentate all’operazione contestata.

La difesa può verificare ambito, destinatari e periodo delle comunicazioni pertinenti. Una frase isolata va letta nel suo contesto, senza interpretare genericamente un rapporto affettivo o fiduciario come autorizzazione permanente. La ricostruzione deve rispettare la libertà della persona rappresentata di decidere sulla circolazione dei propri contenuti.

Anche la destinazione a rimanere privati costituisce un elemento da accertare. Il fatto che il materiale fosse già disponibile al ricevente non elimina la questione. Occorre spiegare quali fossero le condizioni della sua acquisizione e quali elementi documentino la destinazione dei contenuti, senza attribuire alla sola accessibilità una conclusione giuridica definitiva.

Il fine di nocumento richiede una prova propria

Per la condotta del secondo comma, la legge richiede che l’autore agisca al fine di recare nocumento alle persone rappresentate. Non basta sostituire questo requisito con il disvalore della diffusione o con la sua possibile conseguenza. Devono essere esaminati fatti dai quali risulti lo scopo perseguito nel momento dell’azione.

La disposizione configura un dolo specifico: il nocumento è il risultato ulteriore verso il quale la condotta deve essere orientata, e il suo effettivo verificarsi non è indicato come evento necessario dalla fattispecie. Una conseguenza dannosa può avere rilievo probatorio, ma non coincide automaticamente con la dimostrazione della finalità originaria.

La denominazione corrente revenge porn può suggerire una vendetta, ma il testo del secondo comma parla più ampiamente di nocumento. La prova deve riguardare il fine concretamente attribuito. Allo stesso tempo, il primo comma non richiede questa finalità ulteriore: estenderla indiscriminatamente a ogni ipotesi dell’articolo produrrebbe un’analisi incompleta.

Messaggi, tempi e spiegazioni alternative

Le comunicazioni prima e dopo l’invio possono contribuire a ricostruire lo scopo, insieme ai destinatari scelti e alle circostanze documentate. Gli estratti devono essere collegati alla trasmissione contestata. Espressioni provenienti da periodi differenti richiedono una spiegazione del loro rapporto con il fatto, anziché una semplice giustapposizione.

Una spiegazione riferita a superficialità, scherzo o altro motivo non esclude automaticamente il fine di nocumento. Occorre confrontarla con la sequenza effettiva e con gli elementi che sostengono l’accusa. Neppure una formula valutativa dell’informativa sostituisce questo confronto: la presenza del dolo specifico deve essere dimostrata.

L’attribuzione dell’invio resta una verifica distinta. Account, disponibilità dell’apparecchio e autore dell’operazione devono essere collegati attraverso le prove. La ricostruzione della finalità non può fondarsi su messaggi dei quali non sia stata chiarita la riferibilità alla persona accusata.

Pena, procedibilità e garanzie difensive

Per entrambe le ipotesi la pena prevista è la reclusione da uno a sei anni e la multa da 5.000 a 15.000 euro. L’impiego di strumenti informatici o telematici è contemplato fra le aggravanti del terzo comma. La circostanza non rende automaticamente il delitto procedibile d’ufficio.

Dal 17 dicembre 2025 il quinto comma prevede inoltre un aumento da un terzo a due terzi per le specifiche condotte legate all’odio, alla discriminazione, alla prevaricazione, al controllo, al possesso o al dominio in quanto donna, al rifiuto di instaurare o mantenere un rapporto affettivo oppure alla limitazione delle libertà individuali. I presupposti di questa aggravante devono essere dimostrati nel caso concreto. Il solo richiamo al quinto comma non sostituisce l’autonoma verifica della procedibilità richiesta dall’ultimo comma.

La regola dell’articolo 612-ter è la querela entro sei mesi, con remissione soltanto processuale. Si procede d’ufficio nei casi del quarto comma e quando il fatto è connesso con altro delitto procedibile d’ufficio. Va inoltre verificata la disciplina dell’articolo 8 del d.l. 11/2009 per il fatto commesso da persona già ammonita, anche verso una persona offesa diversa.

La difesa deve conservare integri gli elementi pertinenti ed evitare contatti diretti per ottenere dichiarazioni o consensi alla ricostruzione proposta. Le scelte sulle dichiarazioni seguono le garanzie dell’interrogatorio; dopo l’avviso ex articolo 415-bis c.p.p. possono essere esercitate le facoltà previste. La condanna richiede prova oltre ogni ragionevole dubbio anche del fine di nocumento, quando è contestata l’ipotesi del secondo comma.

Per il quadro generale della materia, il sito contiene anche la guida al reato di diffusione illecita di immagini intime.

Fonti normative

Art. 612ter c.p. — testo vigente all’11 ottobre 2026; Art. 43 c.p. — testo vigente all’11 ottobre 2026; Art. 8 d.l. 11/2009 — ammonimento, testo vigente all’11 ottobre 2026; Art. 64 c.p.p. — testo vigente all’11 ottobre 2026; Art. 415bis c.p.p. — testo vigente all’11 ottobre 2026; Art. 533 c.p.p. — testo vigente all’11 ottobre 2026.

Il contenuto ha finalità informativa. La valutazione della singola posizione richiede l’esame degli atti e delle circostanze concrete.

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Avv. Davide Tutino · Studio Legale Tutino · Foro di Catania. Per informazioni sull’assistenza difensiva nei procedimenti penali: 095 9991325, 392 3838383 · davide@tutino.sicilia.it. Sede e informazioni professionali nella pagina dello Studio a Catania.

Revisione giuridica ed editoriale: 11 ottobre 2026.