Guida dopo l’assunzione di stupefacenti: contestazione e accertamenti

Una contestazione per guida dopo l’assunzione di stupefacenti riguarda il rapporto fra la sostanza rilevata e il momento in cui è stato condotto il veicolo. Il test può segnalare una presenza, mentre la valutazione penale richiede di stabilirne il significato secondo l’articolo 187 del codice della strada. Verbale del controllo, orari e referto tossicologico integrale sono il punto di partenza per esaminare l’accusa.

La modifica del 2024 e il criterio chiarito nel 2026

Dal 14 dicembre 2024 la legge n. 177 ha eliminato dai commi 1 e 1-bis il riferimento allo “stato di alterazione psicofisica”. Il testo precedente richiedeva la prova dell’effettiva alterazione conseguente all’assunzione. La data della condotta va quindi individuata prima di applicare la disciplina.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 10 del 2026, ha precisato che la guida deve avvenire in un intervallo nel quale la sostanza possa ancora produrre effetti capaci di compromettere la guida. La prova riguarda ordinariamente la presenza, prossima alla guida, di sostanze idonee per qualità e quantità, nella matrice biologica esaminata, ad alterare le capacità di un assuntore medio.

Per il testo riformato, questo criterio prende il posto della dimostrazione dello stato di alterazione effettivo del singolo conducente. Il risultato deve esprimere un pericolo per la sicurezza della circolazione, valutato sulla base delle conoscenze scientifiche pertinenti.

Quale campione è stato analizzato

“Matrice biologica” significa il materiale sul quale viene effettuato l’esame, per esempio fluido del cavo orale o sangue. Ogni campione ha caratteristiche proprie: il dato va interpretato rispetto alla sostanza cercata, al metodo utilizzato e al tempo trascorso dal controllo. La relazione del laboratorio deve permettere di riconoscere il campione e il risultato riferito alla persona esaminata.

Quando il referto identifica un metabolita, cioè un prodotto della trasformazione della sostanza nell’organismo, il quesito tecnico riguarda ciò che quel ritrovamento consente di affermare sull’assunzione e sulla sua persistente efficacia. La valutazione va condotta sul risultato completo, comprensivo di concentrazione e unità di misura quando riportate, insieme agli altri dati del fascicolo.

Come si ricostruisce la successione degli accertamenti

L’articolo 187 distingue gli accertamenti qualitativi iniziali dagli esami tossicologici analitici. Il risultato dello screening può dare avvio agli approfondimenti: occorre individuare quale esame venga poi utilizzato a sostegno della contestazione e con quali modalità sia stato svolto.

  • Orario della guida o del controllo e orario del prelievo.
  • Tipo di campione raccolto, identificazione e percorso verso il laboratorio.
  • Sostanza e metaboliti ricercati, metodo di analisi e risultati disponibili.
  • Annotazioni degli operatori, eventuale incidente e documentazione sanitaria.
  • Avvisi difensivi relativi agli atti compiuti per finalità investigative.

Il difensore confronta questi elementi con la ricostruzione dell’accusa. Se il punto controverso è tossicologico, un consulente può spiegare quale conclusione sia sostenuta dal metodo e dai tempi del caso concreto. La domanda tecnica deve essere precisa: ad esempio, se la concentrazione accertata in quel campione consenta di ricostruire una persistente efficacia della sostanza al momento della guida.

Medicinali e documentazione clinica

Se l’accertamento riguarda una sostanza assunta attraverso un medicinale prescritto, sono pertinenti la prescrizione, la posologia e la documentazione dell’assunzione. Questi dati permettono di valutare la sostanza rilevata e la sua relazione con la condotta contestata. La qualificazione dipende dalle caratteristiche del fatto e dalle disposizioni applicabili, anche quando l’assunzione abbia una finalità terapeutica.

Procedimento penale e provvedimenti sulla patente

L’articolo 187 prevede una contravvenzione. Il procedimento ordinario davanti al Tribunale segue la citazione diretta, salvo l’impiego di una forma speciale. Un decreto penale, una citazione o un altro atto giudiziario indicano scadenze e possibilità difensive diverse, da individuare prima di scegliere il percorso processuale.

Parallelamente possono essere adottati provvedimenti sulla patente. Il comma 6 prevede la visita medica e la sospensione cautelare in base agli accertamenti indicati dalla norma. L’esame comprende dunque anche l’atto prefettizio, i suoi presupposti e la notifica, per individuare il rimedio relativo alla patente e distinguerlo dalle iniziative nel processo penale.

Domande frequenti

Che cosa deve essere accertato secondo la sentenza n. 10/2026?

Un riscontro prossimo alla guida di sostanze che, per qualità e quantità nella matrice esaminata, possano alterare le capacità di un assuntore medio.

Qual è la differenza fra screening e analisi?

Lo screening orienta il controllo; l’esame analitico identifica e valuta la sostanza con metodi tossicologici. Il fascicolo deve chiarire quali risultati sostengano l’accusa.

Quali atti portare al difensore?

Verbali, documenti del prelievo, referti completi, atti sulla patente e notifiche giudiziarie. Se pertinenti, anche prescrizioni e documentazione clinica.

Per il quadro generale dell’assistenza, si può consultare la pagina sulla difesa dell’indagato e dell’imputato a Catania. Per esaminare gli atti con lo Studio Legale Avv. Davide Tutino, del Foro di Catania, è possibile concordare un appuntamento ai numeri 095 9991325 e 392 3838383.

Riferimenti: art. 187 del codice della strada e legge n. 177/2024; Corte costituzionale n. 10/2026, paragrafi 15.4 e 16. Verifica: 13 ottobre 2026.