Il certificato porta un nome, ma l’accusa deve ricostruire l’operazione
Un documento presenta una firma digitale collegata al certificato dell’indagato. La verifica tecnica risulta positiva e l’atto viene utilizzato per sostenere che proprio il titolare lo abbia sottoscritto. Se viene prospettato l’uso da parte di un collaboratore o di un terzo, la questione richiede due accertamenti: che cosa dimostra la firma verificata e quali elementi permettono di attribuire l’operazione alla persona accusata.
Non è sufficiente confondere il certificato con una registrazione completa delle attività umane che hanno portato alla sottoscrizione. Al tempo stesso, la semplice possibilità teorica che un’altra persona abbia utilizzato il dispositivo non elimina il valore degli elementi raccolti. Le diverse ipotesi devono essere confrontate con l’organizzazione concreta, i dati del servizio e la sequenza di formazione del documento.
La regola del Codice dell’amministrazione digitale
L’articolo 20 del Codice dell’amministrazione digitale disciplina la forma scritta e l’efficacia probatoria del documento informatico. Il comma 1-bis prevede, alle condizioni indicate, l’efficacia dell’articolo 2702 del codice civile per documenti con firma digitale, qualificata o avanzata e per determinati processi di formazione. Negli altri casi il valore probatorio è valutato in relazione a sicurezza, integrità e immodificabilità.
Il comma 1-ter presume riconducibile al titolare l’utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale, salvo prova contraria. È una disposizione da considerare, senza trasformarla in una presunzione automatica di responsabilità per qualsiasi reato collegato al documento. Nel processo penale l’accusa deve essere verificata secondo le regole proprie della prova, compresa quella dell’articolo 533 c.p.p. sull’accertamento oltre ogni ragionevole dubbio.
Che cosa va verificato tecnicamente
Il primo passaggio consiste nell’esaminare il documento nella sua forma originale disponibile e l’esito della verifica della firma. Occorre comprendere quale contenuto sia effettivamente sottoscritto, quale certificato sia impiegato e quali informazioni temporali siano attendibili. La data visibile nel testo del documento e i dati relativi alla sottoscrizione possono avere origini diverse; non vanno trattati come indicazioni equivalenti.
Il secondo passaggio riguarda l’operazione. A seconda del servizio possono essere disponibili registrazioni di accesso, dati del dispositivo o elementi relativi all’autenticazione. Il loro significato va verificato tecnicamente, evitando di presumere che ogni registrazione identifichi direttamente una persona fisica. La firma locale e quella effettuata attraverso un servizio remoto possono richiedere fonti di prova differenti, da acquisire e leggere nel contesto concreto.
Collaboratori, disponibilità del dispositivo e limiti dell’incarico
Quando più persone lavorano sullo stesso documento, è utile ricostruire chi lo abbia predisposto, chi lo abbia modificato e chi abbia eseguito l’operazione finale. Il titolare del certificato può avere approvato un contenuto preparato da altri; un collaboratore può avere materialmente gestito una fase del lavoro; oppure può essersi verificato un impiego estraneo all’incarico. Nessuna di queste ricostruzioni può essere scelta sulla sola base del rapporto professionale.
L’articolo 32 CAD impone al titolare di custodire il dispositivo o gli strumenti di autenticazione per la firma remota e di utilizzare personalmente il dispositivo. L’organizzazione del lavoro e le modalità di custodia devono quindi essere ricostruite senza presumere che un incarico professionale autorizzi la delega della firma. La disponibilità di un dispositivo non prova da sola l’approvazione di ogni documento sottoscritto. Viceversa, l’esecuzione materiale da parte di un terzo non esclude necessariamente la partecipazione consapevole del titolare. Occorre verificare le istruzioni, le comunicazioni contemporanee e la conoscenza del contenuto contestato.
La falsa identità al certificatore riguarda un passaggio diverso
L’articolo 495-bis del codice penale punisce la falsa dichiarazione o attestazione al soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche sull’identità, sullo stato o su altre qualità personali proprie o altrui. Riguarda dunque una dichiarazione rivolta a quel soggetto. L’uso successivo di un certificato autenticamente rilasciato pone un problema diverso, che non può essere ricondotto automaticamente a quella norma.
L’articolo 640-quinquies riguarda invece il soggetto che presta i servizi di certificazione e viola gli obblighi legali per il rilascio di un certificato qualificato, con la finalità prevista dalla disposizione. Non è una norma generale per ogni uso improprio di una firma digitale. Se l’indagine coinvolge il rilascio del certificato, l’accusa deve specificare il soggetto, la condotta e il requisito soggettivo concretamente contestati.
La firma non rende vero ogni contenuto sottoscritto
La sottoscrizione e la veridicità delle dichiarazioni sono questioni distinte. Un documento effettivamente firmato dal titolare può contenere dati contestati come falsi; un documento dal contenuto corretto può essere attribuito a una persona che non ha partecipato alla sottoscrizione. Per valutare l’accusa occorre quindi identificare se venga contestata la formazione del documento, una sua alterazione, la dichiarazione contenuta oppure l’utilizzo successivo.
Anche la natura dell’atto conta. L’articolo 491-bis riguarda il documento informatico pubblico avente efficacia probatoria e richiama le pertinenti disposizioni sulla falsità in atti pubblici. La presenza di una firma digitale non rende pubblico qualsiasi contratto privato. È necessario esaminare l’origine del documento e la funzione svolta, prima di scegliere la norma applicabile e di attribuire il fatto a chi risulta titolare del certificato.
Dall’ipotesi alternativa ai riscontri negli atti
Per l’indagato, prospettare l’utilizzo da parte di terzi significa individuare circostanze verificabili: quali persone avessero accesso, in quale periodo, con quali compiti e attraverso quali strumenti. Ticket, messaggi e registrazioni possono confermare o smentire la ricostruzione. La loro acquisizione deve conservarne il contesto e distinguere documenti contemporanei ai fatti da dichiarazioni formate successivamente.
Il consulente può confrontare documento, certificato e tracce dell’operazione; la difesa può verificare se gli elementi raccolti provino anche la condotta e la componente soggettiva del reato contestato. L’articolo 192 c.p.p. richiede una valutazione motivata della prova e specifici requisiti per gli indizi. La verifica della firma resta un dato importante, da collegare all’intera sequenza e alla responsabilità personale, senza farle rispondere a questioni che richiedono accertamenti ulteriori.
Per il quadro generale della materia, il sito contiene anche la guida sull’accesso abusivo a un sistema informatico.
Fonti normative e istituzionali
Art. 20 CAD – Validità ed efficacia del documento informatico; Art. 32 CAD – Custodia e uso personale del dispositivo di firma; AgID – Ottenere la firma elettronica: modalità locale e remota; Art. 533 c.p.p.; Art. 192 c.p.p.; Art. 495-bis c.p. – Dichiarazioni al certificatore; Art. 640-quinquies c.p. – Frode del certificatore; Art. 491-bis c.p. – Documenti informatici; Art. 247 c.p.p.. Fonti consultate il 10 ottobre 2026.
Il contenuto ha finalità informativa. La valutazione della singola posizione richiede l’esame degli atti e delle circostanze concrete.
Informazioni e recapiti dello Studio
Avv. Davide Tutino · Studio Legale Tutino · Foro di Catania. Per informazioni sull’assistenza difensiva nei procedimenti penali: 095 9991325, 392 3838383 · davide@tutino.sicilia.it. Sede e informazioni professionali nella pagina dello Studio a Catania.
Revisione giuridica ed editoriale: 11 ottobre 2026.























































































