Detenzione di droga: uso personale, lieve entità e percorso penale

Dopo il rinvenimento di sostanze stupefacenti occorre individuare la condotta contestata: detenzione per uso personale, cessione o altra attività prevista dall’articolo 73 del d.P.R. n. 309 del 1990. L’uso personale segue un procedimento amministrativo; la lieve entità è invece una specifica figura di reato. Questa distinzione stabilisce quale autorità procede e quali strumenti difensivi siano utilizzabili.

La destinazione a uso personale

L’articolo 75 disciplina, fra le altre condotte, l’acquisto e la detenzione illeciti per uso personale. La legge prevede sanzioni amministrative, che possono riguardare patente, porto d’armi e documenti di espatrio. Il procedimento si svolge davanti al Prefetto, attraverso la segnalazione degli organi di polizia e gli accertamenti previsti.

Per verificare la destinazione si considerano quantità, modalità di presentazione, peso complessivo, confezionamento e circostanze dell’azione. Le dichiarazioni dell’interessato vanno confrontate con questi elementi. Se l’accusa sostiene una destinazione a terzi, la difesa deve individuare su quali fatti fondi tale ricostruzione: osservazioni di cessioni, conversazioni, dichiarazioni o altri dati acquisiti.

Peso, principio attivo e analisi

Il peso dell’involucro, il peso della sostanza e il contenuto di principio attivo descrivono aspetti diversi del reperto. Il verbale di sequestro deve essere confrontato con gli accertamenti del laboratorio, per stabilire che cosa sia stato analizzato e quali risultati siano riferibili al materiale trovato.

Queste verifiche permettono di leggere correttamente il numero di dosi indicato negli atti e la capacità del materiale di produrre effetti. Lo stesso vale per denaro, bilance e messaggi: il loro significato deriva dal collegamento con la condotta attribuita e con gli altri elementi della vicenda. La ricostruzione deve restare riferita alla posizione della persona assistita, anche quando vi siano più indagati.

Quando il fatto è di lieve entità

Il comma 5 dell’articolo 73 è una fattispecie autonoma. Il giudice valuta mezzi, modalità e circostanze dell’azione, oltre a qualità e quantità delle sostanze, per stabilire se ricorra la lieve entità. La cornice ordinaria è da sei mesi a cinque anni di reclusione, con la multa prevista dalla norma. Per la condotta di lieve entità con caratteri di non occasionalità, lo stesso comma prevede un minimo di diciotto mesi, mantenendo il massimo di cinque anni.

La valutazione della posizione individuale comprende il ruolo svolto, le condotte concretamente riferibili al singolo e la sua consapevolezza. Negli atti possono quindi assumere rilievo il periodo dell’attività, le cessioni attribuite, i rapporti con gli altri coinvolti e il materiale effettivamente detenuto.

La nuova esclusione introdotta nel 2026

Dal 25 aprile 2026, la legge n. 54, che ha convertito il decreto-legge n. 23, esclude la lieve entità quando l’allestimento di mezzi o strumenti, oppure le modalità dell’azione, mostrino condotte del comma 1 poste in essere in modo continuativo e abituale. La norma richiede entrambe queste caratteristiche e le collega agli elementi indicati.

La contestazione deve pertanto essere letta per individuare quali mezzi, modalità e condotte siano richiamati a sostegno dell’esclusione. La “non occasionalità”, per la quale il comma 5 prevede una pena minima più alta, e le condizioni della nuova esclusione devono essere esaminate secondo le rispettive disposizioni. Per fatti anteriori rilevano anche le regole sulla successione delle leggi penali.

Il rito e la messa alla prova

Per il reato del comma 5 il percorso ordinario comprende l’udienza preliminare, poiché il massimo è cinque anni e la fattispecie resta fuori dal catalogo dell’articolo 550, comma 2, del codice di procedura penale. Rimangono applicabili i procedimenti speciali quando ne ricorrono i presupposti.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 90 del 2025, ha esteso a questo reato l’accesso alla messa alla prova. L’ordinanza n. 48 del 2026 ha ribadito che tale apertura riguarda l’istituto e mantiene distinta la disciplina della citazione diretta. La domanda va preparata entro il termine della fase processuale: nel percorso con udienza preliminare, prima delle conclusioni previste dagli articoli 421 e 422.

Il programma viene elaborato con l’Ufficio di esecuzione penale esterna e comprende lavoro di pubblica utilità e prescrizioni pertinenti. Il giudice valuta l’idoneità del programma e la prognosi sul comportamento futuro; lo svolgimento positivo porta all’estinzione del reato. L’esame difensivo deve affrontare prima la corretta qualificazione del fatto, poi i requisiti del percorso richiesto.

Domande frequenti

Quali atti servono per verificare l’uso personale?

Verbali di controllo e sequestro, analisi dei reperti e documenti richiamati sulla destinazione della sostanza.

Che differenza c’è fra uso personale e lieve entità?

Il primo riguarda le condotte amministrative dell’articolo 75; la seconda qualifica un fatto penale dell’articolo 73.

Quando va preparata la richiesta di messa alla prova?

Prima della scadenza prevista per il rito seguito, avviando in tempo utile la predisposizione del programma con l’ufficio competente.

Per il quadro generale dell’assistenza, si può consultare la pagina sulla difesa nei procedimenti per detenzione e spaccio di stupefacenti. Per esaminare gli atti con lo Studio Legale Avv. Davide Tutino, del Foro di Catania, è possibile concordare un appuntamento ai numeri 095 9991325 e 392 3838383.

Riferimenti: art. 75 d.P.R. n. 309/1990; art. 73; legge n. 54/2026; Corte costituzionale n. 90/2025 e ordinanza n. 48/2026. Verifica: 13 ottobre 2026.