Articolo 725 Codice Penale Commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza

Commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza

Chiunque espone alla pubblica vista o, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, offre in vendita o distribuisce scritti, disegni o qualsiasi altro oggetto figurato, che offende la pubblica decenza, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da centotre euro a seicentodiciannove euro.