Articolo 734 Codice Penale Distruzione o deturpamento di bellezze naturali

Distruzione o deturpamento di bellezze naturali

Chiunque, mediante costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell’Autorità, è punito con l’ammenda da milletrentadue euro a seimilacentonovantasette euro.