Articolo 723 Codice Penale Esercizio abusivo di un giuoco non d’azzardo

Articolo 723

Codice Penale

Esercizio abusivo di un giuoco non d’azzardo

Chiunque, essendo autorizzato a tenere sale da giuoco o da bigliardo, tollera che vi si facciano giuochi non d’azzardo, ma tuttavia vietati dall’Autorità, è punito con l’ammenda da cinque euro a centotre euro.
Nei casi preveduti dai numeri 3 e 4 dell’articolo 719, si applica l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda da cinquantuno euro a cinquecentosedici euro.
Per chi sia colto mentre prende parte al giuoco, la pena è dell’ammenda fino a cinquantuno euro.