Articolo 716 Codice Penale Omesso avviso all’Autorità dell’evasione o fuga [di infermi di mente o] di minori

Omesso avviso all’Autorità dell’evasione o fuga [di infermi di mente o] di minori

Il pubblico ufficiale o l’addetto a uno stabilimento destinato all’esecuzione di pene o di misure di sicurezza, ovvero ad un riformatorio pubblico, che omette di dare immediato avviso all’Autorità dell’evasione o della fuga di persona ivi detenuta o ricoverata, è punito con l’ammenda da dieci euro a duecentosei euro.
La stessa disposizione si applica a chi per legge o per provvedimento dell’Autorità è stata affidata a una persona a scopo di custodia o di vigilanza.