Articolo 682 Codice Penale Ingresso arbitrario in luoghi, ove l’accesso è vietato nell’interesse militare dello Stato

Ingresso arbitrario in luoghi, ove l’accesso è vietato nell’interesse militare dello Stato

Chiunque si introduce in luoghi, nei quali l’accesso è vietato nell’interesse militare dello Stato, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto da tre mesi a un anno, ovvero con l’ammenda da cinquantuno euro a trecentonove euro.
Le disposizioni del presente articolo si applicano, altresì, agli immobili adibiti a sedi di ufficio, di reparto o a deposito di materiali dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, il cui accesso è vietato per ragioni di sicurezza pubblica.