Articolo 675 Codice Penale Collocamento pericoloso di cose

Articolo 675

Codice Penale

Collocamento pericoloso di cose

Chiunque, senza le debite cautele, pone o sospende cose che, cadendo in un luogo di pubblico transito, o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, possano offendere o imbrattare o molestare persone, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da centotre euro a seicentodiciannove euro.