Articolo 405 Codice Penale Turbamento di funzioni religiose del culto di una confessione religiosa

Turbamento di funzioni religiose del culto di una confessione religiosa

Chiunque impedisceo turba l’esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto di una confessione religiosa, le quali si compiano con l’assistenza di un ministro del culto medesimo o in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è punito con la reclusione fino a due anni.
Se concorrono fatti di violenza alle persone o di minaccia, si applica la reclusione da uno a tre anni.