Guida in stato di ebbrezza: etilometro, verbali e difesa

La guida in stato di ebbrezza può comportare una sanzione amministrativa oppure un procedimento penale, secondo il tasso alcolemico accertato e la categoria del conducente. Il verbale e le stampe dell’etilometro consentono di individuare la fascia contestata; gli atti relativi alla patente spiegano quale provvedimento sia stato adottato e da quale autorità. Sono questi i documenti da cui iniziare la valutazione difensiva.

Le soglie previste dall’articolo 186

Il tasso si esprime in grammi di alcol per litro di sangue, indicati come g/l. L’articolo 186, comma 2, del codice della strada distingue:

  • un valore superiore a 0,5 e fino a 0,8 g/l: illecito amministrativo, con sanzione pecuniaria e sospensione della patente;
  • un valore superiore a 0,8 e fino a 1,5 g/l: contravvenzione penale, punita con ammenda e arresto fino a sei mesi;
  • un valore superiore a 1,5 g/l: contravvenzione penale, con una pena più elevata e le ulteriori conseguenze previste dalla lettera c).

Per conducenti sotto i ventuno anni, neopatentati nei primi tre anni dalla patente B e determinate categorie professionali, l’articolo 186-bis prevede il divieto di guidare dopo aver assunto alcol e regole specifiche. La categoria del conducente va dunque verificata insieme al valore misurato.

L’etilometro e i dati della prova

L’etilometro misura l’alcol nell’aria alveolare espirata. Per questa modalità di accertamento l’articolo 379 del regolamento richiede almeno due determinazioni concordanti, effettuate a un intervallo di cinque minuti. Le stampe permettono di controllare i risultati e gli orari; il verbale collega le prove alla persona sottoposta al controllo e descrive le operazioni.

L’esame tecnico riguarda anche l’identificazione dell’apparecchio, la sua omologazione, le verifiche periodiche e gli eventuali messaggi di errore. Se emerge un’anomalia, il difensore deve indicare il dato che la documenta e la sua incidenza sull’accertamento. In caso di prelievo ospedaliero occorre ricostruire chi lo abbia richiesto, per quale finalità e quali garanzie fossero applicabili.

L’avviso relativo al difensore

Prima dell’accertamento mediante etilometro diretto a verificare un’ipotesi di reato, il conducente deve essere avvertito della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. La garanzia discende dall’articolo 114 delle disposizioni di attuazione e dagli articoli 354 e 356 del codice di procedura penale. Il test qualitativo preliminare, usato per selezionare i controlli successivi, ha una funzione diversa.

Se l’avviso dovuto è stato omesso, viene in considerazione una nullità dell’accertamento soggetta a termini per la sua deduzione. Le Sezioni Unite, nella sentenza n. 5396 del 2015, hanno individuato il termine della deliberazione della sentenza di primo grado per la situazione esaminata. Il difensore verifica l’omissione e il momento processuale in cui farla valere, considerando anche un’eventuale opposizione a decreto penale.

Rifiuto, incidente e patente

Il rifiuto degli accertamenti richiesti nei casi previsti dalla legge costituisce un autonomo reato ai sensi del comma 7. I verbali devono chiarire quale prova sia stata richiesta e come si sia manifestato il rifiuto. Una difficoltà fisica nell’esecuzione della prova va ricostruita attraverso le annotazioni e la documentazione disponibile.

Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente, si applica la disciplina aggravata del comma 2-bis. Il procedimento penale e i provvedimenti amministrativi sulla patente hanno presupposti e rimedi propri: il difensore deve esaminare anche le notifiche della Prefettura. Per le condanne delle lettere b) e c), la riforma del 2024 ha inoltre introdotto le prescrizioni “niente alcol” e guida di veicoli dotati di alcolock, secondo il comma 9-ter.

Lavoro di pubblica utilità e messa alla prova

Fuori dai casi di incidente del comma 2-bis, il comma 9-bis consente di sostituire la pena con lavoro di pubblica utilità non retribuito, per una sola volta. Il suo svolgimento positivo porta alla dichiarazione di estinzione del reato, alla riduzione a metà della sospensione della patente e alla revoca della confisca del veicolo sequestrato.

La messa alla prova è invece una sospensione del procedimento, richiesta entro i termini del rito e accompagnata da un programma con l’Ufficio di esecuzione penale esterna. L’esito positivo estingue il reato; gli effetti sulla patente seguono la relativa disciplina amministrativa. Per scegliere occorre confrontare i requisiti dei due istituti, i precedenti e le conseguenze effettive sulla guida.

Domande frequenti

Quali documenti servono dopo il controllo?

Verbali, stampe dell’etilometro, notifiche sulla patente, documentazione dell’eventuale incidente e atti giudiziari successivi.

Che cosa significa un valore di 0,7 g/l?

Rientra nella fascia amministrativa dell’articolo 186, comma 2, lettera a). Vanno poi considerate le regole della categoria del conducente.

Quando viene deciso il lavoro di pubblica utilità?

Può essere disposto nella sentenza o nel decreto penale, quando ricorrono i requisiti del comma 9-bis.

Per il quadro generale dell’assistenza, si può consultare la pagina sulla difesa dell’indagato e dell’imputato a Catania. Per esaminare gli atti con lo Studio Legale Avv. Davide Tutino, del Foro di Catania, è possibile concordare un appuntamento ai numeri 095 9991325 e 392 3838383.

Riferimenti: artt. 186 e 187 del codice della strada e legge n. 177/2024; art. 379 del regolamento; Cassazione, Sezioni Unite, n. 5396/2015. Verifica: 13 ottobre 2026.