Detenzione di malware: attività di analisi e finalità illecite

La disponibilità di programmi dannosi in un archivio di ricerca

Chi analizza incidenti informatici può conservare programmi capaci di alterare dati o interrompere sistemi. La disponibilità di questi campioni può emergere durante un sequestro e diventare oggetto di una contestazione. Spetta all’accusa dimostrare gli elementi del reato, compresa la finalità illecita richiesta dalla norma. La documentazione sulla provenienza del campione, sul contesto di conservazione e sulle analisi svolte può sostenere la ricostruzione difensiva; la presenza del file non trasferisce sull’indagato l’onere di dimostrare la propria innocenza.

La capacità dannosa del programma e la finalità di chi lo detiene sono questioni collegate, ma diverse. Un campione può essere conservato per comprendere un incidente oppure destinato a una nuova aggressione informatica. Il codice penale richiede elementi specifici: il nome del file o la sua classificazione come malware non risolvono da soli la valutazione della condotta abusiva e dello scopo perseguito.

Credenziali e mezzi di accesso: l’articolo 615-quater

L’articolo 615-quater riguarda apparati, strumenti, codici, parole chiave e altri mezzi idonei all’accesso a sistemi informatici o telematici protetti da misure di sicurezza. Comprende diverse attività, tra le quali procurarsi, detenere, produrre, diffondere, consegnare e installare questi mezzi, oltre a fornire indicazioni o istruzioni idonee. Non richiede necessariamente che un’intrusione sia già riuscita.

La condotta deve essere abusiva e deve essere realizzata al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio oppure di arrecare un danno. Dal 17 luglio 2024 la norma utilizza il termine “vantaggio”, in luogo del precedente “profitto”. Non è quindi corretto limitare l’accertamento alla ricerca di un guadagno economico. Rimangono tuttavia da provare anche l’abusività e la finalità concreta, senza dedurle automaticamente dal possesso dello strumento.

Strumenti destinati al danneggiamento: l’articolo 635-quater.1

L’articolo 635-quater.1 riguarda apparecchiature, dispositivi e programmi acquisiti, detenuti, prodotti, messi a disposizione o installati abusivamente allo scopo previsto dalla norma. La finalità consiste nel danneggiare illecitamente il sistema oppure le informazioni, i dati o i programmi, o nel favorire l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del funzionamento. Anche qui la disponibilità tecnica deve essere valutata insieme allo scopo.

Questa fattispecie non coincide con l’articolo 615-quater: l’oggetto e la finalità differiscono, e non viene ripetuto il requisito del sistema protetto da misure di sicurezza. La disposizione è stata introdotta dalla legge 90 del 2024, che ha abrogato l’articolo 615-quinquies. Per episodi collocati prima della riforma occorre verificare la successione delle norme, evitando di trattare la precedente numerazione come se fosse tuttora vigente.

Ricostruire l’origine e l’organizzazione del laboratorio

Il contesto di ricerca può essere documentato da incarichi di analisi, registri di ricezione dei campioni e relazioni prodotte nel corso del lavoro. Sono elementi da confrontare con il materiale acquisito: un elenco di file non dimostra necessariamente che ogni programma sia stato studiato, mentre l’assenza di una relazione definitiva non implica che il campione fosse destinato a un attacco.

La provenienza può chiarire perché il file sia arrivato nel laboratorio e quale problema dovesse essere esaminato. Messaggi di consegna, riferimenti a un incidente e date di acquisizione permettono di verificare questa spiegazione. È rilevante anche distinguere il campione ricevuto dalle successive copie o modifiche: l’accusa può riguardare la mera detenzione oppure un’attività ulteriore, che richiede una ricostruzione propria.

Finalità di analisi e successiva circolazione del materiale

Un archivio può contenere, insieme ai campioni dannosi, strumenti o credenziali rilevanti per l’articolo 615-quater. In tal caso devono essere esaminati anche l’idoneità all’accesso a sistemi protetti, l’abusività della disponibilità e lo specifico fine di vantaggio o danno. Il fatto che l’attività di ricerca sia remunerata non dimostra da solo questi elementi; neppure la qualifica professionale dichiarata li esclude automaticamente.

La circolazione dei campioni va esaminata separatamente dalla loro conservazione. La consegna a un collega per un’analisi documentata e la messa a disposizione per un danneggiamento pongono questioni differenti. Il contenuto degli scambi, il destinatario e il lavoro atteso aiutano a verificarne lo scopo. La spiegazione scientifica deve trovare corrispondenza nei dati, mentre il semplice trasferimento del file non chiarisce automaticamente la finalità illecita richiesta.

Che cosa dimostra la presenza del programma sul dispositivo

Un file rinvenuto sul computer può essere un programma operativo, un campione conservato per analisi, un allegato ricevuto oppure materiale scaricato da altre persone che utilizzano il dispositivo. Sono ipotesi da verificare, non spiegazioni da assumere senza riscontri. Occorre distinguere il semplice ritrovamento dalla prova della detenzione consapevole e dalle eventuali ulteriori attività contestate.

Le verifiche possono riguardare la provenienza del file, il periodo di disponibilità, le registrazioni delle analisi e il collegamento con un incarico. È utile esaminare le versioni originali dei report e le comunicazioni contemporanee al lavoro. La documentazione formata dopo l’apertura del procedimento deve essere riconoscibile come ricostruzione successiva, senza essere presentata come un registro di ricerca compilato prima dell’acquisizione dei campioni.

Pene e questioni da affrontare sugli atti

La pena base dell’articolo 615-quater è la reclusione fino a due anni con multa fino a 5.164 euro; per l’articolo 635-quater.1 è prevista la reclusione fino a due anni con multa fino a 10.329 euro. Entrambi prevedono ipotesi aggravate con intervalli di reclusione da due a sei anni oppure da tre a otto anni, secondo i richiami contenuti nelle rispettive disposizioni.

Per chi è indagato, la lettura degli atti deve quindi precisare il programma o la credenziale contestati, l’operazione attribuita, il sistema eventualmente coinvolto e la finalità prospettata. Un consulente può verificare l’idoneità dello strumento e il significato delle tracce, mentre la difesa può confrontarli con la documentazione delle analisi. Questi passaggi restano necessari anche per programmi particolarmente dannosi: il loro comportamento tecnico non esaurisce gli elementi della responsabilità personale.

Per il quadro generale della materia, il sito contiene anche la guida sull’accesso abusivo a un sistema informatico.

Fonti normative e istituzionali

Art. 615-quater c.p. – Mezzi di accesso; Art. 635-quater.1 c.p. – Strumenti per danneggiamento; Art. 615-quinquies c.p. – Disposizione abrogata; Art. 2 c.p. – Successione di leggi penali; Legge 90/2024, art. 16 – Modifiche al codice penale; Art. 247 c.p.p.. Fonti consultate il 10 ottobre 2026.

Il contenuto ha finalità informativa. La valutazione della singola posizione richiede l’esame degli atti e delle circostanze concrete.

Informazioni e recapiti dello Studio

Avv. Davide Tutino · Studio Legale Tutino · Foro di Catania. Per informazioni sull’assistenza difensiva nei procedimenti penali: 095 9991325, 392 3838383 · davide@tutino.sicilia.it. Sede e informazioni professionali nella pagina dello Studio a Catania.

Revisione giuridica ed editoriale: 11 ottobre 2026.