Un’indagine informatica può utilizzare dati conservati da un fornitore senza che venga sequestrato il computer dell’indagato. Registri di accesso, archivi remoti e altri dati possono essere acquisiti mediante copia. Per la difesa bisogna comprendere quale atto sia stato adottato, quale materiale riguardi e quali garanzie abbiano accompagnato l’acquisizione.
Questo approfondimento riguarda il sequestro probatorio dei dati, soprattutto presso provider e servizi cloud. Il rimedio non si sceglie soltanto leggendo la parola «sequestro»: decreto dell’autorità giudiziaria, iniziativa urgente della polizia giudiziaria e successiva richiesta di restituzione seguono disposizioni differenti.
Decreto, oggetto e necessità per l’accertamento
L’art. 253 c.p.p. prevede un decreto motivato per il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie all’accertamento dei fatti. Per i dati informatici, la difesa verifica quale relazione con l’episodio sia indicata e come siano descritti il servizio, l’account, il periodo e il materiale ricercato. Questi elementi servono a comprendere il provvedimento concreto.
La perquisizione informatica è disciplinata dall’art. 247, comma 1-bis: richiede fondato motivo di ritenere che dati o tracce pertinenti al reato si trovino nel sistema e misure tecniche per conservarli senza alterazione. La ricerca e il successivo vincolo probatorio sono passaggi da distinguere. Una copia acquisita deve essere messa in relazione con l’atto che ne giustifica l’acquisizione.
Traffico, contenuti e dati dell’abbonato
La qualificazione del materiale incide sul titolo dell’acquisizione. L’art. 132 del d.lgs. 196/2003 disciplina i dati di traffico, escludendo i contenuti delle comunicazioni. Il comma 3 richiede autorizzazione del giudice e i presupposti indicati; il comma 3-bis regola l’urgenza. I commi 3-bis.2 e 3-bis.3 distinguono i dati relativi agli abbonati, la cui acquisizione segue la previsione specifica. Un registro informatico non può essere qualificato soltanto in base al suo nome: va esaminato che cosa contenga. Il richiamo all’art. 254-bis non esaurisce questa verifica.
La copia presso il fornitore: art. 254-bis
L’art. 254-bis consente all’autorità giudiziaria, nel sequestro di dati presso fornitori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazioni, di disporre, per esigenze legate alla regolare fornitura dei servizi, l’acquisizione mediante copia su supporto adeguato. La procedura deve assicurare conformità ai dati originali e immodificabilità. Il fornitore deve conservare e proteggere adeguatamente gli originali secondo quanto previsto dalla disposizione.
La difesa esamina la richiesta, la risposta del fornitore e la documentazione del trasferimento. Deve essere chiaro se il materiale consista in registri originali, contenuti dell’account o un’elaborazione prodotta per rispondere alla richiesta. L’acquisizione di una copia non elimina le domande su provenienza, completezza e rapporto con il fatto investigato.
Supporto, duplicato e documentazione delle operazioni
L’art. 260, comma 2, disciplina l’estrazione di copie quando i documenti possono alterarsi o sono di difficile custodia; per dati, informazioni o programmi prescrive supporti idonei e procedure che assicurino conformità e immodificabilità. La presenza di un file nel fascicolo non esaurisce la verifica: sono rilevanti i verbali, l’identificazione del materiale e le operazioni documentate.
Le verifiche tecniche possono distinguere la copia iniziale dalle selezioni utilizzate per l’analisi. Un riepilogo può essere utile, ma non equivale necessariamente a tutto il materiale acquisito. Il difensore valuta se siano accessibili i dati necessari a controllare il risultato e se manchino parti del contesto rilevanti per l’attribuzione o la cronologia.
Iniziativa urgente e convalida
L’art. 352 disciplina, alle condizioni previste, anche perquisizioni urgenti della polizia giudiziaria su sistemi informatici; il verbale è trasmesso senza ritardo e comunque entro quarantotto ore al pubblico ministero, che nelle quarantotto ore successive decide sulla convalida con decreto motivato. L’art. 354 riguarda gli accertamenti urgenti e prevede misure per conservare i dati, impedirne alterazione e accesso e duplicarli ove possibile.
Se la polizia giudiziaria procede a sequestro, l’art. 355 impone di enunciare nel verbale il motivo e consegnarne copia alla persona cui le cose sono state sequestrate. Il verbale va trasmesso al pubblico ministero senza ritardo e comunque entro quarantotto ore. Nelle quarantotto ore successive il pubblico ministero convalida con decreto motivato quando ricorrono i presupposti oppure dispone la restituzione.
Riesame del decreto e della convalida
Contro il decreto di sequestro, l’art. 257 richiama il riesame dell’art. 324 e individua i soggetti legittimati, tra cui l’imputato, la persona cui le cose sono state sequestrate e chi abbia diritto alla restituzione. Il termine è di dieci giorni dall’esecuzione o dalla diversa data di conoscenza prevista dall’art. 324. La richiesta non sospende il provvedimento.
Per il sequestro eseguito dalla polizia giudiziaria, l’art. 355 consente il riesame del decreto di convalida entro dieci giorni dalla notificazione oppure dalla diversa data in cui l’interessato ha conosciuto l’avvenuto sequestro, secondo i soggetti e le modalità indicati. È quindi necessario individuare l’atto effettivamente ricevuto e il momento rilevante. Le verifiche sui dati non devono far perdere attenzione alle scadenze del rimedio.
Restituzione e permanenza delle esigenze probatorie
L’art. 262 prevede la restituzione quando non occorre mantenere il sequestro a fini di prova, anche prima della sentenza, salve le diverse basi che possono giustificare il mantenimento del vincolo. La cessazione di quella necessità va documentata rispetto alle operazioni ancora richieste. Aver ottenuto una copia non determina, in ogni caso, un’automatica restituzione di qualsiasi oggetto o dato.
Durante le indagini, l’art. 263 attribuisce al pubblico ministero la decisione sulla restituzione con decreto motivato; contro il decreto è prevista opposizione al giudice nelle forme dell’art. 127. Questo percorso è distinto dal riesame del sequestro. La difesa verifica quale richiesta sia pertinente alla fase e all’obiettivo: discutere il provvedimento originario o il mantenimento del vincolo.
Quesiti tecnici e limiti delle acquisizioni
Per log e archivi remoti, i quesiti possono riguardare periodo, campi, riferimento temporale, account e rapporto fra dati originali e selezione prodotta. Il consulente tecnico può spiegare se la copia permette il controllo dell’operazione contestata e quali limiti rimangano. Queste osservazioni vanno collegate al fascicolo e alla motivazione dell’atto.
Un’acquisizione presso un provider non deve essere confusa con una generica disponibilità investigativa di tutto ciò che il servizio conserva. Il difensore esamina il titolo, il materiale effettivo e le esigenze probatorie, scegliendo il rimedio previsto per quel provvedimento. La conservazione dei dati disponibili consente una verifica tecnica; alterazioni o nuove operazioni sull’account non ricostruiscono l’acquisizione già compiuta.
Per il quadro generale della materia, il sito contiene anche la guida sull’accesso abusivo a un sistema informatico.
Fonti normative e istituzionali
Codice di procedura penale, articolo 247 — testo vigente all’11 ottobre 2026; Codice di procedura penale, articolo 253 — testo vigente all’11 ottobre 2026; Codice di procedura penale, articolo 254-bis — testo vigente all’11 ottobre 2026; Codice di procedura penale, articolo 257 — testo vigente all’11 ottobre 2026; Codice di procedura penale, articolo 260 — testo vigente all’11 ottobre 2026; Codice di procedura penale, articolo 262 — testo vigente all’11 ottobre 2026; Codice di procedura penale, articolo 263 — testo vigente all’11 ottobre 2026; Codice di procedura penale, articolo 324 — testo vigente all’11 ottobre 2026; Codice di procedura penale, articolo 352 — testo vigente all’11 ottobre 2026; Codice di procedura penale, articolo 354 — testo vigente all’11 ottobre 2026; Codice di procedura penale, articolo 355 — testo vigente all’11 ottobre 2026; Codice in materia di protezione dei dati personali, articolo 132 — testo vigente all’11 ottobre 2026. Fonti consultate il 10 ottobre 2026.
Il contenuto ha finalità informativa. La valutazione della singola posizione richiede l’esame degli atti e delle circostanze concrete.
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Avv. Davide Tutino · Studio Legale Tutino · Foro di Catania. Per informazioni sull’assistenza difensiva nei procedimenti penali: 095 9991325, 392 3838383 · davide@tutino.sicilia.it. Sede e informazioni professionali nella pagina dello Studio a Catania.
Revisione giuridica ed editoriale: 11 ottobre 2026.























































































