Diffamazione su Facebook: la Cassazione annulla la condanna per le critiche sul servizio idrico

Corte suprema di cassazione · Sezione V penale · Commento giurisprudenziale
La sentenza n. 35656/2026 riconosce il diritto di critica nel dibattito sui conguagli idrici: le espressioni erano pertinenti ai fatti e rispettavano la continenza.

Quattro post su Facebook, espressioni denigratorie rivolte all’amministratore di una società di gestione del servizio idrico e una condanna per diffamazione confermata in appello. La Cassazione, Sezione V penale, con la sentenza n. 35656, decisa il 17 settembre 2026 e depositata l’8 ottobre 2026, annulla senza rinvio: le frasi erano scriminate dall’esercizio del diritto di critica. La formula è «perché il fatto non costituisce reato».

Estremi: Corte suprema di cassazione, Sezione V penale, sentenza n. 35656; udienza e decisione 17 settembre 2026; deposito 8 ottobre 2026.

Il caso

La vicenda nasce da un acceso dibattito pubblico sui conguagli regolatori richiesti agli utenti del servizio idrico. L’imputato aveva promosso un’iniziativa pubblica e giudiziaria culminata in un’azione di classe, che aveva coinvolto cittadini e amministrazioni locali.

Nei quattro post contestati aveva criticato l’amministratore unico e legale rappresentante della società, utilizzando, tra le altre, le espressioni «codardo», «ignavo», «coniglio», «venditore di fumo» e «troglodita del diritto, dell’economia e della finanza». Gli era stata inoltre addebitata l’attribuzione di comportamenti intimidatori nei confronti dei sindaci. La contestazione comprendeva le aggravanti dell’attribuzione di un fatto determinato e dell’impiego di un mezzo di pubblicità.

Il Tribunale di Cagliari aveva pronunciato condanna per diffamazione. La Corte d’appello di Cagliari, con sentenza del 12 novembre 2025, aveva confermato la condanna e la provvisionale di € 15.000 in favore della parte civile.

Il ricorso articolava sette motivi. Il primo, il quinto e il sesto contestavano, sotto profili diversi, l’esclusione del diritto di critica e la valutazione delle parole separata dal contesto. Il secondo e il terzo insistevano sulla distinzione tra attribuzione di fatti determinati e giudizi di valore. Il quarto riguardava la provocazione; il settimo la motivazione sulla provvisionale.

La difesa sosteneva che le espressioni dovessero essere lette nel confronto pubblico sui conguagli e in rapporto alle condotte criticate. Il Procuratore generale aveva chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; la parte civile aveva chiesto la conferma della sentenza impugnata.

La questione giuridica

La questione centrale era se il contenuto denigratorio dei post superasse i limiti del diritto di critica oppure fosse giustificato dall’esercizio di quel diritto, ai sensi dell’art. 51, primo comma, c.p. Il nucleo di verità delle notizie e l’interesse pubblico alla loro conoscenza erano già stati riconosciuti dai giudici di merito. Occorreva quindi valutare la pertinenza delle espressioni e la loro continenza, ossia il limite oltre il quale la critica diventa un’aggressione gratuita alla persona.

Una questione specifica riguardava il riferimento alle «minacce ai sindaci»: attribuzione di una condotta penalmente rilevante o valutazione critica della comunicazione inviata dalla società alle amministrazioni locali?

Sul piano processuale, la Corte doveva inoltre verificare se potesse riconoscere direttamente la causa di giustificazione sui fatti già accertati, pronunciando un annullamento senza rinvio.

La decisione

La Cassazione accoglie il ricorso riconoscendo il diritto di critica. La valutazione delle frasi si fonda sulla ricostruzione dei giudici di merito: un dibattito di interesse collettivo sui conguagli idrici, un nucleo fattuale vero e una polemica particolarmente accesa.

Per la Corte, le qualificazioni contestate erano riferite a specifiche condotte dell’amministratore nella vicenda, tra cui il rifiuto del confronto pubblico e l’interpretazione delle norme in materia. Pur aspre e denigratorie, restavano correlate alla manifestazione del dissenso e agli interessi che l’imputato intendeva tutelare. Non trasmodavano, nella valutazione del Collegio, in un attacco personale eccedente i limiti della continenza.

La motivazione richiama una distinzione decisiva: il carattere offensivo delle parole non esclude, da solo, la causa di giustificazione. La verifica della continenza opera proprio rispetto a espressioni delle quali sia stato riconosciuto il contenuto lesivo della reputazione. Occorre stabilire se la loro forma sia adeguata e funzionale alla critica esercitata.

Anche il riferimento alle «minacce ai sindaci» viene letto nel contesto complessivo. La Cassazione lo considera una severa valutazione della comunicazione trasmessa dalla società, ritenuta dall’imputato idonea a esercitare un’indebita pressione sulle amministrazioni comunali. Non vi ravvisa l’attribuzione alla persona offesa di una specifica condotta penalmente rilevante.

Quanto ai poteri del giudice di legittimità, la sentenza richiama l’art. 129, comma 1, c.p.p. e i limiti di cognizione dell’art. 609, comma 2, c.p.p. La Corte verifica la sussistenza della scriminante sulla vicenda già ricostruita in sentenza, senza compiere nuovi accertamenti di fatto.

Il dispositivo annulla senza rinvio la sentenza impugnata «perché il fatto non costituisce reato». La motivazione affronta unitariamente le questioni sul diritto di critica e sulla qualificazione delle espressioni, senza attribuire un esito autonomo a ciascun motivo. Non esamina separatamente la provocazione né i criteri di liquidazione della provvisionale. L’accoglimento del ricorso non può quindi essere presentato come riconoscimento anche di quelle ulteriori censure.

Il commento

Il passaggio più significativo riguarda il rapporto tra l’offensività delle parole e la continenza della critica. Una verifica che si arrestasse al significato denigratorio di una locuzione non risolverebbe la questione della scriminante: dovrebbe ancora stabilire quale funzione quella locuzione assuma nel discorso e rispetto a quali fatti sia stata impiegata.

L’obiezione più forte al riconoscimento del diritto di critica riguarda espressioni come «codardo» o «coniglio», che, considerate isolatamente, possono colpire qualità personali. La risposta della Corte risiede nel collegamento con le specifiche condotte contestate all’amministratore. È questo collegamento, insieme al nucleo fattuale vero, all’interesse pubblico e alla continenza, a sostenere l’annullamento. La sola presenza di una controversia di interesse collettivo non rende lecita ogni invettiva.

La distinzione tra fatti e giudizi di valore va mantenuta anche sul piano della verità. La valutazione critica non richiede la stessa obiettività di una narrazione di cronaca, ma deve muovere da un fondamento fattuale. In questa decisione, quel fondamento non era controverso: la Cassazione precisa che era stato già riconosciuto nei giudizi di merito.

La lettura dell’espressione «minacce ai sindaci» mostra inoltre perché il significato non possa essere ricavato dalla singola parola. La Corte ne individua l’oggetto nella comunicazione della società e ne riconosce la funzione valutativa. La pronuncia non consente di qualificare come semplice opinione qualsiasi accusa di intimidazione: la conclusione dipende dal contenuto e dal contesto del caso esaminato.

Sul piano processuale, l’annullamento senza rinvio deriva dal riconoscimento della causa di giustificazione sui fatti già accertati. La formula «il fatto non costituisce reato» va conservata: la Corte non afferma che i post non siano stati pubblicati o che le espressioni fossero prive di contenuto denigratorio, ma che la condotta fosse giustificata dall’esercizio del diritto di critica.

La decisione riguarda la liceità penale delle espressioni contestate. Non contiene un accertamento sulla legittimità dei conguagli richiesti agli utenti né sull’esito dell’azione di classe.

Per ulteriori letture sul sito, si vedano il contributo sulla qualificazione della diffamazione aggravata tramite Facebook e il commento a un provvedimento di archiviazione del GIP di Catania sul diritto di critica.

Il presente contributo ha finalità informativa e di commento giurisprudenziale. La pubblicazione e il commento del provvedimento non implicano che il procedimento sia stato patrocinato dall’autore o dal suo Studio.

Avv. Davide Tutino

Avvocato penalista del Foro di Catania, patrocinante in Cassazione
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Sentenza integrale in forma omissata

Trascrizione integrale del provvedimento con anonimizzazione dei dati personali e dei riferimenti identificativi indiretti
Riferimenti del provvedimento: Corte suprema di cassazione, Sezione V penale, sentenza n. 35656; decisione 17 settembre 2026; deposito 8 ottobre 2026.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta da:

Dott. MICCOLI Grazia Rosa Anna – Presidente

Dott. MASINI Tiziano – Consigliere

Dott. SESSA Renata – Consigliere

Dott. MELE Maria Elena – Consigliere

Dott. CIRILLO Pierangelo – Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

[OMISSIS] nato a [OMISSIS] il [OMISSIS]

avverso la sentenza del 12/11/2025 della Corte di appello di Cagliari

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Pierangelo Cirillo;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Sansonetti, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso;

udito l’avv. [OMISSIS], per la parte civile, che ha concluso chiedendo di confermare la sentenza impugnata

udito l’avv. [OMISSIS], che ha concluso chiedendo di accogliere il ricorso.

Svolgimento del processo

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 12 novembre 2025 dalla Corte di appello di Cagliari, che – per quanto qui di interesse – ha confermato la sentenza del Tribunale di Cagliari che aveva condannato [OMISSIS] per il reato di diffamazione, commesso in danno di [OMISSIS].

Secondo l’impostazione accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l’imputato avrebbe offeso la reputazione di [OMISSIS], amministratore unico e legale rappresentante della Società “[OMISSIS]” (società che gestisce il servizio idrico integrato della Regione [OMISSIS]), mediante la pubblicazione sulla propria pagina Facebook di quattro post diffusi nei giorni [OMISSIS], attribuendogli, con espressioni denigratorie e gravemente offensive, comportamenti intimidatori nei confronti dei sindaci [OMISSIS] e qualificandolo, tra l’altro, come “codardo”, “ignavo”, “coniglio”, “venditore di fumo” e “troglodita del diritto, dell’economia e della finanza”. L’addebito era aggravato dall’attribuzione di un fatto determinato e dall’utilizzo di un mezzo di pubblicità, costituito dalla diffusione dei messaggi attraverso il social network Facebook.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.

2.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 51 e 595 cod. pen., 21 Cost. e 10 CEDU.

Sostiene che la Corte di appello avrebbe erroneamente escluso la scriminante dell’esercizio del diritto di critica politica. In particolare, lamenta che i giudici di merito abbiano valutato le espressioni contestate in modo atomistico e decontestualizzato, isolandole dal più ampio dibattito pubblico concernente la vicenda dei conguagli regolatori richiesti da “[OMISSIS]” agli utenti, senza considerare che esse si inserivano ” in un confronto pubblico già caratterizzato da dichiarazioni fortemente critiche provenienti dalla controparte” (ossia dai vertici della società). Assume che la continenza espressiva avrebbe dovuto essere apprezzata alla luce del contesto complessivo della comunicazione e della funzione critica del linguaggio impiegato, trattandosi di giudizi di valore formulati nell’ambito di una controversia di rilevante interesse pubblico.

2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 595 cod. pen.

Contesta la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello ha ravvisato l’aggravante dell’attribuzione di un fatto determinato, in relazione alle affermazioni concernenti le asserite “minacce ai sindaci” da parte di [OMISSIS]. Secondo il ricorrente, tale espressione integrava un giudizio di natura politica e una valutazione critica del contenuto della comunicazione inviata da “[OMISSIS] ai sindaci della [OMISSIS], ritenuta idonea a esercitare una pressione sulle amministrazioni locali affinché non aderissero alle iniziative connesse alla class action.

2.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 51 e 595 cod. pen., 21 Cost. e 10 CEDU.

Censura la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello ha qualificato come attribuzioni di fatti determinati espressioni che integrerebbero meri giudizi di valore formulati nell’ambito della critica politica. Assume il ricorrente che locuzioni quali “codardi”, ” ignavi”, “buffoni dell’acqua” e “trogloditi del diritto” costituissero modalità espressive funzionali a rafforzare la critica rivolta all’operato dei vertici di “[OMISSIS]”, in un contesto di rilevante interesse pubblico concernente la gestione del servizio idrico e la vicenda dei conguagli regolatori. Sostiene che la Corte territoriale avrebbe omesso di distinguere tra affermazioni fattuali e giudizi valutativi, attribuendo indebitamente rilevanza diffamatoria a espressioni critiche non suscettibili di verifica probatoria.

2.4. Con un quarto motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 599 cod. pen.

Lamenta che la Corte territoriale abbia escluso la configurabilità della provocazione senza procedere a un’effettiva valutazione del contesto polemico nel quale si collocavano le espressioni contestate. Sostiene il ricorrente che tali dichiarazioni costituivano una reazione alle precedenti esternazioni pubbliche della persona offesa, la quale aveva qualificato il ricorrente come ” irresponsabile” e come “padre dei conguagli regolatori”, nell’ambito di un aspro confronto pubblico concernente la gestione del servizio idrico e la vicenda dei conguagli di “[OMISSIS]”. Deduce che la sentenza impugnata abbia esaminato le singole espressioni in modo avulso dal contesto comunicativo e dialettico complessivo, senza confrontarsi con le specifiche deduzioni difensive relative alle dichiarazioni provenienti dalla persona offesa e senza considerare la natura intrinsecamente polemica del linguaggio utilizzato nei social network.

2.5. Con un quinto motivo, deduce il vizio di motivazione.

Sostiene che la Corte territoriale avrebbe proceduto a una valutazione atomistica delle espressioni contestate, isolando singole parole e locuzioni dal complessivo contesto nel quale esse erano state pronunciate, omettendo di considerare che i messaggi erano inseriti in una sequenza di interventi concernenti la vicenda dei conguagli regolatori di “[OMISSIS]”, oggetto di un ampio dibattito pubblico e di rilevante interesse collettivo. Sostiene che l’esame delle singole espressioni, prescindendo dalla ricostruzione dell’intera vicenda e della dinamica comunicativa nella quale esse si collocavano, abbia determinato una distorsione del loro effettivo significato e della loro funzione critica. Deduce, inoltre, che la Corte territoriale avrebbe omesso il necessario bilanciamento tra tutela della reputazione e libertà di espressione, limitandosi a qualificare come offensive le frasi contestate senza considerare il contesto di interesse pubblico nel quale esse erano state formulate.

2.6. Con un sesto motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale.

Lamenta la contraddittorietà interna della sentenza impugnata, la quale, pur avendo riconosciuto la rilevanza pubblica della vicenda e l’esistenza di un nucleo fattuale veritiero alla base del dibattito concernente i conguagli del servizio idrico, ha nondimeno ritenuto diffamatorie le espressioni utilizzate per criticarla.

2.7. Con un settimo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 185 cod. pen., 1226 e 2043 cod. civ. e 539 cod. proc. pen.

Censura la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello ha confermato la provvisionale di Euro 15.000 in favore della parte civile, senza fornire una motivazione effettiva in ordine alla sussistenza del danno, alla consistenza del pregiudizio lamentato e ai criteri seguiti per la sua quantificazione.

Motivi della decisione

1. Il ricorso deve essere accolto.

2. Va premesso che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la Corte di cassazione può esaminare la frase che si assume lesiva dell’altrui reputazione e l’eventuale sussistenza di una causa di giustificazione, al fine di pronunciare, se del caso, sentenza di annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste o perché il fatto non costituisce reato (vedi Sez. 5, n. 19889 del 17/02/2021, [OMISSIS], non massimata sul punto; Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019, [OMISSIS], Rv. 278145; Sez. 5, n. 48698 del 19/09/2014, [OMISSIS], Rv. 261284; Sez. 5, n. 41869 del 14/02/2013, Rv. 256706; Sez. 5, n. 832 del 21/06/2005, [OMISSIS], Rv 233749).

Come è stato ben chiarito da Sez. 5 n. 7694 del 10/02/2026, [OMISSIS], Rv. 289324, tale principio non tende a derogare, per il reato di diffamazione, alle regole generali che sovrintendono ai compiti della Corte di cassazione e ai limiti del giudizio di legittimità, ma costituisce applicazione della regola di giudizio di cui all’art. 129, comma 1, cod. proc. pen., in forza della quale, in ogni stato e grado del processo, il giudice, che riconosce che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara di ufficio con sentenza.

In sostanza, ” il giudice di legittimità non diventa “giudice del fatto”, né potrebbe esserlo, ma semplicemente opera una verifica sui fatti come accertati dal giudice di merito sulla base delle prove raccolte, per stabilire se, ad esempio, risulti l’insussistenza del fatto, per mancanza dell’elemento materiale, oppure emerga (dalla stessa ricostruzione della vicenda riportata in sentenza) una causa di giustificazione, rispettando pur sempre i limiti di cognizione delineati dall’art. 609, comma 2, cod. proc. pen.”.

3. Nel caso in esame, quanto accertato dai giudici di merito induce questo Collegio a rilevare l’operatività della causa di giustificazione del diritto di critica.

3.1. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, l’imputato avrebbe offeso la reputazione di [OMISSIS], amministratore unico e legale rappresentante della Società “[OMISSIS]” (società che gestisce il servizio idrico integrato della Regione [OMISSIS]), mediante la pubblicazione sulla propria pagina Facebook di quattro post diffusi nei giorni [OMISSIS], attribuendogli, con espressioni denigratorie e gravemente offensive, comportamenti intimidatori nei confronti dei sindaci [OMISSIS] e qualificandolo, tra l’altro, come “codardo”, ” ignavo”, “ciarlatano”, “coniglio”, “venditore di fumo” e “troglodita del diritto, dell’economia e della finanza”.

3.2. Orbene, secondo la giurisprudenza di legittimità, la valenza offensiva di una determinata espressione deve essere riferita al contesto nel quale è stata pronunciata. Occorre, cioè, calibrare la portata di un’espressione al momento e al contesto ambientale e relazionale in cui la stessa viene proferita. Non è, infatti, ammessa una risposta giudiziaria repressiva che estenda la tutela prevista contro la lesione dell’onore o del decoro anche a casi di contestazione dell’operato altrui (Sez. 5, n. 32907 del 30/06/2011, [OMISSIS], in motivazione).

La causa di giustificazione di cui all’art. 51 cod. pen., sub specie dell’esercizio del diritto di critica, ricorre quando i fatti esposti siano veri o quanto meno l’accusatore sia fermamente e incolpevolmente convinto, ancorché errando, della loro veridicità. Il diritto di critica si concretizza in un giudizio valutativo che, postulando l’esistenza del fatto elevato a oggetto o spunto del discorso critico, trova una forma espositiva non ingiustificatamente sovrabbondante rispetto al concetto da esprimere; di conseguenza va esclusa la punibilità di coloriture ed iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o gergale, purché tali modalità espressive siano adeguate e funzionali all’opinione o alla protesta, in correlazione con gli interessi e i valori che si ritengono compromessi (Sez. 1, n. 36045 del 13/06/2014, [OMISSIS], Rv. 261122).

Nell’esercizio del diritto di critica, il rispetto della verità del fatto assume un rilievo più limitato e necessariamente affievolito rispetto al diritto di cronaca, in quanto la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, “ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica” (Sez. 5, n. 25518 del 26/09/2016, [OMISSIS], Rv. 270284).

Nella motivazione della sentenza della quinta sezione n. 36602 del 15/07/2010 ([OMISSIS], Rv. 248432), la Corte di legittimità precisa: “per dirimere le divergenze sulla nozione di “continenza” occorre ricordare che di essa non si può invocare la esclusione sol perché le frasi pronunciate abbiano contenuto lesivo della altrui reputazione”; “trattandosi di elemento costitutivo di una causa di giustificazione che dovrebbe valere a escludere la punibilità del reato di diffamazione, il requisito della continenza evidentemente è chiamato ad operare dopo che è stata accertata la sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato in parola e sul presupposto, quindi, che si è riconosciuto che frasi denigratorie sono state pronunciate”; ” in altri termini, se l’argomento rispetta il criterio della verità del fatto da cui muove la critica e se sussiste l’interesse sociale a conoscerla, è consentita dall’ordinamento la esposizione di opinioni personali lesive della altrui reputazione e, quindi, contenenti la rappresentazione di eventi infamanti, una volta che l’agente si sia affidato ad una esposizione misurata nel linguaggio”.

3.3. Sulla base di queste premesse, non essendo in discussione il nucleo di verità delle notizie né l’interesse pubblico a conoscerle, entrambi riconosciuti dai giudici di merito, è agevole osservare come la condotta dell’imputato sia rimasta entro i limiti dell’esercizio del diritto di critica, sia per i contenuti, strettamente pertinenti all’oggetto della comunicazione, sia per le espressioni utilizzate che rivolgono una critica sì aspra, ma non esorbitante nell’attacco ad hominem, verso il [OMISSIS].

Al riguardo, va ricordato il contesto nel quale si inserivano le condotte contestate, in relazione al quale va considerata la valenza offensiva delle espressioni denigratorie. Ebbene, le dichiarazioni oggetto di contestazione si collocavano nell’ambito di un acceso dibattito pubblico, relativo alla gestione del servizio idrico della Regione [OMISSIS] e, in particolare, alla legittimità dei cosiddetti conguagli regolatori richiesti dalla società “[OMISSIS]” agli utenti (con riferimento al periodo [OMISSIS]), per un importo complessivo di svariati milioni di euro. In relazione a tale vicenda, l’imputato aveva promosso una vasta iniziativa pubblica e giudiziaria culminata nella promozione di un’azione di classe a tutela degli utenti del servizio idrico, che aveva coinvolto molti cittadini e numerose amministrazioni locali. La vicenda aveva dato luogo a un ampio dibattito pubblico connotato da toni particolarmente accesi.

Ebbene, va evidenziato che le espressioni contestate (“codardo”, ” ignavo”, “coniglio”, “venditore di fumo” e “troglodita del diritto, dell’economia e della finanza”) sono tutte riferite a specifiche condotte tenute dal [OMISSIS] nella vicenda in questione: rifiuto del confronto pubblico; errata interpretazione delle norme in materia, ecc. È indubbio che l’imputato abbia fatto ricorso a toni aspri e fortemente polemici, utilizzando un linguaggio figurato ed espressioni dai contenuti denigratori; nondimeno, tali espressioni risultavano strettamente correlate alla manifestazione del dissenso e alla tutela degli interessi e dei valori ritenuti compromessi. Esse, inoltre, si inserivano in un contesto di marcata conflittualità, relativo a vicende di indubbio interesse pubblico, che consentiva il ricorso a espressioni anche aspre e denigratorie, purché contenute entro i limiti della continenza.

Con riferimento, in particolare, alle “minacce ai sindaci” attribuite ad [OMISSIS], va rilevato che l’espressione in questione, letta nel contesto dell’intera vicenda, non risulta volta ad ascrivere alla persona offesa una specifica condotta penalmente rilevante, ma costituiva la manifestazione, in termini volutamente forti, di una severa valutazione critica della comunicazione trasmessa da “[OMISSIS]” ai sindaci della [OMISSIS], considerata dall’imputato idonea a esercitare un’indebita pressione sulle amministrazioni comunali.

Tutte le espressioni in esame, in definitiva, pur presentando un evidente contenuto denigratorio, risultano tuttavia scriminate dall’esercizio del diritto di critica, in quanto muovono da un nucleo di verità di notizie di interesse per la collettività e non trasmodano in forme espressive eccedenti i limiti della continenza.

4. Alla rilevata operatività della causa di giustificazione, consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con la formula “perché il fatto non costituisce reato”.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.

Così deciso in Roma il 17 settembre 2026.

Depositata in Cancelleria l’8 ottobre 2026.