Diffamazione a mezzo Facebook: GIP di Catania dispone l’archiviazione con Ordinanza del 1-2-2024. L’indagato era difeso dell’Avvocato Davide Tutino

Nel contesto attuale, dove i social network fungono da piazze virtuali per lo scambio di opinioni, il caso di (…) emerge come emblematico nella difesa della libertà di espressione. Accusato di diffamazione per un post critico nei confronti della ditta “(…)” su un gruppo Facebook dedicato agli appassionati di (…), (…) ha affrontato un procedimento giudiziario che ha messo in luce la sottile linea di confine tra critica legittima e diffamazione.

Contesto della Vicenda:

(…) si è trovato coinvolto nella qualità di indagato, in un procedimento penale, per aver condiviso un post su Facebook.

Nello specifico, nel gruppo “….”, (…) aveva condiviso una recensione negativa sulla ditta “(…)”, basata sulla sua esperienza personale e su quella di altri utenti, evidenziando problemi e insoddisfazioni.

Il Post Incriminato:

Il post di (…) affermava: “Con (…) siamo in causa almeno 300 persone. Ahimè non c’è serietà, proprio al monte in amministrazione. La proprietà è pessima. Li sconsiglio, sia a (…) che a (…)”. Queste parole scritte sul social network, sono state raccolte dal legale di (…) che sporgeva nei termini di legge, denuncia-querela, che veniva depositata presso la Procura della Repubblica di Catania. Il P.M. a chiusura dell’iter investigativo, notificava all’indagato l’avviso di conclusione delle indagini ex art. 415bis cpp.

La Difesa di (…) con il Patrocinio dell’Avvocato Davide Tutino:

Nel corso dell’interrogatorio, con il patrocinio dell’Avvocato Davide Tutino, l’indagato ha depositato una memoria difensiva dettagliata. Ha precisato che il suo post era l’espressione di una personale esperienza negativa con “….”, sottolineando di non essere l’unico a lamentarsi dei servizi offerti dalla ditta. Ha raccontato di aver acquistato un “…” per (…) euro e di aver affrontato numerosi problemi, culminati in una “…” difettosa e rumorosa, nonostante ripetuti tentativi di assistenza e riparazione.

L’indagato ha fornito i nomi e i contatti di altre persone che hanno condiviso esperienze negative simili con “….”, dimostrando la diffusione del malcontento tra i clienti. Ha inoltre allegato recensioni negative online come ulteriore prova della reputazione discutibile dell’azienda.

La Richiesta di Archiviazione:

Alla luce delle argomentazioni presentate, il Pubblico Ministero, ha riconsiderato la posizione iniziale, richiedendo l’archiviazione del procedimento. La richiesta si basava sull’analisi delle prove e sulla considerazione che le affermazioni dell’indagato, rientrassero nella libertà di manifestazione del pensiero, come garantito dall’art. 21 della Costituzione.

Decisione del GIP:

Il Giudice per le Indagini Preliminari, su richiesta del P.M. e del difensore Avvocato Davide Tutino, ha esaminato gli atti e, considerando il diritto di critica e la continenza delle espressioni usate dall’indagato, ha disposto con Ordinanza del 1-2-2024, l’archiviazione del procedimento.

Il provvedimento del Gip, ha evidenziato che, nonostante i toni forti, le critiche dell’indagato erano basate su fatti reali e non superavano i limiti della legittima espressione di un’opinione.

Conclusioni:

Il caso patrocinato dall’Avvocato Tutino, dimostra che la critica, quando fondata su esperienze personali e espressa senza intenti diffamatori, deve essere protetta come diritto garantito all’individuo. Questa vicenda ribadisce l’importanza di un equilibrio tra la tutela della reputazione e la salvaguardia della libertà di parola, entrambi pilastri di una società democratica e aperta.

Scarica l’ordinanza del GIP di Catania del 1-2-2024:

Per scaricare l’ordinanza di archiviazione in formato PDF, fai click qui.