Tribunale di Genova assolve per tenuità del fatto imputato per porto ingiustificato di coltelli (reato p. e p. dall’art. 4 L. n. 110 del 1975)

Il Tribunale di Genova, con la Sentenza n. 245 del 19 marzo 2024, ha assolto l’imputato dal reato previsto dall’art. 4 L. n. 110 del 1975, applicando il principio di non punibilità per particolare tenuità del fatto. L’imputato, M.E.J., era stato trovato in possesso di due coltelli da cucina, uno nella borsa e l’altro in un borsello sotto il sedile dell’auto, senza un giustificato motivo.

Il Tribunale ha valutato che i coltelli, data la loro collocazione e le circostanze del ritrovamento, non presentavano un rischio immediato, non configurando quindi un’azione di pericolosità tale da superare la soglia di tenuità prevista per l’applicazione dell’articolo 131-bis c.p. La decisione di assoluzione è stata basata sulla valutazione complessiva della condotta dell’imputato, delle sue condizioni personali e delle circostanze del reato, tutte indicanti una limitata pericolosità sociale dell’azione.

L’articolo 131-bis c.p. stabilisce che non è punibile chi ha commesso un reato di particolare tenuità, ossia un reato che per le modalità di esecuzione, per le condizioni personali dell’agente e per il contesto di commissione, è di minima offensività e non ha rilevante pericolosità sociale.

Testo della Sentenza Tribunale Genova, Sez. II, Sent., 19/03/2024, n. 245

*** fonte testo della Sentenza banca dati giuridica One LEGALE consultata il 9/4/24 ***

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI GENOVA

– SECONDA SEZIONE PENALE –

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

Giudice Dr. Alberto BARILARI (G.O.P.)

in data 22 gennaio 2024 in pubblica udienza ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

A seguito di giudizio abbreviato

nei confronti di: M.E.J., nato a G. il (…) ed ivi residente in Via Q. 3/1; elettivamente domiciliato presso il difensore di fiducia Avv. Matteo Carpi del Foro di Genova.

Assistito e difeso dal difensore di fiducia Avv. Matteo Carpi del Foro di Genova (nomina del 31.07.2020, elezione di domicilio del 31.07.2020)

LIBERO – PRESENTE

IMPUTATO

1) del reato p. e p. dall’art. 648 c.p. perché, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquistava o comunque riceveva da ignoti, consapevole della relativa Provenienza illecita, nn 5 lubrificanti Durex e nn. 9 bottigliette di collutorio marca Listerine oggetto di furto commesso da ignoti in Genova in data 26/09/2019 in danno dell’esercizio commerciale “A.S.” punto vendita di Via S. M. nr. 2 Accertato in G., il 26/09/2019

2) del reato p. e p. dall’art. 4 L. n. 110 del 1975 per avere portato fuori della propria abitazione e delle appartenenze di essa, senza giustificato motivo, due coltelli da cucina della lunghezza di cm 20 e lama rispettivamente di cm 10 e 11 detenuti, il primo nella borsa che aveva a tracolla e il secondo all’interno di un borsello posizionato sotto il sedile anteriore lato conducente del suo veicolo trg (…). Accertato in Genova il 26/09/2019

Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. L’imputato M.E.J. è stato citato a giudizio per rispondere dei reati previsti dagli artt. 648 c.p. e 4 L. n. 110 del 1975, per aver acquistato o ricevuto la merce indicata nell’imputazione, provento di furto ai danni dell’esercizio commerciale A.S. sito in G., Via S. M. 2, commesso il 26/9/2019, e per aver portato fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, due coltelli da cucina aventi lama della lunghezza di cm. 10 e 11; fatti accertati in Genova il 26/9/2019.

2. All’udienza di comparizione del 15/12/2023 il difensore dell’imputato non comparso ha depositato richiesta scritta di giudizio abbreviato sottoscritta dall’imputato.

Comparso personalmente all’udienza odierna, l’imputato ha reso spontanee dichiarazioni e il difensore ha depositato relazione del S. ed esibito assegno circolare dell’importo di Euro 50,00 destinato alla persona offesa.

Le parti hanno effettuato la discussione orale, rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe.

3. Dalla lettura della annotazione di servizio allegata alla comunicazione della notizia di reato, utilizzabile per la decisione per il rito prescelto, si apprende che il giorno 26/9/2019, intorno alle ore 9:30, personale della Questura di Genova, in servizio di pattuglia appiedato in Via Pré, procedeva al controllo di un soggetto di giovane età che, alla vista degli agenti, aveva cercato di allontanarsi.

Alla richiesta di mostrare il contenuto della borsa che aveva a tracolla, il ragazzo opponeva un rifiuto, per cui gli agenti procedevano ad effettuare una perquisizione personale.

All’esito della perquisizione veni vano rinvenuti all’interno della borsa un coltello da cucina e numerosi articoli di parafarmacia (n. 5 lubrificanti “Durex” e n. 9 colluttori “Listerine”), unitamente ad uno scontrino rilasciato dal punto vendita A. e S. di Via S. M. 2r alle ore 8:48 del giorno stesso e relativo all’acquisto di un colluttorio “A.E.”.

Il ragazzo non forniva spiegazione della provenienza dell’altra merce trovata in suo possesso.

La perquisizione veniva estesa all’autovettura di proprietà del ragazzo, al cui interno, sotto il sedile del conducente, veniva rinvenuto un borsello nero contenente un altro coltello da cucina.

Gli agenti contattavano quindi la responsabile del negozio A.S., Z.M., che confermava che la merce rinvenuta, del valore complessivo di Euro 78,51, risultava regolarmente inventariata come presente negli scaffali e non venduta.

Il ragazzo veniva identificato nell’odierno imputato attraverso l’esibizione del documento di identità ed il successivo fotosegnalamento.

I due coltelli venivano posti in sequestro e la merce restituita.

All’udienza odierna l’imputato ha ammesso di aver rubato la merce che aveva nella borsa, spiegando che all’epoca dei fatti stava passando un momento difficile dovuto alla tossicodipendenza.

Quanto al possesso dei due coltelli, l’imputato ha dichiarato che gli stessi gli servivano per il lavoro di macellaio che svolgeva a quell’epoca.

L’imputato ha anche dichiarato di aver raccolto la somma di Euro 50,00 da offrire alla persona offesa per il tramite del proprio difensore.

4. Gli elementi che emergono dalla lettura dell’annotazione di servizio inducono ad escludere la qualificazione del fatto contestato come ricettazione al capo 1) dell’imputazione ed a riqualificare il fatto contestato come furto.

Preliminarmente si deve osservare che, per giurisprudenza consolidata, è consentita la qualificazione come furto della condotta avente ad oggetto lo stesso bene del quale sia stata originariamente addebitata la ricettazione: sussiste infatti tra le due condotte una sostanziale immutazione del fatto, costituito nella sua essenzialità dall’acquisizione del possesso di un oggetto sottratto al legittimo proprietario, differenziandosene solo per le modalità dell’acquisizione cfr. Cass. Pen, Sez. V, 24 novembre 2015 n. 12526.

Nel merito, sussistono elementi decisamente gravi, inequivocamente precisi e concordanti, che concorrono tutti a far ritenere senza dubbio accertata la condotta di furto in capo all’odierno imputato.

La dichiarazione confessoria dell’imputato trova certa conferma nelle circostanze riportate nell’annotazione di Polizia, da cui emerge che l’imputato fu fermato alle ore 9:30 e sulla sua persona, oltre alla merce oggetto del furto, fu rinvenuto lo scontrino relativo ad un acquisto effettuato alle ore 8:48 della medesima mattina presso il negozio ove fu commesso il furto.

Deve dunque ritenersi integrata, nei suoi elementi materiale (l’impossessamento della cosa altrui) e soggettivo (il fine di trame profitto, anche solo in termini di utilità), la fattispecie prevista dall’art. 624 c.p. e non invece quella di ricettazione contestata in imputazione.

5. La condizione documentata di tossicodipendenza e la manifestata volontà risarcitoria rappresentano elementi positivamente apprezzabili ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche.

6. Nei fatti accertati deve ritenersi integrata anche la contravvenzione contestata al capo 2) dell’imputazione.

Non vi è dubbio che i due coltelli rinvenuti nel possesso dell’imputato, uno sulla sua persona ed uno sotto il sedile della propria auto, per quanto di piccole dimensioni, sono oggettivamente qualificabili, per le loro caratteristiche (lama affilata e appuntita), come strumenti da punta e da taglio atti ad offendere.

Sussiste, inoltre, l’elemento soggettivo tipico della contravvenzione contestata, rappresentato dalla coscienza e volontà della condotta, desumibile dal fatto che i due coltelli erano custoditi uno all’interno della borsa che l’imputato aveva con sé e l’altro sotto il sedile della propria auto.

Il possesso dei due coltelli non appare giustificato da alcun valido motivo oggettivo.

Il giustificato motivo, la cui sussistenza esclude l’integrazione della fattispecie, rappresenta un elemento materiale e non meramente soggettivo, per cui, anche in presenza di eventuali giustificazioni fomite dal fermato, la giustificazione deve in ogni caso risultare compatibile conia sussistenza di particolari esigenze dell’agente che siano perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite in relazione alle circostanze cfr. Cass, pen., Sez. IV, 6 ottobre 2005 n. 11356.

Nel caso di specie, non emergono dagli atti utilizzabili elementi specifici che facciano ritenere obiettivamente ed in concreto riconducibile il possesso del coltellino da parte dell’imputato ad un giustificato motivo oggettivo, segnatamente a quello genericamente indicato dallo stesso con le dichiarazioni spontanee rese in udienza.

7. Il fatto, per la natura e le dimensioni dei due coltelli, appare senz’altro sussumibile nella fattispecie di lieve entità descritta nella seconda parte del terzo comma dell’art. 4 L. n. 110 del 1975.

8. In relazione al fatto così ricostruito e qualificato, tuttavia, la natura e le dimensioni dei due coltelli (normali coltelli da cucina con lama seghettata di cm. 10) e le modalità della condotta (un coltello era custodito all’interno di una borsa a tracolla e l’altro all’interno di un borsello collocato sotto il sedile dell’auto) mettono in luce una obiettiva esiguità del pericolo, derivante dalla non immediata utilizzabilità degli stessi, per cui si ritiene applicabile la speciale causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis c.p.

La presenza di un solo precedente, sia pure specifico e di non modesta gravita, non risulta di per sé ostativo, non esprimendo un’abitualità della condotta.

9. Per quanto riguarda la determinazione della pena per il reato contestato al capo 1) dell’imputazione, alla luce dei criteri fissati dall’art. 133 c.p., tenuto conto della obiettiva modestia del fatto e della personalità dell’imputato, si ritiene applicabile la pena detentiva nei limiti del minimo edittale, per cui si applica la pena finale di mesi 2 e giorni 20 di reclusione ed Euro 80,00 di multa pena così determinata: pena base mesi 6 di reclusione ed Euro 180,00 di multa, diminuita per effetto delle circostanze attenuanti generiche a mesi 4 di reclusione ed Euro 120,00 di multa, diminuita infine per effetto del rito.

10. Alla luce del contenuto del certificato del Casellario Giudiziale, da cui risulta una precedente condanna a pena superiore ad anni 2 di reclusione, non vi sono le condizioni oggettive per ordinare la sospensione condizionale della pena.

La mancata comparizione dell’imputato al momento della lettura del dispositivo, in assenza del conferimento di specifici poteri al difensore di fiducia, non consente di sostituire la pena detentiva con una pena sostitutiva diversa dalla pena pecuniaria.

P.Q.M.
Visti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p.,

DICHIARA

M.E.J. responsabile del reato ad esso ascritto al capo 1) dell’imputazione, riqualificato il fatto nella diversa fattispecie prevista dall’art. 624 c.p., e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo condanna alla pena finale, operata la riduzione per il rito, di mesi 2 e giorni 20 di reclusione ed Euro 80,00 di multa, nonché al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 131 bis c.p., 442, 530 c.p.p.,

ASSOLVE

M.E.J. dal reato ad esso ascritto al capo 2) dell’imputazione, perché non punibile per particolare tenuità del fatto.

Ordina la confisca e distruzione di quanto in sequestro.

Fissa in giorni settantacinque il termine per il deposito della motivazione.

Conclusione
Così deciso in Genova, il 22 gennaio 2024.

Depositata in Cancelleria il 19 marzo 2024.