Assolto da Reati Edilizi ed Invasione di Edifici dalla Corte d’Appello di Catania: In Primo Grado Era Stato Condannato a 7 Mesi di Reclusione Oltre Sanzioni Accessorie

Massima Sentenza Corte di Appello di Catania, Sez. I Penale, n. 3458/2023

In materia di reati edilizi e di invasione di edifici, la Corte d’Appello di Catania ha stabilito che la mera presenza di opere abusive su un terreno non è sufficiente per configurare la responsabilità penale dell’imputato. È necessario che gli elementi probatori siano tali da stabilire con certezza l’effettiva autoria delle opere da parte dell’imputato. In assenza l’imputato deve essere assolto ‘per non aver commesso il fatto’, con conseguente revoca delle sanzioni accessorie. (Corte di Appello di Catania, Sez. I Penale, n. 3458/2023) “

Massima a cura di DAVIDE TUTINO – AVVOCATO PENALISTA CATANIA

La Corte d’Appello di Catania ha recentemente assolto l’imputato, che era stato precedentemente dichiarato colpevole di una serie di reati edilizi e di invasione di edifici dal Tribunale di Catania. La condanna in primo grado prevedeva una pena di 7 mesi di reclusione, accompagnata da sanzioni accessorie, tra cui l’ordine di demolizione delle opere abusive. L’imputato era stato ritenuto responsabile di aver realizzato opere edili senza le dovute autorizzazioni su un terreno di proprietà dell’Istituto Autonomo Case Popolari di Catania. In aggiunta a ciò, era stato accusato di violare le normative antisismiche, un elemento che aveva ulteriormente aggravato la sua posizione giuridica.

Avverso alla sentenza di condanna in primo grado, il suo difensore, l’Avvocato Davide Tutino, ha proposto appello per i seguenti motivi:

  1. Assoluzione dell’imputato per mancanza di prova;
  2. Eccessività del trattamento sanzionatorio – Riduzione della pena – Concessione delle circostanze attenuanti generiche;
  3. Mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

La Corte d’Appello ha accolto il primo motivo di appello, assorbendo di conseguenza gli altri motivi, e ha riformato la sentenza in primo grado. La Corte ha chiarito che gli elementi a carico dell’imputato non sono sufficienti per stabilire con certezza che egli fosse effettivamente l’autore delle opere abusive. Di conseguenza, l’imputato è stato assolto ‘per non aver commesso il fatto’. Questa decisione ha portato alla revoca delle sanzioni accessorie imposte in primo grado, tra cui il pagamento delle spese processuali e il risarcimento del danno

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