Indagato per accesso abusivo al profilo Instagram dell’ex fidanzata: il GIP di Catania dispone l’archiviazione per particolare tenuità del fatto. Indagato difeso dall’Avvocato Davide Tutino del Foro di Catania

Il caso qui riportato (GIP Catania, 22/2/2024, decreto di archiviazione) si riferisce ad un procedimento penale originato dalla querela di (…) contro ignoti, successivamente indirizzata verso l’ex fidanzato (…), per sospetto accesso abusivo al suo profilo Instagram. La persona offesa, aveva notato attività sospette sul suo account, quali messaggi visualizzati senza il suo intervento, nonostante avesse cambiato password e attivato ulteriori misure di sicurezza. Il sospetto si era acuito con la segnalazione di un tentativo di accesso dalla città ove l’indagato risiedeva. Dalle indagini, condotte mediante l’acquisizione di dati telematici dalle principali compagnie telefoniche, sono emersi accessi all’account attribuibili all’indagato e ad altre persone a lui vicine.

Per questa ragione, il P.M. procedente ha notificato all’indagato l’avviso di conclusione delle indagini, contestandogli la violazione dell’articolo 615-ter del codice penale, che stabilisce:

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.La pena è aumentata (reclusione da uno a cinque anni) nei casi in cui:il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, mediante abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, oppure da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o mediante abuso della qualità di operatore del sistema;
il fatto è commesso con uso di violenza sulle cose o sulle persone, o in stato di evidente armamento;
dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema, l’interruzione totale o parziale del suo funzionamento, oppure la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.
Quando i fatti di cui ai commi primo e secondo concernono sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all’ordine pubblico, alla sicurezza pubblica, alla sanità, alla protezione civile, o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.Nel caso previsto dal primo comma, il delitto è perseguibile a querela della persona offesa; negli altri casi, la procedura si avvia d’ufficio“.

A questo punto l’indagato, per il tramite del suo difensore Avvocato Davide Tutino, depositava memoria difensiva. L’indagato dunque evidenziava che gli accessi fossero involontari, legati alla sincronizzazione dei suoi dispositivi con l’account Facebook connesso all’Instagram della Persona Offesa, rimasto memorizzato sui dispositivi comuni durante la loro precedente convivenza.

Sulla base di questi elementi, il P.M. , Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, Dott.ssa Anna Trinchillo, chiedeva l’archiviazione del procedimento, sostenendo che la condotta dell’indagato potesse rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 131-bis c.p., relativo alla particolare tenuità del fatto. In particolare, si evidenziava che, nonostante gli accessi non autorizzati, la riservatezza informatica della persona offesa era sostanzialmente preservata, in assenza di prove di azioni offensive o escludenti da parte dell’indagato sul profilo Instagram.

Il GIP di Catania, Sebastiano Di Giacomo Barbagallo, accogliendo la richiesta di archiviazione, ha sottolineato l’adeguatezza della valutazione effettuata dal P.M., concludendo per la non punibilità dell’indagato ai sensi dell’articolo 131-bis c.p.

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