Massima TRIBUNALE DI CATANIA, SENT. 5.10.2023, N. 5342/2023
“La mera reiterazione di condotte moleste come telefonate e messaggi, in assenza di un effettivo turbamento psicologico della vittima, non configura il reato di stalking ai sensi dell’art. 612-bis c.p.. (TRIBUNALE DI CATANIA, SENT. 5.10.2023, N. 5342/2023) “
Il fatto, l’imputazione di stalking, atti persecutori , art. 612-bis del codice penale
Le motivazioni della Sentenza di assoluzione per il reato di stalking
- Mancanza di Prova di Turbamento Psicologico: La persona offesa non ha manifestato un turbamento psicologico significativo a causa delle azioni dell’imputato.
- Assenza di Modifiche nelle Abitudini di Vita: Nonostante le condotte dell’imputato, la vita quotidiana della persona offesa non ha subito cambiamenti rilevanti.
- Cessazione delle Condotte Moleste: Le azioni dell’imputato sono terminate con l’inizio di una nuova relazione sentimentale della persona offesa.
- Interpretazione del Comportamento dell’Imputato: Le azioni dell’imputato, sono state interpretate dal Giudicante, come il tentativo di riprendere un rapporto affettivo, piuttosto che come un comportamento vessatorio.
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