Liquidazione degli Onorari del Difensore d’Ufficio Post Morte dell’Imputato: Applicazione Estensiva della Normativa per Difensori di Persone Irreperibili ai Sensi dell’Art. 116 D.P.R. 115/2002

Caso: Corte di Appello di Catania – Procedimento R.G.C.A. n. 365/2019, Sentenza del 30.5.2019

Argomento: Liquidazione degli Onorari del Difensore d’Ufficio Post Morte dell’Imputato

In caso di morte dell’assistito, il difensore d’ufficio, nominato ai sensi dell’art. 97 comma VI c.p.p., e che ha svolto attività legali post mortem, ha diritto alla liquidazione dei propri onorari ai sensi dell’art. 116 del D.P.R. 115/2002. Tale diritto sussiste senza l’obbligo di dimostrare l’infruttuoso tentativo di recupero dei crediti professionali nei confronti degli eredi dell’assistito deceduto. La Corte di Appello di Catania, con Sentenza del 30.5.2019 (dep. 5.6.2019), ha riconosciuto questa prerogativa, equiparando la morte dell’assistito all’irreperibilità ai fini della liquidazione dei compensi, in linea con la disciplina prevista per i difensori d’ufficio di persona irreperibile, nonostante l’opposizione del Procura Generale. Il ricorso del P.G. contro tale decisione è stato rigettato, confermando il diritto alla liquidazione del compenso anche in assenza di prova del tentativo di recupero del credito dagli eredi, in conformità con la Cassazione penale n. 29235/2018 e Cassazione civile n. 1749/2018.

Per scaricare la Sentenza della Corte di Appello di Catania, fai click qui