Calunnia: riformata in appello la sentenza di condanna per intervenuta prescrizione. Imputato difeso dall’Avvocato Davide Tutino

Catania, 13 marzo 2023 – La Corte di Appello di Catania, con la Sentenza n. 1260/2023, ha dichiarato improcedibile il reato per intervenuta prescrizione, ribaltando così la sentenza di primo grado che aveva condannato l’imputato ad un anno di reclusione, oltre alle spese processuali, con pena sospesa.

Il caso risale al 28 agosto 2015, quando l’imputato, secondo la ricostruzione operata dalla Procura, consapevole dell’innocenza della persona offesa, lo accusava falsamente di furto aggravato in concorso della propria autovettura, lasciata in sosta sulla pubblica via. La denuncia era stata formalmente sporta presso l’Ufficio denunce dell’U.P.G.S.P. della Questura di Catania e diretta alla competente autorità giudiziaria.

In primo grado, l’imputato era stato ritenuto colpevole del reato previsto e punito dall’art. 368 del codice penale. Tuttavia, avverso la suddetta sentenza, l’imputato, tramite il suo difensore di fiducia, l’Avvocato Davide Tutino del Foro di Catania, aveva proposto appello, chiedendo una pronuncia assolutoria e, in subordine, la mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario.

Nel corso del giudizio di appello, è emerso che il reato risulta commesso in data 28.08.2015 e che, nelle more del giudizio, è decorso il termine massimo di prescrizione pari a sette anni e sei mesi. Si tratta, infatti, di un reato punibile con la pena della reclusione non superiore a sei anni, per cui il termine prescrizionale è di sei anni, aumentato di un anno e sei mesi a seguito dell’interruzione del termine prescrizionale.

La Corte di Appello, su richiesta del difensore, ha quindi dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato, in quanto il reato a lui ascritto è estinto per maturata prescrizione.

Per scaricare la Sentenza della Corte di Appello di Catania n. 1260/2023, in formato PDF, fai click qui.