Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 734 bis codice penale – Divulgazione delle generalità o dell’immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale

Articolo 734 bis codice penale – Divulgazione delle generalità o dell’immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale

L’articolo 734 bis del codice penale italiano tutela la privacy delle vittime di violenza sessuale, impedendo la divulgazione non autorizzata delle loro generalità o immagini. Questa disposizione riconosce l’importanza di proteggere la dignità e l’integrità delle vittime, evitando ulteriori traumi o stigmatizzazioni. La dottrina sottolinea l’importanza di questa norma, evidenziando la necessità di garantire la riservatezza delle vittime in un contesto mediatico sempre più invasivo.

Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 734 bis – Divulgazione delle generalità o dell’immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale

Essere indagato per questo reato significa essere sospettati di aver divulgato, senza consenso, le generalità o l’immagine di una vittima di violenza sessuale. Ecco alcuni esempi di condotte che potrebbero costituire reato ai sensi dell’articolo 734 bis del codice penale:

  • Condividere su un social network l’immagine di una vittima di violenza sessuale senza il suo consenso.
  • Pubblicare su un giornale le generalità di una vittima di violenza sessuale senza autorizzazione.
  • Diffondere in televisione un’intervista con una vittima di violenza sessuale, senza oscurare il suo volto o alterare la sua voce.
  • Condividere in un gruppo WhatsApp dettagli personali di una vittima di atti di violenza sessuale.
  • Postare su un blog o un forum l’identità di una vittima di violenza sessuale senza il suo consenso.
  • Diffondere volantini o manifesti con l’immagine di una vittima di violenza sessuale senza autorizzazione.

Quanto durano le indagini per il reato di cui all’articolo 734 bis codice penale – Divulgazione delle generalità o dell’immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale

Il legislatore ha fissato i termini di durata delle indagini in 1 anno, che decorrono dalla annotazione nel registro del reato. Il termine è di 1 anno e 6 mesi per ipotesi delittuose di particolare gravità. Il termine è di 6 mesi, per le contravvenzioni. Trascorsi questi termini, al P.M. è riconosciuto un ulteriore lasso di tempo per ponderare la propria decisione.

Pena prevista per il reato di cui all’articolo 734 bis – Divulgazione delle generalità o dell’immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale e note procedurali

La pena prevista per questo reato è l’arresto da tre a sei mesi.

Testo dell’articolo 734 bis del codice penale

Chiunque, nei casi di delitti previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600 quater1, 600 quinquies 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, divulghi, anche attraverso mezzi di comunicazione di massa, le generalità o l’immagine della persona offesa senza il suo consenso, è punito con l’arresto da tre a sei mesi.

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Se sei indagato o accusato per il reato previsto dall’articolo 734 bis del codice penale, rubricato “Divulgazione delle generalità o dell’immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale”, e hai bisogno di una consulenza legale su questo argomento, puoi inviare una email a davide@tutino.sicilia.it o chiamare lo studio legale al numero 0959991325 o al mobile 3923838383. In alternativa, puoi contattare l’Avvocato Davide Tutino anche mezzo Whatsapp:Logo WhatsApp