Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 612 ter – Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti

Articolo 612 ter – Diffusione Illecita di Immagini o Video Sessualmente Espliciti

L’articolo 612 ter del Codice Penale si riferisce alla diffusione illecita di immagini o video a contenuto sessualmente esplicito. Questa disposizione mira a proteggere l’integrità e la privacy delle persone rappresentate in tali materiali. La dottrina giuridica sottolinea l’importanza di questa norma, poiché mira a garantire la sicurezza e il benessere delle vittime.

Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 612 ter – Diffusione Illecita di Immagini o Video Sessualmente Espliciti

Essere indagato per il reato previsto dall’articolo 612 ter significa essere sospettati di aver diffuso immagini o video a contenuto sessualmente esplicito senza il consenso delle persone rappresentate. L’indagato, in questa fase, non è ancora formalmente accusato, ma è oggetto di indagini preliminari volte a verificare la fondatezza dei sospetti. Se si è indagati per questo reato, si deve rispondere dinnanzi all’Autorità Giudiziaria.

Esempi di condotte per il reato di cui all’articolo 612 ter – Diffusione Illecita di Immagini o Video Sessualmente Espliciti:

  • Condividere immagini o video a contenuto sessuale di un’ex partner senza il suo consenso.
  • Pubblicare immagini o video a contenuto sessuale su un sito web senza il consenso delle persone rappresentate.
  • Inviare immagini o video a contenuto sessuale a terze parti senza il consenso delle persone rappresentate.
  • Utilizzare immagini o video a contenuto sessuale per ricattare la persona rappresentata.
  • Diffondere immagini o video a contenuto sessuale attraverso social media senza il consenso delle persone rappresentate.
  • Condividere immagini o video a contenuto sessuale in un gruppo di messaggistica senza il consenso delle persone rappresentate.

Quanto durano le indagini per il reato di cui all’articolo 612 ter – Diffusione Illecita di Immagini o Video Sessualmente Espliciti

Il legislatore, con la recente riforma c.d. Cartabia, ha fissato i termini di durata delle indagini in 1 anno, che decorrono dalla annotazione nel registro del reato. Il termine è di 1 anno e 6 mesi per ipotesi delittuose di particolare gravità. Il termine è di 6 mesi, per le contravvenzioni. Trascorsi questi termini, al P.M. è riconosciuto un ulteriore lasso di tempo (il c.d. termine di riflessione) per ponderare la propria decisione. Prima della scadenza del termine, il PM, quando le indagini si rivelino “complesse”, può fare richiesta di proroga al GIP indicandone i motivi. Tale richiesta deve essere notificata dal GIP ai potenziali contro-interessati (indagatopersona offesa), i quali possono controdedurre presentando memorie. La notifica non è necessaria quando si tratta di gravi reati specificamente previsti dal codice. Se il GIP non è convinto dell’accoglibilità della richiesta del PM, instaura un pieno contraddittorio convocando gli interessati in un’apposita udienza in camera di consiglio. In questa udienza deciderà:

  1. per la concessione della proroga, autorizzando il prosieguo delle indagini
  2. il diniego della proroga, imponendo al PM di richiedere l’archiviazione o esercitare l’azione penale.

È possibile una sola proroga delle indagini per un tempo non superiore a sei mesi. Se l’attività investigativa è proseguita oltre il termine massimo, gli atti sono inutilizzabili. Ai sensi dell’art. 413-bis c.p.p., il P.M. se non vuole chiedere l’archiviazione, dà inizio all’azione penale: con richiesta di rinvio a giudizio o formulando l’imputazione nei casi di giudizio direttissimo, giudizio immediato.

Pena prevista per il reato di cui all’articolo 612 ter – Diffusione Illecita di Immagini o Video Sessualmente Espliciti e note procedurali.

La pena prevista per il reato di cui all’articolo 612 ter è la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000 per chi diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito senza il consenso delle persone rappresentate.
NOTE PROCEDURALI:

  • Arresto: facoltativo in flagranza (381 c.p.p.).
  • Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
  • Misure cautelari personali: consentite (280, 287 c.p.p.).
  • Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.).
  • Procedibilità: primo, secondo e terzo comma a querela della persona offesa (336 c.p.p.); quarto comma e quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio, d’ufficio (50 c.p.p.).

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