Furto ENEL: riformata in appello la sentenza di condanna per mancanza della querela. Imputato difeso dall’Avvocato Davide Tutino del Foro di Catania

Catania, 31 Ottobre 2023 – La Corte di Appello di Catania, con la Sentenza n. 4863/2023, ha riformato una sentenza di primo grado che condannava l’imputato per il reato di furto aggravato di energia elettrica dall’Enel, dichiarando il “non doversi procedere” per mancanza della querela. La difesa era stata affidata all’Avvocato Davide Tutino del Foro di Catania.

Il Caso

L’imputato, identificato come G.C., era stato accusato di aver commesso il reato di furto aggravato di energia elettrica, ai sensi degli articoli 624 e 625, commi 2 e 7, del codice penale. Era stato incolpato di aver collegato abusivamente l’impianto di un immobile di sua disponibilità alla rete Enel, sottraendo così energia elettrica. Il fatto era stato accertato il 5 maggio 2014.

La Sentenza di Primo Grado

Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, aveva condannato l’imputato a otto mesi di reclusione e una multa di 400 euro, ritenendo provata la sussistenza degli elementi costitutivi del reato. Il giudice di primo grado, ricorrendone i presupposti, aveva concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena.

L’Appello

L’Avvocato Davide Tutino aveva presentato un atto di appello articolato su due punti fondamentali: la mancanza di prove sufficienti per stabilire la responsabilità dell’imputata e l’eccessività del trattamento sanzionatorio. L’Avvocato Tutino aveva sottolineato l’assenza di ulteriori accertamenti che potessero confermare l’effettiva responsabilità dell’imputata e aveva sollevato dubbi sulla procedura di accertamento adottata dall’Enel.

La Sentenza di Appello

La Corte di Appello di Catania ha accolto l’appello, riformando la sentenza di primo grado. La Corte ha fatto riferimento alla recente Riforma della giustizia penale, nota come Riforma Cartabia, che ha introdotto nuove ipotesi di reati procedibili a querela. In applicazione di questa riforma, la Corte ha dichiarato il procedimento “improcedibile per difetto di querela”, in quanto non era stata presentata alcuna denuncia-querela da parte della persona offesa, in questo caso l’Enel.

Scarica la Sentenza della Corte di Appello di Catania, Sezione 1 n. 4863 del 2023 in formato PDF

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