Procedimento archiviato per Tenuità del Fatto in Caso di Omissione di Comunicazione al Reddito di Cittadinanza (Art. 7, DL 28/2019) , indagata difesa dall’Avvocato Davide Tutino del Foro di Catania

L’indagata veniva raggiunta da avviso di conclusioni delle indagini preliminari ai sensi dell’articolo 415bis c.p.p., per una presunta violazione dell’articolo 7, comma 2, del Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 26 del 28 marzo 2019, concernente il Reddito di Cittadinanza. La difesa dell’indagata è stata affidata all’Avvocato Davide Tutino. A seguito delle memorie difensive, il P.M. titolare dell’indagine, Dott.ssa Valentina Margio, in collaborazione con il V.P.O. Dott. Orazio Blanco, ha proposto una richiesta di archiviazione per speciale tenuità del fatto, successivamente confermata dal GIP Dott.ssa Giuseppina Montuori.

La normativa contestata regola l’erogazione e la gestione del Reddito di Cittadinanza, imponendo agli aventi diritto l’obbligo di comunicare tempestivamente all’INPS eventuali variazioni della situazione reddituale del nucleo familiare. La violazione di tale obbligo può configurare un illecito amministrativo e, a seconda delle circostanze, può assumere rilevanza penale. Nel caso specifico, l’indagata è stata accusata di aver omesso di comunicare l’attività lavorativa a tempo determinato della convivente, influenzando così sull’importo del beneficio economico percepito.

La difesa ha sostenuto che l’omissione dell’indagata non fosse frutto di dolo, ma di una mancanza di comprensione dei doveri imposti dalla norma in questione, negando quindi l’elemento psicologico del reato. Inoltre, l’indagata ha prodotto nella sua memoria difensiva la prova dell’avvenuto rimborso delle somme indebitamente percepite, elemento che ha contribuito a dimostrare la sua buona fede.

La richiesta di archiviazione del P.M. si è basata sull’applicazione dell’articolo 131-bis del Codice Penale, che prevede la non punibilità per particolare tenuità del fatto. Tale disposizione, introdotta per conferire maggiore flessibilità al sistema penale, permette di escludere la punibilità di un reato quando questo presenta caratteristiche di minore allarme sociale, tenendo conto delle modalità della condotta, dell’esiguità del danno o del pericolo causato e della condotta post-delittuosa dell’imputato.

La decisione del GIP di archiviare il procedimento riflette un’interpretazione della legge che considera le circostanze specifiche del caso e la personalità dell’indagato, un approccio che bilancia la necessità di tutelare l’ordine pubblico con la valutazione equa e umana delle singole situazioni, essenziale in un sistema giuridico che aspira a una giustizia non solo formale, ma sostanziale.

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