Offese e minacce agli agenti: il Tribunale di Genova esclude oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale

Tribunale di Genova · Sezione I · Commento giurisprudenziale
Il Tribunale non ha ritenuto provato che almeno due terzi potessero udire le offese. Ha inoltre escluso che le minacce fossero dirette a ostacolare la perquisizione, riconducendole alla protesta per un precedente rapporto disciplinare.

Un detenuto era stato chiamato a rispondere dei reati di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale per due episodi che avevano coinvolto agenti della Polizia Penitenziaria. Con la sentenza n. 2431, depositata il 21 settembre 2026, il Tribunale di Genova lo ha assolto dal reato di oltraggio perché il fatto non sussiste. Il fatto contestato come resistenza è stato invece riqualificato nel reato di minaccia aggravata, per il quale il giudice ha dichiarato non doversi procedere in assenza di querela.

Estremi: Tribunale di Genova, Sezione I, in composizione monocratica, sentenza n. 2431. Decisione del 23 giugno 2026; deposito del 21 settembre 2026.

Il caso: le offese agli agenti e le minacce del giorno successivo

I fatti risalgono al 20 e al 21 gennaio 2021 e si sono verificati all’interno di un istituto penitenziario. Nel primo episodio, secondo quanto riferito dagli agenti in dibattimento, il detenuto si era rivolto loro con espressioni offensive nei pressi del box di servizio. Per tale condotta gli era stato contestato il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, previsto dall’art. 341-bis c.p.

Quanto alla presenza di altre persone, uno degli agenti aveva dichiarato che, al momento delle offese, davanti al box si trovavano soltanto lui, il collega e l’imputato. Aveva aggiunto che altri detenuti avrebbero potuto essere nei corridoi o negli spazi comuni, senza precisare chi fosse effettivamente presente e dove si trovasse. L’altro agente aveva invece ricordato che alcuni detenuti nell’area passeggio si erano accorti dell’agitazione e avevano cercato di calmare l’interessato.

Per l’accaduto era stata redatta una relazione disciplinare. Il giorno dopo, secondo le testimonianze riportate nella sentenza, il detenuto aveva rivolto agli agenti minacce riferite proprio a quel rapporto. Una delle frasi ricordate era: «Mi hai fatto rapporto, con te la storia non finisce qua».

L’accusa aveva qualificato il secondo episodio come resistenza a pubblico ufficiale, sostenendo che le minacce fossero state usate per opporsi alla perquisizione della cella. Nel corso dell’esame, tuttavia, uno degli agenti aveva precisato che l’imputato non si era opposto alla perquisizione e che questa si era svolta regolarmente.

La questione giuridica: che cosa occorreva provare per ciascun reato

Per il capo relativo all’oltraggio, il Tribunale doveva verificare un requisito ulteriore rispetto al contenuto offensivo delle parole. L’art. 341-bis, primo comma, c.p. richiede, tra gli elementi costitutivi del reato, che l’offesa sia arrecata in presenza di più persone. Secondo l’interpretazione seguita dal giudice, occorreva dunque accertare che almeno due soggetti estranei ai fatti fossero presenti e potessero udire le espressioni rivolte agli agenti.

Per il capo relativo alla resistenza, il problema riguardava invece lo scopo delle minacce. L’art. 337, primo comma, c.p. richiede che la violenza o la minaccia siano usate per opporsi al pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio. Era quindi necessario stabilire se il detenuto intendesse ostacolare la perquisizione oppure reagisse al rapporto disciplinare del giorno precedente.

La decisione del Tribunale di Genova

L’assoluzione dal reato di oltraggio

Il Tribunale ha riconosciuto che le frasi pronunciate avevano contenuto offensivo. Ha però ritenuto che le testimonianze non consentissero di accertare la presenza di almeno due terzi in condizione di udirle.

Il riferimento a possibili presenze nei corridoi non chiariva chi si trovasse nei pressi del box. Anche il racconto dell’intervento dei detenuti nell’area passeggio lasciava indeterminate la loro posizione rispetto agli agenti e la possibilità di ascoltare le offese nel momento in cui erano state pronunciate.

È questa insufficienza della prova, relativa a un elemento costitutivo del reato, ad avere determinato l’assoluzione. Il giudice ha applicato l’art. 530, comma 2, c.p.p. e ha assolto l’imputato perché il fatto non sussiste.

Le minacce non erano dirette a impedire la perquisizione

Le minacce del giorno successivo sono state valutate separatamente. Il Tribunale ne ha riconosciuto il carattere intimidatorio, ma ha escluso che fossero finalizzate a impedire o intralciare la perquisizione.

Il riferimento al rapporto disciplinare, contenuto nelle stesse espressioni attribuite all’imputato, trovava riscontro nelle spiegazioni degli agenti. Secondo la ricostruzione accolta dal giudice, il detenuto stava reagendo a un’iniziativa già assunta nei suoi confronti, non cercando di fermare l’attività in corso. Mancava, dunque, la finalità di opposizione all’atto d’ufficio richiesta per il reato di resistenza.

La riqualificazione del fatto e il difetto di querela

Esclusa la resistenza, il giudice ha attribuito al fatto una diversa qualificazione giuridica, come richiesto dalle parti. La condotta è stata ricondotta al reato di minaccia di cui all’art. 612 c.p., con l’aggravante prevista dall’art. 61, n. 10, c.p.

Il Tribunale ha ritenuto che, per il reato così qualificato, fosse necessaria la querela e ha dato atto che non era stata presentata. Ha quindi dichiarato non doversi procedere per difetto di querela, ai sensi dell’art. 529 c.p.p.

Per il secondo episodio, pertanto, il giudice non ha pronunciato un’assoluzione per insussistenza delle minacce. Ha escluso il reato di resistenza e, dopo avere riqualificato il fatto, ha rilevato la mancanza della condizione necessaria per procedere.

Il commento: perché il contesto delle parole è decisivo

La sentenza mostra come il contenuto offensivo o intimidatorio delle parole debba essere valutato insieme alle circostanze in cui esse vengono pronunciate. In questa vicenda, il Tribunale ha riconosciuto tanto le offese quanto le minacce, ma ha escluso che ricorressero tutti gli elementi dei due reati originariamente contestati.

Per l’oltraggio, il riferimento alla presenza di detenuti nell’area passeggio non è stato considerato sufficiente. Il problema non era stabilire se altre persone si trovassero genericamente nell’istituto, ma se almeno due terzi fossero presenti in condizioni tali da poter udire le offese. L’assoluzione dipende da questa lacuna probatoria: il contenuto offensivo delle espressioni era stato espressamente riconosciuto dal giudice.

Per la resistenza, la motivazione non si limita a osservare che la perquisizione era stata portata a termine. Il giudice considera anche il contenuto delle minacce e le dichiarazioni degli agenti, che le avevano ricondotte alla protesta per il rapporto disciplinare già redatto. È sulla base di questi elementi che esclude la finalità di ostacolare l’attività in corso.

La distinzione è concreta: pronunciare una minaccia durante una perquisizione non equivale, di per sé, a usare quella minaccia per impedirla. Il momento della condotta e il suo scopo sono due aspetti diversi, che la sentenza esamina separatamente. Nel caso deciso, questa verifica ha condotto alla riqualificazione del fatto e alla successiva dichiarazione di non doversi procedere per mancanza di querela.

Per approfondire il tema della prova: la distinzione tra congettura e massima di esperienza. Sulla fase iniziale del procedimento: cosa fare se hai scoperto di essere indagato per un reato.

Il presente contributo ha finalità informativa e di commento giurisprudenziale. La pubblicazione e il commento del provvedimento non implicano che il procedimento sia stato patrocinato dall’autore o dal suo Studio.

Avv. Davide Tutino

Avvocato penalista del Foro di Catania, patrocinante in Cassazione
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Sentenza integrale in forma omissata

Trascrizione integrale del provvedimento con anonimizzazione dei dati personali.
Riferimenti del provvedimento: Tribunale di Genova, Sezione I, in composizione monocratica, sentenza n. 2431. Decisione: 23 giugno 2026. Deposito: 21 settembre 2026.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI GENOVA

– SEZIONE PRIMA –

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

Giudice Onorario – D.ssa Elisabetta Rizzo

All’udienza del 23.6.2026 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

Nei confronti di:

[OMISSIS], nato in [OMISSIS] il [OMISSIS],

Assistito e difeso dall’avv. [OMISSIS] del Foro di [OMISSIS], presso il cui Studio è elettivamente domiciliato

(Nomina ed elezione di domicilio come da verbale di identificazione della Polizia Penitenziaria di [OMISSIS] in data [OMISSIS]) attualmente detenuto p.a.c. presso la Casa Circondariale di [OMISSIS],

DETENUTO P.A.C. PRESENTE

IMPUTATO

A) del reato di cui all’art. 341 bis c.p., perché, in luogo pubblico, in particolare, presso la Casa Circondariale di [OMISSIS], in presenza di più persone, presentandosi davanti al box agenti, iniziava ad inveire contro l’agente [OMISSIS], in servizio presso la Polizia Penitenziaria, urlando contro lo stesso le seguenti parole: ” sei una faccia di cazzo, non ti avvicinare, siete delle teste di cazzo”

In [OMISSIS], il 20.01.2021

B) del reato di cui all’art. 337 del c.p., perché, detenuto presso la Casa Circondariale di [OMISSIS], usava minaccia nei confronti degli agenti [OMISSIS] e [OMISSIS], pubblici ufficiali in servizio presso la Polizia Penitenziaria, per opporsi ad un atto del loro ufficio, in particolare durante una perquisizione ordinaria presso la camera detentiva del predetto detenuto, quest’ultimo si avvicinava con fare aggressivo all’agente [OMISSIS] rivolgendogli le seguenti frasi: “mi hai fatto rapporto… questa storia non finisce qui, appena mi aprite ti faccio vedere io quello che succede”, successivamente, minacciava anche l’agente [OMISSIS] dicendogli : ” anche con te questa storia non finisce qui”

In [OMISSIS], il 21.01.2021

Con la recidiva reiterata infraquinquennale.

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con decreto di citazione regolarmente notificato [OMISSIS] è stato chiamato davanti a questo Tribunale per rispondere dei reati di cui in epigrafe.

Il processo veniva chiamato all’udienza predibattimentale del 23/5/25, tenutasi davanti al dott. B., e rinviato a questo giudice per la prosecuzione dibattimentale.

Ammesse le prove orali e documentali richieste dalle parti, venivano sentite il teste Assistente della Polizia Penitenziaria [OMISSIS] (udienza del 2/2/26) e Assistente Capo della Polizia Penitenziaria [OMISSIS] (udienza del 4/5/26). All’udienza del 4/5/26, le parti concludevano come da verbale.

All’udienza del 23/6/26, in assenza di repliche, il Giudice dava lettura del dispositivo, riservando i motivi della decisione.

In fatto

Il teste Ass. [OMISSIS] ha riferito che il 20/1/21 stava effettuando il giro di conta delle celle presso la Casa Circondariale di [OMISSIS] dove era detenuto l’odierno imputato [OMISSIS]. Subito dopo l’apertura della cella, [OMISSIS] gli si era avvicinato chiedendogli di poter parlare con il personale della Sorveglianza.

La richiesta era stata accolta, anche considerato che l’imputato aveva sino ad allora avuto un atteggiamento rispettoso e corretto, e l’imputato si era recato nell’ufficio della Sorveglianza. Quando era rientrato in sezione dal colloquio, [OMISSIS] appariva agitato e aveva profferito nei loro confronti anche delle frasi offensive (“teste di cazzo”). Il teste ha tuttavia precisato di avere percepito tali frasi non come un attacco personale diretto, bensì come una manifestazione generica di rabbia e disagio (“secondo me il suo comportamento non era mirato a noi, era proprio un disagio che aveva quel giorno” pag. 5 trascrizioni).

L’imputato, ad un certo punto, si era avvicinato in maniera minacciosa al collega [OMISSIS] venendo a trovarsi faccia a faccia con lui e mimava quasi il gesto di dargli una testata, secondo il teste come gesto emulativo, e veniva allontanato.

L’episodio avveniva di fronte al Corpo di Guardia degli agenti ed erano presenti i due Assistenti della Penitenziaria e l’imputato. Il teste ha altresì precisato che i detenuti si trovavano in regime aperto e che, quindi, altri ristretti avrebbero potuto trovarsi nei corridoi o nelle aree comuni, senza però indicare specificamente chi vi fosse e in quale posizione rispetto ai fatti (“potevano esserci quelli della cella, come altri insomma”).

Del comportamento scorretto tenuto dall’imputato veniva redatta una relazione.

Il giorno seguente, durante l’ordinaria operazione di apertura delle celle, [OMISSIS] si lamentava che fosse stata fatta la relazione disciplinare e profferiva la frase minacciosa “Mi hai fatto rapporto, con te la storia non finisce qua”.

Il teste Assistente [OMISSIS] ha ricostruito l’episodio del 20/1/21, riferendo di essersi trovato nell’ufficio a sbrigare delle pratiche e di avere visto arrivare [OMISSIS] che era agitato e parlava con il suo collega [OMISSIS]. [OMISSIS] si era rivolto in malo modo nei loro confronti e loro non riuscivano a capire come mai fosse così agitato. Avevano provato a parlargli per capire le ragioni dello stato di agitazione, ma l’imputato continuava a sproloquiare.

Nell’area passeggio vi erano dei detenuti che ad un certo punto si erano accorti dello stato di agitazione dell’imputato e avevano cercato di calmarlo e di capire la situazione. L’imputato veniva poi allontanato e veniva fatta una relazione sull’episodio.

Il giorno successivo, il 21, nell’uscire dalla cella il [OMISSIS] gli si avvicinava e profferiva nei suoi confronti la frase minacciosa “me la pagherai perché mi hai rapportato”. Il teste ha specificato che la frase di cui sopra era chiaramente riferita all’episodio del giorno precedente per il quale era stato fatto rapporto (“si perché lui aveva detto ‘tu mi hai rapportato’ quindi si riferiva al giorno prima evidentemente”; pag. 7 trascrizioni), e che l’imputato non si era in alcun modo opposto alla perquisizione della cella che era avvenuta regolarmente.

Anche il teste [OMISSIS] ha precisato che fino a quel momento l’imputato aveva avuto un comportamento corretto e non aveva mai creato problemi.

In sede di esame, l’imputato ha riferito che [OMISSIS].

Il giorno 20 si era avvicinato al box chiedendo di potere fare un colloquio con l’educatrice e inizialmente gli era stato detto di aspettare per vedere se fosse possibile. Quando si era avvicinato per insistere nella richiesta, l’Assistente lo aveva fatto allontanare in malo modo (dicendogli “esci da questo cazzo di Gabbiotto”) e lui si era alterato, profferendo a sua volta frasi offensive.

Il giorno dopo, quando erano tornati per la perquisizione si era lamentato del fatto che gli avessero fatto rapporto a suo avviso senza una valida ragione (“la prossima volta fammi rapporto per qualcosa non perché ti ho chiesto di parlare con l’operatrice e mi hai detto ‘esci da questo cazzo di gabbiotto'” pag. 9 trascrizioni).

In diritto

In ordine al capo a)

I dati istruttori non consentono di ritenere integrato il reato contestato sub (…)) , per le ragioni che seguono.

Va premesso che le frasi profferiti riportate nel D.C.G. hanno certamente contenuto offensivo.

Fermo quanto sopra, nella specie non emerge in maniera certa – ed il dato è dirimente ai fini della configurabilità del reato – la presenza di più persone, al momento in cui la frase offensiva venne pronunciata.

Invero, come noto, l’art. 341 bis c.p. richiede che la condotta ingiuriosa, per essere sanzionabile penalmente, debba essere commessa in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone.

In particolare, a seguito della riforma del 2009, la presenza di più persone è diventato un elemento costitutivo del reato, mentre in passato rappresentava una circostanza aggravante speciale.

La Cassazione ha sottolineato che ai fini della configurabilità del reato in esame è “sempre necessaria la presenza di almeno due persone, come chiaramente indica la norma testé citata” (Cass. Sez. VI, 30/1/2017 – 3/4/2017, n. 154/2017 – 16527/17). Ciò significa che il reato, ai sensi della disciplina vigente, deve essere commesso alla presenza di almeno due soggetti estranei al fatto. La presenza dei soggetti estranei al fatto, che abbiano udito le offese, deve poi essere provata non potendo essere affidata, quanto alla sua sussistenza, ad indici presuntivi ( Cass. Sez. VI, 6/6/2018 – 27/6/2018, n. 29406).

La norma richiede che le frasi offensive “possano” essere udite dai presenti, circostanza che costituisce un aggravio psicologico per il pubblico ufficiale, facendogli avvertire condizioni avverse per lui e per l’Amministrazione di cui fa parte. Tale dato deve peraltro essere verificato nel singolo caso concreto, mentre non è sufficiente il mero riscontro formale della presenza di altre persone laddove emerga che le stesse fossero impegnate a svolgere altre mansioni o lontano dal luogo dove avveniva la conversazione.

Così è stata esclusa la configurabilità del reato malgrado la presenza fisica di altri detenuti addirittura all’interno della medesima stanza, risultando i medesimi ” intenti nella loro attività all’interno della cella o comunque lontano dal luogo di conversazione tra l’imputato e l’agente stesso” (v. Cass. Pen. sez. VI, 23/6/26, n. 25764/26).

Nel caso di specie, dalla deposizione dei testi escussi è emerso che l’episodio del 20 gennaio è avvenuto davanti al box dove era l’ufficio dove erano presenti i due Assistenti della penitenziaria. Il teste [OMISSIS] ha precisato che al momento in cui vennero profferite le frasi offensive di fronte al Corpo di guardia degli agenti erano presenti lui e l’Assistente [OMISSIS] (“in quel momento io e [OMISSIS]” pag. 5 trascrizioni).

Quanto alla presenza di altri detenuti, i testi hanno riferito solo in termini generici ed eventuali che avrebbero potuto trovarsi nei corridoi o nell’area passeggio, ma nessuno ha indicato con precisione chi fosse presente, in quale posizione si trovasse rispetto al box, se potesse effettivamente udire la loro conversazione i e se vi fosse almeno una pluralità di soggetti ulteriori rispetto agli operanti.

In questa situazione non resta, quindi, che pronunciare sentenza di assoluzione ai sensi dell’art. 530, comma 2, c.p.p. dell’imputato perché il fatto non sussiste.

In merito al capo b)

I dati istruttori non consentono di ritenere integrato il reato di cui all’art. 337 c.p. contestato sub b).

Invero, tale norma sanziona la condotta di colui che usa violenza o minaccia per opporsi ad un pubblico ufficiale mentre compie un atto dell’ufficio e integra tale reato qualunque condotta finalizzata ad impedire, intralciare o compromettere la regolarità del compimento dell’atto di ufficio.

Nella specie, le frasi profferite dall’imputato il 21/1/21 – “mi hai fatto rapporto” “questa storia non finisce qui”- , per quanto oggettivamente minacciose, non risultano dunque funzionalmente dirette a contrastare l’esecuzione dell’atto di ufficio.

Infatti entrambi i testi hanno precisato che l’imputato non si era opposto alla perquisizione, ma aveva profferito dette frasi sostanzialmente nel contesto della protesta per il rapporto disciplinare elevato il giorno precedente, e quindi come reazione verbale all’iniziativa già assunta dall’agente [OMISSIS].

Il teste [OMISSIS] ha specificato che la frase era chiaramente riferita all’episodio del giorno precedente per il quale era stato fatto rapporto (“si perché lui aveva detto ‘tu mi hai rapportato’ quindi si riferiva al giorno prima evidentemente ” ; pag. 7 trascrizioni).

Con la conseguenza che il reato ascritto – come richiesto dalle parti – va diversamente qualificato nella violazione degli artt. 612 e 61 n. 10 c.p., reato procedibile a querela di parte che nella specie non è stata presentata.

Si impone pertanto, in difetto di tale condizione di procedibilità, una pronuncia di non doversi procedere nei confronti dell’odierno imputato in ordine al reato sub b) come sopra riqualificato per mancanza di querela.

P.Q.M.

In ordine al reato di cui al capo a)

Visto l’art. 530, comma 2, c.p.p.

ASSOLVE

[OMISSIS] dal reato a lui ascritto in rubrica sub a) perché il fatto non sussiste

In ordine al reato di cui al capo b)

visti gli art. 529, 521 c.p.p. e 120 c.p.

DICHIARA

non doversi procedere nei confronti di [OMISSIS] in ordine al reato di cui all’art. 612, 61 n. 10 c.p., così diversamente qualificato ex art. 521 c.p.p., il fatto a lui ascritto al capo b), per difetto di querela.

Visto l’art. 544, comma 3, c.p.p. indica in giorni 90 il termine per il deposito dei motivi della decisione.

Così deciso in Genova, il 23 giugno 2026.

Depositata in Cancelleria il 21 settembre 2026.