Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 609 bis – Violenza sessuale, 609 ter e 609 quater

Essere indagati per violenza sessuale significa essere sottoposti ad accertamenti su un’ipotesi di reato. La responsabilità penale deve essere provata nel processo, nel rispetto della presunzione di innocenza e delle garanzie difensive.

Per comprendere la propria posizione occorre individuare i fatti contestati, la disposizione applicata e la fase del procedimento. L’art. 609-bis c.p. disciplina la violenza sessuale; l’art. 609-ter ne prevede le circostanze aggravanti; l’art. 609-quater riguarda il distinto reato di atti sessuali con minorenne.

Queste differenze incidono sulla pena, sulla procedibilità, sui termini delle indagini e sui provvedimenti che possono essere adottati. La sola indicazione del numero dell’articolo non consente, quindi, di valutare tutte le conseguenze di un’accusa.

Che cosa punisce l’art. 609-bis c.p.

L’art. 609-bis tutela la libertà di autodeterminazione sessuale e distingue due modalità di realizzazione del reato.

  • Violenza sessuale per costrizione: la persona viene costretta a compiere o subire atti sessuali mediante violenza, minaccia o abuso di autorità.
  • Violenza sessuale per induzione: la persona viene indotta a compiere o subire atti sessuali attraverso l’abuso delle sue condizioni di inferiorità fisica o psichica al momento del fatto, oppure mediante l’inganno derivante dalla sostituzione ad altra persona.

La nozione di atto sessuale non è limitata al rapporto con penetrazione. Occorre valutare la natura della condotta e il contesto nel quale si inserisce, verificandone l’incidenza sulla sfera sessuale della persona.

Nell’ipotesi di induzione, una condizione di inferiorità fisica o psichica non basta, da sola, a dimostrare il reato: devono essere accertati l’abuso di quella condizione e la sua concreta funzione nell’indurre agli atti sessuali. La disposizione non introduce un divieto generale di vivere la propria sessualità per le persone con disabilità.

Consenso, relazione affettiva e abuso di autorità

Il consenso deve riguardare gli atti concretamente compiuti e permanere durante il loro svolgimento. Una precedente relazione sentimentale, il matrimonio o rapporti sessuali consensuali avvenuti in passato non dimostrano il consenso all’episodio oggetto dell’accusa.

Analogamente, l’assenza di lesioni, la mancata resistenza fisica o il tempo trascorso prima della denuncia non consentono, isolatamente, di escludere una violenza sessuale. La valutazione deve riguardare l’intera vicenda, senza assumere che esista un’unica reazione possibile a un’esperienza di violenza.

Quanto all’abuso di autorità, le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 27326/2020, hanno chiarito che può rilevare anche una posizione di superiorità privata o di fatto. Occorre però dimostrare che quella posizione sia stata concretamente utilizzata per costringere la persona agli atti sessuali: la semplice esistenza di un rapporto gerarchico non sostituisce questo accertamento.

Quali pene prevede la violenza sessuale

La pena attualmente prevista dall’art. 609-bis, nella forma non aggravata e prima dell’applicazione di eventuali attenuanti, è la reclusione da sei a dodici anni.

L’art. 609-ter disciplina circostanze che aggravano la violenza sessuale. Il primo comma prevede un aumento di un terzo per una serie di situazioni specifiche. Tra queste rientrano determinati rapporti familiari, l’uso di armi o delle sostanze indicate dalla norma, la limitazione della libertà personale della persona offesa, la sua minore età e la commissione del fatto nei confronti del coniuge o di una persona legata, anche in passato, da una relazione affettiva.

Per la violenza sessuale commessa nei confronti di una persona che non ha compiuto quattordici anni, il secondo comma prevede l’aumento della metà. Se la persona offesa non ha compiuto dieci anni, la pena è raddoppiata.

La legge 2 dicembre 2025, n. 181, ha inoltre introdotto il numero 5-ter.1, in vigore dal 17 dicembre 2025. La previsione comprende la connotazione di odio, discriminazione, prevaricazione, controllo, possesso o dominio nei confronti della donna in quanto tale, nonché le ipotesi collegate al rifiuto di una relazione affettiva o alla limitazione delle sue libertà individuali. La sua applicazione richiede l’accertamento degli specifici presupposti normativi; non discende automaticamente dal sesso della persona offesa.

Gli aumenti indicati non costituiscono una previsione della pena del singolo procedimento. Devono essere considerate le circostanze concretamente riconosciute, le regole sul loro concorso e gli altri elementi rilevanti. È inoltre essenziale verificare la data dei fatti, perché una modifica penale sfavorevole non può essere applicata retroattivamente.

Quando può essere riconosciuta la minore gravità

Il terzo comma dell’art. 609-bis prevede, nei casi di minore gravità, una diminuzione della pena fino a due terzi. La riduzione massima non è automatica.

La valutazione riguarda il fatto nel suo complesso: modalità della condotta, mezzi utilizzati, grado di coercizione, condizioni della persona offesa e concreta compromissione della sua libertà sessuale. La presenza o l’assenza di penetrazione non esaurisce questo giudizio.

Si tratta di una circostanza attenuante, che presuppone l’accertamento del reato. Il suo riconoscimento non equivale a un’assoluzione e non comporta automaticamente la concessione delle attenuanti generiche.

Art. 609-quater: la differenza rispetto alla violenza sessuale

L’art. 609-quater disciplina gli atti sessuali con minorenne al di fuori delle ipotesi di violenza sessuale previste dall’art. 609-bis. È un reato autonomo: non costituisce semplicemente un’aggravante della violenza sessuale.

La norma attribuisce rilievo all’età della persona e, in determinate ipotesi, alla posizione dell’autore e all’abuso che ne deriva.

Ipotesi Presupposti essenziali Pena prevista
Persona di età inferiore a quattordici anni Atti sessuali al di fuori delle ipotesi dell’art. 609-bis, ferma la specifica causa di non punibilità per rapporti tra minorenni. La pena richiamata dall’art. 609-bis: da sei a dodici anni, salvo aggravanti e attenuanti.
Persona di età inferiore a sedici anni Atti sessuali commessi da uno dei soggetti legati al minore dai rapporti qualificati indicati nel primo comma, numero 2. La pena richiamata dall’art. 609-bis: da sei a dodici anni, salvo aggravanti e attenuanti.
Minorenne che ha compiuto sedici anni Atti sessuali commessi da uno dei soggetti indicati nel secondo comma, con abuso dei poteri connessi alla propria posizione. Reclusione da tre a sei anni.
Minorenne che ha compiuto quattordici anni: ipotesi residuale Fuori dai casi precedenti, abuso della fiducia, dell’autorità o dell’influenza derivanti dalle qualità, dall’ufficio o dalle relazioni specificate nel terzo comma. Reclusione fino a quattro anni.

I rapporti qualificati considerati dal primo comma, numero 2, e dal secondo comma comprendono quelli con l’ascendente, il genitore anche adottivo o il suo convivente, il tutore, la persona cui il minore è affidato per cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia e chi ha con lui una relazione di convivenza.

L’ipotesi residuale del terzo comma considera invece l’abuso della fiducia, dell’autorità o dell’influenza collegati alla qualità personale, all’ufficio ricoperto o a relazioni familiari, domestiche, lavorative, di coabitazione o di ospitalità.

La disciplina prevede una specifica causa di non punibilità quando entrambi i soggetti sono minorenni, il più giovane ha compiuto tredici anni, la differenza di età non supera quattro anni e il fatto rimane estraneo alle ipotesi dell’art. 609-bis. Questa previsione non autorizza rapporti tra un adulto e una persona tredicenne.

Anche l’art. 609-quater contempla aggravanti e un’attenuante per i casi di minore gravità. Per la persona offesa di età inferiore a dieci anni opera lo specifico rinvio alla pena dell’art. 609-ter, secondo comma.

Quanto alla conoscenza dell’età, l’art. 609-sexies ammette l’ignoranza come scusa soltanto quando sia inevitabile. La semplice affermazione di avere creduto il minore più grande non dimostra, di per sé, questa condizione.

Serve una querela? Qual è il termine?

Per i delitti previsti dagli artt. 609-bis e 609-ter, l’art. 609-septies stabilisce, come regola, la procedibilità a querela. Il termine previsto è di dodici mesi e la querela proposta è irrevocabile.

La stessa disposizione individua però casi nei quali si procede d’ufficio. Tra questi rientra la violenza sessuale commessa nei confronti di una persona che, al momento del fatto, non aveva compiuto diciotto anni. Sono inoltre previste ipotesi legate ai rapporti indicati dalla norma, all’esercizio di funzioni pubbliche e alla connessione con un altro delitto procedibile d’ufficio.

La presenza di una qualsiasi aggravante dell’art. 609-ter non comporta, da sola, la procedibilità d’ufficio: occorre verificare quale situazione ricorra concretamente.

Il reato di atti sessuali con minorenne previsto dall’art. 609-quater è attualmente procedibile d’ufficio.

Un accordo tra le persone coinvolte o la volontà di ritirare la denuncia non determinano quindi automaticamente la chiusura del procedimento, né nei casi di querela irrevocabile né in quelli procedibili d’ufficio.

La sola dichiarazione della persona offesa può essere sufficiente?

La testimonianza della persona offesa può, anche da sola, sostenere una condanna, purché il giudice svolga e motivi un controllo particolarmente rigoroso sulla sua credibilità e sull’attendibilità del racconto.

Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 41461/2012, hanno chiarito che a queste dichiarazioni non si applica automaticamente la regola dei riscontri prevista dall’art. 192, comma 3, c.p.p. per le dichiarazioni dei soggetti indicati da quella disposizione. Quando la persona offesa si costituisce parte civile, il confronto con altri elementi può essere opportuno, senza diventare per questo un requisito legale inderogabile in ogni caso.

La mancanza di testimoni oculari, pertanto, non determina necessariamente l’assoluzione. Allo stesso tempo, l’accusa non beneficia di una presunzione di veridicità che sottragga le dichiarazioni alla verifica.

La difesa può esaminare la formazione del racconto, la sua evoluzione, la coerenza sui punti essenziali e il rapporto con gli altri elementi acquisiti. Le eventuali contraddizioni devono essere valutate per la loro effettiva rilevanza, distinguendo gli aspetti centrali dalle imprecisioni marginali.

Rimane fermo che la condanna richiede la prova della responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio. Questo criterio va distinto dai presupposti richiesti per l’adozione di provvedimenti durante le indagini.

Chat, documenti e altri elementi utili alla difesa

Nei procedimenti per reati sessuali possono assumere rilievo conversazioni, registrazioni lecitamente disponibili, documentazione sanitaria, dati sugli spostamenti, testimonianze e altri elementi capaci di contribuire alla ricostruzione dei fatti.

Una conversazione deve essere letta nel suo contesto. Un messaggio isolato può avere un significato diverso rispetto allo scambio completo; un contatto successivo all’episodio non dimostra automaticamente che il fatto precedente fosse consensuale.

È utile conservare i dispositivi e i contenuti originali, evitando cancellazioni, modifiche o selezioni che impediscano di ricostruire la sequenza delle comunicazioni. Il difensore può valutare se siano necessari accertamenti tecnici per verificarne provenienza, integrità e collocazione temporale.

La ricerca di elementi difensivi deve avvenire con strumenti leciti. Non autorizza l’accesso agli account altrui, la diffusione di materiale intimo o pressioni sulle persone che potrebbero essere ascoltate.

Come si svolgono le indagini e quanto possono durare

Durante le indagini preliminari vengono raccolti gli elementi necessari alle determinazioni del pubblico ministero. La qualità di imputato si acquisisce con l’esercizio dell’azione penale nelle forme previste dal codice, non con la sola presentazione di una denuncia.

L’eventuale ricezione di un’informazione di garanzia deve essere letta in relazione all’atto da compiere e alle garanzie difensive che la comunicazione è destinata ad assicurare.

Per i procedimenti soggetti all’attuale disciplina degli artt. 405, 406 e 407 c.p.p., i principali termini sono i seguenti:

Ipotesi Termine iniziale delle indagini Durata massima ordinariamente prevista
Art. 609-bis senza aggravanti dell’art. 609-ter Un anno, se non ricorrono altre condizioni previste dall’art. 407, comma 2, c.p.p. Diciotto mesi, nella medesima ipotesi.
Art. 609-bis aggravato ai sensi dell’art. 609-ter Diciotto mesi. Due anni.
Art. 609-quater Diciotto mesi. Due anni.

Il termine decorre, di regola, dall’iscrizione del nome della persona cui il reato è attribuito. Se è necessaria la querela, deve essere considerata la specifica regola dell’art. 405, comma 3, relativa al suo arrivo al pubblico ministero.

Quando le indagini sono complesse, il pubblico ministero può chiedere una proroga al giudice: nell’attuale disciplina è consentita una sola proroga, per un periodo non superiore a sei mesi. Per i reati qui considerati che rientrano nell’art. 407, comma 2, lettera a), numero 7-bis, opera inoltre una disciplina particolare della richiesta di proroga, che non prevede l’ordinaria notificazione all’indagato.

Questi termini non rappresentano la durata complessiva del procedimento. Devono essere verificate le disposizioni transitorie, le eventuali regole speciali e gli sviluppi successivi alla conclusione delle indagini. La scadenza non produce un’archiviazione automatica.

Che cos’è l’incidente probatorio nei procedimenti per reati sessuali

L’incidente probatorio permette di assumere una prova davanti al giudice prima del dibattimento, con la partecipazione della difesa nelle forme previste dalla legge.

Nei procedimenti indicati dall’art. 392, comma 1-bis, c.p.p., tra i quali quelli per gli artt. 609-bis e 609-quater, il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, oppure la persona sottoposta alle indagini possono chiedere l’assunzione della testimonianza di un minorenne o della persona offesa maggiorenne anche fuori dalle ordinarie ipotesi di urgenza.

Possono essere adottate modalità protette, secondo la disciplina applicabile. La protezione della persona ascoltata deve accompagnarsi alla possibilità di esercitare i diritti difensivi e di verificare il contenuto delle dichiarazioni. L’assunzione anticipata non rende la prova sottratta alla successiva valutazione del giudice.

Arresto, fermo e misure cautelari: quali differenze

Arresto in flagranza, fermo e misure cautelari sono istituti diversi, ciascuno con propri presupposti.

Per la violenza sessuale l’art. 380, comma 2, lettera d-bis, c.p.p. prevede l’arresto obbligatorio in flagranza, escludendo il caso di minore gravità del terzo comma dell’art. 609-bis. In quest’ultima ipotesi può trovare applicazione l’arresto facoltativo, quando ricorrano le condizioni dell’art. 381 c.p.p.

Per gli atti sessuali con minorenne, la lettera d-ter dell’art. 380, comma 2, contempla l’arresto obbligatorio in flagranza per le ipotesi del primo e del secondo comma dell’art. 609-quater. Si tratta di una disciplina distinta, che non va ricostruita trasferendo automaticamente le eccezioni previste per l’art. 609-bis.

Devono comunque essere verificate tutte le condizioni dell’arresto, comprese quelle relative alla querela quando necessaria.

Il fermo può operare anche fuori dalla flagranza, ma richiede i presupposti dell’art. 384 c.p.p.: gravi indizi, specifici elementi che fondino il pericolo di fuga e il rispetto delle condizioni previste dalla disposizione, inclusi i limiti di pena.

Per le misure cautelari personali è necessaria una decisione del giudice. Nei casi previsti dall’art. 275, comma 3, c.p.p., per gli artt. 609-bis e 609-quater, quando non ricorrano le attenuanti contemplate, la legge prevede un regime particolarmente rigoroso: in presenza di gravi indizi si applica la custodia in carcere, salvo che emergano elementi dai quali risulti l’assenza di esigenze cautelari oppure la possibilità di soddisfarle con altre misure.

La difesa deve quindi poter esaminare sia il quadro indiziario sia gli elementi relativi alle esigenze cautelari e all’adeguatezza della misura nel caso concreto.

Quali attività può svolgere la difesa

L’impostazione della difesa dipende dagli atti disponibili e dalla fase processuale. Tra le verifiche rilevanti rientrano:

  • l’esatta ricostruzione del fatto contestato e della sua collocazione temporale;
  • la distinzione tra costrizione, induzione e atti sessuali con minorenne;
  • i presupposti delle aggravanti e delle eventuali attenuanti;
  • la procedibilità e la disciplina applicabile alla data dei fatti;
  • la completezza degli elementi raccolti e l’individuazione di quelli favorevoli alla persona indagata;
  • la regolarità degli atti e la sussistenza dei presupposti di eventuali misure cautelari.

Quando viene notificato l’avviso di conclusione delle indagini previsto dall’art. 415-bis c.p.p., l’indagato e il difensore possono esaminare la documentazione depositata. L’avviso contempla un termine di venti giorni per le iniziative indicate dalla norma, tra cui memorie, documenti, deposito di investigazioni difensive, richieste di ulteriori indagini e richiesta di interrogatorio. Se quest’ultimo viene richiesto nei termini, il pubblico ministero deve procedervi.

Le scelte su dichiarazioni, interrogatorio e produzione di documenti richiedono una valutazione coordinata con il difensore. È opportuno conservare gli atti ricevuti e le relative notifiche, perché da questi possono dipendere termini e facoltà processuali.

Nel procedimento ordinario a carico di un imputato maggiorenne, il giudizio dibattimentale per gli artt. 609-bis e 609-quater è attribuito al tribunale in composizione collegiale, secondo l’art. 33-bis c.p.p. Le decisioni della fase delle indagini e quelle adottate nei riti speciali seguono le rispettive regole.

Assistenza difensiva per reati sessuali a Catania

Chi ha ricevuto un’informazione di garanzia, una convocazione, un avviso di conclusione delle indagini o un altro atto relativo a un procedimento per reati sessuali può richiedere un colloquio con l’Avv. Davide Tutino per l’esame della propria posizione.

La valutazione parte dal contenuto degli atti, dalle scadenze e dagli elementi disponibili. Le possibili iniziative difensive vengono individuate in relazione al caso concreto.

Studio Legale Tutino – Avv. Davide Tutino, Foro di Catania
Telefono: 095 9991325
Email: davide@tutino.sicilia.it

Fonti normative e giurisprudenziali

Revisione normativa: 11 ottobre 2026. Il contenuto ha finalità informativa. La valutazione di un procedimento richiede l’esame dei fatti, degli atti e della disciplina applicabile nel tempo.

Avv. Davide Tutino · Studio Legale Tutino · Foro di Catania