Articolo 416 ter Codice Penale Scambio elettorale politico-mafioso

Articolo 416 ter

Codice Penale

Scambio elettorale politico-mafioso

Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell’articolo 416 bis in cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.