Vizio di travisamento della prova ammissibile solo se l’errore emerge dalla motivazione ed è decisivo – Cass. pen., Sez. V, 12 maggio 2025, n. 17820

Vizio di travisamento della prova ammissibile solo se l’errore emerge dalla motivazione ed è decisivo – Cass. pen., Sez. V, 12 maggio 2025, n. 17820

di Davide Tutino, Avvocato penalista – Catania

Abstract

Il contributo illustra la portata sistematica della decisione n. 17820/2025, con cui la Quinta Sezione penale ha delineato i confini del vizio di travisamento della prova: ne definisce la natura meramente percettiva, circoscrive l’intervento della Corte di cassazione alla verifica del “significante” processuale e ribadisce il doppio filtro di ammissibilità – emersione testuale dell’errore e sua decisività – quale presidio di tenuta del giudicato e di efficienza nomofilattica.

Massima a cura di Davide Tutino, Avvocato penalista

Il travisamento della prova è ravvisabile solo quando l’errore percettivo – per omissione, per erronea ricostruzione del significante (c.d. travisamento delle risultanze probatorie) o per invenzione – «risulti dal testo della motivazione» ed abbia «portata decisiva»; tale vizio non consente «una rivalutazione del significato degli elementi istruttori né la sostituzione della ricostruzione operata dai giudici di merito».

Note di commento a cura di Davide Tutino, Avvocato penalista

La sentenza in commento (Cass. pen., Sez. V, 12 maggio 2025, n. 17820) qualifica il travisamento come patologia percettiva che si manifesta ove la motivazione «manca la valutazione di una prova decisiva», ovvero la utilizza «sulla base di un’erronea ricostruzione del relativo “significante”», ovvero ancora ricorre «a una prova non acquisita al processo», imponendo che l’errore risulti immediatamente leggibile dal provvedimento impugnato e possieda «forza dimostrativa» idonea a «disarticolare l’intero ragionamento probatorio»; il ricorso che invoca il vizio ha quindi l’onere di «inequivoca individuazione e specifica rappresentazione degli atti processuali» traditi, a pena di inammissibilità per «genericità intrinseca» o «estrinseca»; la Corte chiarisce che il sindacato di legittimità si arresta alla «verifica dell’esatta trasposizione nel ragionamento del giudice del dato probatorio nei termini di una “fotografia”, neutra e a-valutativa, del “significante”, ma non del “significato”», escludendo «una rinnovata valutazione dei fatti» che trasformerebbe la cassazione in terzo giudice del merito; ne discende che restano irrilevanti le censure che, sotto la veste di travisamento, mirano a sovvertire la lettura sostanziale dell’elemento istruttorio, poiché l’apprezzamento valutativo «è riservato in via esclusiva al giudice di merito»; la decisione valorizza la «prova di resistenza», richiamata espressamente a fondamento dell’obbligo di dimostrare che, espunto l’errore, la motivazione non reggerebbe, e ribadisce che la causa estintiva sopravvenuta può essere dichiarata d’ufficio solo se il ricorso è ammissibile, principio che salvaguarda la funzione deflativa dell’art. 606 c.p.p.; sul piano teleologico la pronuncia consolida l’equilibrio tra garanzie difensive e stabilità del giudicato, poiché la limitazione del vizio alla sfera del dato percettivo neutralizza derive revisionistiche e sostiene la «ragionevole durata del processo», mentre l’esigenza di specificità dei motivi incentiva la professionalità tecnica degli atti e corrobora il ruolo nomofilattico della Corte, che rimane «custode della legalità formale» senza invadere il terreno della discrezionalità di merito.

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