Massima
La Suprema Corte di Cassazione (Sezione 2 penale, Sentenza 25 luglio 2018, n. 35436), ha ribadito che la illogicita’ della motivazione, per essere apprezzabile come vizio deducibile nel ricorso per Cassazione, deve essere evidente, ovvero di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi.
Il sindacato di legittimita’ della Suprema Corte, infatti, deve essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza.
Sono quindi ininfluenti e irrilevanti, quelle minime incongruenze motivazionali e anche quelle argomentazioni difensive che, quand’anche non espressamente confutate, siano comunque logicamente incompatibili con la decisione adottata, purche’ siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento.
Massima a cura di Davide Tutino, Avvocato Penalista in Catania
Testo della Sentenza
Corte di Cassazione, Sezione 2 penale, Sentenza 25 luglio 2018, n. 35436
Data udienza 11 maggio 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DIOTALLEVI Giovanni – Presidente
Dott. PELLEGRINO Andrea – Consigliere
Dott. FILIPPINI Stefano – Consigliere
Dott. CIANFROCCA Pierluig – rel. Consigliere
Dott. SGADARI Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
contro la sentenza della Corte di Appello di Roma del 14.6.2016;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Pierluigi Cianfrocca;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa MIGNOLO Olga, che ha concluso per la inammissibilita’ dei ricorsi;
uditi gli Avv.ti (OMISSIS), in difesa di (OMISSIS), (OMISSIS), in difesa di (OMISSIS) e (OMISSIS) in difesa di (OMISSIS), che hanno concluso per l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 28.11.2013 il GUP del Tribunale di Roma aveva riconosciuto (OMISSIS) colpevole di tutti i delitti a lui ascritti nonche’ dei fatti di cui ai capi 74, 75, 77 della rubrica, ricondotti al delitto di ricettazione rispetto alla originaria qualificazione di riciclaggio; aveva inoltre riconosciuto (OMISSIS) responsabile dei reati di cui ai capi 67, 68, 71 e 72 e del delitto di ricettazione di cui al capo 70, cosi’ riqualificato il fatto ivi descritto; (OMISSIS), inoltre, responsabile dei delitti di cui ai capi 1, 2, 9, 14, 16, 19, 21, 22, 24, 26, 61 e 63 nonche’, quindi, dei fatti di cui ai capi 60 e 62 ricondotti nella ipotesi delittuosa della ricettazione; di conseguenza, ritenuta la continuazione tra i fatti rispettivamente ascritti agli imputati, aveva condannato: (OMISSIS) alla pena complessiva di anni 4 e mesi 8 di reclusione ed Euro 12.000,00 di multa; (OMISSIS) alla pena complessiva di anni 2 e mesi 6 di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa; (OMISSIS) alla pena complessiva di anni 4 di reclusione ed Euro 10.000,00 di multa;
2. La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 14.4.2016, in parziale riforma di quella del GUP, appellata dagli odierni ricorrenti (oltre che da (OMISSIS)), ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di (OMISSIS) in ordine ai reati a lui ascritti ai capi 1, 4, 5, 7, 8, 14, 16, 18, ricondotta la iniziale contestazione di riciclaggio in quella di ricettazione, e 19, perche’ estinti per intervenuta prescrizione; ha di conseguenza rideterminato la pena da infliggersi al prevenuto in quella di anni 3 e mesi 4 di reclusione ed Euro 2.400,00 di multa; ha quindi dichiarato non doversi procedere nei confronti di (OMISSIS) in ordine ai reati a costui ascritti ai capi 1, 2, 9, 14, 16, 19, 21, 22, 24, 26, 60 e 63, perche’ estinti per intervenuta prescrizione; anche in tal caso, pertanto, ha rideterminato la pena da infliggersi al prevenuto in quella di anni 1, mesi 8 di reclusione ed Euro 600,00 di multa; ha confermato nel resto la sentenza impugnata e, pertanto, condannato (OMISSIS) al pagamento delle spese processuali del giudizio di appello;
3. ricorrono per Cassazione (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), a mezzo dei rispettivi difensori lamentando:
3.1 (OMISSIS), con ricorso sottoscritto dall’Avv. (OMISSIS):
3.1.1 con riguardo al capo 73 della rubrica: erronea applicazione della legge penale e processuale con riferimento all’articolo 648-bis c.p. e articolo 192 c.p.p.; richiamata la contestazione mossa nei confronti del ricorrente, segnala infatti la contraddittorieta’ ed illogicita’ della motivazione con cui la Corte di Appello ha ritenuto ascrivibile all’imputato la sostituzione del propulsore del motociclo Honda (intestato a (OMISSIS)), di cui il (OMISSIS) aveva la legittima disponibilita’ in quanto regolarmente annotato sul registro di carico, sul rilievo secondo cui il motore risultava abbinato ad un motociclo Honda che era stato denunziato rubato in data 2.4.2006; in tal modo, osserva la difesa del ricorrente, la Corte territoriale avrebbe operato una indebita confusione tra motociclo e propulsore aggiungendo che nel libretto di circolazione dei motocicli non risulta riportato il numero di serie identificativo del motore ma soltanto il codice dell’omologazione con conseguente impossibilita’, per l’acquirente o detentore in conto vendita, di verificare la correttezza dell’abbinamento telaio/propulsore tanto che, nel caso di specie, l’accertamento della provenienza delittuosa del propulsore avvenne all’esito di ulteriori verifiche presso la casa costruttrice; osserva che nella denunzia del (OMISSIS) non era stato denunziato il furto (anche) del propulsore ma esclusivamente del motociclo e che, alla data del furto, questo fosse abbinato al propulsore rinvenuto all’interno dell’esercizio commerciale del (OMISSIS) e’ una semplice ipotesi sicche’ la conclusione secondo cui la sostituzione era avvenuta ad opera dell’imputato rappresenta una inferenza palesemente illogica; rileva che, a conforto di siffatta ipotesi, non sono stati addotti elementi di prova derivanti da altre fonti investigative e che, ad ogni buon conto, non e’ stato rinvenuto, presso il (OMISSIS), il propulsore originariamente montato sul ciclomotore di proprieta’ del (OMISSIS); segnala che la mera detenzione del bene di illecita provenienza non puo’ fondare la responsabilita’ per fatti di alterazione o manipolazione del bene che, per integrare il delitto di cui all’articolo 648-bis c.p., deve inoltre riposare sulla prova dell’elemento soggettivo consistente nella consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e nella volonta’ di ostacolarne la identificazione;
3.1.2 con riguardo ai capi 1, 4, 5, 7, 8, 14, 16, 18 e 19 della rubrica: violazione di legge con riferimento all’articolo 129 c.p.p., comma 2, mancanza, contraddittorieta’ ed illogicita’ della motivazione rileva, sul punto, che la Corte di Appello ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione (non rinunciata) pur in presenza delle condizioni per addivenire alla assoluzione nel merito ai sensi dell’articolo 129 c.p., comma 2; segnala, a tal proposito, come il Tribunale del Riesame di Bologna avesse annullato l’ordinanza custodiale emessa nei confronti del (OMISSIS) segnalando come dal tenore delle conversazioni intercettate non emergesse la prova della conoscenza, da parte del ricorrente, di una organizzazione dedita alla ricettazione di motocicli rubati e della consapevolezza della loro provenienza furtiva; con riguardo al capo 1), fa presente che, dalla intercettazioni, risulta che il (OMISSIS) ha intrattenuto rapporti telefonici esclusivamente con (OMISSIS), commerciante di motocicli, e non con altri, mancando dunque del tutto la prova dell’esistenza di un accordo tra tre o piu’ soggetti in vista della realizzazione di un programma criminoso caratterizzato dalla commissione di un numero indeterminato di reati; quanto agli altri capi, osserva che dalla stessa formulazione della imputazione risulta che l’origine dei beni oggetto dei capi 4, 5, 7, 8, 14, 16, 18 e 19 non e’ stata ricostruita ed essi non sono stati individuati in maniera specifica, con la conseguente necessita’, per la Corte di Appello, di prendere atto della irrilevanza penale delle condotte ivi descritte;
3.1.3 con riguardo ai capi 74, 75, 76 e 77 della rubrica: contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione, inosservanza della legge penale e processuale con riferimento agli articoli 648 e 712 c.p. e articolo 192 c.p.p.;
osserva, in primo luogo, e con riguardo al capo 74), che esso ha ad oggetto la ricettazione di un motociclo Ducati con numero di telaio contraffatto e targhetta del costruttore falsificata e che, non sussistendo alcun dato risultante dalle intercettazioni in ordine alla avvenuta asportazione della targhetta, l’accertamento della (ri)punzonatura del numero di telaio, come rilevato dalla stessa Corte di Appello, era stato possibile soltanto a seguito di una analisi attenta della parte ripulita dalla vernice; quanto ai capi 75), 76) e 77) osserva che nessuna intercettazione consentiva di desumere la consapevolezza della provenienza illecita dei beni essendo il (OMISSIS) in possesso di regolare documentazione di accompagnamento; sottolinea, inoltre, che di 22 motocicli sequestrati, ben 18 erano stati restituiti al ricorrente, circostanza che ben puo’, ad avviso della difesa, consentire di percorrere la tesi, sia pure subordinatamente avanzata, della qualificazione dei fatti ai sensi dell’articolo 712 c.p.;
3.1.4 inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento agli articoli 133, 61-bis e 81 c.p., in relazione alla pena ed agli aumenti per la continuazione; osserva che i reati estinti per intervenuta prescrizione hanno avuto un effetto distorsivo anche nella quantificazione del trattamento sanzionatorio inducendo il giudicante a determinare la pena base (sul delitto ascrittogli al capo 74) della rubrica) in termini superiori al minimo edittale e, per altro verso, a quantificare gli aumenti per la continuazione in misura incongrua tenuto conto del suo stato di incensuratezza e dell’annullamento della ordinanza custodiale da parte del Tribunale della Liberta’; sottolinea, inoltre, la illogicita’ della motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche giustificato dalla Corte di Appello con la pluralita’ delle condotte criminose;
3.2 (OMISSIS), con ricorso sottoscritto dall’Avv. (OMISSIS):
3.2.1 inosservanza ovvero erronea applicazione della legge penale e processuale con riferimento all’articolo 648 c.p. e articolo 192 c.p.p., contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione circa il giudizio di responsabilita’ per il fatto di cui al capo 61) della rubrica; rileva che, in relazione al fatto ascrittogli, la Corte di Appello aveva motivato sulla impossibilita’ di risalire alla provenienza del ciclomotore Honda proprio in conseguenza della abrasione del numero di matricola affermandone, nel contempo, la origine delittuosa; ribadisce che la prova del delitto “presupposto”, sia pure accertato in via incidentale, deve essere rigorosa pena una inammissibile inversione dell’onere probatorio che verrebbe in caso contrario ribaltato a carico dell’imputato; sottolinea come la Corte abbia evidenziato, nella presenza di apparenti tracce del preesistente numero di telaio, un elemento indiziario non idoneo, di per se’ solo, a confortare la decisione di condanna; fa presente che, in ogni caso, il numero di telaio risulta coerente con il certificato di idoneita’ tecnica non essendo stato rinvenuto alcun numero di telaio diverso da quello visibile ed avendo i giudici di merito omesso di motivare sulla possibilita’ che il suo parziale occultamento fosse la risultante delle plurime operazioni di smerigliatura, riverniciatura e rimarcatura del ciclomotore che risaliva, quale anno di acquisto, al 1990;
3.2.2 inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e processuale con riferimento all’articolo 648 c.p. e articolo 192 c.p.p., contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione circa il giudizio di responsabilita’ per il fatto di cui al capo 62) della rubrica; rileva che, nel corso della perquisizione eseguita nella sua officina, gli operanti avevano rinvenuto il telaio ed il blocco motore di un motociclo Yamaha e che la Corte di Appello, analogamente a quanto avvenuto con il capo precedente, aveva valorizzato, ai fini della condanna, un unico elemento di sospetto di per se’ inidoneo, da solo, a fondare una decisione di condanna;
3.2.3 inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e processuale con riferimento agli articoli 42, 43 e 648 c.p.e articolo 192 c.p.p., contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione quanto alla prova dell’elemento soggettivo dei reati ritenuti sub 61) e 62) della rubrica; rileva come la Corte di Appello, pur richiamando i principi elaborati sul punto dalla giurisprudenza, abbia trascurato di riferirli al caso di specie ed alle condotte specificamente ascritte al prevenuto; segnala, anzi, che, con riferimento al capo 61), la Corte di Appello aveva escluso il delitto di riciclaggio ritenendo che l’imputato avrebbe potuto ricevere il ciclomotore nelle stesse condizioni in cui era stato sequestrato laddove soltanto un accertamento tecnico eseguito trattando il telaio con solventi aveva permesso di rilevare tracce di abrasione nella lamiera e tracce di caratteri preesistenti; quanto al capo 62), poi, finisce per svalutare la documentazione pur prodotta dal (OMISSIS) ritenendo, contraddittoriamente, che l’imputato non avesse fornito alcuna giustificazione del possesso del mezzo, per di piu’ inducendo l’elemento psicologico dalla molteplicita’ dei beni compendio di delitto di furto rinvenuti nella officina dell’imputato laddove, in realta’, l’accertamento giudiziale sul punto non e’ intervenuto per nessuna delle varie ipotesi di reato ascrittegli;
3.2.4 inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e processuale con riferimento agli articoli 157 e 158 c.p., articolo 648 c.p., articolo 531 c.p.p., difetto di motivazione, in relazione al “tempus commissi delicti”; segnala che, con riferimento ai capi per i quali e’ intervenuta condanna, la Corte di Appello ha omesso qualsivoglia indagine, pur sollecitata con i motivi di appello, in merito al “tempus commissi delicti” che era stato indicato nel capo di imputazione con riferimento alla data della perquisizione e del sequestro, ovvero al (OMISSIS)2006 (o in data antecedente e prossima a questa); osserva che il delitto di ricettazione e’ istantaneo e si perfeziona con la ricezione delle cose di illecita provenienza aggiungendo, per altro verso, che la prova sul punto spetta all’accusa con l’ulteriore corollario secondo cui la incertezza sulla data di consumazione del reato giova all’imputato; osserva che, peraltro, la stessa Corte di Appello, quanto al fatto descritto al capo 60), ha ritenuto di poter collegare la consumazione del reato alla data della fattura dell'(OMISSIS)2001, con conseguente maturazione del termine di prescrizione, palesandosi contraddittoria la motivazione che tale soluzione ha invece escluso con riferimento alle condotte per le quali e’ intervenuta condanna;
3.2.5 inosservanza ed erronea applicazione dell’articolo 648 c.p., comma 2 e dell’articolo 192 c.p.p., difetto di motivazione sul punto della attenuante in parola: rileva che la Corte di Appello, pur sollecitata con uno specifico motivo di gravame, aveva omesso di esaminare la censura che era stata avanzata alla luce della vetusta’ e delle pessime condizioni del ciclomotore (capo 61) e delle parti di ricambio (capo 62), di minimo valore dal punto di vista economico;
3.2.6 inosservanza ed erronea applicazione dell’articolo 62-bis c.p. e articolo 192 c.p.p., contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione; segnala che la Corte di Appello non ha esaminato la censura articolata sul punto con l’atto di gravame motivando il diniego delle circostanze attenuanti generiche con il richiamo ad un precedente specifico ed all’effetto distorsivo sul mercato del settore determinato dalle reiterate condotte di ricettazione ascritte all’imputato; rileva, a tal proposito, che la sentenza si riferisce, in realta’, a due episodi di ricettazione per beni dei quali non e’ stata nemmeno ipotizzata la vendita laddove il pur invocato precedente si riferisce ad un tentativo di furto commesso nel (OMISSIS) del 2011 ovvero anni dopo quelli in cui sarebbero state consumate le condotte di cui si discute;
3.2.7 inosservanza ed erronea applicazione dell’articolo 81 c.p., comma 2 e articolo 133 c.p., articolo 597 c.p.p., commi 3 e 4, nonche’ dei principi in materia di reato continuato e divieto di reformatio in pejus, contraddittorieta’ e carenza di motivazione sul punto; segnala che il Tribunale, nel condannare il (OMISSIS), aveva individuato la ipotesi di riciclaggio di cui al capo 61) come il reato piu’ grave quantificando la pena in anni 4 di reclusione ed Euro 5.000,00 di multa per poi aumentarla per la continuazione nella misura di mesi 2 di reclusione ed Euro 800,00 di multa; la Corte di Appello, riqualificato il fatto sub 61) come ricettazione, ha determinato la pena in anni 2 e mesi 4 di reclusione aumentandola poi per la continuazione nella misura di mesi 2 di reclusione ed Euro 300,00 di multa; rileva, pertanto, che la Corte di Appello, individuando la pena “base” in misura sensibilmente minore rispetto al Tribunale ha, cio’ non di meno, operato un aumento in misura pari a quella del primo giudice e, dunque, in termini proporzionalmente molto maggiori; osserva che la riduzione della pena base avrebbe dovuto riflettersi anche sull’entita’ dell’aumento operato su di essa per il reato “satellite”; lamenta, in ogni caso, difetto di motivazione, ridotta ad un laconico riferimento alla pena “equa, adeguata, congrua… e conforme a giustizia”;
3.2.9 inosservanza ovvero erronea applicazione degli articoli 163 e 133 c.p., carenza di motivazione sul punto; segnala che, avendo la Corte di Appello ridotto la pena sino ad anni 1 e mesi 8 di reclusione ed Euro 600 di multa, nessuna valutazione ha tuttavia operato in merito alla concedibilita’ del beneficio della sospensione condizionale certamente fruibile dall’imputato le cui condizioni di vita individuale, familiare e sociale dovevano essere oggetto di adeguata considerazione da parte dei giudici romani;
3.3 (OMISSIS), con ricorso sottoscritto dall’Avv. (OMISSIS):
3.3.1 inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche di cui debba tenersi conto nella applicazione della legge penale con riferimento agli articoli 129 e 530 c.p.p., all’articolo 648 c.p., comma 2 e articolo 43 c.p., agli articoli 5, 6 e 7 della Convenzione EDU e articolo 27 Cost.; contraddittorieta’ e mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo del delitto di ricettazione; mancanza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione; inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullita’, inutilizzabilita’, di inammissibilita’ o di decadenza; travisamento della prova; osserva, in particolare, come la sentenza della Corte di Appello abbia fatto propria la ricostruzione operata dal GUP dando conto in maniera soltanto apparente e ridotta a vuote formule di stile ai pur articolati motivi di censura che erano stati proposti dalla difesa e sui quali, in taluni casi, v’e’ una vera e propria omessa pronuncia; richiama, quindi, il motivo di appello che era stato formulato in merito al capo 67) della rubrica affermando che nessuna spiegazione era stata fornita in merito all’origine del ciclomotore laddove, al contrario, erano stati indicati sia il nome di battesimo che il numero del telefono cellulare di colui che lo aveva portato presso esso ricorrente e sulla cui utenza nessun accertamento e’ stato eseguito; quanto ai fatti descritti negli altri capi di imputazione, richiama ancora il motivo di appello in cui era stato sottolineato il tenore dello stesso verbale di sequestro per sottolineare come la perquisizione fosse avvenuta nella cantina di pertinenza della abitazione del (OMISSIS) e con la collaborazione dello stesso ricorrente tanto da essersi svolta in tempi rapidi ed incompatibili con una volonta’ di occultamento dei beni rinvenuti; rappresenta che la sentenza impugnata ha del tutto omesso di considerare, ai fini della valutazione dell’elemento soggettivo, la attivita’ svolta dal (OMISSIS) con la ditta denominata ” (OMISSIS)” consistente, di fatto, in uno “sfascio” di moto, con conseguente legittimita’ (quantomeno putativa) dell’acquisto di pezzi di ricambio usati offerti direttamente dagli interessati; osserva che, al contrario, la Corte ha attribuito valenza a questo dato per corroborare l’elemento soggettivo del delitto di riciclaggio; segnala, ancora, come la Corte abbia ribadito dei condivisibili principi di diritto omettendo tuttavia di riferirli al caso di specie non tenendo conto dell’assenza di ogni volonta’ di occultamento, del valore modestissimo dei pezzi o organi di motori, la qualifica professionale del ricorrente e la attivita’ da lui svolta; richiama la giurisprudenza in materia di dolo eventuale sottolineando come le circostanze di fatto appena sopra delineate erano comunque tali da escludere tale atteggiamento soggettivo in capo al ricorrente;
3.3.2 inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche di cui si debba tener conto nella sua applicazione, con riferimento all’articolo 648-bis c.p.; mancanza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione; inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullita’, inutilizzabilita’, inammissibilita’ o decadenza; travisamento della prova; con riguardo al capo 70) della rubrica, rileva che la Corte di Appello, a fronte di una contestazione che addebitava al (OMISSIS) la manomissione dei dati identificativi del telaio, si e’ limitata ad invocare la competenza professionale del ricorrente per dedurre la esistenza dell’elemento soggettivo del delitto in esame aggiungendo, per altro verso, che nessun accertamento era stato possibile operare in merito alla origine delittuosa del telaio in quanto, per l’appunto, privo di elementi identificativi; osserva che nessun elemento era in grado di collegare ovvero di ricondurre materialmente (o anche solo moralmente) al ricorrente l’attivita’ di manomissione;
3.3.3 inosservanza ovvero erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell’applicazione della legge penale con riferimento alla mancata riqualificazione dei fatti ascritti al ricorrente nella ipotesi di cui all’articolo 712 c.p.; mancanza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione; inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullita’, inutilizzabilita’, inammissibilita’ o decadenza; travisamento della prova; richiama il motivo di appello con cui era stata sollecitata la riqualificazione in incauto acquisto dei fatti contestati sub articoli 648 e 648-bis c.p. segnalando che la Corte di Appello ha respinto la censura con un laconico riferimento alla qualita’ professionale del prevenuto; richiama i criteri distintivi elaborati dalla giurisprudenza ma anche le riflessioni della dottrina sul rapporto tra ricettazione (nella forma del dolo eventuale) ed incauto acquisto, caratterizzato dalla c.d. “sospettabilita’ oggettiva” in cui il rimprovero rivolto all’agente e’ quello di non aver colto gli indici di illecita provenienza del bene che, a tutto concedere, e’ l’atteggiamento soggettivo che e’ possibile riferire all’odierno ricorrente;
3.3.4 inosservanza ovvero erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell’applicazione della legge penale con riferimento all’articolo 648 c.p., comma 2 in relazione ai fatti di cui agli articoli 67, 68, 69, 71 e 72 della rubrica; mancanza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione; inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullita’, inutilizzabilita’, inammissibilita’ o decadenza; travisamento della prova; rileva che, con l’atto di appello, era stata dedotta la riconducibilita’ dei fatti di ricettazione nella ipotesi di cui al capoverso dell’articolo 648 c.p. ricorrendone tutte le condizioni di natura oggettiva ma anche soggettiva laddove la Corte ha liquidato l’argomento con un richiamo al valore patrimoniale a suo avviso non modesto dei beni di cui si discute che, tuttavia, la giurisprudenza di legittimita’ ritiene non sufficiente ai fini di siffatta valutazione; aggiunge che, per altro verso, nessun elemento o parametro e’ stato indicato dalla Corte di Appello a supporto di tale suo giudizio;
3.3.5 inosservanza ovvero erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell’applicazione della legge penale in relazione agli articoli 132 e 133 c.p.; mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; rileva che la Corte di Appello ha confermato la pena inflitta dal GUP facendo riferimento, a fronte dello specifico motivo di censura avanzato con il gravame, al fatto che il ricorrente si era reso responsabile di sei episodi di ricettazione; segnala che, al contrario, la pena avrebbe dovuto essere ridotta nei minimi edittali con l’ulteriore riduzione derivante dal riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche invece denegate con motivazione meramente apparente e legata ad elementi di natura congetturale ed ai precedenti penali del ricorrente lontani nel tempo e non rilevanti;
3.3.5 con memoria depositata in data 8.5.2018, l’Avv. (OMISSIS) segnala che, fermi ed impregiudicati i motivi di ricorso, e’ ormai decorso il termine di prescrizione dei reati ascritti al suo assistito sussistendo pertanto i presupposti per addivenire all’annullamento, senza rinvio, della sentenza della Corte di Appello di Roma.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili in quanto manifestamente infondati ovvero tali da sollecitare apprezzamenti di merito che non sono consentiti in questa sede risolvendosi in piu’ occasioni nella prospettazione di una rilettura complessiva del materiale probatorio posto a fondamento della decisione impugnata in chiave alternativa ed assolutoria rispetto all’esito decisorio della sentenza qui impugnata.
Per altro verso, poi, si tratta di motivi che replicano le censure articolate con l’atto di appello, sottoposti al vaglio della Corte territoriale e sulle quali i giudici del gravame, diversamente da quanto opinato dagli odierni ricorrenti, hanno avuto modo di soffermarsi procedendo, alla luce di essi, ad una rivisitazione critica della motivazione resa dal Tribunale.
E’ opportuno ricordare, d’altro canto, che il controllo di legittimita’ sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui va saggiata la oggettiva tenuta sotto il profilo logico ed argomentativo, restando come e’ noto preclusa in questa sede la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.
E’ altresi’ pacifico il principio secondo cui la illogicita’ della motivazione, per essere apprezzabile come vizio deducibile in questa sede, deve essere evidente, ovvero di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimita’ essere limitato, al riguardo, a rilievi di macroscopica evidenza e restando quindi ininfluenti e non rilevanti quelle minime incongruenze e disattese quelle argomentazioni difensive che, quand’anche non espressamente confutate, siano comunque logicamente incompatibili con la decisione adottata, purche’ siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento (cfr., Cass. Sez. U, n. 24 del 24.11.1999, Spina).
E’ stato quindi chiarito che, ai sensi del disposto dell’articolo 606 c.p.p., lettera e), il controllo di legittimita’ sulla motivazione non attiene ne’ alla ricostruzione dei fatti ne’ all’apprezzamento del giudice di merito, ma e’ circoscritto alla verifica che il testo dell’atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: a) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) l’assenza di difetto o contraddittorieta’ della motivazione o di illogicita’ evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr., Cass. Pen., 2, 13.2.2013 n. 21.644, Badagliacca).
Il sindacato demandato a questa Corte ha dunque, per chiara ed esplicita scelta del legislatore, ed anche alla luce della riformulazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), un orizzonte circoscritto non potendo attingere la verifica circa la corrispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali; il giudice di legittimita’, infatti, non puo’ procedere ad una nuova valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del “significato” delle prove acquisite nel giudizio di merito, trattandosi di apprezzamenti riservati al giudice di quelle fasi.
Allo stesso modo, il ricorrente non puo’ limitarsi a fornire una versione alternativa dei fatti, senza indicare specificamente quale sia il punto della motivazione che appare viziato dalla dedotta manifesta illogicita’ e, in concreto, da cosa detta illogicita’ vada desunta.
Il vizio di manifesta illogicita’ della motivazione deve quindi essere evincibile dal testo del provvedimento impugnato atteso che la sentenza deve essere logica “rispetto a se’ stessa”, ovvero rispetto agli atti processuali espressamente richiamati; cosicche’ la novella del 2006, prevedendo che il vizio della motivazione puo’ risultare, oltre che dal testo del provvedimento impugnato, anche da “altri atti del processo”, purche’ specificamente indicati nei motivi di gravame, non ha comportato un mutamento del ruolo e dei compiti di questa Corte, che rimane giudice della motivazione non essendosi trasformato in un ulteriore giudice del fatto.
Avere introdotto la possibilita’ di valutare i vizi della motivazione anche attraverso gli “atti del processo” costituisce, invero, il riconoscimento normativo della possibilita’ di dedurre, in sede di legittimita’, il cosiddetto “travisamento della prova”, da identificarsi in quel vizio in virtu’ del quale il giudice di legittimita’, lungi dal procedere ad una (nuova ed inammissibile) rivalutazione del fatto (alla luce del contenuto delle prove), prende in esame gli elementi di prova risultati dagli atti per verificare se il relativo contenuto sia stato o meno trasfuso e valutato, senza travisamenti, all’interno della decisione.
Intanto, allora, vi potra’ essere “travisamento della prova” in quanto il giudice di merito abbia fondato il suo convincimento su una prova che non esiste (ad esempio, un documento o una testimonianza in realta’ fattualmente inesistenti) o su un risultato di prova incontestatamente diverso da quello reale (la versione fornita dal teste o il risultato della disposta perizia risulti “per tabulas” diametralmente opposti a quelli invocati dal giudice di merito a fondamento della decisione).
E, tuttavia, anche in tal caso, non spetta alla Corte rivalutare il modo con cui il giudice di merito abbia apprezzato quello specifico mezzo di prova ed il suo esito essendo necessario, per la affermazione dell’esistenza del vizio denunciato, che sia stata inserita nel processo una informazione rilevante ai fini della decisione che, tuttavia, non esiste nel processo, ovvero che si sia omesso di valutare una prova decisiva emergente invece dagli atti.
In questi casi, infatti, ed al fine di consentire la verifica della correttezza della motivazione, e’ necessario indicare in maniera specifica, nel ricorso, sia l’atto che contiene la prova travisata o omessa, sia il mezzo di prova che si assume travisato o omesso che, per altro verso, deve avere il carattere della decisivita’; diversamente, infatti, la Corte sarebbe investita del compito, che non le puo’ essere attribuito, di rivalutare la prova nel suo significato.
In definitiva, quindi, alla Corte non puo’ essere demandato di verificare la congruenza tra la decisione assunta dal giudice di merito e gli elementi di prova acquisiti al processo restando, in ogni caso, la verifica di legittimita’ riconducibile ad un controllo di congruenza non gia’ tra le prove assunte e la decisione ma tra la decisione adottata e la motivazione che la sorregge.
Nel caso di specie, va pur rilevato che, in punto di affermazione della penale responsabilita’ dell’odierna ricorrente in relazione al fatto di reato a lei ascritto, si e’ in presenza di una “doppia conforme”, ovvero della conferma, da parte della Corte di Appello, della decisione del Tribunale.
Ed e’ noto che, in tal caso, la sentenza appellata e quella di appello si integrano vicendevolmente formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entita’ logico – giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruita’ della motivazione tanto che il giudice di appello, in caso di pronuncia conforme a quella appellata, puo’ limitarsi a rinviare per relationem a quest’ultima sia nella ricostruzione del fatto sia nelle parti non oggetto di specifiche censure (cfr., Cass. Pen., 2, 19.3.2013 n. 30.838; Cass. Pen., 2, 13.2.2014 n. 19.619, Bruno).
Per altro verso, poi, questa Corte ha piu’ volte avuto modo di chiarire che nel caso, per l’appunto, di cosiddetta “doppia conforme”, il vizio del travisamento della prova per utilizzazione di un’informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova invece decisiva puo’ essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e) solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti – con specifica deduzione – che il dato probatorio asseritamente travisato e’ stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (cfr., Cass. Pen., 2, 18.11.2016 n. 7.986, La Gumina; Cass. Pen., 5, 13.2.2017 n. 18.975, Cadore; Cass. Pen., 2, 24.1.2007 n. 5.223, Medina).
Alla luce di queste premesse di natura metodologica e’ quindi possibile affrontare l’esame dei singoli ricorsi.
1. Il ricorso proposto nell’interesse di (OMISSIS).
1.2 Il ricorrente, come gia’ accennato nella esposizione del “fatto”, era stato riconosciuto, dal GUP, responsabile dei reati di cui al capo 1) (articolo 416 c.p.), 4) (articolo 648 c.p.), 5) (articolo 648 c.p.), 7) (articolo 648 c.p.), 8) (648c.p.), 14) (articolo 648 c.p.), 16) (articolo 648 c.p.), 18) (articolo 648-bis c.p.), 19) (articolo 648 c.p.), 73) (articolo 648-bis c.p.), 74) (articolo 648-bis c.p.), 75) (articolo 648-bis c.p.), 76) (articolo 648 c.p.) e 77) (articolo 648-bis c.p.) essendo stati i fatti di cui ai capi 74), 75) e 77) riqualificati in termini di ricettazione rispetto alla originaria contestazione di riciclaggio.
All’esito del giudizio di appello, la Corte ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti quanto ai reati di cui ai capi 1), 4), 5), 7), 8), 16), 18) (previa loro riqualificazione in termini di ricettazione) e 19) confermando invece la condanna quanto ai fatti di cui ai capi 73) (articolo 648 c.p. ascrittogli in concorso con (OMISSIS) e (OMISSIS) e relativo alla detenzione di un motore Honda rubato a (OMISSIS)2006 montato su altro motociclo di cui avevano la disponibilita’), 74) (articolo 648 c.p. contestatogli in concorso con (OMISSIS) e (OMISSIS) e relativo ad un motociclo Ducati con numero di telaio contraffatto e con apposizione di targhetta del costruttore falsa), 75) (articolo 648 c.p. contestatogli in concorso con (OMISSIS) e (OMISSIS) relativamente ad un motore Yamaha rubato a (OMISSIS)2006 e montato su un motociclo Yamaha non immatricolato di cui avevano la disponibilita’), 76) (articolo 648 c.p. contesto gli in concorso con (OMISSIS) e (OMISSIS) relativamente ad motore Yamaha rubato a (OMISSIS)2006) e 77) (articolo 648 c.p. contestatogli in concorso con (OMISSIS) in relazione ad un motore Suzuki con numero di matricola abraso).
1.3 in relazione al capo 73), il ricorso segnala la contraddittorieta’ ed illogicita’ della motivazione con cui la Corte di Appello ha ritenuto ascrivibile all’imputato la sostituzione del propulsore del motociclo Honda (intestato a (OMISSIS)) di cui il (OMISSIS) aveva la legittima disponibilita’ in quanto detenuto in conto vendita e regolarmente annotato nel registro di carico e sul quale era stato montato un motore abbinato ad un altro motociclo Honda che era risultato provento di furto avvenuto in data (OMISSIS)2006; rileva, infatti, che la Corte territoriale avrebbe fatto confusione tra motociclo e propulsore il cui numero identificativo non e’ riportato sulla documentazione del mezzo con conseguente impossibilita’, per l’acquirente o detentore in conto vendita, di verificare la correttezza dell’abbinamento telaio/propulsore; osserva, inoltre, che la denunzia di furto non aveva avuto ad oggetto il propulsore ma esclusivamente il motociclo laddove il fatto che, alla data del furto, questo fosse abbinato al propulsore rinvenuto nell’esercizio del (OMISSIS) e’ una mera congettura; osserva, ancora, che non e’ stato rinvenuto il propulsore originariamente montato sul ciclomotore di proprieta’ del (OMISSIS) e che, in diritto, la mera detenzione del bene di illecita provenienza non puo’ fondare la responsabilita’ per fatti di alterazione o manipolazione del bene dovendosi acquisire la prova dell’elemento soggettivo consistente nella consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e nella volonta’ di ostacolarne la identificazione.
Il motivo e’ inammissibile risolvendosi nella sollecitazione di una rilettura alternativa degli elementi acquisiti rispetto a quella privilegiata dalla Corte di Appello.
Il fatto era stato accertato all’esito di una perquisizione eseguita il giorno (OMISSIS), presso l’esercizio commerciale del (OMISSIS) dove era stato rinvenuto un motociclo Honda, detenuto dall’imputato in conto vendita e di proprieta’ di tale (OMISSIS), sul quale era stato montato un motore Honda risultato in realta’ originariamente abbinato ad un motociclo della stessa casa costruttrice di cui era stato denunziato il furto avvenuto in (OMISSIS)2006.
La Corte di Appello ha respinto il gravame articolato sul punto dalla difesa dell’odierno ricorrente facendo presente e sottolineando che il (OMISSIS) aveva la materiale disponibilita’ della Honda, intestata a tale (OMISSIS), e che gli era stata consegnata in conto vendita in data (OMISSIS)2005 come risultante dal registro di carico e scarico laddove, invece, il furto del motociclo di proprieta’ del (OMISSIS) (da cui era stato prelevato il motore montato sulla Honda del (OMISSIS)) era avvenuto in data (OMISSIS)2006 ovvero in data successiva a quella in cui quello del (OMISSIS) era stato consegnato all’imputato che, in data (OMISSIS) (data del sequestro) e sin dal (OMISSIS)2005, ne aveva avuto la materiale disponibilita’; in definitiva, secondo la Corte, la sostituzione del motore non poteva che essere intervenuta in data successiva al furto e, pertanto, quando il motociclo del (OMISSIS) era gia’ stato consegnato al (OMISSIS) in conto vendita.
Il motivo di ricorso, come detto, e’ inammissibile in quanto si fonda su una ricostruzione alternativa dei fatti a sua volta collegata ad un dato di natura congetturale ovvero alla ipotesi che la denuncia di furto del (OMISSIS) avesse avuto ad oggetto un motociclo privo di motore e che, prima ancora che la Honda del (OMISSIS) fosse stata a lui consegnata (il (OMISSIS)2005), questa fosse stata munita del motore gia’ appartenente alla moto del (OMISSIS) che sarebbe stata rubata il (OMISSIS)2006 priva del suo propulsore.
In realta’, diversamente da quanto opinato dalla difesa del ricorrente, e’ la ricostruzione della Corte quella che risulta coerente con la logica dei fatti: il (OMISSIS) aveva denunciato il furto della sua moto che, in difetto di ulteriori specificazioni,si deve ritenere completa di motore non risultando in alcun modo e non essendo stato dimostrato che la denuncia si riferisse al furto di una moto priva di propulsore in data (OMISSIS)2006 quando il (OMISSIS) aveva gia’ a disposizione la moto del (OMISSIS) su cui, nell’ottobre, era stato rinvenuto il motore di quella rubata.
Si tratta di una ipotesi alternativa che, a fronte della lineare ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, la Corte non ha alcuna possibilita’ di apprezzare come meritevole di essere privilegiata rispetto a quella per cui ha optato la Corte di Appello; ne’, a ben guardare, il ricorso e’ stato corredato della produzione di copia della denuncia di furto del (OMISSIS) al fine di rendere possibile, in termini di autosufficienza, la valutazione della fondatezza della censura.
1.4 Inammissibile e’ anche il secondo motivo proposto nell’interesse del medesimo ricorrente con cui, in relazione ai capi 1), 4), 5), 7), 8), 14), 16), 18) e 29) della rubrica, per i quali la Corte di Appello aveva dichiarato la intervenuta estinzione dei reati in quanto ormai prescritti, viene denunziato il vizio di violazione di legge con riferimento all’articolo 129 c.p.p., comma 2 ovvero difetto, contraddittorieta’ ed illogicita’ della motivazione osservando che la Corte di Appello, piuttosto che dichiarare estinti i reati, avrebbe dovuto, essendovi tutte le condizioni, addivenire alla assoluzione nel merito ai sensi dell’articolo 129 c.p., comma 2.
Non e’ inutile, in primo luogo, ribadire che deve ritenersi esistente l’interesse ad impugnare in capo all’imputato nel caso in cui sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per prescrizione, ex articolo 129 c.p.p., comma 1, qualora dalla modifica del provvedimento impugnato – da intendere nella sua lata eccezione, comprensiva anche della motivazione – possa derivare l’eliminazione di qualsiasi effetto pregiudizievole per la parte che ne invoca il riesame e, dunque, non solo quando l’imputato, attraverso l’impugnazione si riprometta di conseguire effetti penali piu’ vantaggiosi come l’assoluzione o la mitigazione del trattamento sanzionatorio, ma anche quando miri ad assicurare conseguenze extrapenali piu’ favorevoli, come quelli che l’ordinamento rispettivamente fa derivare dall’efficacia del giudicato delle sentenze di condanna o di assoluzione nel giudizio di danno (articoli 651 e 652 c.p.p.), e dal giudicato delle sentenze di condanna o di assoluzione in altri giudizi civili o amministrativi (articolo 654 c.p.p.) (cfr., Cass. Pen., 5, 19.3.2015 n. 24.300, Migliaccio).
Questa Corte ha, peraltro, ed anche nella sua piu’ autorevole composizione, costantemente affermato che in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice e’ legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’articolo 129 c.p.p., comma 2 soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, cosi’ che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga piu’ al concetto di “constatazione”, ossia di percezione “ictu oculi”, che a quello di “apprezzamento” e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessita’ di accertamento o di approfondimento (cfr., Cass. Pen., SS.UU., 28.5.2009 n. 35.490, Tettamanti; cfr., Cass. Pen., 6, 22.1.2014 n. 10.284, Culicchia, secondo cui la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di improcedibilita’ per intervenuta prescrizione soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attivita’ ricognitiva, l’assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell’imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza, e non anche nel caso di mera contraddittorieta’ o insufficienza della prova che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze; cfr., ancora, Cass. Pen., 4, 7.5.2013 n. 23.680, Rizzo; Cass. Pen., 1, 24.9.2013 n. 43.853, Giuffrida).
Certo e’ che in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimita’ vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l’obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (cfr., Cass. SS.UU., “Tettamanti”; conf., Cass. Pen., 2, 16.10.2014 n. 2.545, Riotto; Cass. Pen., 5, 4.10.2013 n. 588, Zambonini).
Ebbene, nell’ambito del motivo di ricorso la difesa ha evidenziato una serie di elementi e di circostanze che non vanno al di la’ della segnalazione di una inadeguatezza della prova ovvero di una illogicita’ o contraddittorieta’ della motivazione; ha fatto presente, infatti, che il Tribunale del Riesame di Bologna aveva annullato l’ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti del (OMISSIS) ritenendo, quanto al reato associativo, che dal tenore delle conversazioni intercettate non potesse evincersi la conoscenza, da parte del ricorrente, di una organizzazione dedita alla ricettazione di motocicli rubati e la consapevolezza della loro provenienza furtiva aggiungendo che il (OMISSIS) aveva intrattenuto rapporti telefonici esclusivamente con (OMISSIS) difettando la prova dell’esistenza di un accordo tra tre o piu’ soggetti in vista della realizzazione di un programma criminoso caratterizzato dalla commissione di un numero indeterminato di reati; quanto agli altri capi, ha osservato che la stessa imputazione risulta carente in merito alla ricostruzione della origine illecita dei beni oggetto dei capi 4), 5), 7), 8), 14), 16), 18) e 19).
In realta’, il Tribunale, con riguardo al capo 1), concernente il reato associativo, aveva motivato (cfr., pag. 2 e, poi, pagg. 54-55) prendendo in considerazione il fatto specifico della univocita’ dei rapporti interpersonali tra il (OMISSIS) ed il solo (OMISSIS) e, tuttavia, spiegando che dalle intercettazioni emerge in maniera chiara la consapevolezza, da parte del (OMISSIS), dell’esistenza di una organizzazione diretta dal (OMISSIS) e dedita al furto di motocicli, al loro smontaggio e rivendita.
Quanto al capo 4), il Tribunale aveva ricostruito i fatti (cfr., pag. 38-39 della motivazione) ritenendo che la provenienza furtiva del motociclo fosse desumibile dal fatto che la moto era stata procurata da tale (OMISSIS), che non svolgeva alcuna attivita’ di natura commerciale risultando invece pregiudicato per reati contro il patrimonio oltre che dal prezzo di vendita proposto dal (OMISSIS) al (OMISSIS) e pari a circa un quarto di quello reale, circostanze tutte desumibili dal contenuto delle telefonate intercettate.
Per il capo 5, il Tribunale (cfr, pagg. 40-43), sempre facendo riferimento al tenore delle telefonate intercorse tra il (OMISSIS) ed il (OMISSIS), aveva segnalato che la moto era stata montata e rismontata per il trasporto sulla scorta di documentazione fornita dal (OMISSIS) relativa una moto simile che l’imputato aveva a disposizione.
Per il capo 7), aveva richiamato le conversazioni telefoniche intercorse tra i due (cfr., pagg. 43-44) dal cui tenore aveva desunto la provenienza delittuosa della moto di cui era stato sostituito il blocco chiave ed altri prezzi mancanti evidenziando inoltre il prezzo di acquisto “vile” che era stato proposto all’odierno imputato.
Quanto al capo 8) (cfr., pagg. 45-48), al capo 14) (cfr. pagg. 10 e ssgg.), come anche per i capi 16), 19) (cfr., pag. 49 e pagg. 12-17) e 18) (cfr., pagg. 49-50), il Tribunale aveva evidenziato gli elementi di prova evincibili dalle conversazioni telefoniche captate dagli investigatori e che vedevano come protagonisti sempre il (OMISSIS) ed il (OMISSIS) e dal cui contenuto aveva ritenuto di poter evincere la prova della consapevolezza della provenienza delittuosa dei motocicli e dei pezzi ivi menzionati.
In definitiva, quindi, alla luce degli elementi acquisiti e dettagliatamente esposti nella sentenza di primo grado, tenuto conto delle premesse in diritto sopra richiamate, si deve pervenire alla affermazione della inammissibilita’ del motivo di ricorso atteso che, con riferimento a ciascuno dei singoli capi di imputazione per i quali la Corte ha dichiarato la estinzione del reato, non ricorreva certo la possibilita’ di prendere atto, con una mera attivita’ ricognitiva, della assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell’imputato ovvero della prova positiva della sua innocenza.
1.5 Altrettanto inammissibile e’ il terzo motivo, articolato nell’interesse del (OMISSIS) con riguardo ai reati di cui ai capi 74), 75), 76) e 77) della rubrica e nel quale si deduce contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione nonche’ inosservanza della legge penale e processuale.
Con riguardo al capo 74), che riguarda la ricettazione di un motociclo Ducati con numero di telaio contraffatto e targhetta del costruttore falsificata, la difesa segnala che, non sussistendo alcun dato risultante dalle intercettazioni in ordine alla avvenuta asportazione della targhetta, l’accertamento della avvenuta (ri)punzonatura del numero di telaio, come rilevato dalla stessa Corte di Appello, era stato possibile soltanto a seguito di una analisi attenta della parte ripulita dalla vernice.
Il fatto, contestato al (OMISSIS) in concorso con (OMISSIS) e (OMISSIS), attiene, per l’appunto, come accertato nelle due sentenze di merito, alla detenzione di un motociclo Ducati recante il numero di telaio contraffatto ed al quale era stata applicata una targhetta del costruttore falsificata; a fronte del motivo di appello, con cui era stata sollevata una censura sostanzialmente sovrapponibile al motivo di ricorso, la Corte ha segnalato che il motociclo non risulta preso in carico dalla azienda del (OMISSIS) nel relativo registro di carico ed ha inoltre sottolineato che il numero di telaio risultava essere abbinato ad un motore diverso da quello che era montato sul ciclomotore in possesso dell’imputato.
Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la sentenza della Corte di Appello da’ atto che gli operanti avevano notato la presenza di abrasioni sul telaio e che questo dato li aveva insospettiti tanto da indurli procedere ad ulteriori indagini di natura tecnica che avevano consentito di accertare che il numero di telaio cui era abbinato il motore montato sulla moto apparteneva ad un motociclo diverso.
Quanto ai fatti delineati ai capi 75), 76) e 77) della rubrica, la difesa osserva che nessuna tra le conversazioni intercettate dagli investigatori consentiva di desumere la consapevolezza della provenienza illecita dei beni ivi indicati e che il (OMISSIS) in possesso della relativa documentazione di accompagnamento; sulla premessa secondo cui, di 22 motocicli sequestrati, ben 18 erano stati restituiti, segnala che questo dato ben poteva consentire di percorrere la tesi, sia pure subordinatamente avanzata, della qualificazione dei fatti ai sensi dell’articolo 712 c.p..
La Corte di Appello, investita del relativo motivo di gravame, ha spiegato, con riferimento al fatto di cui al capo 75) (riqualificato in ricettazione) che esso, contestato in concorso con (OMISSIS) e (OMISSIS), era relativo alla detenzione di motore Yamaha che era risultato rubato a Roma il (OMISSIS)2006 e montato su una Yamaha non ancora immatricolata di cui gli imputati avevano la legittima disponibilita’; ha segnalato che l’imputato non era stato in grado di fornire delle spiegazioni su detta circostanza e, in particolare, sul motivo per cui sulla moto fosse montato un motore rubato in quanto abbinato ad una moto provento di furto.
La Corte ha argomentato, sul capo 75) come anche sui capi 76) e 77), facendo leva sul contesto complessivo della vicenda, sulla pluralita’ di beni di origine delittuosa rinvenuti nella disponibilita’ del (OMISSIS) e sul fatto che, trattandosi di persona professionalmente dedita al commercio di motocicli ed esperta del settore, non era credibile avesse potuto incorrere in una cosi’ lunga serie di “infortuni” nell’acquistare motocicli con parti che erano risultate provento di furto ovvero di origine delittuosa.
Per quanto riguarda, poi, il capo 76) (riqualificato in termini di ricettazione), il fatto era relativo alla ricettazione di un motore Yamaha risultato rubato in Roma il (OMISSIS)2006 e che era stato rinvenuto nel corso della perquisizione eseguita non gia’ presso il suo esercizio commerciale ma presso la sua abitazione (cfr., pag. 53 della sentenza di primo grado); quanto al fatto di cui al capo 77), si trattava di un motore Suzuki recante il numero di matricola abraso e rinvenuto anch’esso presso la abitazione del (OMISSIS) (cfr., pag. 53 della sentenza di primo grado).
In tal modo, peraltro, i giudici di merito hanno motivato in maniera esaustiva, coerente con i dati fattuali ed immune da vizi logici oltre che correttamente dato seguito agli insegnamenti della giurisprudenza di questa Corte che, in tema di distinzione tra la ipotesi delittuosa della ricettazione e quella contravvenzionale dell’incauto acquisto, ha piu’ volte ribadito che ricorre il dolo nella forma eventuale quando l’agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l’ipotesi contravvenzionale dell’acquisto di cose di sospetta provenienza (cfr., Cass. Pen., 2, 20.9.2013 n. 41.002, Moscato; Cass. Pen., 1, 12.5.1995 n. 6.684, Cortinovis, secondo cui il criterio distintivo tra il delitto di ricettazione e la contravvenzione prevista dall’articolo 712 c.p. acquisto di cose di sospetta provenienza – consiste nell’elemento psicologico nel senso che nel primo caso l’agente ha la consapevolezza della provenienza delittuosa della cosa acquistata o ricevuta, mentre nel secondo caso ricorre da parte dell’agente una condotta colposa consistente nel mancato accertamento della provenienza della cosa acquistata o ricevuta).
La Corte di Appello, motivando sulla qualifica professionale del (OMISSIS) e sulla difficolta’ di immaginare che questi avesse potuto incorrere in una cosi’ rilevante serie di “infortuni”, ha in definitiva escluso che potesse trattarsi di mera negligenza nel sottovalutare o non cogliere gli indici di “sospetto” della provenienza delittuosa dei motocicli o delle componenti da lui acquistate o ricevute; si tratta di una motivazione non manifestamente illogica e che, in realta’, risulta coerente con le premesse in punto di fatto di cui i giudici hanno dato puntualmente conto.
Per questa ragione, dunque, di un apprezzamento ed una valutazione in punto di “fatto” non sindacabile in questa sede.
Correttamente, peraltro, con riguardo ai fatti delineati ai capi 74) e 77) della rubrica, la Corte di Appello ha fatto leva proprio sulla abrasione e/o contraffazione dei numeri identificativi per ritenere la responsabilita’ del detentore del bene quantomeno per il delitto di ricettazione; questa Corte ha infatti chiarito che il possessore di un veicolo, alterato nella parte riservata alla sua identificazione (numero di telaio), deve essere ritenuto autore della falsificazione ovvero della sua ricettazione, se non dimostri la legittimita’ del possesso, posto che l’abrasione di un marchio di fabbrica – che impedisce l’identificazione del mezzo – ha pieno valore ai fini della dimostrazione della provenienza illecita dell’oggetto e della conoscenza di essa da parte del possessore (cfr., Cass. Pen., 2, 16.9.2008 n. 38.887, Azara; Cass. Pen., 2, 19.10.1983 n. 1.861, Montecchi).
1.6 Manifestamente infondato e’, infine, il quarto motivo di ricorso articolato nell’interesse di (OMISSIS) e con il quale si denunzia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento agli articoli 133, 61-bis e 81 c.p., in relazione alla pena ed agli aumenti per la continuazione; la difesa, infatti, rileva che illegittimamente sono stati considerati, ai fini della determinazione della pena, anche i reati estinti per intervenuta prescrizione e che hanno comportato la determinazione della stessa, quanto al reato “base”, in misura superiore al minimo edittale ed indotto la Corte a quantificare gli aumenti per la continuazione in termini non coerenti al suo stato di incensuratezza; segnala, quindi, la illogicita’ della motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche giustificato dalla Corte di Appello con la pluralita’ delle condotte criminose.
Il motivo e’ inammissibile perche’ diretto a censurare la valutazione discrezionale del giudice in merito alla quantificazione della pena, peraltro contenuta al di sotto della media edittale.
Ed e’ consolidato l’orientamento della giurisprudenza di questa Corte, cui va data continuita’, secondo cui la specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantita’ di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per le circostanze, e’ necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell’impiego dei criteri di cui all’articolo 133 c.p. le espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure il richiamo alla gravita’ del reato o alla capacita’ a delinquere (cfr., Cass. Pen., 2, 26.6.2009 n. 36.245, Denaro; Cass. Pen, 4, 20.3.2013 n. 21.294, Serratore; Cass. Pen., 3, 15.6.2016 n. 28.251, Rignanese).
Per altro verso, va ribadito il principio secondo cui in tema di determinazione della pena nel reato continuato, non sussiste obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento, essendo sufficiente indicare le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base (cfr., Cass. Pen., 2, 22.3.2017 n. 18.944, Innocenti; Cass. Pen., 3, 2.12.2016 n. 44.931, Portulesi; Cass. Pen., 2, 6.10.2016 n. 50..987, Aquila; Cass. Pen., 2, 4.10.2016 n. 50.699, Cerchiello; Cass. Pen., 2, 14.9.2016 n. 43.605, Ferracane; Cass. Pen., 7.7.2016 n. 34.662, Felughi; Cass. Pen., 5, 30.4.2015 n. 29.847, Del Gaudio).
Errata, in diritto, e’ infine la affermazione secondo cui il giudice non puo’ tener conto dei reati estinti nell’ambito del giudizio concernente la quantificazione della pena alla luce dei criteri di cui all’articolo 133 c.p.: si e’ a tal proposito chiarito infatti che, a tal fine, il giudice puo’ trarre elementi di valutazione non solo dalle condanne penali ma anche dai reati amnistiati o prescritti in quanto espressione della condotta del reo antecedente al reato e significativi della sua personalita’ (cfr., Cass. Pen., 4, 7.4.2016 n. 18.795, P.; Cass. Pen., 5, 13.6.2013 n. 39.473, Paderni).
2. Il ricorso nell’interesse di (OMISSIS).
2.1 (OMISSIS) era stato riconosciuto responsabile, dal GUP, dei reati di cui al capo 1) (articolo 416 c.p.), 2) (articolo 648 c.p.); 9) (articolo 648 c.p.), 14) (articolo 648 c.p.), 16) (articolo 648 c.p.), 19) (articolo 648 c.p.), 21) (articolo 648 c.p.), 22 (articolo 648 c.p.), 24) (articolo 648 c.p.), 26 (articolo 648 c.p.), 60) (riqualificato dal GUP ai sensi dell’articolo 648 c.p.), 61) (articolo 648-bis c.p.), 62) (riqualificato dal GUP ai sensi dell’articolo 648 c.p.) e 63) (articolo 473 c.p.).
All’esito del giudizio di appello la Corte di Appello ha dichiarato NDP per i reati di cui ai capi 1), 2), 9), 14, 16), 19), 21), 22), 24), 26), 60) (previa riqualificazione in termini di ricettazione) e 63) in quanto estinti per intervenuta prescrizione.
Ha invece confermato la affermazione di responsabilita’ quanto affatto di cui al capo 61) che ha tuttavia riqualificato come ricettazione dalla contestazione di riciclaggio, ed al fatto di cui al capo 62).
Il primo attiene alla ricezione di un motociclo Honda recante il numero di telaio contraffatto; il secondo alla detenzione di parti meccaniche di un motociclo Yamaha e, in particolare, il telaio ed il blocco motore con rispettivi numeri identificativi asportati.
2.2 Con il primo motivo di ricorso, la difesa del (OMISSIS) denunzia inosservanza ovvero erronea applicazione della legge penale e processuale con riferimento all’articolo 648 c.p. e articolo 192 c.p.p., contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione circa il giudizio di responsabilita’ per il fatto di cui al capo 61) della rubrica; rileva, infatti, che la Corte di Appello ha motivato sulla impossibilita’ di risalire alla provenienza del ciclomotore Honda proprio in conseguenza della abrasione del numero di matricola affermandone, nel contempo, la origine delittuosa laddove, invece, la prova del delitto “presupposto” deve essere rigorosa atteso che finirebbe per essere posto a carico dell’imputato l’onere di dimostrare la propria innocenza ed estraneita’ ai fatti; segnala che, in ogni caso, il numero di telaio risulta coerente con il certificato di idoneita’ tecnica non essendo stato rinvenuto alcun numero di telaio diverso da quello visibile ed avendo i giudici di merito omesso di motivare sulla possibilita’ che il suo parziale occultamento fosse la risultante delle plurime operazioni di smerigliatura, riverniciatura e rimarcatura del ciclomotore risalente al 1990.
Il motivo e’ inammissibile in quanto manifestamente infondato e tale da sollecitare la rivalutazione degli elementi di fatto gia’ congruamente e motivatamente vagliati dalla Corte di Appello.
L’episodio ha ad oggetto la ripunzonatura del telaio del motociclo con numero corrispondente al certificato di idoneita’ tecnica ed al contrassegno di identificazione intestati alla madre del (OMISSIS), (OMISSIS); i giudici di merito hanno desunto la prova dell’elemento soggettivo del delitto ascritto all’imputato dal contestuale rinvenimento di una serie di parti di ciclomotori che avevano comportato la condanna del prevenuto in primo grado per reati nel frattempo estinti.
Dalla sentenza di primo grado (cfr., pag. 30) si evince la infondatezza, in fatto, della tesi difensiva ancora in questa sede riproposta dalla difesa del ricorrente di un parziale occultamento del numero di telaio derivante da plurime operazioni di riverniciatura; cio’ in quanto, scrive il primo giudice, le indagini di natura tecnica avevano permesso di accertare che il numero precedente era stato in realta’ abraso ed il telaio era stato “ripunzonato”.
Si tratta, come e’ evidente, di una contestazione “in fatto” relativa alla valutazione circa la adeguatezza degli elementi di prova acquisiti e sui quali, tuttavia, i giudici di merito hanno fondato la affermazione di responsabilita’ con motivazione congrua, immune da vizi logici e giuridici e, per questa ragione non censurabile in questa sede dove e’ per l’appunto esclusa la possibilita’ di una nuova valutazione dei medesimi elementi per pervenire ad una soluzione assolutoria.
2.3 Manifestamente infondato e, comunque, non consentito, e’ anche il secondo motivo con cui, in relazione alla condanna inflitta per il fatto di cui al capo 62) della rubrica, la difesa denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e processuale con riferimento all’articolo 648 c.p. e articolo 192 c.p.p. nonche’ contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione rilevando, in particolare, che, nel corso della perquisizione eseguita nella sua officina, gli operanti avevano rinvenuto il telaio ed il blocco motore di un motociclo Yamaha e che la Corte di Appello aveva valorizzato, ai fini della condanna, un unico elemento di sospetto di per se’ inidoneo, da solo, a fondare una decisione di condanna.
La Corte territoriale, evadendo il motivo articolato con il gravame interposto nell’interesse dell’odierno ricorrente, ha chiarito, in primo luogo, che le parti meccaniche di cui si discute non erano comprese (in quanto non venivano ivi descritte) nella fattura del dicembre 2001 laddove il Tribunale (cfr., pag. 30) aveva a sua volta spiegato che il telaio era risultato privo di punzonatura dolosamente cancellata presentando inoltre segni di riverniciatura e di ribattitura; lo stesso, inoltre, per quanto riguarda l’organo motore, con la possibilita’ di inferire da tali elementi la prova della provenienza illecita dei pezzi la cui consapevolezza era stata ritenuta ricavabile dalla necessaria verifica, da parte di un professionista del settore, della presenza di segni identificativi obbligatori per legge.
Si tratta, in definitiva, di una motivazione congrua ed aderente ai dati emersi nel corso della istruttoria dibattimentale, del tutto idonei a radicare, in capo al (OMISSIS), il giudizio di penale responsabilita’ in ordine al delitto di ricettazione; i giudici di merito hanno infatti correttamente applicato il principio, costantemente ribadito da questa Corte, secondo cui, ai fini della configurabilita’ del reato di ricettazione, la prova dell’elemento soggettivo puo’ essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall’omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente con la precisazione per cui cio’ non costituisce una deroga ai principi in tema di onere della prova, e nemmeno un “vulnus” alle guarentigie difensive, in quanto e’ la stessa struttura della fattispecie incriminatrice che richiede, ai fini dell’indagine sulla consapevolezza circa la provenienza illecita della “res”, il necessario accertamento sulle modalita’ acquisitive della stessa (cfr., cosi’, Cass. Pen., 2, 22.11.2016 n. 53.017, Alotta; Cass. Pen., 2, 27.10.2010 n. 41.423, Ienne).
2.4 Inammissibile e’, inoltre, il terzo motivo, con cui si denunziano i medesimi vizi di legittimita’ con riferimento agli articoli 42, 43 e 648 c.p. e articolo 192 c.p.p. con argomentazioni che, in sostanza, integrano ed in parte replicano quelle gia’ articolate nel primo e nel secondo motivo.
La difesa, infatti, rileva come la Corte di Appello, con riferimento al capo 61), aveva escluso il delitto di riciclaggio ritenendo che l’imputato avrebbe ben potuto ricevere il ciclomotore nelle stesse condizioni in cui era stato sequestrato poiche’ soltanto un accertamento tecnico eseguito trattando il telaio con solventi specifici aveva permesso di rilevare tracce di abrasione nella lamiera e tracce di caratteri preesistenti finendo, poi, quanto al capo 62) per svalutare la documentazione pur prodotta dal (OMISSIS) ritenendo, contraddittoriamente, che l’imputato non avesse fornito alcuna giustificazione del possesso del mezzo, per di piu’ inducendo l’elemento psicologico del delitto di ricettazione anche dalla molteplicita’ dei beni compendio di delitto di furto rinvenuti nella officina dell’imputato.
Quanto a quest’ultimo profilo, va rilevato allora che l’accertamento della responsabilita’ per tutti gli altri episodi ormai prescritti era stato operato da parte del Tribunale e, intervenuta la declaratoria di improcedibilita’ per estinzione degli stessi da parte della Corte di Appello, non soltanto non vi era stata rinuncia alla prescrizione ma nemmeno la formulazione di un motivo di ricorso che, come per il (OMISSIS), fosse fondato sulla presenza di circostanze tali da imporre la assoluzione nel merito ex articolo 129 c.p.p..
Sul capo 62), inoltre, la Corte, come accennato, ha fondato la sua decisione su una affermazione “in fatto” circa la non riconducibilita’ della fattura al motociclo Yamaha privo di dati identificativi, non contemplato in quel documento; sul punto specifico non e’ stata in realta’ articolata nessuna censura limitandosi la difesa del ricorrente a ribadire di aver in tal modo “giustificato” la provenienza del motociclo e non confrontandosi criticamente con la precisa affermazione della Corte cui, in particolare, non viene rimproverato di esser incorsa in un travisamento della prova.
2.5 Manifestamente infondato e’ il quarto motivo con cui la difesa di (OMISSIS) denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e processuale con riferimento agli articoli 157 e 158 c.p., articolo 648 c.p., articolo 531 c.p.p. e difetto di motivazione, in relazione al “tempus commissi delicti”; segnala, infatti, che, con riferimento ai capi per i quali e’ intervenuta condanna, la Corte di Appello ha omesso qualsivoglia indagine, pur sollecitata con i motivi di appello, in merito al “tempus commissi delicti” che era stato indicato nel capo di imputazione con riferimento alla data della perquisizione e del sequestro, ovvero al (OMISSIS) (o in data antecedente e prossima a questa); richiama il principio secondo cui il delitto di ricettazione e’ di natura istantanea perfezionandosi con la ricezione delle cose di illecita provenienza e che la prova sul punto spetta all’accusa per cui la incertezza sulla data di consumazione giova all’imputato giustificandosi in tal modo la soluzione cui la stessa Corte di Appello e’ pervenuta quanto al fatto descritto al capo 60) e contraddittoria la motivazione con cui, invece, essa era stata esclusa quanto ai residui capi di imputazione di cui ancora si discute.
Ebbene, sia il fatto delineato nel capo 61) (originariamente qualificato in termini di riciclaggio e, poi, ricondotto nella ipotesi delittuosa della ricettazione) che quello di cui al capo 62) risultano contestati come commessi in Roma in epoca antecedente e prossima al (OMISSIS), data della perquisizione e del sequestro.
Se non che’, va in primo luogo chiarito che, con l’atto di appello, non era stata in alcun modo sollevata la questione del “tempus commissi delicti” e, dunque, la intervenuta prescrizione dei predetti reati in relazione alla necessita’ di “retrodatarne” la data di consumazione.
Nessuna contraddizione, inoltre, e’ ravvisabile nella motivazione della sentenza impugnata in quanto, come gia’ detto, la Corte di Appello ha chiarito che, diversamente da quanto accertato per il capo 60), sulla fattura ivi indicata non risulta indicato alcunche’ che sia riferibile ai pezzi ed alle parti meccaniche descritte al capo 62).
Il ricorso, per il vero, e’ sul punto del tutto generico e meramente assertivo.
Questa Corte ha infatti avuto piu’ volte modo di segnalare che e’ il ricorrente che invochi, soltanto nel giudizio di cassazione, la prescrizione del reato, assumendo per la prima volta in questa sede che la data di consumazione del reato e’ antecedente rispetto a quella contestata, che ha il preciso onere di indicare gli elementi di riscontro alle sue affermazioni, indicando gli atti ai quali occorre fare riferimento, essendo precluso in sede di legittimita’ qualsiasi accertamento di merito (cfr., Cass. Pen., 3, 29.11.2005 n. 796, Rossi; Cass. Pen., 5, 20.6.2014 n. 46.481, Martinelli; Cass. Pen., 4, 10.9.2015 n. 47.744, Acacia Scarpetti, secondo cui il ricorrente che invochi nel giudizio di cassazione la prescrizione del reato, assumendo per la prima volta in questa sede che la data di consumazione e’ antecedente rispetto a quella contestata, ha l’onere di riscontrare le sue affermazioni fornendo elementi incontrovertibili, idonei da soli a confermare che il reato e’ stato consumato in data anteriore a quella contestata, e non smentiti ne’ smentibili da altri elementi di prova acquisiti al processo; in questa occasione, la Corte ha spiegato che “il giudice di legittimita’, in questi casi, deve accertare, con criteri avalutativi, che gli elementi di riscontro indicati dal ricorrente siano da soli idonei a smentire l’accertamento senza alcuna possibilita’ di una diversa soluzione interpretativa… Ci troviamo infatti in presenza – e’ opportuno ribadirlo – di una preclusione che si e’ formata con la mancata impugnazione del punto della sentenza che riguardava la data del commesso reato” sicche’ “e’ ragionevole ritenere che questa preclusione possa ritenersi superata in presenza di una prova incontrovertibile dell’erroneita’ dell’accertamento – perche’ in questo caso si versa in un’ipotesi di erronea percezione da parte del giudice di legittimita’ che potrebbe, se del caso, consentire l’applicazione del procedimento previsto dall’articolo 625 bis del codice di rito – ma non certo nei casi in cui la parte introduca, nel giudizio di legittimita’, un elemento astrattamente controvertibile” essendo “opinione della Corte che l’adempimento dell’onere richiesto dalla giurisprudenza di legittimita’ (l’indicazione degli elementi di conferma dell’ipotesi prospettata sulla data di consumazione del reato) riguardi esclusivamente gli elementi di conferma incontrovertibili non smentiti ne’ smentibili da altri elementi di prova acquisiti al processo”).
2.6 Inammissibile, in quanto ancora una volta manifestamente infondato e’ il quinto motivo di ricorso, nel quale si denunzia violazione di legge con riferimento al disposto di cui all’articolo 648 c.p., comma 2 rilevando che la Corte di Appello, pur sollecitata con uno specifico motivo di gravame, aveva omesso di esaminare la censura che era stata avanzata alla luce della vetusta’ e delle pessime condizioni del ciclomotore (capo 61) e delle parti di ricambio (capo 62), il cui valore monetario era da ritenersi minimo.
Va opportunamente premesso che, secondo il costante insegnamento di questa Corte, al fine di stabilire la sussistenza dell’ipotesi di particolare tenuita’ di cui al capoverso dell’articolo 648 c.p., non e’ sufficiente di per se’ l’irrilevanza o la scarsa rilevanza economica della cosa oggetto di ricettazione, ma occorre avere riguardo al fatto nella sua globalita’, apprezzandone l’incidenza antigiuridica sulla base di tutti gli elementi che, a parte il valore economico dell’oggetto ricettato, entrano nella componente dell’azione delittuosa, ivi compresa la personalita’ dell’agente (cfr., Cass. Pen., 2, 29.11.1999 n. 5.813, PM in proc. Petrenco; Cass. Pen., 6, 2.2.2011 n. 7.554, Marfe’, secondo cui, ai fini della configurabilita’ dell’ipotesi attenuata, non rileva esclusivamente il valore della cosa ricettata, ma devono considerarsi anche tutti gli elementi previsti dall’articolo 133 c.p., ivi compresa, dunque, la capacita’ a delinquere dell’imputato; cfr., anche, Cass. Pen., 2, 8.1.2009 n. 3.188, Galli, che ha affermato che ai fini della configurabilita’ dell’ipotesi attenuata si deve avere riguardo anche agli elementi previsti dall’articolo 133 c.p., ivi compresi i precedenti penali del reo).
Alla luce di questa premessa, non si puo’ che rilevare la assoluta genericita’ della censura sollevata in appello nell’interesse del ricorrente laddove (cfr., pag. 27 dell’atto di appello), la difesa si era limitata, nella parte finale del motivo sulla pena, a affermare in termini meramente assertivi che “le ricettazioni ben possono essere, la fattispecie attenuata di cui all’articolo 648 c.p., comma 2”.
Ed e’ pacifico che non sono deducibili con il ricorso per Cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame correttamente articolati in quanto formulati in termini del tutto generici, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimita’ sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura “a priori” un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (cfr., Cass. Pen., 2, 8.3.2017 n. 29.707, Galdi; cfr., anche, Cass. Pen., 9.6.2017 n. 36.111, PG in proc. P, che ha inoltre chiarito che l’inammissibilita’ dell’atto di appello per difetto di specificita’ dei motivi, che la Corte territoriale erroneamente non ha qualificato come tale, ben puo’ essere rilevata anche in Cassazione ai sensi dell’articolo 591 c.p.p., comma 4).
2.7 Sorte analoga merita il sesto motivo con il quale la difesa denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell’articolo 62-bis c.p. segnalando che la Corte di Appello non ha congruamente esaminato la censura articolata sul punto con l’atto di gravame motivando il diniego delle circostanze attenuanti generiche con il richiamo ad un precedente spec.fico ed all’effetto distorsivo determinato sul mercato del settore in conseguenza – reiterate condotte di ricettazione ascritte all’imputato.
La Corte territoriale ha infatti motivato (cfr., pag. 27 della sentenza in verifica) sul punto del diniego delle circostanze attenuanti generiche, pur sollecitate con l’atto di appello, facendo riferimento sia al precedente penale specifico risultante a carico del (OMISSIS) ma, anche, e richiamando l’effetto “distorsivo” sul mercato, sulla pluralita’ e reiterazione delle condotte di ricettazione ascritte al prevenuto.
E si e’ chiarito in precedenza, trattando del ricorso proposto nell’interesse del (OMISSIS), come sia del tutto legittimo tener conto, anche ai fini della valutazione circa la meritevolezza delle attenuanti generiche, dei reati ormai estinti (cfr., in particolare, Cass. Pen., 5, 31.6.2013 n. 39.473, Paderni, gia’ richiamata).
Anche in tal caso, pertanto, per le medesime ragioni sopra evidenziate, la decisione della Corte si sottrae al vaglio di legittimita’ in quanto fondata su una motivazione corretta in diritto ed aderente alle risultanze fattuali di cui ha dato conto.
2.8 Manifestamente infondato, in diritto, e’ li settimo motivo del ricorso articolato nell’interesse di (OMISSIS) in cui si deduce inosservanza ed erronea applicazione dell’articolo 81 c.p., comma 2 e articolo 133 c.p., articolo 597 c.p.p., commi 3 e 4, nonche’ dei principi in materia di reato continuato e divieti di reformatio in pejus; in particolare, la difesa rappresenta che il Tribunale, nel condannare il (OMISSIS), aveva individuato la ipotesi di riciclaggio di cui al capo 61) come il reato piu’ grave quantificando la pena “base” in anni 4 di reclusione ed Euro 5.000,00 di multa per poi aumentarla per la continuazione nella misura di mesi 2 di reclusione ed Euro 800,00 di multa; segnala che la Corte di Appello, riqualificato il fatto sub 61) come ricettazione, ha determinato la pena “base” in anni 2 e mesi 4 di reclusione aumentandola poi per la continuazione nella misura di mesi 2 di reclusione ed Euro 300,00 di multa osservando che, in tal modo, ovvero individuando la pena “base” in misura sensibilmente minore rispetto al Tribunale ha, cio’ non di meno, operato un aumento in misura pari a quella del primo giudice e, dunque, in termini proporzionalmente molto maggiori; osserva infatti che la riduzione della pena base avrebbe dovuto riflettersi anche sull’entita’ dell’aumento operato su di essa per il reato “satellite”.
Questa Corte, infatti, ha avuto modo di chiarire che ai fini del divieto di ” reformatio in pejus”, per “pena” deve intendersi non solo il risultato finale ottenuto dopo avere calcolato gli aumenti e le diminuzioni per effetto della continuazione e del concorso delle circostanze, ma anche tutti i singoli elementi che concorrono all’operazione, ivi compresa la pena base e l’aumento a titolo di continuazione, con la conseguenza per cui, qualora l’appello dell’imputato sulla entita’ della pena sia accolto, il giudice ha solo l’obbligo di procedere alla corrispondente diminuzione della pena complessiva mentre, ove in sede di appello sia stata diversamente determinato la pena base, la pena da determinare a titolo di aumento per la continuazione non deve necessariamente rispettare la proporzione con la pena base risultante dalla sentenza di primo grado, purche’ la pena complessiva ne risulti diminuita (cfr., Cass. Pen., 6, 25.6.1999 n. 12.936, Castiglioni).
2.9 Manifestamente infondato e’, infine, l’ottavo motivo (benche’, in ricorso, numerato come IX), in cui si deduce violazione di legge con riferimento all’articolo 163 c.p. segnalando che, essendo stata ridotta la pena sino ad anni 1 e mesi 8 di reclusione ed Euro 600 di multa, nessuna valutazione la Corte di Appello ha tuttavia operato in merito alla concedibilita’ del beneficio della sospensione condizionale certamente fruibile dall’imputato le cui condizioni di vita individuale, familiare e sociale dovevano essere a tal fine adeguatamente considerate.
Va rilevato, a tal proposito, che non soltanto il beneficio non era stato sollecitato con l’atto di appello ma, da quanto risulta dal verbale di udienza, non risulta neppure richiesto in sede di discussione all’esito del giudizio di secondo grado.
Del tutto legittimamente, pertanto, la Corte territoriale ha omesso ogni considerazione sul punto atteso che non era tenuta a motivare in ordine al mancato esercizio del potere discrezionale di concedere d’ufficio la sospensione condizionale della pena, ai sensi dell’articolo 597 c.p.p., comma 3 non avendo l’interessato formulato al riguardo alcuna richiesta; ne consegue, allora, che il mancato riconoscimento del beneficio non costituisce violazione di legge e non configura mancanza di motivazione suscettibile di ricorso per cassazione ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), (cfr., Cass. Pen., 2, 19.2.2016 n. 15.930, Moundi; Cass. Pen., 5, 24.9.2001 n. 41.126, Casamassima; Cass. Pen., 4, 18.9.2012 n. 43.113, Siekierska).
3. Il ricorso nell’interesse di (OMISSIS).
3.1 (OMISSIS) era stato in primo grado riconosciuto responsabile dei reati a lui ascritti ai capi 67) (articolo 648 c.p.), 68) (articolo 648 c.p.), 69) (articolo 648 c.p.), 70) (articolo 648 c.p. in questi termini riqualificato dal GUP), 71) (articolo 648 c.p.) e 72) (articolo 648 c.p.).
All’esito del giudizio di appello la decisione di primo grado e’ stata in tal caso integralmente confermata.
3.2 Con il primo motivo di ricorso, la difesa deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche di cui debba tenersi conto nella applicazione della legge penale con riferimento agli articoli 129 e 530 c.p.p., all’articolo 648 c.p., comma 2 e articolo 43 c.p., agli articoli 5, 6 e 7 della Convenzione EDU e articolo 27 Cost. nonche’ contraddittorieta’ e mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo del delitto di ricettazione, mancanza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione, inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullita’, inutilizzabilita’, di inammissibilita’ o di decadenza, travisamento della prova.
In particolare, lamenta che la Corte di Appello ha sposato e fatto propria la ricostruzione operata dal GUP non rispondendo, se non in maniera apparente e con il ricorso a vuote formule di stile ai pur articolati motivi di censura che erano stati articolati dalla difesa e sui quali, in taluni casi, vi sarebbe una vera e propria omessa pronuncia.
Richiama, allora, il motivo di appello che era stato articolato in merito al capo 67) della rubrica affermando che nessuna spiegazione era stata fornita in merito all’origine del ciclomotore laddove, al contrario, erano stati indicati sia il nome di battesimo che il numero del telefono cellulare di colui che lo aveva portato presso il ricorrente e sulla cui utenza nessun accertamento e’ stato eseguito.
Quanto agli altri fatti, richiama ancora il motivo di appello in cui era stato sottolineato il tenore dello stesso verbale di sequestro per sottolineare come la perquisizione fosse avvenuta, nella cantina di pertinenza della abitazione del (OMISSIS), con la collaborazione dello stesso ricorrente tanto da essersi svolta in tempi rapidi ed incompatibili con una volonta’ di occultamento dei beni rinvenuti; aggiunge che la Corte di Appello non ha considerato, ai fini della valutazione dell’elemento soggettivo, la attivita’ svolta dal (OMISSIS) con la ditta denominata ” (OMISSIS)” consistente, di fatto, in uno “sfascio” di moto, con conseguente legittimita’ (quantomeno putativa) dell’acquisto di pezzi di ricambio usati offerti direttamente dagli interessati.
Il motivo e’ manifestamente infondato perche’ tendente a proporre censure non consentite in questa sede.
Quanto al fatto di cui al capo 67) della rubrica, infatti, relativo ad un motociclo Malaguti risultato provento di furto commesso in (OMISSIS)2006, la Corte ha rilevato che il (OMISSIS) aveva detto che gli era stato portato in riparazione da un tale ” (OMISSIS)” il quale gli aveva lasciato un numero di telefono; il Tribunale (cfr., pag. 36) aveva ammesso che non erano state svolte indagini sull’intestatario del numero telefonico ma che, alla luce della complessiva situazione rinvenuta dagli operanti, doveva ritenersi attendibile la ipotesi della ricettazione anche perche’ nessuna precisa indicazione era stata fornita in relazione al tipo di riparazione che era stata richiesta.
Fatto si e’ che l’imputato e’ stato trovato in possesso di un motociclo di origine delittuosa e che, al di la’ della indicazione del nome di battesimo di colui che glielo avrebbe portato in riparazione, non e’ stato in grado di fornire elementi idonei a ricostruirne la provenienza.
Correttamente, pertanto, la Corte di Appello ha valorizzato, quanto all’elemento soggettivo, la inidoneita’ degli elementi di giustificazione forniti dal prevenuto unitamente alla considerazione della molteplicita’ degli ulteriori beni provento di furto rinvenuti nella sua disponibilita’.
Con riferimento a questi ultimi, poi, la difesa richiama il verbale di sequestro per dimostrare che la stessa dislocazione degli oggetti rinvenuti dagli operanti dimostrava, da se’, la assenza di una volonta’ di occultamento.
Il motivo e’ anch’esso inammissibile in primo luogo perche’ non corroborato dalla produzione di copia del verbale di sequestro che avrebbe dovuto essere allegato o riportato nel corpo del ricorso ai fini della autosufficienza dello stesso.
In secondo luogo in quanto, in maniera logicamente ineccepibile, gia’ il Tribunale (cfr., pag. 32 della sentenza di primo grado) aveva osservato che la circostanza secondo tali beni erano custoditi non nella sua officina ma nella cantina della sua abitazione doveva ritenersi in realta’ il frutto di una decisione funzionale a “limitare i rischi correlati ai controlli che potevano essere svolti presso l’officina”.
Si tratta, infatti, della applicazione di una massima di esperienza cui, a ben guardare, il ricorrente finisce per contrapporne un’altra ponendo alla Corte una alternativa la cui maggiore o minore praticabilita’ non e’ suscettibile di essere valutata in questa sede.
In ogni caso, sempre il Tribunale aveva sottolineato come fosse comprovato che il (OMISSIS) (cfr., pag. 33 del Tribunale), cui pure non era stato contestato il reato associativo, “gravitava” comunque intorno alla “organizzazione” messa in atto dal (OMISSIS).
La Corte di Appello ha inoltre sottolineato che tutti gli altri componenti (fatto salvo quello descritto al capo 70) erano di provata provenienza furtiva laddove per la parte di Yamaha con il numero di telaio asportato (cfr., capo 70), come si e’ ampiamente segnalato trattando del ricorso proposto nell’interesse di (OMISSIS), era proprio la presenza della abrasione del numero del telaio a dimostrarne la provenienza delittuosa.
Da ultimo, e come per quanto riguarda il (OMISSIS), i giudici di merito hanno sottolineato che la natura professionale della attivita’ svolta non poteva essere un argomento a sostegno della maggiore probabilita’ di ricevere merce di origine illecita, dovendo piuttosto comportare un controllo piu’ serrato sulla sua reale provenienza.
Anche in tal caso si tratta di una motivazione che non si presta a censure di legittimita’ risultando da un lato coerente con le risultanze fattuali acquisite e, dall’altro, lineare dal punto di vista logico e corretta dal punto di vista dei principi di diritto cui la Corte ha fatto riferimento.
3.3 Inammissibile perche’ manifestamente infondato e’ anche il secondo motivo articolato nell’interesse del (OMISSIS) e con il quale la difesa ha denunciato violazione di legge (e vizio di motivazione oltre che travisamento del fatto) con riferimento all’articolo 648-bis c.p. ed alla imputazione di cui al capo 70) della rubrica; rileva, infatti, che la Corte di Appello, a fronte di una contestazione che addebitava al (OMISSIS) la manomissione dei dati identificativi del telaio, si e’ limitata ad invocare la competenza professionale del ricorrente per dedurre la esistenza dell’elemento soggettivo del delitto aggiungendo, per altro verso, che nessun accertamento era stato possibile operare in merito alla origine delittuosa del telaio in quanto, per l’appunto, privo di elementi identificativi; osserva che nessun elemento era in grado di collegare ovvero di ricondurre materialmente (o anche solo moralmente) al ricorrente l’attivita’ di manomissione.
Il fatto era stato contestato come riciclaggio e, gia’ in primo grado, riqualificato dal GUP in termini di ricettazione (cfr., pagg. 37 e 59 della sentenza di primo grado) ed aveva riguardo al rinvenimento, nella disponibilita’ del (OMISSIS), di una parte di Yamaha con numero di telaio asportato.
Se non che’, la censura, evocando violazione di legge con riferimento al delitto di riciclaggio ha in effetti trascurato l’evoluzione della imputazione che era intervenuta nel corso del processo e, per questa ragione, si fonda su un equivoco ed una non corretta lettura degli atti processuali dovendosi, pertanto, rinviare, sul merito delle doglienze, ai rilievi svolti nell’affrontare il secondo motivo di ricorso in cui, in sostanza, sono state trattate le medesime questioni qui “replicate” sull’erronea supposizione di una imputazione diversa.
3.4 Con il terzo motivo, ancora, la difesa del (OMISSIS) ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per non essere stati i fatti ascritti al proprio assistito ricondotti nella ipotesi contravvenzionale di cui all’articolo 712 c.p.; richiama infatti il relativo motivo di appello segnalando che la Corte territoriale ha respinto la censura con un laconico riferimento alla qualita’ professionale del prevenuto.
Il motivo e’ inammissibile in quanto la motivazione della Corte di Appello, che ha fatto per l’appunto leva sulla natura professionale dell’attivita’ svolta dal (OMISSIS), e’ in realta’ frutto di una argomentazione logicamente coerente con le premesse fattuali (tra cui, in realta’, la Corte non ha trascurato il “collegamento” del (OMISSIS) con il (OMISSIS)) e che, come si e’ gia’ accennato trattando del motivo di ricorso relativo all’elemento soggettivo del delitto di ricettazione, ha fatto leva sulla competenza professionale del ricorrente per escludere che a costui potessero in realta’ essere sfuggiti quegli elementi di “sospetto” che avrebbero dovuto allertarlo circa la provenienza illecita dei beni; in altri termini, secondo la Corte di Appello, era proprio la natura professionale dell’attivita’ svolta dal (OMISSIS) ad escludere la configurabilita’ di un atteggiamento meramente “colposo” nel non aver colto gli indizi della illecita provenienza di quanto ricevuto dovendosi invece ritenere che il ricorrente, proprio per la esperienza maturata nel settore, li avesse in realta’ avuti ben presenti cio’ non di meno essendosi risolto ad acquisire la disponibilita’ di quelle parti meccaniche e di telaio che sono state rinvenute dagli operanti.
Riconducendo (o, per meglio dire, “mantenendo”) i fatti ascritti al ricorrente nella ipotesi della ricettazione, dunque, i giudici di merito, cosi’ argomentando, hanno correttamente applicato gli insegnamenti di questa Corte secondo cui ricorre il dolo nella forma eventuale quando l’agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l’ipotesi contravvenzionale dell’acquisto di cose di sospetta provenienza (cfr., Cass. Pen., 2, 21.4.2017 n. 25.439, Sarr.; Cass. Pen., 2, 20.9.2013 n. 41.002, Moscato; Cass. Pen., 1, 12.5.1995 n. 6.684, Cortinovis).
3.5 Con il quarto motivo di ricorso, ancora, la difesa del (OMISSIS) ha censurato la sentenza della Corte di Appello in quanto a suo avviso viziata da erronea applicazione della legge penale con riferimento all’articolo 648 c.p., comma 2 nonche’ sotto il profilo della motivazione e del travisamento della prova; rileva, infatti, che, con l’atto di appello, era stata dedotta la riconducibilita’ dei fatti di ricettazione nella ipotesi di cui al capoverso dell’articolo 648 c.p. ricorrendone tutte le condizioni di natura oggettiva ma anche soggettiva laddove la Corte ha liquidato l’argomento evocando esclusivamente il valore patrimoniale a suo avviso non modesto dei beni di cui si discute che, tuttavia, la giurisprudenza ritiene non sufficiente ed esaustivo laddove, per altro verso, nessun elemento o parametro di giudizio e’ stato in realta’ esplicitato a sostegno di una tale valutazione.
Diversamente da quanto si e’ detto per quanto concerne il ricorso proposto nell’interesse del (OMISSIS), nel caso di specie la difesa del (OMISSIS) aveva articolato, sul punto, un motivo di appello (cfr., pagg. 6-7) che non poteva certamente ritenersi generico tant’e’ che, in questo caso, la Corte non ha potuto mancare di prendere in esame la censura ritenendola tuttavia infondata argomentando sul valore non modesto dei beni ricettati.
E’ vero che la Corte non ha considerato altri elementi rispetto a quello del valore dei beni ricettati ma, ai fini delle predetta valutazione si deve convenire nel senso che questo elemento era del tutto sufficiente atteso che, come piu’ volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, l’ipotesi cosiddetta “affievolita” del reato di ricettazione non sussiste se pure uno solo degli elementi materiali di detto reato possa essere considerato di non scarsa importanza, sia sotto il profilo della capacita’ a delinquere dell’agente, sia per il vantaggio tratto dalla ricettazione (cfr., Cass. Pen., 2, 16.5.1991 n. 9.291, Pezzino; Cass. Pen., 2, 16.5.1990 n. 3.706, Vacca).
In altri termini, si e’ chiarito che l’attenuante della particolare tenuita’ del fatto nel reato di ricettazione va sempre esclusa se esso non e’ particolarmente lieve dal punto di vista del valore economico del bene ricettato risultando in quel caso superflua ogni ulteriore indagine mentre, come si e’ gia’ detto trattando del ricorso del (OMISSIS), soltanto qualora sia accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, ai fini del riconoscimento della circostanza puo’ procedersi alla verifica della sussistenza degli ulteriori elementi, desumibili dall’articolo 133 c.p. (cfr., Cass. Pen., 1, 13.3.2012 n. 13.600, Lorini; Cass. Pen., 2, 6.12.2013 n. 51.818, Brunetti; Cass. Pen., 2, 9.7.2010 n. 28.689, Sessa; Cass. Pen., 2, 23.3.1998 n. 4.581, PM in proc. Canteruccio).
Nel caso di specie, peraltro, l’apprezzamento operato dalla Corte circa il valore patrimoniale non modesto delle componenti meccaniche di origine delittuosa detenute dal (OMISSIS) rappresenta una valutazione “di fatto” cui non e’ stata validamente e correttamente contrapposta una doglianza in termini di “travisamento” tale da consentirne il superamento e la censurabilita’ in questa sede.
3.6 Inammissibile, infine, e’ il quinto motivo articolato in punto di quantificazione della pena e di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; la difesa, infatti, rileva che la Corte di Appello ha confermato la pena inflitta in primo grado sottolineando che il ricorrente si era reso responsabile di sei episodi di ricettazione laddove la pena avrebbe invece dovuto essere ridotta nei minimi edittali ed ulteriormente mitigata con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche che sono state dalla Corte territoriale denegate con motivazione a suo avviso meramente apparente e legata ad elementi di natura congetturale ovvero con il richiamo ai precedenti penali del ricorrente in realta’ lontani nel tempo e non rilevanti.
La Corte di Appello, a fronte dello specifico motivo articolato nell’interesse dell’odierno ricorrente (cfr., pag. 7 dell’atto di appello) ha motivato facendo riferimento ai numerosi precedenti penali risultanti a carico del prevenuto oltre che della pluralita’ e reiterazione delle condotte di ricettazione da lui poste in essere.
In tal modo, dunque, la Corte di merito ha fornito una motivazione del tutto congrua della sua decisione dovendo rilevarsi, peraltro, come la affermazione della risalenza nel tempo dei precedenti penali e della loro irrilevanza ai fini delle predetta valutazione e’ rimasta una affermazione apodittica e meramente assertiva; il ricorso risulta cosi’, sul punto, inammissibile perche’ privo del requisito della autosufficienza (cfr., Cass. Pen., 2, 11.4.2017 n. 20.677, Schioppo, in cui la Corte ha giudicato inammissibile il motivo di ricorso con il quale il ricorrente, pur lamentando l’assenza di precedenti condanne per estorsione, non aveva allegato il certificato del casellario giudiziale, ne’ indicato per quali altri fatti era gia’ stato condannato).
4. in presenza di ricorsi inammissibili non e’ infine possibile rilevare e dichiarare la intervenuta prescrizione dei reati atteso che la questione non ha formato oggetto di uno specifico motivo ne’ il sopravvenire della causa estintivo puo’ essere oggetto di rilevazione di ufficio in presenza di un ricorsi che, per la loro inammissibilita’, sono inidonei a consentire la costituzione di un valido rapporto processuale (cfr., Cass. Pen., SS.UU., 17.12.2015 n. 12.602, Ricci; Cass. Pen., SS.UU., 22.11.2000 n. 32, D.L.; Cass. Pen., SS.UU., 22.3.2005 N. 23.428, Bracale).
5. L’inammissibilita’ dei ricorsi comporta poi la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., della somma di Euro 2.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d’esonero.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 ciascuno a favore della Cassa delle Ammende.
Casi di ricorso per Cassazione
Articolo 606 del Codice di procedura penale
1. Il ricorso per cassazione può essere proposto per i seguenti motivi (1):
a) esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri;
b) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale;
c) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità [177-186], di inutilizzabilità [63, 103, 191, 195, 228 3, 240, 254 3, 267 2, 270, 350 6, 360 5, 403, 407 3, 526], di inammissibilità [41, 46, 78, 84, 93, 393, 397, 410, 435, 461, 586, 591, 613, 634, 645] o di decadenza [21, 79, 80, 85, 86, 95, 175 3, 182, 458, 585, 646 4];
d) mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta anche nel corso dell’istruzione dibattimentale limitatamente ai casi previsti dall’articolo 495, comma 2;
e) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame.
2. Il ricorso, oltre che nei casi e con gli effetti determinati da particolari disposizioni [428 3], può essere proposto contro le sentenze pronunciate in grado di appello o inappellabili [593].
2-bis. Contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso può essere proposto soltanto per i motivi di cui al comma 1, lettere a), b) e c).
3. Il ricorso è inammissibile se proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o manifestamente infondati ovvero, fuori dei casi previsti dagli articoli 569 e 609 comma 2, per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello [611].

















































































