Massima
In tema di truffa online, se il profitto è conseguito mediante un bonifico bancario, il luogo di consumazione va individuato in quello in cui il denaro entra nella disponibilità dell’autore della truffa. Qualora la vittima paghi mediante una ricarica postepay, il predetto luogo di consumazione è quello ove viene effettuata la ricarica ad opera della persona offesa.
(Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino, Sent., 25-02-2019)
Massima a cura di Davide Tutino, Avvocato penalista in Catania
Testo della Sentenza
Testo della Sentenza GIP di Torino del 25.02.2019
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI
Il Giudice per le indagini preliminari, dott.ssa Paola Boemio, all’esito dell’udienza in camera di consiglio in data 25.2.2019 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
ai sensi dell’art. 22 c. 3 c.p.p.,
nei confronti di:
M.S., nato a C. il (…), ivi residente, via R. n. 4/7, domiciliato in via G. n. 18
Libero-assente
Difeso dall’Avv. Romano Fabrizio del foro di Torino, d’ufficio
IMPUTATO
1) delitto p. e p. dall’art. 640 commi I e II n. 2 c.p. perché con artifizi e raggiri consistiti nel porre in vendita sul sito www.subito.it un cellulare I phone 7 Apple 128G al prezzo di Euro 780,00, nell’indicare quale utenza ove essere contattato il n. (…) intestato a N.I.I. nato in R. il (…), nel fornire informazioni a C.U. interessato all’acquisto, nel richiedere al predetto di effettuare il versamento del prezzo sulla carta Postepay Evolution n. (…) a sé intestata, quindi, ricevuta la somma, nel non consegnare il relativo prodotto, induceva in errore il C. procurando a sé un ingiusto profitto con altrui danno
Fatto aggravato dall’essere stato commesso profittando di condizioni di luogo tali da ostacolare la privata difesa in quanto consumato attraverso contatti telematici e a distanza che non permettono alla persona offesa di controllare l’identità e la serietà dell’interlocutore contraente né l’esistenza del bene offerto
In Torino (luogo di attivazione della carta Postepay) il 09.01.2017
Identificata la PERSONA OFFESA, non comparsa, in:
C.U., nato a C. del L. il (…), res. in T. sul T., domiciliato a R., viale L. n. 8
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
All’udienza preliminare del 25.2.2019, dopo un rinvio per rinnovazione della notifica dell’avviso di fissazione udienza all’imputato, assente il M., il P.M. e il difensore discutevano rassegnando le conclusioni sopra riportate.
Il giudice, all’esito della camera di consiglio, deliberava sentenza di incompetenza dando lettura del dispositivo.
Può dirsi oramai consolidato il recente orientamento della Suprema Corte secondo cui, nel caso di truffe online, il luogo di consumazione del reato muti a seconda della modalità di pagamento scelta (o imposta alla) vittima.
Così, con la sent. Cassazione Penale, Sez. II, 24 gennaio 2018 (ud. 6 ottobre 2017), n. 3329
Quando la p.o. paghi mediante ricarica di una postepay, il predetto luogo di consumazione è quello ove viene effettuata la ricarica ad opera della persona offesa.
Bisogna infatti attribuire rilievo – si legge nella sentenza – alla circostanza che tale modalità di pagamento si sostanzia nella creazione di una provvista che il beneficiario potrà utilizzare a suo piacimento mediante uno strumento di pagamento (solitamente una carta di credito di tipo ricaricabile tipo postepay) e sulla circostanza, del tutto peculiare di tale forma di pagamento, consistente nel fatto che, nel caso di pagamento effettuato tramite ricarica, la spoliazione della persona offesa è immediata ed irrevocabile e l’accredito della provvista in favore del soggetto agente è pressoché contestuale alla deminutio patrimonii del soggetto passivo.
In ogni caso – afferma la Cassazione – trattandosi di pagamento non revocabile, a prescindere dalla data di accredito dell’importo sul conto del beneficiario, il reato si consuma con l’ormai definitiva lesione patrimoniale del raggirato.
Questo, dunque, il principio di diritto che è stato affermato: “nel delitto di truffa, quando il profitto è conseguito mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile (nella specie “Postepay”), il tempo e il luogo di consumazione del reato sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta, poiché tale operazione ha realizzato contestualmente sia l’effettivo conseguimento del profitto da parte dell’agente, che ottiene l’immediata disponibilità della somma versata, e non un mero diritto di credito, sia la definitiva diminuzione patrimoniale in danno della vittima”.
In forza dei medesimi principi, a contrario, qualora la vittima opti per il bonifico (su conto corrente o comunque su IBAN cui le più evolute carte postepay sono collegate) il luogo di consumazione va individuato in quello in cui il denaro entra nella disponibilità dell’autore della truffa. Infatti tale disponibilità non è contestuale, cronologicamente, alla deminutio patrimonii della p.o., la quale ha tempo per revocare il bonifico ed impedire che il denaro passi al beneficiario.
Nel caso di specie, è pacifico che C.U. effettuava una ricarica in favore della carta prepagata di cui all’imputazione, come si evince dalla relativa ricevuta versata in copia in atti.
In tal modo il reato si consumava dove la p.o. effettuava tale ricarica (in Roma) perché è lì che si spogliava definitivamente del denaro pagato al reo.
Da tanto si impone la declinatoria di competenza da parte di questo giudice, in favore del Tribunale di Roma.
P.Q.M.
letto l’art. 22 comma 3 c.p.p.,
dichiara la propria incompetenza territoriale per essere competente il Tribunale di Roma;
dispone la trasmissione degli atti al P.M. presso il giudice competente.
Motivazione contestuale.
Così deciso in Torino, il 25 febbraio 2019.
Depositata in Cancelleria il 25 febbraio 2019.
Fonte del testo della Sentenza: UTET/PLURIS 2019

















































































