Truffa con cambiale: Cass. pen. 18851/2025, escluso il riconoscimento delle generiche per gravità del fatto

Truffa con cambiale: Cass. pen. 18851/2025, escluso il riconoscimento delle generiche per gravità del fatto

Abstract
Il presente articolo esamina la sentenza della Corte di cassazione, Sez. II penale, 20 maggio 2025, n. 18851 (ud. 3 aprile 2025), con particolare riguardo al principio affermato in tema di diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. in presenza di condotta fraudolenta qualificata da modalità particolarmente insidiose. Dopo aver richiamato il quadro normativo e giurisprudenziale, si propone una massima e, a seguire, un commento che illustra ratio decidendi, portata applicativa e collegamenti sistematici.

Massima
REATI CONTRO IL PATRIMONIO – TRUFFA – CIRCOSTANZE ATTENUANTI GENERICHE
L’incensuratezza e la mera collaborazione processuale non impongono il riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., quando la condotta sia connotata da modalità particolarmente insidiose e risulti assente ogni elemento positivo di meritevolezza.
Rif. normativi: art. 62-bis c.p.

La Suprema Corte ha negato il beneficio di cui all’art. 62-bis c.p. valorizzando esclusivamente le “modalità particolarmente insidiose” con cui l’imputato, profit­tando della cecità della persona offesa, ottenne la sottoscrizione di una cambiale da € 125.000, ed ha ritenuto ininfluenti sia lo stato di incensuratezza sia la collaborazione processuale esplicatasi in dichiarazioni spontanee e in produzione di scritture difensive; la decisione si inserisce in un filone interpretativo che subordina la concessione delle attenuanti generiche all’esistenza di elementi positivi di meritevolezza, sicché il parametro oggettivo della gravità concreta del fatto e quello soggettivo dell’intensità del dolo possono integrare fattori ostativi autonomi e prevalenti, in attuazione del principio di individualizzazione della pena ex art. 133 c.p.; la pronuncia riafferma inoltre l’irrilevanza, quale automatica causa di attenuazione, dell’incensuratezza dell’imputato, coerentemente con l’indirizzo consolidato che la qualifica mero dato neutro e, di riflesso, ribadisce che la collaborazione processuale non può essere valorizzata ove costituisca semplice esercizio del diritto di difesa, confermando così l’esigenza di un giudizio sintetico e unitario nel quale, in presenza di una condotta fraudolenta connotata da artifici sofisticati e dall’inganno di un soggetto vulnerabile, il disvalore complessivo dell’azione assume valenza assorbente e preclusiva rispetto a profili eventualmente favorevoli.

Massima e note di Davide Tutino, Avvocato penalista, Catania.

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