Sintesi della Sentenza del Tribunale Udine del 11/06/2024, n. 676
Il Tribunale di Udine ha affrontato un caso di conflitto tra vicini di casa, in cui l’imputato V.S. era accusato di atti persecutori, violenza privata, minacce e molestie nei confronti dei suoi vicini, B.E. e B.I. Tuttavia, molte delle accuse non hanno trovato riscontro in dibattimento, e il Tribunale ha ritenuto che le condotte di V.S., pur fastidiose e irritanti, non integrassero il reato di atti persecutori né quello di violenza privata. È stata emessa sentenza di condanna per il reato di minaccia ex art. 612 c.p. relativamente a un episodio specifico avvenuto l’11 agosto 2021, con una pena di 900 euro di multa. Al contempo, V.S. è stato assolto dalle altre accuse per insufficienza di prove o per improcedibilità dovuta a querela tardiva.
Massima
Per la configurazione del reato di atti persecutori (art. 612-bis c.p.), è necessario dimostrare che le condotte dell’imputato abbiano causato un perdurante e grave stato di ansia nella vittima, o che abbiano alterato significativamente le sue abitudini di vita. In mancanza di tali elementi, il reato non sussiste. (Tribunale Udine, Sent., 11/06/2024, n. 676)
Massima a cura di Davide Tutino, Avvocato Penalista Catania
Testo della Sentenza del 11/06/2024, n. 676 del Tribunale di Udine
Fonte del testo della Sentenza: Banca Dati Giuridica One LEGALE, consultata il 17/8/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di UDINE
SEZIONE PENALE – DIBATTIMENTO
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Dott. Roberto Pecile Giudice Monocratico, alla pubblica udienza del 29/04/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei confronti di:
V.S. nato il (…) ad U. (U.) residente in B. P. n.14 – A. (U.) con domicilio ivi dichiarato
– detenuto p.a.c., presente –
Difeso dall’ avvocato di fiducia CAMPANOTTO Luca del foro di Udine
IMPUTATO
Del reato p. e p. dall’art. 612bis, 610 c.p. per avere, con condotte reiterate, molestato la propria vicina di casa, B.E. e B.I., in modo tale da cagionare agli stessi un perdurante stato di ansia e costretto lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. In particolare V.S. compiva i seguenti atti:
– In numerose occasioni molesta ed insultava B.E. e B.I. pronunciando le seguenti espressioni: “drogato, stronzo, pezzo di merda, sei un drogato che picchia le donne; pazzo violento”, proferite nei confronti di B., nonché proferiva verso B.E., anche in presenza del figlio minore, le seguenti espressioni: “bugiarda, troia, puttana”,
– In numerose occasioni si aggirava vicino all’abitazione di B./B., fermandosi a fissare la casa ovvero sostando nelle immediate vicinanze della stessa;
– In data 27.06.2020, nonostante avesse visto che B.E. aveva liberato le galline dal pollaio, faceva uscire i propri cani dallo spazio recintato. A seguito di tale azione, uno dei cani di V. provvedeva ad azzannare una gallina;
– In data 01.07.2020, si introduceva nelle proprietà di B.I. e depositava una gallina morta all’interno del bidone del mangime delle galline;
– In data 23.08.2020 si aggirava nelle vicinanze dell’abitazione di B.I. e B.E.;
– In data 28.08.2020, si rifiutava di spostare la propria autovettura impedendo a B.I. di accedere, tramite la strada, alla sua proprietà nella quale risulta posizionato il pollaio;
– In altre occasioni, sempre posizionando la propria autovettura, in modo da impedire il passaggio a B.I., alla richiesta di quest’ultimo di spostare l’auto, proferiva nei confronti dello stesso le seguenti espressioni: “non puoi passare più di qua; ti vieterò l’accesso per sempre; dovrai creare un nuovo varco per accedere ai tuoi terreni”
– In data 12.09.2020, accedeva alla proprietà di B.I. ed in particolare al recinto ove risultava presente il cane dello stesso, prelevando da un barattolo della sostanza e dandogliela da mangiare;
– In data 26.12.2020, nel mentre B./B. si trovavano nel giardino della loro abitazione, V., da dietro il muro di cinta della citata casa, gli spiava, successivamente minacciava B.E. di spaccarle la testa con una pietra proferendo le seguenti espressioni: “vengo e ti spacco la testa”;
– In una occasione, in presenza del figlio minore di B.E., rivolgendosi alla madre e al minore diceva: “non ascoltare quella stronza di tua madre; poverino che mamma che hai”
– In data 16.01.2021, entrava nella proprietà privata di B.I., ove risulta essere presente il pollaio e il ricovero del cane e, nonostante gli inviti di B.E. ad uscire dalla citata proprietà, le si avvicinava colpendola con una spallata che faceva perdere l’equilibrio e quasi cadere a terra. Successivamente, dopo che la donna si era rifugiata presso un vicino di casa, V. seguiva la stessa anche presso il vicino;
– In data 29.07.2021, posizionando la propria autovettura sulla strada che consente a B.I. di raggiungere i propri terreni, impedito allo stesso di transitare;
– In data 11.08.2021 inviava un messaggio a B.I. minacciando ritorsioni se non fosse stata rimessa la querela sporta da B.E. nei suoi confronti. In particolare, considerato che le parti, per la data del 12.08.2021, erano state convocate per un tentativo di conciliazione, il giorno precedente, V. inviata tale messaggio a B..
Fatti commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso ex art. 81cpv. c.p.
In Attimis, Borgo Poiana (UD), tra 2020 e 2021 (querele sporte da B.E. in data 16.04.2021 – 05.08.2021 – 14.08.2021; fatti procedibili perché connessi ad un reato procedibile d’ufficio)
Con l’intervento del P.M. dott. Spinazzè (con delega)
del difensore CAMPANOTTO Luca
Svolgimento del processo
Con decreto del Gup presso il Tribunale di Udine l’imputato veniva rinviato a giudizio dinnanzi a questo Tribunale per rispondere dei reati a lui ascritti in rubrica.
All’udienza del 29 maggio 2023, celebrata in presenza dell’imputato, veniva dichiarato aperto il dibattimento; il Pm chiedeva di essere ammesso a provare i fatti di causa con esame dei testi di lista, la difesa chiedeva l’esame dei testi di lista e l’esame dell’imputato.
Ammesse le prove richieste dalle parti, all’udienza del9 ottobre 2023 si procedeva all’esame di B.I.; all’udienza del 15 gennaio 2024 si procedeva all’esame di B.E., P.P., all’udienza di data 12 febbraio 2024 si procedeva all’esame di C.S.; all’udienza del 4 marzo
2024 si procedeva all’esame di B.M., A.M.M.; indi si procedeva all’esame dell’imputato.
All’udienza di data 25 marzo 2024 si procedeva all’esame di C.C.; P.N.; M.M.; B.F..
Motivi della decisione
Dovrà essere pronunciata sentenza di condanna dell’odierno imputato per l’episodio del 11 agosto 2021, qualificato ai sensi dell’art. 612 c.p.
B.I., sentito in dibattimento, ha premesso di abitare, unitamente alla sua compagna B.E., in un borgo rurale (borgo “P.”) sito nella zona collinare di A., piuttosto isolata, all’interno di una casa autonoma, accanto alla quale vi era l’abitazione dell’odierno imputato.
Il teste ha spiegato che inizialmente i rapporti con il V. erano cordiali ma improvvisamente la situazione era mutata a causa di un episodio avvenuto in data 27 maggio 2020; in quella circostanza, mentre stava dormendo, era stato svegliato dalle insistenti urla dell’imputato, che tentava di richiamare i suoi tre cani, che in qualche modo erano riusciti a superare il recinto.
Il teste ha spiegato di avere visto uno dei cani con una gallina in bocca e solo in seguito aveva scoperto essere uno degli animali della sua compagna, di razza pregiata; aveva quindi chiesto ristoro dei danni subiti all’imputato, che tuttavia aveva negato la sua responsabilità, rifiutandosi di risarcire il danno.
In quella circostanza, mentre lui si trovava in compagnia del figlio della B., l’imputato si era rivolto nei suoi confronti con la frase “bugiardo, stronzo, pezzo di merda, sei un drogato che picchia le persone, sei un malato di covid”; si era rivolto al bambino dicendogli di non crescere come sua madre, dando alla B. della “bugiarda, troia, puttana”.
Solo qualche giorno dopo aveva trovato una gallina morta posizionata all’interno del bidone per il mangime degli animali.
A partire da quella vicenda i rapporti con il vicino erano radicalmente cambiati e il V. aveva iniziato a porre in essere una serie di condotte peculiari, con cui aveva importunato lui e la sua compagna; in sintesi, il teste ha riferito che un giorno, mentre si stava recando ad acquistare dei nuovi pali per la recinzione, era stato contattato al telefono dalla sua compagna che gli aveva riferito che mentre si stava dirigendo verso il pollaio, collocato alla fine di una stradina che costeggiava l’abitazione del V., era stata aggredita da quest’ultimo.
Il teste ha spiegato di essere rientrato a casa e di avere incontrato la B. che era apparsa spaventata; dopo una decina di minuti aveva notato nei pressi della sua abitazione l’imputato che, come se nulla fosse accaduto, aveva chiesto al suo vicino una bottiglia di vino.
B. ha spiegato che in molte occasioni l’imputato aveva parcheggiato la sua vettura parzialmente sulla stradina che, costeggiando la sua proprietà, portava ad un appezzamento di terreno di proprietà della persona offesa, in tal modo impedendogli il passaggio; in particolare, nella giornata del 28 agosto 2020, mentre si trovava in compagnia di un amico (appartenente alle forze dell’ordine) che lo aiutava a trasportare dei materiali verso il suo fondo, aveva trovato il passaggio attraverso la stradina ostacolato dalla vettura del V.; aveva chiesto all’imputato di spostare il suo veicolo, ma l’imputato, dopo avere inizialmente aderito alla sua richiesta, non aveva spostato l’auto.
Il teste ha spiegato che, in un periodo in cui aveva scoperto che vi erano degli animali selvatici che si aggiravano nei dintorni della sua proprietà, nel terreno di sua proprietà, ove aveva collocato il pollaio e dove custodiva il cane, aveva installato delle “fototrappole”; guardando le immagini aveva scoperto che il V., senza alcuna autorizzazione, era entrato all’interno di un recinto di sua proprietà, dove era custodito il suo cane, ed aveva dato da mangiare all’animale. B. ha riferito che in alcune circostanze aveva sorpreso il V. fermo, all’esterno della sua abitazione, sulla strada pubblica; un episodio del genere era avvenuto nella sera della vigilia di Natale e nella serata del 26 dicembre 2020, mentre lui e la compagna si trovavano all’esterno per guardare il tramonto, aveva notato l’imputato che li fissava e che, in quella occasione, si era rivolto nei confronti della sua compagna dicendo “stronza ti devo spaccare la faccia” ; aveva fatto intervenire i carabinieri.
Il teste ha spiegato che, dopo essersi rivolto ai carabinieri per denunciare i fatti, in data 11 agosto 2021 aveva ricevuto un messaggio dal contenuto minaccioso da parte del V., con cui gli era stato intimato di ritirare la querela sporta contro di lui, altrimenti avrebbe utilizzato alcune registrazioni di cui era in possesso.
Il teste ha spiegato che il fatto di essere stato filmato, come riportato dal V. nel suo messaggio, lo aveva messo a disagio; la situazione vissuta con il suo vicino gli aveva creato ansia ^sì nel mio caso non mi sento più sicuro a uscire di casa, telefonare tranquillamente, perché il cellulare da noi dentro casa non prende, Bisogna andare fuori. Io prima ero abituato, butto l’occhio in giro, non vedo nessuno, posso fare una confidenza a mia mamma, telefonate di lavoro, dire un codice, un qualcosa, adesso io mi sento veramente …”, pag.23.
B.E., sentita in dibattimento, ha premesso che nell’estate del 2018 si era trasferita presso l’abitazione del suo compagno, ad A., in B. P.; in quel periodo aveva quindi conosciuto l’odierno imputato, vicino di casa del B., aggiungendo che all’inizio i rapporti con l’imputato non erano stati fonte di problemi.
La teste ha spiegato che la situazione aveva iniziato a mutare quando un giorno, quando si trovava da sola a casa, il V. si era presentato da lei, facendole delle domande che lei aveva trovato assolutamente inopportune; aveva quindi cacciato di casa l’imputato, intimandogli di non farsi più vedere.
La teste ha spiegato che, pur essendo la casa del V. interamente recintata, l’imputato era solito liberare i suoi cani quando c’erano intorno le galline delle persone offese; in una circostanza uno dei cani dell’imputato aveva catturato una delle galline della B., che era stata ritrovata qualche giorno dopo, morta, nel bidone del mangime.
La teste ha riferito che il suo compagno aveva installato delle fototrappole nel pollaio e la visione delle immagini riprese dalle telecamere aveva consentito di scoprire che l’imputato era un giorno entrato nel recinto del cane (posizionato accanto al recinto delle galline) al quale aveva dato del cibo, da un barattolo.
Il pollaio poteva essere raggiunto attraverso una stradina privata che costeggiava la casa del V. e questi era solito posizionare la sua auto in maniera tale da intralciare il passaggio.
La teste ha spiegato che spesso l’imputato si aggirava nei pressi della sua abitazione; in particolare, nella sera del 26 dicembre 2020, mentre stava guardando il tramonto con il suo compagno, si era accorta che il V. era nascosto dietro un muro e li stava spiando e sembrava un pò alterato; l’imputato aveva preso un sasso in mano dicendo “adesso ti spacco la testa”, rivolgendosi verso di lei.
La teste ha riferito che un giorno, mentre si stava dirigendo verso il pollaio, percorrendo la stradina privata che costeggiava l’abitazione dell’odierno imputato, si era accorta che quest’ultimo le si stava avvicinando; l’imputato aveva fatto un balzo verso di lei e l’aveva buttata a terra, arrivandole addosso, tanto da doverlo allontanare.
La teste ha spiegato di avere ripreso la scena con il suo cellulare.
La B. ha aggiunto di essersi rifugiata dal suo vicino, chiamando subito il B. che in pochi istanti si era portato sul posto; l’imputato, come se niente fosse, si era avvicinato ed aveva chiesto una bottiglia di vino al suo vicino, mentre il suo compagno aveva chiesto al V. di chiarire la situazione.
La teste ha spiegato che in varie occasioni l’imputato aveva insultato lei e il suo compagno, anche in presenza di suo figlio (“poco di buono puttana, troia” e cose del genere”, pag.11); lo stesso aveva posizionato delle telecamere, una delle quali puntata verso la proprietà del B., che in seguito era stata rimossa.
La B. ha spiegato che, dopo la presentazione della querela il V. aveva inviato al suo compagno un messaggio dal contenuto minaccioso “(…) insomma in sostanza era “se non ritiri, se non ritirate, vi creo casini insomma (…)”, pag.12.
La B. ha spiegato che la situazione le aveva creato ansia (“e beh, allora, io …io faccio fatica a dormire, io di notte sentivo mezzo rumore sospetto e avevo paura che facesse danni alla macchina o su…vabbè, le galline, anche se c’è la telecamera, se dormi, comunque non puoi sapere cosa…Se uno si introduce, fino al giorno dopo. Io insomma non riuscivo a dormire, uno stato d’ansia. E poi a un certo punto non andavo più neanche su da sola, perchè dopo che mi ha spintonato andavo su con il mio compagno, cioè dovevo essere accompagnata, ero in crisi nera io”, pag.10).
Il teste A.M.M., all’epoca dei fatti comandante della Stazione dei Carabinieri di Faedis, sentito in dibattimento ha riferito che in data 9 ottobre 2021, su delega del Pm, si era portato in B. P. per eseguire un sopralluogo; in tale circostanza aveva accertato che sul retro della casa del V. era stata installata una telecamera, puntata tra la stradina che costeggiava l’abitazione dell’imputato e quest’ultima.
Presso l’abitazione del B. non erano state rinvenute telecamere; salendo lungo la stradina che costeggiava l’abitazione del V. c’erano dei terreni agricoli; la particella (…) era di proprietà del B. e sul terreno, sul quale vi erano delle gabbie con alcuni animali, era stata riscontrata la presenza di due fototrappole, puntate verso la proprietà della persona offesa.
C.S., in servizio presso l’aliquota Radiomobile dei Carabinieri di Cividale del Friuli, sentito in dibattimento ha riferito di avere eseguito un intervento presso l’abitazione del V. in data 29 luglio 2021, essendo stati segnalati dei dissidi tra vicini; era stato accertato che il V. aveva posteggiato la sua auto nei pressi della sua abitazione, accanto ad una stradina che costeggiava la casa e saliva verso alcuni terreni.
Il teste ha spiegato che il passaggio non era completamente ostruito; una vettura avrebbe potuto passare, “un trattore magari forse no” (pag.6).
L’imputato, nel corso dell’esame reso in dibattimento ha premesso di avere acquistato una casa, con un terreno e una porzione di bosco intorno, di circa 3000 metri quadrati, in B. P.; il B. aveva acquistato la porzione di un rustico qualche anno dopo di lui.
L’imputato ha spiegato che, diversamente da quanto rappresentato dalle persone offese, tra lui e il Bergamansco all’inizio vi erano ottimi rapporti di vicinato, posto che entrambi si aiutavano reciprocamente per eseguire dei lavori di manutenzione sui terreni o per dare da mangiare agli animali, quando uno dei due era assente da casa.
L’imputato ha spiegato che la B. si era occupata di gestire la cessione dei cuccioli di cane che erano nati in seguito all’accoppiamento del suo cane con quello dei suoi vicini.
In questo quadro, era successo un episodio che aveva mutato i suoi rapporti con i vicini; questi, quando una delle loro galline era deceduta, lo avevano accusato di avere causato la morte dell’animale ed avevano preteso da lui un risarcimento. V. ha aggiunto che il B., chiedendo il risarcimento, si era rivolto a lui con modi aggressivi (“…perchè mi gridava contro il B. …”, “..devi darmi la gallina, devi darmi la gallina” e io gli dicevo “stai calmo, hai perso il controllo, mantieni la calma, cerca di pensare a quello che stai facendo” pag.13). L’imputato ha spiegato che un giorno aveva sentito abbaiare insistentemente il cane dei vicini e per tale motivo era entrato nella gabbia, scoprendo che non c’era né cibo né acqua e per tale motivo aveva dato del cibo al cane (“e poi sono stato denunciato per la gallina morta. Io mi chiedo se la gallina morta è morta per le crocchette che gli ho messo io dentro, perché è morta una gallina sola e non è morta neanche un ‘altra gallina né il cartel (…)”, pag.14.
L’imputato ha precisato che era solito andare a camminare nei boschi, nei dintorni della sua proprietà, perché gli piaceva stare a contatto con la natura; oltre a ciò, aderendo ad una richiesta del sindaco o vicesindaco, si era preoccupato di verificare dove potessero essere installati i pali dell’illuminazione; e, in effetti, nel luogo ove era stato fotografato dalle persone offese erano stati in seguito posizionati i lampioni.
L’imputato ha riferito che un giorno, mentre stava percorrendo la stradina che costeggia la sua abitazione, diretto verso il fondo di B.F. (che lo aveva autorizzato a prendere dal suo fono l’erba per i suoi animali), aveva trovato la strada sbarrata da una sedia e dei rami, con la B. che lo filmava e gli urlava contro, intimandogli di non passare sulla stradina.
L’imputato ha chiarito di avere scavalcato l’ostacolo e quando era atterrato era stato colpito alla schiena dalla B.; si era rivolto alla donna dicendo “che cosa hai fatto?” e lei se ne era andata, spaventata perché probabilmente si aspettava una reazione, ma lui non l’avrebbe mai colpita.
L’imputato ha spiegato di avere sempre parcheggiato la sua auto nello stesso punto, senza mai avere ricevuto lamentele; ha aggiunto di avere installato la telecamera perché una sera aveva sorpreso la B. accucciata accanto alla sua vettura.
La teste C.C. , sentita in dibattimento, ha premesso di avere conosciuto l’imputato per motivi di lavoro; aveva vissuto una relazione sentimentale con il V. dal 2018 alla primavera del 2021 e in quel periodo aveva frequentato la sua abitazione in B. P.; aveva notato delle tensioni con i vicini di casa e sul punto ha spiegato che la B. “era un pò aggressiva” (pag.6) e in alcune occasioni la stessa si era rivolta al V. urlando, mentre l’imputato era rimasto sempre “impassibile”.
Alcuni dei conflitti erano causati dalla gestione dei cani, posto che i vicini dell’imputato non volevano che lui liberasse gli animali oltre la sua proprietà; ma anche loro avevano un cane, che tenevano slegato.
M.M., sentito in dibattimento, ha premesso di abitare in B. P. e ha spiegato di avere sempre avuto buoni rapporti con il V.; con i vicini B. e B., invece, “praticamente non ci salutiamo”.
Sul punto il teste ha spiegato che “si, abbiamo avuto problemi con eccessive ubriacature serali”, “che arrivavano la sera a casa molto ubriachi”, “litigavano tra di loro, spaccavano cose. Addirittura sono dovuto intervenire una sera a prendere il figlio di E. e portarlo a casa mia perché era in pericolo in quella condizione e l’ho riconsegnato ai carabinieri che sono poi venuti”, pag.12).
Il teste B.F., sentito in dibattimento, ha riferito di essere divenuto proprietario, sino al 2022, per successione ereditaria, di una parte di un terreno sito in B. P., catastalmente identificato al foglio (…), particella (…), che si trovava collocato alla fine della stradina che costeggiava la proprietà del V.; sul punto il teste ha spiegato che sul terreno era stata collocato un vagone dove per un certo periodo aveva vissuto suo padre.
La stradina per raggiungere il fondo, passaggio sempre esistito ed utilizzato dai proprietari dei terreni che si trovavano in quella zona, era stata oggetto di un intervento di manutenzione, da parte della sua famiglia, nei primi anni 80.
Il teste ha spiegato che una sera era stato contattato al telefono dal B. che gli aveva riferito della sua intenzione di mettere una catena a metà della stradina; lui aveva chiarito che in ogni caso la catena doveva essere facilmente amovibile, per quelli che utilizzavano la stradina.
Il teste ha spiegato di avere autorizzato il V. a recarsi sul suo terreno, anche per fare manutenzione.
Ricostruita nei termini che precedono la vicenda oggetto del presente procedimento, si deve osservare che l’imputato è stato rinviato a giudizio per rispondere dei delitti di cui all’art.612 bis e 610 c.p.
Nel capo di imputazione, nella cui parte iniziale sono stati riportati i citati articoli, non è stato specificato quale condotta sarebbe specificatamente riconducibile a ciascuna delle due fattispecie contestate, sebbene, dalla lettura delle contestazioni, si desume che le vicende contestate come commesse in data 28 agosto 2020 e nella interlinea immediatamente successiva “in altre occasioni”), oltre a quella del 29 luglio 2021 siano astrattamente riconducibili alla fattispecie di violenza privata (si tratta in sintesi degli episodi in cui l’imputato avrebbe impedito alle persone offese l’accesso sulla stradina posteggiando la sua auto in maniera non adeguata).
Fatta questa premessa, va detto che, in generale, il reato di cui all’art.612 bis c.p. può essere commesso attraverso molestie o minacce e, nel lungo capo di imputazione, si desume che siano state contestate all’imputato entrambe tali modalità di realizzazione del delitto.
In generale, con riferimento in particolare alla molestia, si deve in generale ricordare che secondo il costante orientamento della Suprema Corte la molestia è costituita “dall’interferenza non accetta che altera dolorosamente, fastidiosamente o importunatamente, in modo immediato o mediato, lo stato psichico di una persona”; per essere qualificato come molesto l’atto “deve non soltanto risultare sgradito a chi lo riceve, ma deve essere ispirato anche da biasimevole, ossia riprovevole, motivo o rivestire il carattere della petulanza, che consiste in un modo di agire pressante ed indiscreto, tale da interferire nella sfera privata di altri attraverso una condotta fastidiosamente insistente ed invadente” (vedi Cass.Sez.I, 22 ottobre 2021).
Secondo la Suprema Corte “il criterio distintivo tra il reato di atti persecutori e quello di cui all’art. 660 c.p. consiste nel diverso atteggiarsi delle conseguenze della condotta che, in entrambi i casi, può estrinsecarsi in varie forme di molestie, sicché si configura il delitto di cui all’art.612 bis c.p. solo qualora le condotte molestatrici siano idonee a cagionare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia ovvero l’alterazione delle proprie abitudini di vita, mentre sussiste il reato di cui all’art. 660 c.p. laddove le molestie si limitino ad infastidire le vittima del reato”, Cass.Pen., Sez.V, 15625 del 9.2.2021.
Fatta questa premessa, va detto che alcune delle condotte che nel capo di imputazione sono state contestate al V., sotto forma, pare di comprendere, di “molestia”, o non hanno trovato riscontro in dibattimento o non sono qualificabili quali comportamenti “molesti”.
In particolare, non può essere qualificata quale “molesta” la condotta con cui il V. si aggirava nei pressi del piccolo borgo, dove lui stesso abitava; la circostanza, inevitabile, che l’imputato, camminando nei pressi della sua abitazione si venisse a trovare anche vicino alla casa delle persone offese non appare condotta atta ad interferire nella sfera privata delle persone offese attraverso una condotta fastidiosamente insistente ed invadente; né (vicenda sulla quale si tornerà in seguito) può essere qualificata come “molesta” la condotta con cui V. era entrato nel recinto dove era custodito il cane della persona offesa (condotta che integra il diverso reato di cui all’art. 614 c.p., come si dirà in seguito).
Pur senza mettere in discussione la ricostruzione in fatto dell’episodio in cui uno dei cani dell’imputato aveva azzannato una delle galline delle persone offese, non vi è alcuna prova che il V. avesse deliberatamente liberato i suo cani con il proposito di aggredire gli animali dei vicini; del resto, le stesse persone offese hanno spiegato che sino a quel momento i rapporti con l’imputato erano buoni, e quindi si deve escludere che quanto accaduto potesse essere stato programmato in qualche modo dal V., essendosi piuttosto trattato di un incidente.
La circostanza che l’imputato avesse negato qualsiasi responsabilità e, quindi, di risarcire i vicini, non può essere del pari considerato un comportamento “molesto”.
Non è provato (come del resto chiarito anche dalle persone offese) che fosse stato l’imputato a depositare una gallina morta nel contenitore del mangime.
L’episodio della aggressione contestata come commessa il 16 gennaio 2021 non risulta provata; la stessa B., nel ripercorrere l’episodio, ha spiegato di essere finita a terra quando l’imputato aveva saltato l’ostacolo che era stato posizionato sulla stradina e ha riferito di avere a sua volta colpito l’imputato quando questi era atterrato.
Se vi era stato un contatto tra le parti (dall’imputato verso la persona offesa, quando il primo, dopo avere saltato l’ostacolo creato dalla stessa B. era atterrato) nella prima fase della vicenda non è provato che lo stesso fosse avvenuto volontariamente.
Dalla visione del video in atti, del resto, non emergono elementi a sostegno dell’ipotesi accusatoria.
Del resto, dal dibattimento è emerso che la stradina che costeggiava l’abitazione dell’imputato non era “privata”, come sostenuto dalle persone offese, trattandosi di una “trazzera” che veniva legittimamente utilizzata da tutti coloro che possedevano dei terreni a monte; e tra questi, oltre alle persone offese (il B. era proprietario della particella (…), sulla quale aveva posizionato il pollaio e una gabbia, dove teneva il cane), vi era anche B., all’epoca proprietario di un terreno (posizionato oltre quello del B.) sul quale l’imputato era autorizzato a recarsi.
Le persone offese non erano quindi legittimate a creare ostacoli su tale strada (posizionando catene o intralci di altro tipo), proprio perché la stessa non era di loro esclusiva proprietà.
D’altro canto, va detto che nel quadro di forti tensioni che già in quel momento esistevano tra le parti, la scelta del V. di transitare proprio nel punto in cui si trovava la B., che gli aveva intimato di non passare sulla strada, era stata una decisione decisamente improvvida, potendo facilmente desumere che l’episodio sarebbe stato fonte di ulteriori tensioni.
Rimane da valutare se i rimanenti episodi contestati (sia sotto forma di molestie che di minacce) possano integrare il reato contestato.
Si tratta, in sintesi, delle ingiurie (contestate nel primo e nel decimo punto del capo di imputazione) e delle minacce del 26.12.2020 e del 11 agosto 2021 (quanto alle minacce da ultimo indicate, come si avrà modo di approfondire anche in seguito, le stesse sono documentate nel messaggio in atti)
Fatta questa premessa, se, in generale, è pacifico che “ai fini della integrazione del reato di atti persecutori non si richiede l’accertamento di uno stato patologico ma è sufficiente che gli atti ritenuti persecutori (…) abbiano un effetto destabilizzante della serenità ed equilibrio psicologico della vittima” (Cass.Sez.V, 18646 del 17.2.2017), la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che la prova del turbamento psicologico causato alla vittima deve essere ancorata non soltanto alle dichiarazioni rese dalla stessa ma anche alla obiettiva natura delle condotte molestataci (sul tema, vdi Cass.Pen., Sez.VI, 23375 del 10 luglio 2020).
Alla luce di tali approfondimenti, va detto che la vicenda, nel suo complesso, appare di rilevo modesto e si inserisce nel quadro di banali litigi tra vicini di casa; in questo senso, si deve ritenere che se le condotte dell’imputato sopra descritte erano sufficienti a provocare – secondo il comune modo di sentire e di vivere – in una persona di media sensibilità fastidio ed irritazione, non potevano essere ritenute di natura tale da essere in grado di cagionare un perdurante e grave stato di ansia in capo alle persone offese rilevante ai fini della sussistenza della fattispecie incriminatrice (“in tema di atti persecutori, l’evento tipico del “perdurante e grave stato di ansia o di paura”, che consiste in un profondo turbamento con effetto destabilizzante della serenità ed equilibrio psicologico della vittima, non può risolversi in una sensazione di mero fastidio, irritazione o insofferenza per le condotte minatorie o moleste subite”, Cass.Pen., Sez.V, 2555 del 18.12.2020).
Quanto alla modifica delle abitudini di vita, si deve ritenere che il quadro descritto dalle persone offese non sia qualificabile come una situazione di costrizione apprezzabile delle abitudini di vita, quanto, piuttosto, un disagio e fastidio transitorio, non idoneo a integrare l’evento richiesto dalla fattispecie incriminatrice (sul punto, ci si richiama alla pronuncia con cui la Corte ha osservato che: “in tema di atti persecutori, l’alterazione o il cambiamento delle abitudini di vita, che costituisce uno dei possibili eventi alternativi contemplati dalla fattispecie criminosa di cui all’art.612 bis c.p. non è integrato dalla percezione di transitori disagi e fastidi nelle occupazioni di vita della persona offesa, ma deve consistere in una costrizione qualitativamente apprezzabile delle sue abitudini quotidiane”, Cass.Pen., Sez.V, 1541 del 17.11.2020).
Alla luce di tale disamina, dovrà essere pronunciata sentenza di assoluzione nei confronti dell’imputato in ordine al reato di cui all’art.612 bis c.p. perché il fatto non sussiste.
Rimane da valutare se le condotte contestate e sopra richiamate possano integrare diverse e autonome fattispecie incriminataci; come noto, il reato di ingiuria è depenalizzato; quanto ai due episodi di minaccia (26.12.2020 e 11.8.2021), va osservato che il primo è stato denunciato nella querela sporta in data 16 aprile 2021.
Trattandosi di fattispecie perseguibile (anche prima della riforma di cui alla L. n. 150 del 2022) a querela di parte, si deve rilevare la tardività della querela.
Tempesitiva è invece la querela presentata per la minaccia del 11 agosto 2021 (la querela è stata depositata il 14 agosto 2021).
Per tale vicenda, non potendo dubitarsi del tenore minaccioso del messaggio inviato dal V. al B., dovrà quindi essere pronunciata sentenza di condanna.
Venendo ora alla ipotesi di cui all’art. 610 c.p., dal dibattimento è emerso che l’imputato era solito posteggiare la sua auto nei pressi della sua abitazione, in posizione che, come appare dalle foto in atti (doc,5 del Pm) poteva creare ostacolo al passaggio attraverso tale stradina; sul punto è stato sentito il teste C., che ha spiegato che al momento del suo intervento la strada non era interclusa ed era possibile il passaggio con la vettura.
Non si può affatto escludere che in alcune situazioni la vettura avesse creato, almeno in parte, ostacolo per il passaggio lungo la stradina, seppure ciò non sia stato sufficientemente documentato (le foto prodotte dal Pm non sono decisive e sul punto non sono stati depositati altri documenti, a sostegno dell’ipotesi accusatoria, nonostante i numerosi video e foto prodotti dalle parti); non vi è tuttavia prova che ciò sia avvenuto sulla base di una azione consapevole e predeterminata da parte del V., quanto piuttosto per una sua negligenza e scarsa attenzione verso gli utenti della stradina stessa.
Alla luce di tali osservazioni, dovrà essere pronunciata sentenza di assoluzione dell’imputato dal reato di cui all’art. 610 c.p. perché il fatto non costituisce reato.
Rimane da valutare l’episodio del 12 settembre 2020, cui si è già fatto ampio riferimento, e che appare documentato nei video prodotti dal Pm, nei quali appare visibile l’imputato che faceva ingresso nel recinto, di proprietà di B., dove era custodito il suo cane; si tratta di episodio di una certa gravità, non essendo affatto credibile che l’imputato avesse agito con la ragionevole opinione di essere autorizzato a dare del cibo al cane della persona offesa, in assenza di questa; del resto, l’episodio si colloca in un momento in cui i rapporti tra le parti erano già ormai logorati.
Si tratta di condotta che, se non appare in alcun modo qualificabile come molesta, appare tuttavia astrattamente riconducibile nell’alveo applicativo dell’art. 614 c.p. fattispecie perseguibile a querela di parte; la vicenda era stata denunciata nella querela del 16 aprile 2021 e, quindi, non può non rilevarsi la tardività della querela.
Va pertanto affermata la penale responsabilità dell’imputato in ordine al reato commesso in data 11 agosto 2021, qualificato ai sensi dell’art. 612 c.p.; valutati i criteri di cui all’art. 133 c.p. denegato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non essendo emerso alcun elemento favorevole, è da ritenersi pena congrua quella di Euro 900,00 di multa.
Alla condanna consegue l’obbligo del pagamento delle spese processuali.
Non sussistono i presupposti per concedere all’imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena, considerato il precedente penale e la pena a lui già inflitta.
Appare congrua l’assegnazione del termine di 90 giorni per il deposito della motivazione ex art.544, comma 3, avuto riguardo alle questioni trattate.
P.Q.M.
il Tribunale di Udine, in composizione monocratica
letti gli artt.533 e 535 c.p.p.
dichiara
V.S. colpevole del reato commesso in data 11 agosto 2021, qualificato ai sensi dell’atrt.612 c.p. e lo condanna alla pena di Euro 900,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.
Letto l’art. 529 c.p.p.
Dichiara
Di non doversi procedere nei confronti dell’imputato in relazione al reato commesso in data 12 settembre 2020, qualificato ai sensi dell’att.614 c.p, per improcedibilità dell’azione penale dovuta a difetto di tempestiva querela.
Letto l’art. 530 c.p.p. assolve l’imputato dal reato di cui all’art.612 bis c.p. perché il fatto non sussiste e dal reato di cui all’art. 610 c.p. perché il fatto non costituisce reato.
Motivazione in gg.90.
Conclusione
Così deciso in Udine, il 29 aprile 2024.
Depositata in Cancelleria il 11 giugno 2024.























































































